REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per il Veneto

Il Giudice Unico DELLE pensioni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Sentenza 1168/2004)

 

nella pubblica udienza del 6 luglio 2004, sul ricorso iscritto al n. 22025 del registro di Segreteria, proposto da M.G., nato il 4.12.1930, rappresentato e difesi dagli avv.ti E.U. e A.R., elettivamente domiciliato presso l'avv. E.T. in Venezia, contro l'Istituto nazionale previdenza dipendenti Amministrazione pubblica (INPDAP) - Direzione provinciale di Venezia;

Uditi nella pubblica udienza del 6 luglio 2004 l'avv. A.R. ed il dott. A.T., per l'INPDAP;

Con l'assistenza del segretario d'udienza, dott.ssa R.Z.;

Esaminati gli atti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato il 24 giugno 2003, il sig. M.G., già dipendente dell’ A. collocato in quiescenza dal 26.1.1994, a seguito di dimissioni volontarie, ha impugnato la determinazione dell'INPDAP – N. 012000001286 del 4.12.2000 riguardante il conferimento della pensione di vecchiaia, liquidata prendendo a base di calcolo la media ponderata tra la retribuzione annua contributiva calcolata al 5.12.1990 (primo giorno del mese successivo al compimento dei 60 anni di età) e la retribuzione annua contributiva calcolata al 26.1.1994 (data di cessazione del rapporto di lavoro). Ciò, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della l. n. 965/65, così come sostituito dall'art. 29 della l. 153/81.

Il ricorrente lamentava l'erronea applicazione della citata disposizione, che presuppone il verificarsi di una duplice cessazione dal servizio del dipendente pubblico, cioè un'interruzione ed una ricostituzione, che nel caso non si era riscontrata, essendosi invece verificata una prosecuzione del rapporto di lavoro, previo accordo siglato fra le parti.

L'INPDAP, sede di Venezia, si è costituito in giudizio con memoria depositata il 23 ottobre 2003, ricostruendo l'iter procedurale relativo al conferimento della pensione provvisoria da parte dell'AM. (poi A.) che, con provvedimento del 22.4.1994 (il terzo), disponeva la liquidazione della pensione di anzianità sulla base del presupposto del limite di anni 65 per il collocamento a riposo dei dirigenti. Pertanto l'importo pensionistico veniva ridotto dal 9%, ai sensi dell'art. 11, comma 16, della l. n. 537/93.

L'interessato ha contestato tale determinazione, affermando che in base ad una deliberazione aziendale del 25.6.1971, n. 51/71, anche per i dirigenti (tale era il M.) il limite di età per il collocamento a riposo era fissato in anni 60, talchè gli spettava la pensione di vecchiaia, senza alcuna decurtazione.

Con memoria integrativa e conclusiva depositata l'8 aprile 2004, la predetta Sede di Venezia dell'INPDAP ha fatto presente che, in seguito ad ulteriori precisazioni fornite dall'Ente datore di lavoro del ricorrente, si è potuto accertare che il limite di età previsto per i dirigenti aziendali era di 65 e non di 60 anni. Pertanto, la stessa Sede ha adottato, in sostituzione della precedente del 4.12.2000, impugnata, una nuova determinazione - n. VE012004000215 del 30.3.2004 - relativa al conferimento al M. della pensione ordinaria di anzianità a decorrere dal 27.1.1994.

In data 24 giugno 2004 è stata depositata dalla difesa del ricorrente una nuova memoria, con cui è stato contestato il citato provvedimento dell'INPDAP del 30.3.2004, poiché il limite di età di 65 anni, quale presupposto della nuova determinazione, non risulta da alcuna fonte normativa e non può essere stabilita da una semplice comunicazione della Società “V.” inviata all'INPDAP. Infatti, secondo il ricorrente, è da ritenere valida la menzionata deliberazione n. 51/71 del 25.6.1971 della Commissione Amministratrice dell'Azienda Municipalizzata di nettezza urbana che, senza distinzione di qualifica, fissò per (tutti) i dipendenti dell'Azienda il limite di età di 60 anni per il collocamento a riposo.

Ma anche ammesso che detta deliberazione sia rimasta in vigore sino al 31.12.1993, come precisato dall'A., essendo stata successivamente superata dalla tab. A del D.lgs. n. 503/92, questa stabiliva il progressivo innalzamento dell'età pensionabile da 60 a 65 anni di età. Per gli anni 1994 e 1995, il limite di età per la pensione di vecchiaia era di 61 anni; quindi, per il combinato disposto degli artt. 1 e 5 del citato D.lgs. n. 503/1992, il M. rientra nel novero degli aventi titolo alla pensione di vecchiaia, avendo compiuto appunto 61 anni.

Conclusivamente, la difesa del ricorrente ha chiesto che sia riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza di vecchiaia a decorrere dal 27.1.1994, calcolato sulla base dell'ultima retribuzione effettivamente percepita, ai sensi dell'art. 43 del T.U. n. 1092/1973 e con il diritto all'indennità integrativa speciale nella misura intera.

Nella pubblica udienza del 6 luglio 2004, l'avv. Rela si è riportato alla memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre il rappresentante dell'INPDAP ne ha chiesto il rigetto.

Considerato in

DIRITTO

Oggetto del decidere è la nuova determinazione dell'INPDAP in data 30.3.2004, che ha espressamente sostituito la precedente impugnata dal M.. Il trasferimento si ritiene ammissibile, pur in presenza di un contenuto del provvedimento diverso rispetto al primo, riguardando sempre il collocamento a riposo del ricorrente.

Quanto alla eccepita irrilevanza della comunicazione della Soc. V. in merito al limite di età di 65 anni, in quanto proveniente da funzionario non dotato di potere di rappresentanza, si osserva che essa non ha carattere provvedimentale, essendosi limitata a richiamare precedenti atti, puntualmente indicati nella nota stessa. In particolare, i mod. 755 (riguardanti il trattamento provvisorio di pensione del sig. M.) a suo tempo trasmessi dall'ex datore di lavoro - A. - all'allora competente Direzione provinciale del Tesoro, indicano tutti il limite di età di anni 65. Del resto, la deliberazione n. 435 del 27 ottobre 1992 della Commissione amministratrice dell'A. aveva preso atto delle dimissioni del M. dal servizio a far tempo dall'1.1.1994. Questi, nato il 4.12.1930, non avrebbe avuto titolo a proseguire il servizio, se realmente il limite di età per il collocamento a riposo dei dirigenti fosse stato di anni 60. Ciò, a prescindere dalla normativa successiva, di cui al D.lgs n. 503/92.

L'art. 5 di quest'ultimo D.lgs., dal titolo “età per il pensionamento di vecchiaia” ha fatto salvi - se più elevati - i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età previsto dai singoli ordinamenti del pubblico impiego. S'è visto che con la citata deliberazione n. 435/1992 si prese atto delle dimissioni del dirigente M.: il che induce a ritenere che in effetti era operante per i dirigenti dell'Azienda il limite di età di anni 65.

Ma v'è una ragione assorbente a favore del ricorrente: come evidenziato dalla nota informativa della Direzione centrale prestazioni previdenziali dell'INPDAP n. 2590/00 del 2 ottobre 2000, riguardante proprio il caso del dott. M., poichè questi ha rassegnato le dimissioni il 14.10.1992 (v. premesse della deliberazione della Commissione amministratrice dell'A. n. 487/93) ed esse sono state accolte con deliberazione del 27.10.1992, quindi prima del 15.10.1993, la decurtazione di cui al comma 16 dell'art. 11 della l. n. 537/1993 non va operata, a mente del comma 18 dello stesso art. 11 della l. n. 537/1993, risultando il ricorrente provvisto di anzianità contributiva inferiore ai 35 anni.

Allo stato degli atti, quindi, va riconosciuta non dovuta la decurtazione del trattamento pensionistico ordinario diretto del dott. M..

Pertanto, la pensione andrà riliquidata nel senso appena precisato, in conformità della normativa applicabile. Sulle maggiori somme dei singoli ratei pensionistici spettanti, è dovuto il più favorevole tra gli accessori degli interessi legali e rivalutazione monetaria, in applicazione dell'art. 16 della l. 30 dicembre 1991 n. 412, siccome interpretato autenticamente dall'art. 45 comma 6 della l. 23 dicembre 1998 n. 448.

Stante gli aspetti controversi della fattispecie, si ravvisano equi motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, il Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso in epigrafe e per l'effetto:

- dichiara inapplicabili le decurtazioni del trattamento di quiescenza del ricorrente, operate ai sensi dell'art. 11, comma 16 della l. 24 dicembre 1993 n. 537;

- dichiara in conseguenza il diritto del ricorrente medesimo alla riliquidazione del trattamento pensionistico con esclusione delle anzidette decurtazioni e come per legge, nonchè alla corresponsione delle maggiori somme dovute a decorrere dalla data di pensionamento; con interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati nei limiti e nei termini precisati in parte motiva.

Spese compensate.

Dispone il rinvio degli atti all'Istituto nazionale di previdenza dipendenti Amministrazione pubblica - Direzione provinciale di Venezia, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Venezia, nella pubblica udienza del 6 luglio 2004.

 

                                           IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

                                               (f.to Cons. Corrado Scivoletto)

 Depositato in Segreteria

Il 23.08.2004

                                               IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                        f.to Guarino

 

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