REPVBBLICA ITALIANA
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Visto il
ricorso in materia pensionistica iscritto al numero 51649/PC del registro di Segreteria;
Vista la
fissazione dell'odierna udienza di discussione;
Rilevato - nella
pubblica udienza del 30 novembre
2005 - che non sono rappresentate
in giudizio le parti;
Visti gli
atti di causa;
ha pronunciato
nel giudizio introdotto con il ricorso in
premessa, proposto da T.F., nato
ad Avellino il giorno 11.8.1932 -
nei confronti della Direzione Generale
delle Entrate per la Toscana/Sezione Staccata di Arezzo.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe e
successivi atti integrativi parte attrice - ex dipendente dell'Amministrazione
periferica delle Imposte Dirette, dichiarato decaduto dall'impiego ex art. 127
lett. c del dpr n.3 del 1957 a decorrere dal 27 maggio 1988 ( cfr. decreto
ministero finanze n.2-14521 - chiede ai sensi della legge n. 45 del 1990, la
ricongiunzione a fini pensionistici del periodo di contribuzione INARCASSA (
dal 1992 al 1998 ), successivo alla cessazione dal servizio statale;
pretesa respinta dal resistente Ministero delle Finanze con nota prot. 324/AP
248 del 16.2.1999 richiamando il contenuto della circolare n.24 del 13.3.1992
della Ragioneria generale dello Stato, secondo cui “…con la cessazione
del rapporto presso le amministrazioni statali si verifica normalmente anche la
definizione della posizione previdenziale…Occorre altresì evidenziare che nel
settore statale non esiste la possibilità della liquidazione del supplemento di
pensione, dopo la concessione del trattamento di quiescenza”; lamenta altresì
presunte irregolarità negli importi pensionistici liquidati.
Con memoria
pervenuta il 3.8.2005 la resistente Agenzia
delle Entrate ha in sostanza ribadito le indicate ragioni poste a base
del diniego, precisando altresì lo stato della liquidazione pensionistica
dell'interessato.
DIRITTO
La legge 5 marzo 1990, n. 45,
contenente “Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini
previdenziali per liberi professionisti”, all'art. 1, comma 1, disciplina la
facoltà del dipendente, pubblico o privato che, essendo già stato iscritto a
forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, può chiedere, ai
fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le
sopra citate forme previdenziali nella gestione in cui risulta iscritto in
qualità di lavoratore dipendente.
Il comma 2 dello
stesso art. 1 prevede analoga facoltà per il libero professionista che sia
stato iscritto a forme di previdenza obbligatorie per lavoratori dipendenti o
autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione
nella gestione in cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.
L'art. 1 comma 4
dispone poi che : “ Dopo il compimento dell'età pensionabile la ricongiunzione,
ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta
in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno
dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad
attività effettivamente esercitata.”.
Infine il comma 5
stabilisce che: “ Il libero professionista che goda della erogazione di una
pensione di anzianità, può chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del
periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato
alla nuova contribuzione trasferita.
La richiesta di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, entro un
anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del
richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la
copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme
effettivamente versate, ai sensi dell'art. 2”
Pertanto, nella
fattispecie disciplinata dal richiamato comma 5, l'avvenuta liquidazione di una pensione di anzianità non preclude la
ricongiunzione di periodi di attività svolti successivamente alla chiusura del
precedente periodo previdenziale, consentendo così il ricalcolo della pensione
già in godimento.
La formulazione
dell'art. 1, comma 5, non presuppone il riferimento a due periodi assicurativi
maturati nella stessa gestione in quanto, nel riferirsi al supplemento di pensione prevede la
commisurazione dello stesso alla nuova
contribuzione trasferita e, quindi, a contribuzione versata dal lavoratore
in un'altra gestione.
Pertanto la norma
così interpretata consente la ricongiunzione di una successiva posizione
assicurativa con la pensione di anzianità precedentemente maturata, sia che
detta pensione scaturisca da un lavoro autonomo, libero professionale, sia che
derivi, come nel caso in esame, da un rapporto di impiego pubblico
In applicazione
del disposto di cui al citato comma 5, il ricorso può trovare accoglimento: con
il riconoscimento del diritto del ricorrente alla ricongiunzione presso
l'INPDAP del periodo di iscrizione presso l'INARCASSA, ai fini della
liquidazione del supplemento di pensione.
Quanto poi alle
ulteriori pretese del ricorrente relative alla presunta non correttezza della
liquidazione pensionistica, le stesse devono essere dichiarate inammissibili
per assoluta genericità della domanda e dei titoli su cui si fonda.
Spese compensate.
Per Questi Motivi
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
REGIONE TOSCANA
ACCOGLIE
parzialmente, nei termini di cui in motivazione
il ricorso in epigrafe, proposto da
T.F..
Spese compensate.
Così deciso in Firenze,
nell'udienza del 30 novembre 2005.
IL GIUDICE