REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la Regione TOSCANA

IL  GIUDICE UNICO

Nella persona del dott. Leonardo Venturini

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 592/2005)

sul ricorso iscritto al n. 13013\PC del registro di Segreteria proposto, da signora P.S., nata a Scandicci (FI) il 13/09/1952 ed ivi residente, in Via di Triozzi, n. 20/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Sanchini e Avv. Giacomo Cresci, giusta procura agli atti del notaio dott. Silvio Conte di Firenze, rep. n. XXXX6651, di data 1/06/2005

contro

II Provveditorato agli Studi di Firenze (oggi C.S.A. di Firenze);

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
AVVERSO e per l'annullamento

1)   del decreto n. XX di data 16/04/1999 emesso dal Provveditorato agli Studi di Firenze, di ritenuta parziale ed erronea valutazione ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi pre-ruolo e/o periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari;

2)     del decreto n. XX di data 30/7/1999 emesso dal Provveditorato agli Studi di Firenze ai sensi dell'art. 2 L. 7/02/79 n. 29, in ordine alla domanda di ricongiunzione dei periodi di contribuzione relativi al corso legale degli studi universitari riscattati presso l'INPS, oltre agli atti collegati tutti, ivi comprese le risultanze istruttorie relativa alla pratica di ricongiunzione, il provvedimento prot. n. XX, di data 10/3/1999 e le note del Provveditorato agli Studi di Firenze, di data 19/04/1999 e 1/07/1999 relative al calcolo dei periodi assicurativi ricongiungibili; per l'effetto,

l'accertamento del diritto

a vedersi riconosciuta, ai fini previdenziali, l'integrale ricongiunzione del periodo di contribuzione relativo alla durata legale degli anni di studi universitari, regolarmente riconosciuti e riscattati presso l'INPS, con conseguente condanna alla ricostruzione della propria posizione previdenziale e corresponsione di tutti i benefici connessi, per quanto di spettanza, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;

tenutasi la pubblica udienza il giorno 6 luglio 2005;

Visti gli atti e i documenti tutti di causa;

Ritenuto in

FATTO-DIRITTO

La ricorrente,  inquadrata nei ruoli del Provveditorato agli Studi di Firenze  dal  1977 ed in servizio quale docente presso vari istituti scolastici fiorentini, in data 29/10/1987 presentava domanda, ai sensi della legge n. 29/1979, di ricongiunzione ai fini previdenziali dei periodi di contribuzione dei quali è titolare presso l'INPS e relativi agli anni corrispondenti al riscatto della durata legale del corso di studi universitari.

A seguito di tale istanza, il Provveditorato con nota di data 11/11/1987 invitava l'INPS - presso il quale detti versamenti erano stati operati - a comunicare l'ammontare dei contributi di titolarità della ricorrente ed ogni altro elemento utile ai fini della determinazione sull'istanza di ricongiunzione pervenutale.

L'INPS, in data 22/05/1995 provvedeva ad inviare al Provveditorato quanto richiesto, quantificando il periodo coperto da contribuzione nella misura richiesta dalla ricorrente e l'ammontare dei contributi versati a favore dell'interessata, inviando successivamente alla signora P.S. un estratto conto assicurativo a chiarimento della posizione.

Successivamente la medesima amministrazione adottava i provvedimenti impugnati con i quali si comunicava che il periodo assicurativo ricongiungibile ai fini previdenziali di un'unica pensione era diverso e notevolmente inferiore rispetto a quello precedentemente fissato: in sostanza non sono stati ammessi  a ricongiunzione ex legge n. 29/1979 gli anni di studi universitari relativi al conseguimento della laurea posseduta, riscattati presso l'I.N.P.S., correlando detta inibizione al divieto posto dall'art. 13 del D.P.R. n. 1092/1973 che sarebbe operante per i casi di specie con la conseguenza che il riscatto degli studi universitari -effettuato presso l'I.N.P.S. e finalizzato alla successiva ricongiunzione nella gestione statale- potrebbe configurare  uno  strumento di deviazione dalla “ratio”  della norma suindicata (quando il dipendente che abbia riscattato presso la propria precedente gestione assicurativa i periodi universitari, una volta transitato nei ruoli pubblici statali,  ne chieda chiedere il ricongiungimento se non in relazione alla carriera di appartenenza). Con copiosa allegazione di precedenti giurisprudenziali la tesi di ricorso si appunta, in sintesi, nell'affermazione dell'illegittimità del diniego, nel caso di specie, del diritto alla ricongìunzione di quanto già in titolarità non può ammettere limitazioni, giusta quanto disposto dalla stessa disposizione speciale di cui alla legge n. 29/1979; in tali fattispecie, infatti, la posizione del pubblico dipendente nei confronti della P.A. d'appartenenza non è tanto quella di legittima aspettativa, bensì di vero e proprio diritto soggettivo, il cui riconoscimento non può essere negato per stessa previsione di legge.

Apparirebbe quindi evidente l'errore commesso dal Provveditorato fiorentino, in quanto nella fattispecie in esame non si trattava certamente di ipotesi di riscatto (come tale principalmente disciplinata dal D.P.R. n. 1092/1973), bensì della diversa richiesta di riconqiunzione di periodo contributivo già riconosciuto per la quale l'Amministrazione non può opporre diniego e/o limitazione alcuna.

DIRITTO

Come evincibile dall'esposizione in fatto, l'oggetto del presente giudizio verte, in sostanza, sull'accertamento del diritto della ricorrente alla ricongiunzione del periodo di studi universitari riscattato presso l'I.N.P.S. in costanza di rapporto di lavoro pubblico.

Dopo iniziali contrasti giurisprudenziali, la questione ha oramai trovato una soluzione univoca, in seno alle sezioni territoriali e centrali di questa in Corte, e ciò in particolare dopo la sentenza n. 279 del 1999 della sezione III di appello. Più in dettaglio, anche l'indirizzo di questa Sezione è mutato, come attestano le decisioni n. 16 e 804 del 2001, il cui orientamento e le cui argomentazioni questo Giudice condivide, nei sensi di cui dappresso.

Va premesso che l'art. 13 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede, infatti, che “Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento, può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento verso corresponsione di un contributo...”. La facoltà concessa è quindi, indiscutibilmente, connessa alla necessarietà degli studi universitari alla posizione funzionale di accesso in carriera.

L'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, disciplina, invece, il caso del “...lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di lavoratori dipendenti...” il quale “....può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda....di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare”.

La formulazione di tale ultima norma consente di poter affermare che, in questo caso, la facoltà del lavoratore che abbia manifestato la volontà di ricongiungere tutti i periodi assicurativi -al fine di ottenere un'unica pensione- sconta il solo limite della titolarità degli stessi periodi presso la precedente gestione.

Per cui il diniego posto dall'Amministrazione, che vedrebbe nella applicazione al caso di specie della suddetta disposizione un mezzo elusivo della prima norma, non appare convincente atteso che le citate disposizioni e i relativi istituti, riscatto e ricongiunzione, disciplinano fattispecie diverse: il primo consente, a chi ha avuto accesso per concorso ad una qualifica direttiva dello Stato, indipendentemente da altre esperienze lavorative, di poter “riscattare” gli studi universitari mediante un contributo determinato, mentre il secondo consente, solo a chi può già vantare un'iscrizione all'A.G.O., di poter “ricongiungere” i periodi di contribuzione dei quali sia titolare, senza che sia posta alcuna distinzione tra le varie forme contributive (obbligatoria, volontaria o addirittura figurativa).

Si tratta, evidentemente, di due norme di favore per la cui applicazione i  limiti posti sono ben chiari.

Se il legislatore, quindi, ha inteso disciplinare la ricongiunzione consentendo al lavoratore già iscritto all'I.N.P.S. di ottenere “in qualsiasi momento” la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione dei quali sia titolare, non è possibile introdurre, in assenza di previsione legislativa, con intervento pretorio, un limite non normativamente disposto.

E non varrebbe, in tal senso, la prospettiva dell'elusione della norma di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 1092/1973 la quale disciplina l'ipotesi del “riscatto” accessibile ai funzionari direttivi anche non già titolari di posizione presso la gestione A.G.O., poiché, proprio sotto il profilo sistematico, l'interpretazione appare viceversa in linea con le disposizioni di favore dello stesso D.P.R. n. 1092/1973 che consentono la computabilità di servizi resi allo Stato o enti pubblici diversi anche in posizione non di ruolo o il riscatto di periodi nei quali si sia prestato servizio in particolari funzioni.

L'unico limite posto dal legislatore nell'art. 2 della legge n. 29/1979 è, pertanto, la titolarità dei periodi dei quali si chiede la ricongiunzione, ma trattasi di accertamento demandato all'I.N.P.S. il quale con propria determinazione accoglie l'istanza del dipendente (subordinando la decisione favorevole al versamento dell'apposito contributo) e ne certifica, poi, alla successiva gestione pensionistica l'effettiva titolarità.

Ciò posto, anche nel caso che ci occupa, come ha correttamente evidenziato la citata sentenza della Sezione III Centrale d'Appello n. 279/1999  “...l'Amministrazione statale presso la quale è stata chiesta la ricongiunzione non aveva il potere di sindacare il provvedimento dell'Istituto di previdenza generale, né tantomeno poteva farlo alla stregua di norme concernenti il diverso regime di riscatto per i dipendenti statali...”, ciò perché “...non viene in rilievo, nel caso di specie, la verifica della sussistenza dei presupposti per richiedere il riscatto di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 1092/1973, ma semplicemente la posizione contributiva vantata dal dipendente presso l'I.N.P.S.”.

Nella fattispecie in esame risulta che la sig.ra P.S.  ha presentato domanda di ricongiunzione al Provveditorato agli Studi di Firenze, ai sensi della legge n. 29/1979, mentre precedentemente, aveva inoltrato domanda all'I.N.P.S. per riscattare il periodo relativo al corso di laurea accolta da tale Istituto,domanda accolta con quantificazione dei relativi oneri.

Emerge, quindi, che l'interessata, all'atto dell'istanza di ricongiunzione, era sicuramente titolare dei periodi assicurativi oggi in discussione, con pieno titolo per chiederne ed ottenerne la computabilità ai fini di un unico trattamento pensionistico.

Le ragioni suesposte inducono questo Giudice a ritenere fondata la pretesa di cui trattasi e, per tale considerazione, deve affermarsi il diritto della ricorrente, soddisfatta la condizione dell'esatto versamento del contributo previsto, ad ottenere la ricongiunzione -ai fini di un unico trattamento pensionistico- di tutti i periodi assicurativi dei quali era titolare presso l'I.N.P.S. al momento della presentazione della domanda di ricongiunzione, ivi compreso il periodo relativo al corso legale degli studi universitari compiuti, che non abbiano dato titolo ad alcun trattamento pensionistico da parte di quell'Istituto.

Nel senso esposto il gravame merita, quindi, accoglimento (con la ricostruzione della posizione previdenziale, la erogazione di somme eventualmente dovute già in precedenza,comprensive di accessori e ricorrono anche giusti motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, in composizione monocratica, definitivamente decidendo,

accoglie

Il ricorso proposto da P.S. Patrizia.

Compensa le spese di giudizio.

Cosi' deciso in Firenze il giorno 6 luglio 2005.

                                                         IL GIUDICE UNICO

                                           F.TO Dr. Leonardo Venturini

 

Depositata in Segreteria il  05/10/2005

                                                              IL DIRIGENTE

                                                                  F.TO G.BADAME

 

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