REPVBBLICA ITALIANA
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Visti i ricorsi iscritti ai sottoelencati numeri del registro di Segreteria;
Vista la fissazione dell'odierna udienza di discussione;
Udìto - nella pubblica udienza 23 maggio 2007 - in rappresentanza delle parti attrici l'avv. Nicola Mostardini che, nel depositare tre diffide rivolte all'Inps di Grosseto per il riconoscimento dei benefici in questione, ha concluso come in atti;
Visti gli atti di causa;
ha pronunciato
(Numero 521/2007)
nei giudizi introdotti con i sottoelencati ricorsi:
- G.A. ( n. 54200/PC );
- V. GIOVANNI ( n. 54201/PC );
- G.E. ENRICO ( n. 54202/PC );
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Costa e Nicola Mostardini, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Firenze via Venezia n. 8 - avverso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
FATTO
Con i ricorsi in epigrafe parti attrici - titolari di trattamento pensionistico cat. Ferrovie dello Stato - deducono di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della Società di Navigazione della Marina Mercantile in periodi temporali compresi tra il 1966 ed il 1980, di essere stati successivamente assunti dalle Ferrovie dello Stato spa rispettivamente in data 24.12.1980 ( G.A. ), 15.12.1977 ( V. ) e 5.7.1978 ( G.E. ); lamentando in sostanza il mancato riconoscimento dei benefici di cui agli artt.24 e ss. della legge n. 413 del 1984; ed in particolare chiedendo il riconoscimento del diritto al prolungamento del periodo contributivo previsto dall'art. 25 della legge citata pari al 40 per cento della durata del periodo di effettivo imbarco svolto alle dipendenze della Società di Navigazione.
Sono pervenute memorie di costituzione dell'Inps che ha dedotto l'improcedibilità/inammissibilità dei ricorsi, e nel merito chiesto il rigetto.
DIRITTO
In via preliminare, ai sensi dell'art.274 del codice di procedura civile, va disposta la riunione dei procedimenti relativi alle cause instaurate con i ricorsi in epigrafe, stante la connessione oggettiva dei rispettivi petita.
Ancora in via preliminare occorre verificare la sussistenza della giurisdizione di questa Corte in materia.
L'art. 25 della legge n. 413 del 1984 invocato dai ricorrenti dispone al comma 1 quanto segue: “ 1. Nei confronti dei lavoratori marittimi, già iscritti alle gestioni della soppressa Cassa, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti anteriormente al 1° gennaio 1980, e coperti di contribuzione alle predette gestioni, vengono prolungati in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di un ulteriore periodo ottenuto maggiorando nella misura convenzionale del 40 per cento la durata dei periodi stessi. “.
Al riguardo basti richiamare la giurisprudenza della suprema Corte di cassazione intervenuta al riguardo - vedasi in particolare cassazione civile, sentenza n. 10617 del 2002, secondo cui: “ Se - come è pacifico che sia - a carico di questo ordinamento previdenziale [assicurazione generale obbligatoria ] l'assicurato non ha maturato alcuna prestazione pensionistica perché ha chiesto ed ottenuto il ricongiungimento della sua anzianità contributiva già maturato presso l'a.g.o. a quella successivamente accesa presso l'Amministrazione statale per essere nelle more divenuto dipendente statale, neppure sussiste alcun obbligo dell'INPS di tener conto del beneficio del prolungamento dell'anzianità contributiva ai fini suddetti. “; nonchè cassazione civile, sentenza n. 6546 del 2000, secondo cui: “discende…conformemente…alle argomentazioni di carattere sistematico della difesa dell'Istituto sui regimi previdenziali facenti riferimento all'AGO e al trattamento di quiescenza del personale statale, di carattere sostitutivo ed esonerativo rispetto all'altro, che non può essere trasferito e riverberarsi su questo diverso sistema un beneficio (così espressamente qualificato dalle disposizioni in esame, da considerare, pertanto, lex specialis: art. 14 preleggi) limitato esclusivamente ad implementare il trattamento di quiescenza assicurato dall'AGO, come ribadiscono con forza gli incisi contenuti negli artt.25 e 26, legge cit., laddove il legislatore limita, il riferimento alle sole prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria.” - per concludere che la presente controversia esula dalla giurisdizione di questa Corte dei conti, rientrando nella giurisdizione ordinaria e nella competenza ratione materiae del giudice del lavoro.
Sussistono giusti motivi per dichiarare la compensazione delle spese di giudizio.
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Per Questi Motivi
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
Previa riunione in rito
DICHIARA
l'inammissibilità dei ricorsi in epigrafe per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze, nell'udienza del 23 maggio 2007.
IL GIUDICE
F.TO Cons. Enrico TORRI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 07/06/2007
IL DIRIGENTE
F.TO G.BADAME