REPUBBLICA ITALIANA N. 612/08

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Numero 612/2008

- sul ricorso iscritto al n. 8504 del registro di Segreteria, proposto da vari ricorrenti rappresentati e difesi dall'avv.to Renato Speranzoni, nel cui studio in Venezia-Mestre, via Teatro Vecchio n. 1, hanno eletto domicilio;

contro

- l'INPDAP DI PADOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- l'INPS, COORDINAMENTO LEGALE REGIONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.to Alfredo Mascia;

Alla pubblica udienza del 17 aprile 2008, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Rosetta Zampieri, uditi l'avv.to Maria Rosaria Iannelli, in sostituzione dell'avv.to Speranzoni, per i ricorrenti ed il dott. Mauro Dal Corso per l'INPDAP;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato il 17/8/1996, debitamente notificato, i ricorrenti, ex dipendenti dell'INPS transitati nei ruoli dell'ospedale “Busonera” di Padova e poi nell'ULSS n. 21 - a seguito dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale - chiedono l'annullamento dei decreti definitivi di pensione nella parte in cui non è stato loro riconosciuto, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 303/1974, il miglior trattamento pensionistico, tra quello INPS e quello INPDAP, nonché la riliquidazione della pensione con riferimento ai miglioramenti economici dei dipendenti INPS in servizio, come previsto dall'art. 33 della delibera del Consiglio di amministrazione dell'Inps n. 54/1970, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati.

I ricorrenti rilevano come nella gestione previdenziale di provenienza (INPS) fossero iscritti al Fondo Integrativo Previdenziale (FIP), non previsto nella gestione di destinazione (CPDEL) e lamentano la mancata considerazione di tali contributi da parte dell'INPDAP, al fine di comparare i trattamenti pensionistici, e di aver ricevuto da quest'ultimo Ente previdenziale un trattamento pensionistico deteriore rispetto a quello che avrebbero ricevuto se avessero conservato l'iscrizione all'INPS e al Fondo Integrativo previdenziale.

L'INPDAP si è costituito con memoria in data 7/10/2004, ha dedotto con ulteriori memorie, instando in via preliminare per un rinvio della discussione per poter definire l'istruttoria per tutti i ricorrenti; in via principale ha chiesto la reiezione del ricorso ed in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale.

Nel merito l'Ente previdenziale ha ribadito che, in forza della normativa di cui alla legge n. 303/1974 e della circolare n. 46 del 21/10/2003 il raffronto della pensione INPDAP con quella che sarebbe maturata nell'altra gestione, compreso il calcolo del FIP, può essere operato solo per i soggetti che abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico in entrambe le gestioni previdenziali.

Sul punto l'Inpdap nella memoria depositata il 23/4/2007 ha precisato pertanto che i ricorrenti BETTELLA MILENA, BRAGADIN ELDA, CARRARO NAZZARENA, CUSIN WALTER, DE POLI OTTORINA, FRASSON FLORA, GALTAROSSA VILMA, GREGORI ADRIANA, MENEGHETTI BRUNO, MOSCARDO IOLE, SANTI LAURA, ZORZI GRAZIANO non avevano maturato i requisiti per il trattamento pensionistico INPS e pertanto agli stessi spettava il trattamento CPDEL.

Nella successiva memoria depositata il 14/3/2008 l'Inpdap ha precisato che ai ricorrenti xx, era stato attribuito il calcolo CPDEL perché più favorevole, mentre ai ricorrenti yy, erede di ..., era stato conferito, perché più favorevole, il trattamento INPS.

In ordine alla seconda pretesa attorea, afferente all'aggancio alla dinamica perequativa ai sensi dell'art. 33 del regolamento INPS di cui alla delibera n. 54/1970, l'Ente previdenziale concludeva per il rigetto.

L'INPS si costituiva in giudizio con memoria depositata il 12/10/2004, eccependo in primo luogo il difetto di legittimazione passiva, avendo trasferito tutte le posizioni contributive assicurative all'Inpdap con la cancellazione delle posizioni di provenienza; nel merito chiedeva la reiezione delle domande attoree ed eccepiva la prescrizione. In data 16/6/2006, a seguito di ordinanza istruttoria, depositava ulteriore documentazione afferente i ricorrenti.

Nel corso del giudizio veniva espletata un'approfondita istruttoria e le parti depositavano varie memorie di precisazioni delle domande.

In limine all'udienza di discussione parte attrice depositava, in data 4/4/2008, una memoria riepilogativa in cui contestava che l'Inpdap avesse provato in giudizio di aver considerato, ai fini dell'individuazione del miglior trattamento pensionistico, anche la quota di contribuzione versata al Fondo integrativo previdenziale (FIP); inoltre per i ricorrenti  xxx la difesa osservava come non rilevasse che gli stessi non avessero maturato i requisiti in entrambi i regimi previdenziali, giacché il raffronto doveva essere fatto in astratto, non in concreto.

Alla pubblica udienza del 17 aprile 2008, veniva preliminarmente interrotto il giudizio nei confronti della ricorrente Vidale Maria che risultava deceduta il 24/12/2001; per gli altri ricorrenti udite le parti che si riportavano agli atti, la causa veniva trattenuta in decisione.

Considerato in

\E[s \E[202s DIRITTO

In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'INPS essendo l'INPDAP, ente che gestisce ed eroga le pensioni ai ricorrenti, portatore della legitimatio ad causam.

Nel merito si osserva come le domande attoree siano duplici: una prima istanza è volta ad ottenere l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico secondo il regime più favorevole tra quello dell'ex gestione INPS, comprensivo del Fondo Integrativo Previdenziale, e quello della gestione delle Casse, in virtù dell'art. 2, coma 1°, della legge n. 303/1974; la seconda pretesa attorea si concreta nella richiesta dell'accertamento del diritto all'aggancio automatico delle pensioni al trattamento retributivo del personale in servizio, come previsto dall'art. 33 della delibera del consiglio di amministrazione dell'INPS n. 54 /1970.

Per quanto attiene alla prima delle domande si osserva come l'art. 1 della legge n. 303/1974 preveda la valutazione, da parte delle Casse pensioni, del servizio già prestato con assicurazione INPS verso il trasferimento dei contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria e nei Fondi integrativi di detta assicurazione.

L'art. 2 della medesima legge stabilisce, poi, che al personale delle istituzioni sanitarie (già facenti parte dell'INPS) trasferito alle USL ed iscritto alle Casse Pensioni (ora INPDAP) competa, alla data di cessazione dal servizio, “a carico delle casse pensioni il trattamento di quiescenza più favorevole tra quello determinato in base all'ordinamento delle Casse Pensioni e quello attribuibile al personale di corrispondente qualifica presente nell'ente di provenienza (applicando, a tal fine, la tabella di equiparazione delle qualifiche allegata alla medesima legge)”.

Appare evidente, in linea generale, come ai fini della comparazione

il trattamento pensionistico INPS da prendere in esame sia dato dalla somma di due quote di pensione: la prima afferente l'iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), la seconda relativa all'iscrizione al Fondo integrativo (FIP).

Ulteriormente, si osserva, come la comparazione possa essere effettuata solo per i soggetti che abbiano maturato in entrambe le gestioni i requisiti per il trattamento di quiescenza, come risulta da una letterale e razionale interpretazione della norma, come correttamente ritenuto dall'ente previdenziale.

Applicando i principi sopra esposti ai ricorrenti, alla luce dell'istruttoria espletata, risulta come i ricorrenti xxxx non avessero, alla data di cessazione dal servizio, i requisiti per il trattamento pensionistico INPS, cosicché la loro domanda deve essere respinta perché infondata.

Per tutti gli altri ricorrenti l'Ente previdenziale ha depositato documentazione da cui risulta che l'INPDAP ha tenuto conto, ai fini della comparazione anche del periodo utile per il trattamento FIP ed ha prodotto dei calcoli attestanti le due diverse modalità di calcolo, provando di aver riconosciuto, di volta in volta, il trattamento INPS od INPDAP, risultante migliore.

Parte attrice ha, nell'ultima memoria depositata, contestato genericamente i conteggi prodotti dall'Ente previdenziale, senza però provare che gli stessi fossero errati.

Sotto questo profilo, in ordine al riconoscimento del miglior trattamento pensionistico, si può pertanto dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla circostanza per cui risulta, agli atti, sia stato riconosciuto il miglior trattamento pensionistico INPDAP ai ricorrenti: xxx ed il miglior trattamento pensionistico INPS ai ricorrenti: xxx.

Sul miglior trattamento pensionistico già riconosciuto devono anche essere corrisposti, fatti salvi gli effetti dell'eventuale decorso della prescrizione quinquennale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sui ratei arretrati calcolati, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nella sola misura eccedente detti interessi, dalla scadenza dei singoli ratei al soddisfo, detratto quanto già sia stato eventualmente corrisposto dall'Inpdap per interessi legali e rivalutazione monetaria.

Deve essere invece respinta, per tutti i ricorrenti, la domanda volta ad ottenere l'automatico collegamento della misura della pensione ai miglioramenti successivi al collocamento a riposo del personale in attività di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 33 del regolamento approvato con delibera INPS n. 54/1970.

Osta a tale conclusione in primo luogo la considerazione che l'art. 2 della legge n. 303/1974 ha stabilito espressamente che “per gli eventuali futuri miglioramenti i trattamenti risultanti sono considerati in ogni caso alla stessa stregua dei trattamenti delle predette Casse Pensioni”.

Sul punto la giurisprudenza ha unanimemente affermato che il raffronto per l'attribuzione del trattamento pensionistico più favorevole tra quello determinato in base al regime giuridico della CPDEL e dell'INPS va compiuto al momento della cessazione dal servizio e non è permanente, per cui una volta liquidata la pensione l'interessato rimane soggetto alla normativa propria dell'ente erogatore, senza poter vantare l'applicazione di norme eventualmente più favorevoli sopravvenute nel regime previdenziale dell'ente di provenienza.

Oltre tutto l'art. 33 del regolamento INPS citato prevedeva la riliquidazione della pensione in relazione ai rinnovi contrattuali del personale in servizio e, com'è noto, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato l'inesistenza, nel nostro ordinamento, di un principio di aggancio delle pensioni alle retribuzioni dei pari grado in servizio, ostandovi le vigenti disposizioni (art. 43 DPR n. 1092/1973 e norme collegate) in tema di determinazione della base pensionabile e di perequazione dei trattamenti pensionistici.

Ripetute pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n. 226/1993, sentenza n. 409/1995, sentenza n. 62/1999, sentenza n. 30/2004; nonché la recente ordinanza di manifesta infondatezza n. 202 del 18/5/2006, in ordine alla normativa sul trattamento pensionistico dei magistrati) hanno, poi, avuto modo di affermare che il principio della proporzionalità della pensione, alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonchè della sua adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia - che deve essere osservato non  solo al momento del collocamento a riposo del lavoratore, ma anche successivamente, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta - non impone affatto il necessario adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi, giacché spetta alla discrezionalità del Legislatore determinare le modalità di attuazione del principio sancito dall'art. 38 della Costituzione; conseguendo tale determinazione al bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili e ai mezzi necessari per far fronte agli impegni di spesa.

Il Supremo Giudice della costituzionalità delle leggi ha pertanto affermato come non sussista nel nostro ordinamento un principio costituzionale di automatico adeguamento delle pensioni agli stipendi e, pertanto, come entro i confini della ragionevolezza il Legislatore possa, nel contesto così delineato, fissare discrezionalmente la misura ed i limiti dei trattamenti pensionistici, senza lesione dei principi di cui agli artt 3 e 36 della Costituzione.

Avuto riguardo a quanto innanzi evidenziato la seconda domanda proposta dai ricorrenti non può trovare accoglimento.

Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

- Ogni altra domanda ed eccezione reiette: Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'INPS; Dichiara il diritto dei ricorrenti xxx alla determinazione del trattamento pensionistico più favorevole, all'atto del collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 303/1974 e per l'effetto dichiara il diritto degli stessi a percepire il relativo trattamento, con la conseguente cessazione della materia del contendere per quanto già  riconosciuto dall'Inpdap in tal senso; riconosce ai medesimi ricorrenti, fatti salvi gli effetti  dell'eventuale decorso della prescrizione quinquennale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sui ratei arretrati calcolati, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nella sola misura eccedente detti interessi, dalla scadenza dei singoli ratei al soddisfo, detratto quanto già eventualmente corrisposto dall'Inpdap per interessi legali e rivalutazione monetaria;

- Respinge le domande dei ricorrenti xxxx

- Respinge le domande di tutti i ricorrenti relative all'aggancio automatico del trattamento pensionistico alla dinamica delle retribuzioni;

- Compensa le spese fra le parti del giudizio;

- Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Venezia nella pubblica udienza del 17 aprile 2008.

                                                          

Il Giudice Unico delle Pensioni

                                                               F.to dr.ssa Stefania Fusaro

 

Depositato in Segreteria 05/06/2008

Il Direttore della Segreteria\E[s

F.to Guarino