LaPrevidenza.it

REPVBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

***

   Visto il ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 50117/PC del registro di Segreteria;

   Vista la fissazione dell'udienza di discussione per il giorno 2 novembre 2005;

   Udìti, nella pubblica udienza del 2 novembre 2005, l'avv. Carlo Piccioli per i ricorrenti e il dott. Marco Pratellesi per l'Inpdap: i quali hanno confermato il contenuto delle rispettive deduzioni scritte versate agli atti del processo;

   Visti gli atti di causa;

ha pronunciato

SENTENZA

(Numero 711/2005)

   nel giudizio introdotto con il ricorso in premessa, proposto da: omissis,  rappresentati e difesi dagli avvocati Giusto Puccini e Carlo Piccioli, avverso l'INPDAP, il Ministero dell' Economia e l'Azienda USL.  

FATTO

   Con il ricorso in esame, e con successive memorie pervenute il 15.11.2003, il 13.3.2004, il 5.7.2004 ed il 24.10.2005, parti attrici - ex tecnici sanitari di radiologia presso l'Azienda sanitaria, collocati in quiescenza tra il 1988 ed il 1996 - chiedono la declaratoria del diritto al computo nella base pensionabile dell'indennità di rischio radiologico, con interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme asseritamente dovute, e vittoria di spese.

   Deducono in particolare i ricorrenti di essere stati beneficiari in costanza di rapporto di servizio di detta indennità, prevista dall'art.1 della legge n. 416 del 1968, nonché dall'art. 58 del dpr n.270 del 1987 come modificato dall'art.1 della legge n. 460 del 1988; corresponsione dovuta in quanto sottoposti “…in continuità all'azione di sostanze ionizzanti” o adibiti “…ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente” come richiesto dall'art. 1, comma 1, del dpr n.270 del 1987; circostanza da cui traggono la conseguenza dell'illegittimità dell'inerzia serbata dall'INPDAP sulle  ripetute istanze dei medesimi di vedersi calcolata nella base pensionabile detta indennità, per contrasto con il disposto dell'art. 30, comma 2.1. del DL n.55 del 1983 convertito in legge n. 131 del 1983 secondo cui: “ 2.1. Per le Casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari, ed insegnanti degli istituti di previdenza, la retribuzione annua contributiva, definita dagli artt. 12, 13 e 14, L 11 aprile 1955 n.379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa”; stante l'evidente carattere fisso e continuato dell'indennità in questione, per la sua stretta correlazione con l'attività svolta dal tecnico sanitario (che non la rende perciò riconducibile ai compensi non computabili di cui all'art.16 della legge n.1077 del 1959, anche per la sua generalità ed astrattezza) ed in considerazione della particolare rischiosità delle mansioni svolte dal lavoratore, affermata anche dalla giurisprudenza amministrativa; senza peraltro che il diritto a percepire detta indennità sia subordinato ad alcun accertamento circa le modalità concrete di svolgimento della prestazione.

   Con memorie difensive pervenute rispettivamente il 25.11.2003, il 4.3.2004 ed il 9.3.2005, i resistenti Inpdap di Pistoia e di Firenze e Azienda Usl hanno chiesto il rigetto del ricorso, deducendo in sostanza che fino al 31.12.1995, la legge n.1077 del 1959 e l'art. 30 comma 3 e 4 del DL n. 55 del 1983 convertito in legge n.131 del 1983, consideravano retribuzione contributiva gli emolumenti corrisposti per la normale attività lavorativa per il posto ricoperto, previsti dalla contrattazione o da leggi, che presentavano i requisiti della fissità, continuatività e corrispettività; mentre l'indennità in questione, anche se corrisposta in modo regolare, non ha il carattere della fissità, in quanto corrisposta esclusivamente in relazione alla particolare tipologia di lavoro effettivamente svolto dal dipendente; conseguentemente per i ricorrenti cessati entro il 31.12.1995 l'indennità non è stata ricompresa nel computo della base pensionabile, mentre per quelli cessati dopo l'1.1.1996, l'indennità è stata calcolata nella sola quota B di pensione, ai sensi della legge n.335 del 1995, quale competenza accessoria percepita in attività di servizio per lo svolgimento di particolari mansioni.

DIRITTO

       Nel merito, come esattamente rilevato dalle amministrazioni resistenti, l'indennità di rischio radiologico non rientra nella retribuzione annua contributiva, ai sensi dell'art.16 della legge n.1077 del 1959, come esattamente indicato nella circolare n.8/I.P. del 3.9.1991, di cui l'amministrazione ha fatto nella specie applicazione, negando la pensionabilità dell'indennità in questione.

   Invero, fino all'entrata in vigore della legge n.335 del 1995, trovava applicazione per gli iscritti alla Cassa  per le Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL) l'art. 16 della legge n. 1077 del 1959 che espressamente prevedeva quanto segue: “In nessun caso sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva:…le indennità o gli assegni corrisposti, interamente od in parte, a titolo di rimborso spese oppure in relazione ai disagi o ai rischi connessi a particolari attività lavorative dell'iscritto;”.

   Né le disposizioni citate da parte attrice contraddicono la predetta previsione, limitandosi in sostanza a fissare gli importi e le condizioni per l'erogazione dell'indennità di rischio da radiazioni; la cui natura di trattamento accessorio, in assenza di ulteriori qualificazioni sub specie di voce retributiva fissa e ricorrente, ne preclude - alla luce del richiamato dato normativo - la pensionabilità, per il periodo anteriore al 1°.1.1996, e la successiva pensionabilità nella c.d. quota B) ai sensi dell'art.2, commi 9 ed 11, della legge n.335 del 1995, come correttamente rilevato da tutte le amministrazioni resistenti.

  Per le suesposte considerazioni il ricorso è privo di giuridico fondamento e deve essere respinto.

   Sussistono tuttavia motivi apprezzabili per dichiarare compensate le spese di giustizia.

Per  Questi  Motivi

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

***

RESPINGE

    nei suesposti termini il ricorso in epigrafe, proposto da omissis.

     Spese compensate.

   Così deciso in Firenze, nell'udienza del 2 novembre 2005.

                                                            IL GIUDICE

                                                  F.TO  Cons. Enrico Torri

 

IL DIRIGENTE

F.TO G.BADAME

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