Sent. N. 67/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA
ha pronunciato la seguente
sul ricorso iscritto al n. 54284/PM del registro di Segreteria, proposto dai sigg.ri Giuseppe Delle Piane, Claudio Apicella, Valentino Massandrini e Antonio Roca, tutti rappresentati e difesi dal prof. avv. Filippo de Jorio, presso cui sono elettivamente domiciliati in Roma, P.zza del Fante n. 10, avverso il Ministero delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza per la riliquidazione del trattamento pensionistico.
Nella pubblica udienza del 16 gennaio 2008 sono comparsi l'avv.ssa Lina Avigliano, su delega del prof. avv. Filippo de Jorio, per le parti ricorrenti ed il maresciallo capo Pietro Agosta per la Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Toscana.
Visti gli atti e documenti di causa.
Considerato in
Con atto introduttivo del giudizio pervenuto presso questa Sezione gli odierni ricorrenti, già appartenenti al “contingente di mare della Guardia di Finanza”, attualmente in congedo, lamentavano la mancata inclusione nella base pensionabile dell' indennità di imbarco prevista dall' art. 4 della l. 23 marzo 1983 n. 78.
Tale pensionabilità, secondo le prospettazioni attoree, era riconducibile al combinato disposto normativo di cui all' art. 3, comma 18 - bis della l. n. 472 del 1987 ed all' art. 18 della l. n. 78/1983 .
Il primo articolo afferma che “al personale della Guardia di Finanza competono le indennità di cui agli artt. 4 e 10 della legge n. 78 del 1983, secondo misure e modalità che saranno fissate con d.P.R. da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dette indennità sono cumulabili nella misura massima del 50 per cento per quella prevista dall' art. 4 della l. n. 78 del 1983 , e nella misura intera per quelle previste dall' articolo 10 della medesima legge con l' indennità mensile pensionabile di cui alla l. 1 aprile 1981 n. 121”.
Il secondo articolo menzionava espressamente l' indennità confermandone la pensionabilità; ne derivava, secondo le parti ricorrenti, la spettanza della riliquidazione del trattamento pensionistico.
Con ord. n. 66 in data 29 marzo 2007 l' autorità giudicante disponeva ulteriori incombenti istruttori chiedendo la trasmissione del fascicolo pensionistico degli interessati corredato di relazione illustrativa.
L' Amministrazione ottemperava in tal senso e deduceva l'infondatezza del ricorso, anche sulla scorta di un parere del Consiglio di Stato del 13 novembre 2001, di una delib. della Corte dei conti (Sez. Contr. 10 luglio 1996 n. 103) e di una nota del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Spesa Sociale (1 giugno 2001 prot. n. 0090056).
Concludeva, l' Amministrazione, deducendo che l' art. 52 , comma 5, del d.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, ad oggetto il quadriennio normativo 2002/2005 ed il biennio economico 2002/2003, aveva previsto la pensionabilità dell' indennità di imbarco, solo relativamente ai trattamenti di quiescenza aventi decorrenza pari o successiva al 2 gennaio 2002.
Con memoria del 27 dicembre 2007 il legale difensore delle parti ricorrenti insisteva per l' accoglimento del ricorso.
Veniva quindi fissata l' odierna udienza di discussione in cui le parti ricorrenti insistevano per l' accoglimento del ricorso, mentre l'amministrazione chiedeva il rigetto dello stesso; quindi la causa veniva introitata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato con tutte le conseguenze di legge.
L' art. 4 legge 23 marzo 1983 n. 78 (innovatrice della legge 5 maggio 1976 n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare) dispose la corresponsione dell' indennità mensile di imbarco (nelle misure previste) per gli ufficiali ed i sottufficiali della Marina, dell' Esercito e dell' Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare.
L' art. 3, comma 18 bis del decreto - legge 21 settembre 1987 n. 387 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, previde che al personale della Guardia di Finanza competeva, tra l'altro, anche l' indennità di imbarco di cui all' art. 4 della legge 23 marzo 1983 n. 78 , con misure e modalità da fissare con decreto del Presidente della Repubblica.
Quindi intervenne il d.P.R. 11 ottobre 1988 ad oggetto criteri e misure per l' attribuzione al personale della Guardia di Finanza, a mente dell' art. 3, comma 18 bis citato, anche dell' indennità di imbarco.
In specie il menzionato decreto prevedeva all' art. 1 che al personale della Guardia di Finanza competeva “con le stesse modalità stabilite per il personale dell' Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l' indennità di imbarco, nelle percentuali e secondo i criteri indicati nella allegata Tab. A.”
In tale contesto normativo, osserva l' autorità giudicante, la base pensionabile cui commisurare il trattamento di quiescenza è determinata dall' art. 53 del d.P.R. 29 dicembre 1992 n. 1073.
Pronunciandosi sulla specifica questione il Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez. III in data 13 novembre 2001) ha affermato quanto segue.
“Secondo tale disposizione (art. 53 d.P.R. n. 1092/1973), ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza di tale personale (Guardia di Finanza), la base pensionabile, costituita dall' ultimo stipendio o dall' ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili di seguito indicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento per: a)indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall' art. 8 della legge 10 dicembre 1973 n. 804; b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall' articolo 1 della legge 27 ottobre 1973 n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa; c) assegno personale previsto dall' art. 202 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, applicabile al personale militare in base all' art. 3 della legge 8 agosto 1957 n. 751.
L' art. 53, al comma 2, prevede poi che, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, nessun altro assegno o indennità - oltre a quelli previsti -, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile. Tale ultima disposizione ribadisce - quanto al personale militare - quello che l' art. 43 del medesimo d.P.R. n. 1092/1973 prevede per il personale civile dello Stato.
Le suddette disposizioni sono state costantemente interpretate nel senso che, ai fini della pensionabilità di un emolumento in materia di pensioni statali, occorre che ciò sia espressamente previsto dalla legge istitutiva dell' assegno o indennità: cfr. C. Conti sez. giur. Reg. Lazio, 30 aprile 1998 n. 326. Tali disposizioni, in definitiva, hanno introdotto il principio di tassatività degli assegni computabili ai fini della quiescenza…….. La pensionabilità dell'indennità imbarco istituita in favore del personale militare (art. 147 l. n. 312/1980) non può ritenersi automaticamente estesa in favore di quelle categorie alle quali quest' ultima è stata successivamente attribuita dalla l. n. 472/1987, di conversione del d.l. n. 387/1987…… (cfr. Corte conti sez.contr. 10 luglio 1996 n. 103)……..La disposizione di cui all'art. 1 del d.p.r. 11 ottobre 1988 - pur prevedendo che al personale della Guardia di Finanza compete “con le stesse modalità stabilite per il personale dell' Esercito, della Marina e dell' Aeronautica, l' indennità di imbarco non reca un espresso riferimento alla valutabilità di tale assegno nella base pensionabile ed è quindi da escludere la computabilità dell' imbarco a tali fini”.
Da tale interpretazione, resa dal magistrato amministrativo, non vi è motivo di dissentire anche alla luce di orientamenti consolidati della giurisprudenza contabile, la quale ha statuito che “l' assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti alle forze armate dall'art. 1, comma 9, del D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468, nonché l' analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai corpi di Polizia dall' art. 6 del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472, ancorché pensionabili, non sono inclusi nella base pensionabile e quindi non possono usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all' art. 53, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall' art. 16 della l. 29 aprile 1976 n. 177. Nessun rilievo può al riguardo essere riconosciuto all' espressione “si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità” utilizzata dal legislatore nell'istituire gli assegni in questione limitatamente agli appartenenti alle forze armate, che ha invece il significato di evidenziare la autonomia di tali emolumenti in ragione della diversa natura giuridica. Gli assegni funzionali in discorso non vanno infatti a confluire indistintamente nella retribuzione individuale di anzianità, ma invece si cumulano a questa nel confluire nello stipendio di base, senza restare assorbiti al suo interno, mantenendo così le loro caratteristiche peculiari”: in tal senso Corte conti SS.RR. 29 settembre 2006 n. 9/QM.
Il ricorso, pertanto, appare privo di giuridico fondamento e va rigettato con tutte le conseguenze di legge.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Toscana - Giudice Unico delle Pensioni - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai sigg.ri Giuseppe Delle Piane, Claudio Apicella, Valentino Massandrini e Antonio Roca nei confronti del il Ministero delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza - , rigetta il ricorso in epigrafe.
Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2008.
Il Giudice Unico
f.to Cons. Angelo BAX
Depositata in Segreteria il 1.02.2008
IL DIRIGENTE
f.to G. Badame