REPVBBLICA
ITALIANA
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Visto il
ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 50117/PC del registro di Segreteria;
Vista
la fissazione dell'udienza di discussione per il giorno 2 novembre 2005;
Udìti, nella
pubblica udienza del 2 novembre 2005, l'avv. Carlo Piccioli per i ricorrenti e il dott. Marco Pratellesi per l'Inpdap: i quali
hanno confermato il contenuto delle rispettive deduzioni scritte versate agli
atti del processo;
Visti gli
atti di causa;
ha
pronunciato
(Numero 711/2005)
FATTO
Con il ricorso in esame, e con successive
memorie pervenute il 15.11.2003, il 13.3.2004, il 5.7.2004 ed il 24.10.2005,
parti attrici - ex tecnici sanitari di radiologia presso l'Azienda sanitaria, collocati in
quiescenza tra il 1988 ed il 1996 - chiedono la declaratoria del diritto al
computo nella base pensionabile dell'indennità di rischio radiologico, con
interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme asseritamente dovute, e
vittoria di spese.
Deducono in particolare i ricorrenti di
essere stati beneficiari in costanza di rapporto di servizio di detta
indennità, prevista dall'art.1 della legge n. 416 del 1968, nonché dall'art. 58
del dpr n.270 del 1987 come modificato dall'art.1 della legge n. 460 del 1988;
corresponsione dovuta in quanto sottoposti “…in continuità all'azione di
sostanze ionizzanti” o adibiti “…ad apparecchiature radiologiche in maniera
permanente” come richiesto dall'art. 1, comma 1, del dpr n.270 del 1987;
circostanza da cui traggono la conseguenza dell'illegittimità dell'inerzia
serbata dall'INPDAP sulle ripetute
istanze dei medesimi di vedersi calcolata nella base pensionabile detta
indennità, per contrasto con il disposto dell'art. 30, comma 2.1. del DL n.55
del 1983 convertito in legge n. 131 del 1983 secondo cui: “ 2.1. Per le Casse
pensioni dipendenti enti locali, sanitari, ed insegnanti degli istituti di
previdenza, la retribuzione annua
contributiva, definita dagli artt. 12, 13 e 14, L 11 aprile 1955 n.379, è costituita dalla somma degli emolumenti
fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa”;
stante l'evidente carattere fisso e
continuato dell'indennità in questione, per la sua stretta correlazione
con l'attività svolta dal tecnico sanitario (che non la rende perciò
riconducibile ai compensi non computabili di cui all'art.16 della legge n.1077
del 1959, anche per la sua generalità ed astrattezza) ed in considerazione della
particolare rischiosità delle mansioni svolte dal lavoratore, affermata anche
dalla giurisprudenza amministrativa; senza peraltro che il diritto a percepire
detta indennità sia subordinato ad alcun accertamento circa le modalità
concrete di svolgimento della prestazione.
Con memorie difensive pervenute
rispettivamente il 25.11.2003, il 4.3.2004 ed il 9.3.2005, i resistenti Inpdap di Pistoia e di Firenze e Azienda Usl hanno chiesto il rigetto
del ricorso, deducendo in sostanza che fino al 31.12.1995, la legge n.1077 del
1959 e l'art. 30 comma 3 e 4 del DL n. 55 del 1983 convertito in legge n.131
del 1983, consideravano retribuzione contributiva gli emolumenti corrisposti
per la normale attività lavorativa per il posto ricoperto, previsti dalla
contrattazione o da leggi, che presentavano i requisiti della fissità,
continuatività e corrispettività; mentre l'indennità in questione, anche se
corrisposta in modo regolare, non ha il carattere della fissità, in quanto
corrisposta esclusivamente in relazione alla particolare tipologia di lavoro
effettivamente svolto dal dipendente; conseguentemente per i ricorrenti cessati
entro il 31.12.1995 l'indennità non è stata ricompresa nel computo della base
pensionabile, mentre per quelli cessati dopo l'1.1.1996, l'indennità è stata
calcolata nella sola quota B di pensione, ai sensi della legge n.335 del 1995,
quale competenza accessoria percepita in attività di servizio per lo
svolgimento di particolari mansioni.
DIRITTO
Nel merito, come esattamente rilevato
dalle amministrazioni resistenti, l'indennità di rischio radiologico non
rientra nella retribuzione annua contributiva, ai sensi dell'art.16 della legge
n.1077 del 1959, come esattamente indicato nella circolare n.8/I.P. del
3.9.1991, di cui l'amministrazione ha fatto nella specie applicazione, negando
la pensionabilità dell'indennità in questione.
Invero, fino all'entrata in vigore della
legge n.335 del 1995, trovava applicazione per gli iscritti alla Cassa per le Pensioni dei Dipendenti degli Enti
Locali (CPDEL) l'art. 16 della legge n. 1077 del 1959 che espressamente
prevedeva quanto segue: “In nessun caso
sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva:…le indennità o gli
assegni corrisposti, interamente od in parte, a titolo di rimborso spese oppure
in relazione ai disagi o ai rischi connessi a particolari attività lavorative
dell'iscritto;”.
Né le disposizioni citate da parte attrice
contraddicono la predetta previsione, limitandosi in sostanza a fissare gli
importi e le condizioni per l'erogazione dell'indennità di rischio da
radiazioni; la cui natura di trattamento accessorio, in assenza di ulteriori
qualificazioni sub specie di voce retributiva fissa e ricorrente, ne
preclude - alla luce del richiamato dato normativo - la pensionabilità, per il
periodo anteriore al 1°.1.1996, e la successiva pensionabilità nella c.d. quota
B) ai sensi dell'art.2, commi 9 ed 11, della legge n.335 del 1995, come
correttamente rilevato da tutte le amministrazioni resistenti.
Per le suesposte considerazioni il ricorso è
privo di giuridico fondamento e deve essere respinto.
Sussistono tuttavia motivi apprezzabili per
dichiarare compensate le spese di giustizia.
Per Questi Motivi
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
***
RESPINGE
nei suesposti termini il ricorso in
epigrafe, proposto da omissis.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze, nell'udienza del 2 novembre 2005.
IL GIUDICE
F.TO Cons. Enrico Torri
IL
DIRIGENTE
F.TO
G.BADAME