composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
16 dicembre 2011, n. 331
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 26, lettera
f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica), promosso dalla Corte di cassazione nel
procedimento penale a carico di E.S.A.K.M.F. ed altri con ordinanza del
27 aprile 2011, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 2011 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie
speciale, dell’anno 2011.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza depositata il 27 aprile 2011, la Corte di cassazione
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
aggiunto dall’art. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009,
n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in
cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è
applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non
fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici,
in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
La Corte rimettente riferisce che, con ordinanza del 3 novembre 2010,
il Tribunale di Roma, in funzione di giudice distrettuale del riesame,
aveva confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa
dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina nei
confronti di cinque cittadini egiziani, da tempo residenti Italia. Agli
indagati era contestato il delitto di cui all’art. 12, comma 3, lettere
a), b) e d), del d.lgs. n. 286 del 1998, per aver compiuto, tra il 3 e
il 4 ottobre 2010, atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel
territorio dello Stato di alcuni stranieri, giunti con un peschereccio
davanti alla costa di Borgo Grappa, trasportandoli a terra con un
gommone e conducendoli presso un’abitazione sita in Anzio. Si trattava,
cioè, «della ipotesi autonoma del reato di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina, aggravata in relazione al numero dei
migranti trasportati, alle condizioni di pericolo in cui si è svolto il
trasporto e al numero dei concorrenti nel reato».
Ravvisati, a carico degli indagati, i gravi indizi di colpevolezza, il
Tribunale del riesame rilevava come – non essendo stati acquisiti
elementi dai quali evincere l’insussistenza di esigenze cautelari –
risultasse operante, nella specie, la presunzione assoluta di
adeguatezza della sola custodia carceraria, stabilita dall’art. 12,
comma 4-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, che privava il giudice di ogni
discrezionalità nella scelta della misura cautelare applicabile.
Avverso la decisione proponevano ricorso per cassazione gli indagati,
reiterando l’eccezione di illegittimità costituzionale del citato art.
12, comma 4-bis, già disattesa dal Tribunale. I ricorrenti formulavano,
altresì, motivi volti a denunciare un preteso profilo di nullità
dell’ordinanza impugnata, nonché la carenza di motivazione della
medesima in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui agli artt.
273 e 274 del codice di procedura penale.
Ad avviso della Corte rimettente, mentre i motivi da ultimo indicati
non potrebbero essere accolti, la questione di legittimità
costituzionale risulterebbe rilevante e non manifestamente infondata.
Quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva come, nei motivi di
ricorso, si sostenga – «non senza fondamento» – che il fatto non è
stato commesso nell’ambito di una struttura criminale organizzata
avente caratteristiche di stampo mafioso: circostanza che emergerebbe,
in effetti, dallo stesso provvedimento impugnato, nel quale si
riconosce come «la rudimentale organizzazione delle attività di
collaborazione poste in essere da ciascuno degli indagati deponga per
una condotta episodica e, in sostanza, di non peculiare gravità».
D’altra parte, fin dall’inizio del procedimento, lo stesso pubblico
ministero aveva ritenuto di dover distinguere la posizione di almeno
uno degli indagati, chiedendo che al medesimo fosse applicata la misura
degli arresti domiciliari: istanza non accolta dal giudice – che pure,
di regola, non può disporre una misura più afflittiva di quella
richiesta dal pubblico ministero – solo in ragione della previsione
limitativa contenuta nella norma denunciata.
Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo rileva
come questa Corte, con la sentenza n. 265 del 2010, abbia dichiarato
l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 13,
primo comma, e 27, secondo comma, Cost., dell’art. 275, comma 3, cod.
proc. pen., nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono
gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt.
600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, è
applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non
fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici,
in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
Ad avviso del giudice a quo, le medesime considerazioni poste a base di
tale pronuncia – sinteticamente ripercorse nell’ordinanza di rimessione
– varrebbero anche in rapporto all’omologa previsione della norma
censurata. In particolare, allo stesso modo dei delitti a sfondo
sessuale oggetto della citata sentenza n. 265 del 2010, neppure i
delitti di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina potrebbero
essere assimilati, sotto il profilo che interessa, ai delitti di mafia,
in rapporto ai quali questa Corte (con l’ordinanza n. 450 del 1995) ha
ritenuto giustificabile la presunzione assoluta di adeguatezza della
sola custodia cautelare in carcere. Il favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina – consistente nel compimento di atti
diretti a procurare l’ingresso illegale di stranieri nel territorio
dello Stato – è, infatti, un delitto che, pure nelle ipotesi aggravate,
può essere compiuto anche occasionalmente, con condotte individuali
fortemente differenziate tra loro e al di fuori di una struttura
criminale organizzata.
In questa prospettiva, la norma censurata violerebbe sia l’art. 3
Cost., sottoponendo irrazionalmente i delitti in questione al medesimo
trattamento cautelare previsto per i delitti di mafia; sia l’art. 13,
primo comma, Cost., introducendo una deroga al regime ordinario delle
misure cautelari privative della libertà personale senza una adeguata
ragione giustificatrice; sia, infine, l’art. 27, secondo comma, Cost.,
attribuendo alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della
pena, in contrasto con la presunzione di non colpevolezza dell’imputato
prima della condanna definitiva.
2.– È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata.
La difesa dello Stato rileva che è ben vero che questa Corte, con la
sentenza n. 265 del 2010, ha dichiarato costituzionalmente illegittima,
con riferimento a taluni delitti a sfondo sessuale, l’analoga
disposizione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: declaratoria di
illegittimità costituzionale successivamente estesa dalla sentenza n.
164 del 2011 anche al delitto di omicidio volontario (art. 575 cod.
pen.).
In precedenza, tuttavia, la Corte, con l’ordinanza n. 450 del 1995,
aveva escluso che la presunzione sancita dal citato art. 275, comma 3,
cod. proc. pen. potesse ritenersi costituzionalmente illegittima in
riferimento ai delitti di mafia, tenuto conto della specificità degli
stessi, caratterizzati dalla permanenza e dalla «vischiosità» del
rapporto del reo con il sodalizio criminoso di appartenenza.
Nell’occasione, la Corte aveva specificamente affermato che, mentre
l’apprezzamento delle esigenze cautelari («l’an della cautela») deve
essere lasciato al giudice, l’individuazione del tipo di misura
cautelare («il quomodo») può bene essere operata, in termini generali,
dal legislatore, nel rispetto della ragionevolezza della scelta e del
corretto bilanciamento dei valori coinvolti.
La giurisprudenza costituzionale avrebbe valutato, quindi, diversamente
le presunzioni di adeguatezza della sola custodia cautelare, a seconda
della natura dei reati e della pericolosità sociale degli indiziati.
A questo riguardo, andrebbe tenuto conto del fatto che le citate
sentenze n. 265 del 2010 e n. 164 del 2011 hanno riguardato figure
criminose – quali i reati sessuali e l’omicidio volontario – che, nella
maggior parte dei casi, si pongono al di fuori di un contesto di
criminalità organizzata. Di contro, le fattispecie delittuose previste
dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 – se pure non
costituiscono, di per sé, reati a concorso necessario – colpirebbero
condotte poste in essere, nella generalità delle ipotesi concrete, da
soggetti inseriti in organizzazioni criminali stabilmente dedite a
promuovere o a favorire l’ingresso clandestino di cittadini
extracomunitari nel territorio dello Stato. Come comprovato anche
dall’esperienza giudiziaria, i reati in discorso richiederebbero,
infatti, una adeguata predisposizione di mezzi e l’impiego di uomini
specificamente «addestrati per il traffico di esseri umani». Di
conseguenza, essi risulterebbero assimilabili più ai delitti di
criminalità organizzata indicati nell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc.
pen., che non a quelli oggetto delle richiamate sentenze n. 265 del
2010 e n. 164 del 2011.
Così come in rapporto ai delitti di mafia in senso lato, non potrebbe
ritenersi, dunque, irragionevole che il legislatore abbia individuato
nella custodia in carcere l’unica misura idonea a fronteggiare le
esigenze cautelari in rapporto alle figure criminose di cui si discute.
Ciò, sia in considerazione della necessità di interrompere il vincolo
che lega il singolo soggetto al gruppo criminale di appartenenza,
obiettivo che le misure cautelari più lievi risulterebbero inidonee a
realizzare; sia in ragione dell’«alto coefficiente di pericolosità per
la sicurezza collettiva connaturato alle suddette fattispecie di reato,
anche in relazione alla recrudescenza del fenomeno».
Considerato in diritto
1.– La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale
dell’art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto
dall’art. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non
consente di applicare misure cautelari diverse e meno afflittive della
custodia cautelare in carcere alla persona raggiunta da gravi indizi di
colpevolezza in ordine a taluno dei delitti di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina, previsti dal comma 3 del medesimo art.
12.
Il giudice a quo reputa estensibili ai procedimenti relativi a detti
reati le ragioni che hanno indotto questa Corte, con la sentenza n. 265
del 2010, a dichiarare costituzionalmente illegittima l’analoga
presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, del codice di procedura
penale in riferimento a taluni delitti a sfondo sessuale (artt.
600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale).
Al pari di tali delitti, neanche le fattispecie di cui all’art. 12,
comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 potrebbero essere, infatti,
assimilate, sotto il profilo in esame, ai delitti di mafia,
relativamente ai quali questa Corte ha ritenuto giustificabile la
presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in
carcere. Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina potrebbe
essere infatti realizzato, anche nelle ipotesi aggravate cui la norma
censurata fa riferimento, con condotte profondamente diverse tra loro,
indipendenti da una struttura criminale organizzata, e tali, dunque, da
proporre esigenze cautelari affrontabili anche con misure diverse dalla
custodia carceraria.
La presunzione censurata verrebbe, di conseguenza, a porsi in contrasto
– conformemente a quanto deciso dalla citata sentenza n. 265 del 2010 –
con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di
inviolabilità della libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.),
nonché con la presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma,
Cost.).
2.– La questione è fondata.
3.– La norma denunciata assoggetta i reati di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina da essa considerati a uno speciale e più
severo regime cautelare, omologo a quello prefigurato, in rapporto a un
complesso di altre figure delittuose, dall’art. 275, comma 3, secondo e
terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato
dall’art. 2, comma 1, lettere a) e a-bis), del decreto-legge 23
febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e
di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti
persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2009, n. 38.
Si tratta di un regime che fa perno su una duplice presunzione:
relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari; assoluta,
quanto alla scelta della misura, reputando il legislatore adeguata –
ove la presunzione relativa non risulti vinta – unicamente la custodia
cautelare in carcere.
3.1.– Come ricorda il giudice a quo, questa Corte, con la sentenza n.
265 del 2010, ha già dichiarato costituzionalmente illegittima la norma
del codice di cui quella censurata replica le cadenze, nella parte in
cui configura una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura
carceraria nei confronti degli indiziati di taluni delitti a sfondo
sessuale (induzione o sfruttamento della prostituzione minorile,
violenza sessuale e atti sessuali con minorenne).
Ad analoghe declaratorie di illegittimità costituzionale la Corte è
altresì pervenuta, successivamente all’ordinanza di rimessione, nei
riguardi della medesima norma, nella parte in cui rende operante la
predetta presunzione assoluta anche nei procedimenti per i delitti di
omicidio volontario (sentenza n. 164 del 2011) e di associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
(sentenza n. 231 del 2011).
3.2.– Nelle decisioni ora citate, questa Corte ha rilevato come, alla
luce dei principi costituzionali di riferimento – segnatamente, il
principio di inviolabilità della libertà personale (art. 13, primo
comma, Cost.) e la presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo
comma, Cost.) – la disciplina delle misure cautelari debba essere
ispirata al criterio del «minore sacrificio necessario»: la
compressione della libertà personale va contenuta, cioè, entro i limiti
minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso
concreto. Ciò impegna il legislatore, da una parte, a strutturare il
sistema cautelare secondo il modello della «pluralità graduata»,
predisponendo una gamma di misure alternative, connotate da differenti
gradi di incidenza sulla libertà personale; dall’altra, a prefigurare
criteri per scelte «individualizzanti» del trattamento cautelare,
parametrate sulle esigenze configurabili nelle singole fattispecie
concrete. Canoni ai quali non contraddice, la disciplina generale del
codice di procedura penale, basata sulla tipizzazione di un «ventaglio»
di misure di gravità crescente (artt. 281-285) e sulla correlata
enunciazione del principio di «adeguatezza» (art. 275, comma 1), al
lume del quale il giudice è tenuto a scegliere la misura meno
afflittiva tra quelle astrattamente idonee a soddisfare le esigenze
cautelari ravvisabili nel caso concreto e, conseguentemente, a far
ricorso alla misura “massima” (la custodia cautelare in carcere) solo
quando ogni altra misura risulti inadeguata (art. 275, comma 3, primo
periodo).
3.3.– Discostandosi in modo marcato da tale regime, il novellato art.
275, comma 3, cod. proc. pen. – e, sulla sua falsariga, la norma oggi
sottoposta a scrutinio – sottraggono, per converso, al giudice ogni
potere di scelta, vincolandolo a disporre la misura maggiormente
rigorosa, senza alcuna possibile alternativa, allorché la gravità
indiziaria attenga a determinate fattispecie di reato. Questa soluzione
normativa si traduce in una valutazione legale di idoneità della sola
custodia carceraria a fronteggiare le esigenze cautelari (presunte, a
loro volta, iuris tantum).
A tale proposito, questa Corte ha, peraltro, ribadito che «le
presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale
della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie
e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza
generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit.
In particolare, l’irragionevolezza della presunzione assoluta si coglie
tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti
reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione
stessa» (sentenze n. 231 e n. 164 del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010).
L’evenienza ora indicata era puntualmente riscontrabile in rapporto
alla presunzione assoluta in questione, nella parte in cui risultava
riferita, tra gli altri, tanto ai delitti a sfondo sessuale dianzi
indicati (sentenza n. 265 del 2010), quanto all’omicidio volontario
(sentenza n. 164 del 2011), quanto, ancora, all’associazione
finalizzata al narcotraffico (sentenza n. 231 del 2011). A tali figure
delittuose non poteva, infatti, estendersi la ratio giustificativa del
regime derogatorio già ravvisata dalla Corte in rapporto ai delitti di
mafia (i soli considerati dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
anteriormente alla novella legislativa del 2009) (ordinanza n. 450 del
1995): ossia che dalla struttura stessa della fattispecie e dalle sue
connotazioni criminologiche – legate alla circostanza che
l’appartenenza ad associazioni di tipo mafioso implica un’adesione
permanente ad un sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel
territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali
e dotato di particolare forza intimidatrice – deriva, nella generalità
dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa,
una esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la
custodia in carcere (non essendo le misure “minori” sufficienti a
troncare i rapporti tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale di
appartenenza, neutralizzandone la pericolosità).
Connotazioni analoghe non erano infatti riscontrabili in rapporto alle
figure criminose sopra elencate. Pur nella loro indubbia gravità e
riprovevolezza – destinata a pesare opportunamente nella determinazione
della pena inflitta all’autore, quando ne sia riconosciuta in via
definitiva la colpevolezza – i suddetti delitti abbracciano, infatti,
ipotesi concrete marcatamente eterogenee tra loro e suscettibili
soprattutto di proporre, in un numero non marginale di casi, esigenze
cautelari adeguatamente fronteggiabili con misure diverse e meno
afflittive di quella carceraria.
Questa Corte ha ritenuto, quindi, che l’art. 275, comma 3, cod. proc.
pen. violasse, in parte qua, sia l’art. 3 Cost., per l’ingiustificata
parificazione dei procedimenti relativi ai delitti considerati a quelli
concernenti i delitti di mafia, nonché per l’irrazionale
assoggettamento a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi
concrete riconducibili ai relativi paradigmi punitivi; sia l’art. 13,
primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario
delle misure cautelari privative della libertà personale; sia, infine,
l’art. 27, secondo comma, Cost., per essere attribuiti alla coercizione
processuale tratti funzionali tipici della pena.
4.– Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche in rapporto alle
figure di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, cui il regime
cautelare speciale è esteso dal censurato art. 12, comma 4-bis, del
d.lgs. n. 286 del 1998.
Si tratta, in specie, delle ipotesi previste dal comma 3 del medesimo
articolo (oggetto, a sua volta, di profonda modifica ad opera della
legge n. 94 del 2009), nelle quali il fatto di favoreggiamento –
identificato in quello di chi, in violazione del testo unico
sull’immigrazione, «promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il
trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri
atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello
Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non
ha titolo di residenza permanente» – viene configurato come fattispecie
distinta e più severamente punita di quella di cui al comma 1, per il
concorso di elementi che accrescono, nella valutazione legislativa, il
disvalore dell’illecito. Tali elementi attengono, alternativamente, al
numero degli stranieri agevolati (lettera a) o dei concorrenti nel
reato (lettera d, prima parte); alle modalità del fatto (che espongano
a pericolo la vita o l’incolumità del trasportato o lo sottopongano a
trattamento inumano o degradante: lettere b e c); ai mezzi utilizzati
(servizi internazionali di trasporto o documentazione alterata,
contraffatta o comunque illegalmente ottenuta: lettera d, seconda
parte); alla disponibilità, infine, di armi o materie esplodenti da
parte degli autori del fatto (lettera e).
Anche in ragione dell’alternatività delle ipotesi ora indicate, la
figura delittuosa viene, peraltro, a ricomprendere fattispecie concrete
marcatamente differenziate tra loro, sotto il profilo che qui rileva.
Il delitto in discorso costituisce, infatti, un reato a consumazione
anticipata, che si perfeziona con il solo compimento di «atti diretti a
procurare» l’ingresso illegale di stranieri «nel territorio dello
Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non
ha titolo di residenza permanente». Il verbo «procurare» conferisce,
altresì, alla fattispecie un’ampia latitudine applicativa, abbracciando
qualunque apporto efficiente e causalmente orientato a produrre il
risultato finale, ivi comprese – secondo una corrente lettura
giurisprudenziale – talune attività immediatamente successive
all’arrivo in Italia degli stranieri, che agevolino l’esito
dell’operazione.
Dal paradigma legale tipico esula, in ogni caso, il necessario
collegamento dell’agente con una struttura associativa permanente. Il
reato può bene costituire frutto di iniziativa meramente individuale:
la presenza di un numero di concorrenti pari o superiore a tre è,
infatti – come accennato – solo una delle ipotesi alternativamente
considerata dalla citata norma. D’altra parte, quando pure risulti
ascrivibile a una pluralità di persone, il fatto può comunque mantenere
un carattere puramente episodico od occasionale e basarsi su una
organizzazione rudimentale di mezzi: evenienza, questa, che – stando a
quanto si riferisce nell’ordinanza di rimessione – si sarebbe, del
resto, verificata nel caso oggetto del giudizio a quo. Ciò,
indipendentemente dal rilievo che, secondo quanto già chiarito da
questa Corte in rapporto al delitto di associazione finalizzata al
narcotraffico, neppure la natura associativa del reato basterebbe, di
per sé sola, a legittimare la presunzione in parola, ove non
accompagnata da una particolare “qualità” del vincolo fra gli
associati, come nell’ipotesi dell’associazione mafiosa (sentenza n. 231
del 2011).
In sostanza, dunque, le fattispecie criminose cui la presunzione in
esame è riferita possono assumere le più disparate connotazioni: dal
fatto ascrivibile ad un sodalizio internazionale, rigidamente
strutturato e dotato di ingenti mezzi, che specula abitualmente sulle
condizioni di bisogno dei migranti, senza farsi scrupolo di esporli a
pericolo di vita; all’illecito commesso una tantum da singoli individui
o gruppi di individui, che agiscono per le più varie motivazioni, anche
semplicemente solidaristiche in rapporto ai loro particolari legami con
i migranti agevolati, essendo il fine di profitto previsto dalla legge
come mera circostanza aggravante (comma 3-bis, lettera b, dell’art. 12
del d.lgs. n. 286 del 1998).
L’eterogeneità delle fattispecie concrete riferibili al paradigma
punitivo astratto non consente, dunque, di enucleare una regola
generale, ricollegabile ragionevolmente a tutte le «connotazioni
criminologiche» del fenomeno, secondo la quale la custodia cautelare in
carcere sarebbe l’unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze
cautelari.
La presunzione assoluta censurata non può neppure rinvenire la sua base
di legittimazione costituzionale nella gravità astratta del reato di
favoreggiamento dell’immigrazione, né nell’esigenza di eliminare o
ridurre le situazioni di allarme sociale correlate all’incremento del
fenomeno della migrazione clandestina. Va, infatti, ribadito quanto già
affermato al riguardo da questa Corte: e, cioè, che la gravità astratta
del reato, considerata in rapporto alla misura della pena o alla natura
dell’interesse protetto, è significativa ai fini della determinazione
della sanzione, ma inidonea a fungere da elemento preclusivo alla
verifica del grado delle esigenze cautelari e all’individuazione della
misura concretamente idonea a farvi fronte; mentre il rimedio
all’allarme sociale causato dal reato non può essere annoverato tra le
finalità della custodia cautelare, costituendo una funzione
istituzionale della pena, perché presuppone la certezza circa il
responsabile del delitto che ha provocato l’allarme (sentenze n. 231 e
n. 164 del 2011, n. 265 del 2010).
5.– Ciò che vulnera i valori costituzionali non è la presunzione in sé,
ma il suo carattere assoluto, che implica una indiscriminata e totale
negazione di rilievo al principio del «minore sacrificio necessario».
Di contro, la previsione di una presunzione solo relativa di
adeguatezza della custodia carceraria – atta a realizzare una
semplificazione del procedimento probatorio suggerita da aspetti
ricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile
da elementi di segno contrario – non eccede i limiti di compatibilità
costituzionale, rimanendo per tale verso non censurabile
l’apprezzamento legislativo circa la ordinaria configurabilità di
esigenze cautelari nel grado più intenso (sentenze n. 231 e n. 164 del
2011, n. 265 del 2010).
Il comma 4-bis dall’art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998 va dichiarato,
pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui – nel
prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine
ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui
siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai
quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con
altre misure.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 26, lettera
f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica), nella parte in cui – nel prevedere che, quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal
comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui
siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai
quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con
altre misure.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI