REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco
GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo
CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 133, comma
1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il
riordino del processo amministrativo), dell’art. 4, comma 1, numero
19), dell’Allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, e
dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile), promosso dalla Corte d’appello di Torino
nel procedimento vertente tra I. s.a.s. ed altri e la Commissione
nazionale per le società e la borsa (d’ora in poi, CONSOB) con
ordinanza del 25 marzo 2011, iscritta al n. 220 del registro ordinanze
2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45,
prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2012 il Giudice relatore Marta Cartabia.
Ritenuto in fatto
1.— Con ordinanza emessa dalla Corte
d’appello di Torino, in data 25 marzo 2011, nel procedimento civile
promosso da I. s.a.s., A.C. e P.D. contro la Commissione nazionale per
le società e la borsa (d’ora in poi, CONSOB), è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 44 della legge 18
giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo
civile), nonché degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1,
lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno
2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo), «nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione
esclusiva amministrativa in generale, e del T.A.R. Lazio – sede di Roma
in specie», le controversie relative alle sanzioni amministrative
irrogate dalla CONSOB. Inoltre, è stata contestualmente sollevata
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1,
numero 19), dell’Allegato numero 4, del medesimo d.lgs. 2 luglio 2010,
n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo),
nella parte in cui abroga l’art. 187-septies, comma 4, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52). Secondo il giudice rimettente,
tali disposizioni sarebbero configgenti con gli artt. 3, 76, 103, primo
comma, 113, primo comma, 111, commi secondo, settimo e ottavo, della
Costituzione.
2.— Il giudice a quo osserva, in particolare, che nel procedimento
civile pendente è stata impugnata la delibera della CONSOB, adottata il
1° settembre 2010 e notificata in data 9 settembre 2010, che ha
irrogato ad A.C. e a P.D. sanzioni amministrative pecuniarie e
accessorie ai sensi degli artt. 187-ter e 187-quater, del d.lgs. n. 58
del 1998, con contestuale ingiunzione di pagamento delle somme ai
medesimi e a I. s.a.s. di C. Antonio & C., quale società obbligata
in solido. I fatti generatori della sanzione erano costituiti, nella
ricostruzione offerta dall’ordinanza di rimessione, da una serie di
operazioni “a doppio incrocio” svoltesi tra il 19 febbraio e il 30
maggio 2007, mentre i ricorsi contro la delibera sono stati depositati
in data 8 novembre 2010. In data 16 settembre 2010 – quindi dopo la
notifica del provvedimento che aveva irrogato le sanzioni, ma prima del
deposito dei ricorsi – è entrato, peraltro, in vigore il codice del
processo amministrativo approvato con il d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104,
il cui art. 133, comma 1, lettera l) ha devoluto alla «giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, salve ulteriori previsioni di
legge (…) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti,
compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di
impiego privato, adottati (…) dalla Commissione nazionale per le
società e la borsa». Più specificamente il successivo art. 135, comma
1, lettera c), ha attribuito alla «competenza inderogabile del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, (…) le
controversie di cui all’art.133, comma 1, lettera l)», in riferimento
alle quali il precedente art. 134, comma 1, lettera c), attribuiva al
giudice amministrativo la «cognizione estesa al merito» nelle
controversie aventi ad oggetto le sanzioni pecuniarie la cui
contestazione è devoluta alla giurisdizione amministrativa, comprese
quelle applicate dalle Autorità indipendenti. Coerentemente con simili
disposizioni, l’art. 4, numero 19), dell’Allegato numero 4, del d.lgs.
n. 104 del 2010 ha abrogato l’art. 187-septies, comma 4, del d.lgs. n.
58 del 1998, che attribuiva alla Corte d’appello la competenza
funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla CONSOB.
3.— In punto di rilevanza della questione, il giudice a quo osserva
che, ai sensi dell’art. 5 del codice di procedura civile, il momento
determinante per individuare la giurisdizione e la competenza è
costituito da quello di proposizione della domanda, che nella specie
cade in data 8 novembre 2010, data in cui già erano entrate in vigore
le disposizioni sopra menzionate, che attribuiscono alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale del
TAR Lazio, sede di Roma, la cognizione delle controversie aventi ad
oggetto i provvedimenti sanzionatori in esame. A fronte di un dato
normativo di simile chiarezza, secondo il rimettente, risulta preclusa
qualsiasi interpretazione costituzionalmente orientata e, d’altro
canto, dalla soluzione della questione di legittimità costituzionale
delle disposizioni impugnate dipende la declinatoria della
giurisdizione (ove la questione sia ritenuta infondata) ovvero la
pronuncia nel merito sulla domanda di annullamento delle sanzioni (ove
la questione sia ritenuta fondata). Sulla scorta di tali considerazioni
la Corte d’appello di Torino ritiene sussistente la rilevanza della
questione nel procedimento a quo.
4.— In punto di non manifesta infondatezza della denunziata
illegittimità costituzionale, il giudice rimettente ritiene che le
disposizioni censurate violino gli artt. 76, 103, primo comma, 113,
primo comma, 111, secondo, settimo e ottavo comma, e 3 Cost.
4.1.— Con particolare riferimento alla ritenuta violazione dell’art. 76
della Costituzione, il giudice rimettente ritiene che le disposizioni
censurate eccedano la delega conferita. Infatti, l’art. 44, commi 1 e
2, della legge n. 69 del 2009 delegava il Governo al «riassetto del
processo» amministrativo (…) riordinando le norme vigenti sulla
giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre
giurisdizioni», al fine di adeguare le medesime «alla giurisprudenza
della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori». Tale
direttiva deve interpretarsi, ad avviso del giudice a quo, nel senso
che essa legittimi solo le modificazioni strumentali delle norme
vigenti rispetto allo scopo di comporle in un testo normativo unitario,
così come già precisato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza
n. 112 del 2008). Il nuovo codice amministrativo ha, invece,
profondamente inciso sulla precedente ripartizione di giurisdizione e
competenze, sottraendo importanti settori alle Corti d’appello e
concentrandoli nella competenza funzionale e territoriale di un unico
ufficio giurisdizionale amministrativo. Inoltre, in base alla delega si
sarebbe dovuto procedere ad un adeguamento alla giurisprudenza della
Corte costituzionale che, ad avviso del rimettente, avrebbe già
statuito l’illegittimità costituzionale dell’assegnazione al giudice
amministrativo di interi blocchi di materie (sentenza n. 204 del 2004).
Il giudice rimettente rileva ulteriormente come, in base alla delega,
si sarebbe dovuto attuare il principio della ragionevole durata del
processo, mentre il legislatore delegato ha di fatto diminuito le
possibilità di rapida decisione concentrando in un unico ufficio
giudiziario (il TAR Lazio – sede di Roma) controversie prima
distribuite tra le varie Corti d’appello italiane. Osserva poi il
giudice rimettente che, ove si fosse inteso il riferimento, contenuto
nel citato art. 44, comma 2, lettera b), numero 1), della legge di
delega, al «riordino delle norme vigenti sulla giurisdizione del
giudice amministrativo anche rispetto alle altre giurisdizioni», non
già come una direttiva al legislatore delegato «entro il perimetro
della delega di cui al comma precedente» (vale a dire il riassetto del
processo avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di
Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della
Corte costituzionale e di assicurare la concentrazione delle tutele),
ma come «un’autonoma direttiva che concorresse a delimitare il
perimetro stesso» della delega, allora si sarebbe dovuta ravvisare la
violazione del canone di specificità della delega quale fissato
dall’art. 76 Cost., con conseguente questione di illegittimità
costituzionale al riguardo.
4.2.— In riferimento alla denunciata violazione degli artt. 103, primo
comma, e 113, primo comma, della Costituzione, il giudice a quo osserva
che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 204 del 2004, ha già
fissato un triplice limite all’espansione della competenza del giudice
amministrativo, precisando che ogni ulteriore ampliamento della sua
giurisdizione esclusiva deve anzitutto riguardare materie particolari;
in secondo luogo tali materie particolari debbono vedere la pubblica
amministrazione agire in forza dei suoi poteri autoritativi, con
conseguente insufficienza, ai fini del radicamento della giurisdizione
del giudice amministrativo, sia della mera partecipazione della
pubblica amministrazione al giudizio, sia del generico coinvolgimento
di un pubblico interesse nella controversia; infine, si deve trattare
comunque di ambiti in cui si verifica un intreccio di situazioni
soggettive, interessi legittimi e diritti soggettivi. Nella specie,
secondo il rimettente, mancherebbe proprio l’intreccio di situazioni
soggettive, dato che in relazione al profilo della attività di
vigilanza svolta dalla CONSOB – che per gli aspetti di discrezionalità
amministrativa che la caratterizzano è soggetta giustificatamente alla
giurisdizione amministrativa – il soggetto può vantare solo interessi
legittimi, mentre in relazione al profilo sanzionatorio,
significativamente attivabile anche su segnalazione di terzi e
indipendentemente dall’attività di vigilanza, il sanzionato è titolare
di diritti soggettivi.
Trattandosi di controversie aventi ad oggetto il profilo sanzionatorio
di condotte realizzate da chiunque – e non solo da soggetti sottoposti
alla vigilanza della CONSOB – deve osservarsi che l’atto sanzionatorio,
dal lato dell’autorità indipendente, è caratterizzato dalla doverosità
e che, dal lato del soggetto sanzionato, è invece caratterizzato dalla
incidenza su posizioni di diritto soggettivo, ciò che non consentirebbe
la devoluzione della giurisdizione al giudice amministrativo, secondo i
criteri stabiliti nella citata sentenza della Corte costituzionale. La
legge impugnata, ad avviso del rimettente, ha invece proceduto ad
attribuire al giudice amministrativo una giurisdizione esclusiva
soltanto ratione personae, cioè in quanto la CONSOB è parte della
pubblica amministrazione, e non per il contenuto degli atti emanati.
Quanto poi al bene giuridico protetto dalla sanzione, ovvero la tutela
del mercato, questo è ritenuto costituire solo un generico riferimento
al pubblico interesse, invero sotteso a qualsiasi attività
sanzionatoria, inidoneo a giustificare la sussistenza di una “speciale
materia” da devolvere interamente alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, considerata l’esplicita previsione dell’art.
113, primo comma, della Costituzione sulla ripartizione di competenza
tra giudice ordinario e giudice amministrativo, derogabile solo a
fronte di evidenti ragioni di tutela del cittadino non ravvisabili
nella specie. D’altro canto, poiché l’attività sanzionatoria doveva
ritenersi esulare dalla materia della vigilanza (affidata a
quell’autorità indipendente) e trattandosi di attività incidente
esclusivamente sulla materia dei diritti soggettivi (così come ritenuto
dal diritto vivente, quale espresso dalla Corte di cassazione, sezioni
unite civili, 29 novembre 2007, n. 24816), neppure può configurarsi
alcun intrinseco o inestricabile collegamento con pubblici interessi
tale da poter configurare una “particolare materia” nella quale
attribuire la giurisdizione agli organi di giustizia amministrativa
anche sui diritti soggettivi, ai fini di quanto previsto dall’art. 103
della Costituzione.
4.3.— In riferimento alla ritenuta violazione dell’art. 111 della
Costituzione, il rimettente osserva come l’art. 111, settimo comma,
Cost. configuri un sistema giurisdizionale segnato dalla prevalenza
istituzionale del giudice ordinario rispetto a quello amministrativo.
In un tale sistema, la sottrazione alla giurisdizione di nomofilachia
della Corte di cassazione di una materia, come quella in esame, che
incide su diritti soggettivi, deve ritenersi violare l’art. 111, ottavo
comma, della Costituzione, atteso il rilievo costituzionale del grado
di legittimità come elemento integrante il canone del giusto processo
(quale si ritiene affermato dalla Corte costituzionale nella
motivazione della sentenza n. 170 del 2009), da garantire a tutela del
diritto potenzialmente compromesso nella controversia, anch’esso di
rilievo costituzionale, afferendo alla libertà di iniziativa economica
ex art. 41, primo comma, della Costituzione. Inoltre, la concentrazione
in un unico ufficio giudiziario (il TAR del Lazio – sede di Roma) delle
controversie prima distribuite fra tutte le Corti di appello confligge,
ad avviso del giudice a quo, con il canone della ragionevole durata del
processo di cui all’art. 111, secondo comma, della Costituzione.
4.4.— In riferimento alla ritenuta violazione dell’art. 3 della
Costituzione, è stata denunciata l’“irrazionale” disparità di
trattamento cui viene ad essere sottoposta l’ipotesi in esame rispetto
agli altri casi in cui la pubblica amministrazione svolge un’attività
di vigilanza ed è altresì dotata di un potere sanzionatorio che si
esplica nell’adozione di ordinanze-ingiunzione, impugnabili dinanzi al
giudice ordinario ex art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), come avviene, ad esempio, in materia di
giuochi d’azzardo, di attività veterinaria o di lavoro subordinato.
4.5.— Per tutte le ragioni di cui sopra, il giudice a quo ha ritenuto
rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalità posta nei termini di cui sopra e, sospesi i
procedimenti riuniti, ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, nonché la notifica dell’ordinanza alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
5.— Con atto depositato in data 23 novembre 2011, si è costituito in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia
dichiarata l’inammissibilità per irrilevanza della questione relativa
all’irragionevole durata del processo e l’infondatezza di tutte le
altre questioni sollevate dalla Corte d’appello di Torino.
5.1.— In particolare, con riferimento alle censure relative
all’irragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, della
Costituzione, per concentrazione della competenza funzionale in primo
grado presso il TAR Lazio – sede di Roma, la difesa dello Stato ha
osservato come la questione potrebbe assumere rilevanza solo in un
giudizio vertente dinanzi al giudice amministrativo, mentre non ha
nessuna utilità in un giudizio pendente dinanzi al giudice ordinario
che, come nella specie, abbia sollevato questione di costituzionalità
per conservare la sua giurisdizione. Conseguentemente la questione
medesima dovrebbe dichiararsi inammissibile per irrilevanza nel
giudizio a quo.
5.2.— In riferimento alle censure fondate sull’art. 76 della
Costituzione, la difesa dello Stato ha osservato come la norma
delegante contenga principi e criteri sufficientemente specifici,
assegnando al legislatore delegato il compito di riordinare le norme
sulla giurisdizione del giudice amministrativo, adeguandolo alla
giurisprudenza delle giurisdizioni superiori e coordinandole con le
altre giurisdizioni nella prospettiva tendenziale della concentrazione
delle tutele. A questo proposito, si rimarca come la materia delle
sanzioni pecuniarie agli intermediari finanziari avesse formato oggetto
di una rilevante elaborazione giurisprudenziale, che riconosceva la
giurisdizione ordinaria per le sanzioni e la giurisdizione
amministrativa (esclusiva, a partire dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80
(Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
in materia di provvedimenti di vigilanza adottati dalla CONSOB,
evidenziando così una esigenza di ricomposizione e concentrazione delle
tutele. Neppure, afferma l’Avvocatura dello Stato, si può fondatamente
ritenere che le norme delegate abbiano ecceduto la delega, posto che la
concentrazione presso un solo giudice (quello amministrativo) delle
controversie in esame risponde proprio all’attuazione dei principi e
dei criteri della delega, tenuto anche conto che il Consiglio di Stato
già aveva riconosciuto l’intima connessione tra attività di vigilanza e
attività sanzionatoria, reputando che l’attribuzione della
giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo dei provvedimenti in
tema di vigilanza, quale operata dal d.lgs. n. 80 del 1998 e dalla
legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa), avesse comportato l’abrogazione tacita
dell’attribuzione al giudice ordinario della cognizione in tema di
sanzioni pecuniarie prevista dagli artt. 187-septies e 195 del d.lgs.
n. 58 del 1998 (sul punto si richiama la decisione del Consiglio di
Stato, sezione VI, 13 maggio 2003, n. 2533). A fronte di tale
situazione le norme delegate avrebbero quindi operato il coordinamento
e la concentrazione delle tutele in precedenza controverse, imputandole
tutte al giudice amministrativo.
5.3.— In riferimento alle censure fondate sulla violazione degli artt.
103 e 113 della Costituzione, la difesa dello Stato ha osservato come
proprio i criteri enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 204 del 2004 portino alla concentrazione presso il giudice
amministrativo della tutela dei diritti soggettivi degli operatori
interessati, in quanto inseriti in un’attività riservata facente parte
di un ordinamento sezionale che, pure nell’attività di vigilanza,
coinvolge non solo interessi legittimi, ma anche diritti soggettivi –
potendo la CONSOB intervenire sull’organizzazione e sul funzionamento
delle imprese finanziarie e, quindi, sui loro diritti soggettivi
connessi alla libertà di iniziativa economica. In tale ordinamento
l’attività di vigilanza è legata da una connessione del tipo
premessa-conseguenza all’attività sanzionatoria, dovendosi rilevare
come l’eventuale estensione delle sanzioni a soggetti formalmente
estranei all’ordinamento sezionale del mercato finanziario, si
giustifichi proprio per la connessione dell’operato di tali soggetti
(operatori abusivi) con i compiti di vigilanza della CONSOB e con
l’interesse alla trasparenza e all’efficienza del mercato finanziario.
Simile interesse, infatti, rimane lo stesso, sia che la violazione
venga commessa da un operatore autorizzato, sia che venga commessa da
un operatore abusivo.
5.4.— In riferimento alle censure fondate in relazione ai parametri
costituzionali di cui agli artt. 111 e 3 della Costituzione, la difesa
dello Stato ha osservato che tutte le volte in cui sia
costituzionalmente giustificato, come nella specie, devolvere alla
cognizione di ultima istanza del Consiglio di Stato una particolare
materia, deve ritenersi di necessità legittima la riduzione, alle sole
questioni di giurisdizione, dell’intervento della Cassazione, ciò in
quanto la connotazione costituzionale del Consiglio di Stato come
giurisdizione suprema integra quelle garanzie che risiedono,
altrimenti, nel giudizio di legittimità della Cassazione.
Considerato in diritto
1.— Con ordinanza emessa in data 25
marzo 2011, la Corte d’appello di Torino ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile), nonché degli artt.
133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), 135, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo), «nella parte in
cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva amministrativa in
generale, e del T.A.R. Lazio – sede di Roma in specie», le controversie
relative alle sanzioni amministrative irrogate dalla Commissione
nazionale per le società e la borsa (d’ora in poi, CONSOB). Inoltre, è
stata contestualmente sollevata questione di legittimità costituzionale
dell’art. 4, comma 1, numero 19), dell’Allegato numero 4, del medesimo
d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui abroga l’art. 187-septies,
comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi
degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), che
attribuiva alla Corte d’appello la competenza funzionale in materia di
sanzioni inflitte dalla CONSOB.
In particolare, il giudice rimettente, verificata la rilevanza delle
questioni sottoposte all’esame della Corte, ritiene che tali
disposizioni confliggano con gli artt. 3, 76, 103, primo comma, 113,
primo comma, 111, commi secondo, settimo e ottavo, della Costituzione.
2.— Tali essendo le questioni proposte, occorre anzitutto ribadire
quanto più volte affermato da questa Corte a proposito della
«pregiudizialità logico-giuridica» delle censure riferite all’art. 76
Cost., «giacché esse investono il corretto esercizio della funzione
legislativa e, quindi, la loro eventuale fondatezza eliderebbe in
radice ogni questione in ordine al contenuto precettivo della norma in
esame» (ex plurimis, sentenze n. 80 del 2012 e n. 293 del 2010).
Pertanto, devono essere esaminate in primo luogo le questioni di
legittimità costituzionale prospettate in relazione all’art. 76 Cost. e
fra queste, seguendo la medesima linea di pregiudizialità
logico-giuridica, quelle relative alla genericità e indeterminatezza
della delega, indipendentemente dall’ordine seguito dal giudice
rimettente.
3.— La Corte d’appello di Torino dubita, infatti, della legittimità
costituzionale dell’art. 44 della legge n. 69 del 2009, recante delega
al governo per il riassetto del processo davanti ai giudici
amministrativi, in quanto tale delega sarebbe generica e indeterminata
e non soddisferebbe pertanto i criteri stabiliti dall’art. 76 Cost.
La questione non è fondata.
La delega contenuta nella norma censurata ne definisce, conformemente a
quanto previsto dall’articolo 76 della Costituzione, l’oggetto, indica
un tempo limitato e certo per l’esercizio della stessa e determina i
principi e i criteri direttivi, con indicazioni di contenuto idonee a
circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato, che, in ogni
caso, è sempre garantita quando l’elaborazione di testi legislativi
complessi viene affidata al Governo nella forma della delega
legislativa (tra le molte sentenza n. 230 del 2010).
In particolare, rispetto alle censure mosse dal giudice rimettente,
basti osservare il tenore testuale della disposizione sottoposta
all’esame della Corte, che definisce l’oggetto della delega nei
seguenti termini: delega «per il riassetto del processo dinanzi ai
Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di
adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte
costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le
norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi
generali e di assicurare la concentrazione delle tutele». In
riferimento ai principi e criteri direttivi, inoltre, ai fini che qui
rilevano per l’esame della sollevata questione di illegittimità
costituzionale, la delega specifica che il Governo deve «assicurare
snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di
garantire la ragionevole durata del processo (…); disciplinare le
azioni e le funzioni del giudice: 1. Riordinando le norme vigenti sulla
giurisdizione del giudice amministrativo anche rispetto alle altre
giurisdizioni; 2. Riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito».
Complessivamente intesa, dunque, la delega, vòlta al riordino e alla
razionalizzazione del processo amministrativo e ai necessari
aggiustamenti del riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e
giudici amministrativi, risulta idonea a circoscrivere i pur necessari
margini di discrezionalità del legislatore delegato.
La delega contenuta nell’art. 44 della legge n. 69 del 2009 deve
pertanto ritenersi sufficientemente specifica e determinata secondo i
canoni della giurisprudenza costituzionale relativa all’art. 76 Cost.
(da ultimo sentenza n. 80 del 2012).
4.— Quanto ai decreti legislativi adottati in attuazione della delega
sopramenzionata, il giudice rimettente dubita anzitutto della
legittimità costituzionale del “combinato disposto” degli artt. 133,
comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera
c), del d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui attribuiscono alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione
estesa al merito, e alla competenza funzionale del TAR Lazio – sezione
di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla CONSOB,
per avere il legislatore delegato ecceduto dai limiti stabiliti dalla
legge di delega (art. 44 della legge n. 69 del 2009), con conseguente
violazione dell’art. 76 Cost. Contestualmente il giudice rimettente
dubita della legittimità costituzionale anche dell’art. 4, comma 1,
numero 19), dell’Allegato numero 4, del d.lgs. n. 104 del 2010, da
intendersi censurato nella parte in cui abroga le previgenti
disposizioni attributive della giurisdizione in materia alla Corte
d’appello.
4.1.— Nel merito, la questione è fondata con riferimento al parametro di cui all’art. 76 Cost.
In riferimento alle deleghe per il riordino o il riassetto di settori
normativi – tra le quali, come si è detto poco sopra, deve essere
annoverata la delega contenuta nell’art. 44 della legge n. 69 del 2009
– questa Corte ha sempre inquadrato in limiti rigorosi l’esercizio, da
parte del legislatore delegato, di poteri innovativi della normazione
vigente, non strettamente necessari in rapporto alla finalità di
ricomposizione sistematica perseguita con l’operazione di riordino o
riassetto. La Corte ha sempre rimarcato che, a proposito di deleghe che
abbiano ad oggetto la revisione, il riordino ed il riassetto di norme
preesistenti, «l’introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative
rispetto al sistema legislativo previgente è (…) ammissibile soltanto
nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a
circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato», giacché
quest’ultimo non può innovare «al di fuori di ogni vincolo alla propria
discrezionalità esplicitamente individuato dalla legge-delega»
(sentenza n. 293 del 2010), specificando che «per valutare se il
legislatore abbia ecceduto [i] – più o meno ampi – margini di
discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega» (sentenza
n. 230 del 2010).
Questi principi, costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa
Corte e ribaditi da ultimo nella sentenza n. 80 del 2012, impongono,
nel caso di deleghe per il riordino o il riassetto normativo,
un’interpretazione restrittiva dei poteri innovativi del legislatore
delegato, da intendersi in ogni caso strettamente orientati e
funzionali alle finalità esplicitate dalla legge di delega.
Alla luce di tali principi, in merito alla questione oggi all’esame
della Corte, occorre ricordare che la delega – che deve essere
qualificata come una delega per il riordino e il riassetto normativo –
abilitava il legislatore delegato a intervenire, oltre che sul processo
amministrativo, sulle azioni e le funzioni del giudice amministrativo
anche rispetto alle altre giurisdizioni e in riferimento alla
giurisdizione estesa al merito, ma sempre entro i limiti del riordino
della normativa vigente; il che comporta di certo una capacità
innovativa dell’ordinamento da parte del Governo delegato all’esercizio
della funzione legislativa, da interpretarsi però in senso restrittivo
e comunque rigorosamente funzionale al perseguimento delle finalità
espresse dal legislatore delegante.
4.2.— In base alla delega conferitagli, il legislatore delegato, nel
momento in cui interveniva in modo innovativo sul riparto di
giurisdizione tra giudici ordinari e giudici amministrativi, doveva
tenere conto della «giurisprudenza della Corte costituzionale e delle
giurisdizioni superiori» nell’assicurare la concentrazione delle
tutele, secondo quanto prescritto dalla legge di delega (art. 44, commi
1 e 2, della legge n.69 del 2009).
Attribuendo le controversie relative alle sanzioni inflitte dalla
CONSOB, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (con la
competenza funzionale del TAR Lazio – sede di Roma, e con cognizione
estesa al merito), il legislatore delegato non ha invece tenuto conto
della giurisprudenza delle sezioni unite civili della Corte di
cassazione, formatasi specificamente sul punto.
La Corte di cassazione ha, infatti, sempre precisato che la competenza
giurisdizionale a conoscere delle opposizioni (art. 196 del d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58) avverso le sanzioni inflitte dalla CONSOB ai
promotori finanziari, anche di tipo interdittivo, spetta all’autorità
giudiziaria ordinaria, posto che anche tali sanzioni, non diversamente
da quelle pecuniarie, debbono essere applicate sulla base della gravità
della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva e quindi sulla
base di criteri che non possono ritenersi espressione di
discrezionalità amministrativa (Corte di cassazione, sezioni unite
civili, 22 luglio 2004, n. 13703; nello stesso senso 11 febbraio 2003,
n. 1992; 11 luglio 2001, n. 9383). Anche il Consiglio di Stato ha
riconosciuto che, in punto di giurisdizione sulle controversie aventi
per oggetto sanzioni inflitte dalla CONSOB, sussistessero precedenti
giurisprudenziali nel senso della giurisdizione ordinaria, affermando
da ultimo la giurisdizione del giudice amministrativo solo sulla base
dell’insuperabile dato legislativo espressamente consolidato nell’art.
133 (materie di giurisdizione esclusiva), comma 1, lettera l), del
d.lgs. n. 104 del 2010, che prevede testualmente che sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie
aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori
ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati,
adottati (...) dalla Commissione nazionale per la società e la borsa»
(Consiglio di Stato, sezione VI, 19 luglio 2011, n. 10287), vale a dire
sulla base proprio delle disposizioni impugnate in questa sede.
Precedentemente all’intervento legislativo qui in esame, invece, lo
stesso Consiglio di Stato aveva aderito all’impostazione della
Cassazione, secondo cui doveva attribuirsi al giudice ordinario la
giurisdizione sulle sanzioni inflitte dalla CONSOB (Consiglio di Stato,
sezione VI, 6 novembre 2007, n. 6474; cfr. in precedenza, sezione VI,
19 marzo 2002, n. 4148).
La citata giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale esclude
che l’irrogazione delle sanzioni da parte della CONSOB sia espressione
di mera discrezionalità amministrativa, unitamente alla considerazione
che tali sanzioni possono essere sia di natura pecuniaria, sia di
tenore interdittivo (giungendo persino ad incidere sulla possibilità
che il soggetto sanzionato continui ad esercitare l’attività
intrapresa), impedisce di giustificare sul piano della legittimità
costituzionale l’intervento del legislatore delegato, il quale,
incidendo profondamente sul precedente assetto, ha trasferito alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie
relative alle sanzioni inflitte dalla CONSOB, discostandosi dalla
giurisprudenza della Corte di cassazione, che invece avrebbe dovuto
orientare l’intervento del legislatore delegato, secondo quanto
prescritto dalla delega. Di conseguenza, deve ritenersi che,
limitatamente a simile attribuzione di giurisdizione, siano stati
ecceduti i limiti della delega conferita, con conseguente violazione
dell’art. 76 Cost.
5.— Per le medesime ragioni sopra illustrate deve ritenersi affetto da
illegittimità costituzionale anche l’intero articolo 4, comma 1, numero
19), dell’Allegato numero 4, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella
parte in cui abroga le disposizioni del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,
che attribuiscono alla Corte d’appello la competenza funzionale in
materia di sanzioni inflitte dalla CONSOB, con la conseguenza che
queste ultime disposizioni, illegittimamente abrogate, tornano ad avere
applicazione.
6.— Restano assorbiti tutti gli altri profili di illegittimità
costituzionale delle norme impugnate, prospettati in riferimento agli
artt. 3, 103, 111 e 113 della Costituzione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità
costituzionale degli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1,
lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno
2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e
alla competenza funzionale del TAR Lazio – sede di Roma, le
controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione
nazionale per le società e la borsa (CONSOB), e dell’art. 4, comma 1,
numero 19), dell’Allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile), sollevata, in riferimento all’art. 76
della Costituzione, dalla Corte d’appello di Torino con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI