REPVBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

***

   Visto il ricorso iscritto al numero 54137/PM del registro di Segreteria;

   Vista la fissazione dell'odierna udienza di discussione;

   Udìto - nella pubblica udienza del 23 maggio 2007 - in rappresentanza della parte ricorrente l'avv. Beatrice Dallai ( su delega dell'avv. Maria Teresa Fonzi ) che, nel depositare ulteriore memoria, ha concluso come in atti; non rappresentato il resistente Comando Generale della Guardia di Finanza;

   Visti gli atti di causa;

ha pronunciato

SENTENZA

(Numero 519/2007)

  nel giudizio introdotto con il ricorso in premessa, proposto da M.M. - nato a Taranto il giorno 8/1/1937, residente a Rosignano Solvay (Livorno), ex finanziere in congedo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Zara 13, presso lo studio degli Avvocati Antonio FONZI e Maria Teresa FONZI, che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio come da delega in calce al ricorso - avverso  il   Comando   Generale   della   Guardia   di Finanza - Servizio Amministrativo (III Divisione).

FATTO

   Con il ricorso in epigrafe lamenta la mancata costituzione della posizione assicurativa relativamente al periodo di prestazione del servizio alle dipendenze della Guardia di Finanza.

  Rappresenta in particolare parte attrice quanto segue; il servizio in qualità di finanziere è stato prestato per anni 13, mesi 9 e gg, 5, fino al 18/5/1969; durante tale servizio, ed a causa di esso, ha contratto malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio per la quale è stata concessa la pensione di 8A ctg vitalizia; dopo il congedo è entrato a far parte dell'amministrazione postale, prestando servizio fino alla maturazione degli anni necessari per la concessione della pensione ordinaria; con apposita istanza, in data 8/7/2004, l'interessato si è rivolto al Comando Generale della Guardia di Finanza allo scopo di ottenere la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPDAP per tutto il periodo durante il quale ha prestato servizio come finanziere; a tale richiesta il predetto Comando ha dato riscontro con nota negativa del 28/7/2004.

   Deduce il ricorrente che “in base alle norme di legge vigenti in materia, nonché alla costante giurisprudenza affermatasi, la concessione della pensione privilegiata non preclude la costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.D.A.P. in relazione al periodo durante il quale si è prestato servizio alle dipendenze dello Stato. Infatti, la concessione della pensione privilegiata ordinaria si basa sulla circostanza che una determinata malattia è stata contratta a causa di  servizio  e  ciò indipendentemente dalla durata di esso; perciò è possibile l'utilizzo dei contributi versati durante tale servizio al fine del ricongiungimento con i precedenti o ulteriori servizi prestati dall'ex dipendente statale.”.

   Con memoria difensiva il resistente Comando  Generale   della   Guardia   di Finanza ha controdedotto nei termini che seguono.

L'istituto della duplice valutabilità ai fini pensionistici del medesimo periodo lavorativo, sulla base di una consolidata giurisprudenza (Cassazione n. 3281/1990), è stato previsto nei confronti dei servizi militari caratterizzati dalla liquidazione dei trattamenti privilegiati tabellari di cui all'ultimo comma dell'art 67 del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29,12.1973, n. 1092, perché assimilati alle pensioni di guerra (decisione n. 525/1987 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, sentenza n. 367/1989 della Corte Costituzionale); l'ultimo comma dell'alt. 67 dei citato Testo Unico contempla la pensione privilegiata tabellare ai soldati ed ai graduati di truppa delle Forze Armate, nonché agli allievi dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Guardie di Pubblica Sicurezza, degli Agenti di Custodia e delle Guardie Forestali dello Stato, nelle misure fissate da apposita tabella dello stesso Testo Unico e successive modificazioni e integrazioni; ai fini di un esatta interpretazione del predetto art, 67, si evidenzia che gli allievi presi in considerazione dal Testo Unico sono gli arruolati nella Guardia di Finanza avviati alla frequenza dei corsi di formazione, sino alla nomina al grado; fatta eccezione per il trattamento tabellare liquidato ai predetti soggetti, in tutti gli altri casi il trattamento di privilegio è ordinario.

Con sentenza n. 239/2004, la Sezione Seconda Centrale d'Appello della Corte dei conti ha modificato il proprio orientamento sulla questione, negando ad un ex ufficiale dei Carabinieri, titolare di un trattamento pensionistico privilegiato 'ordinario' di carattere percentualistico, il diritto alla costituzione della posizione assicurativa INPS del servizio reso nell'Arma, richiamando il principio cardine secondo cui il servizio prestato va valutato una sola volta (artt. 6 e 39 del citato Testo Unico) e affermando che il servizio prestato svolge comunque un ruolo determinante nella quantificazione del trattamento.

La medesima Sezione ha sottoposto alle Sezioni Riunite della Corte la questione di massima relativa al diritto della posizione assicurativa, di cui all'art. 124 del D.P.R, 1092/1973, da parte dei militari in servizio permanente o continuativo che cessino dal servizio, senza aver conseguito il diritto alla pensione ordinaria, ma con diritto alla pensione privilegiata percentualìstica di cui all'art. 67 dello stesso DP.R..

Nel   diritto,   le   Sezioni   Riunite,  con   sentenza   n.2 del  17.06.2005,   hanno sostanzialmente osservato che: la pensione privilegiata percentualistica assorbe e sostituisce il beneficio della pensione normale,  in quanto calcolata, sia pure con diverse modalità, in rapporto alla base pensionabile e al servizio prestato: tali elementi permettono, in   presenza  dei  requisiti   minimi  dì   anzianità,   di  concludere il rapporto assicurativo instaurato con il dipendente; il tenore letterale del ricordato art. 124, comma 1, del D.P.R. 1092/1973, che menziona l'assenza del diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità dì servizio, ai fini della costituzione della posizione assicurativa, va riferito sia alla pensione normale che alla pensione di privilegio (non tabellare).

Sulla base di tali considerazioni le Sezioni Riunite hanno stabilito che il militare in servizio permanente o continuativo, collocato in congedo senza aver conseguito il diritto alla pensione ordinaria, ma con diritto alla pensione privilegiata di cui all'art. 67 del DP.R. n, 1092/1973, non ha diritto alla duplice valutabile dei servizi resi attraverso l'istituto della costituzione della posizione assicurativa.

Segue conclusiva richiesta di rigetto della pretesa.

   Parte attrice ha altresì depositato fuori termine ( 17.5.2007, nonché nell'odierna pubblica udienza ) ulteriore memoria, insistendo per l'accoglimento della pretesa.

DIRITTO

   La pretesa è infondata.

   Invero con la sentenza n. 2/2005/QM le Sezioni Riunite di questa Corte hanno definito la questione di massima concernente la fattispecie oggetto del presente giudizio, statuendo conclusivamente che “il militare in servizio permanente o continuativo che cessi dal servizio senza aver conseguito il diritto alla pensione ordinaria, ma con diritto alla pensione privilegiata prevista dall'art. 67 del D.P.R. n. 1092 del 1973, non ha diritto alla costituzione della posizione assicurativa prevista dall'art. 124 dello stesso D.P.R. ”.

   In particolare secondo le SS.RR. “ L'art. 67 T.U. cit. … determina specificamente la p.p. dei militari, diversamente da come previsto per il personale civile (operaio e restante personale)….Nel caso dei cosiddetti percentualisti (contemplati ai commi 2 e 3)  tale pensione è fissata in misura pari alla base pensionabile, nel caso di infermità o lesione ascrivibile alla prima delle categorie della tabella A annessa alla L. 18 marzo 1968 n. 313 (e quindi con attribuzione della pensione in base al periodo massimo valutabile, nel senso che il servizio per una fictio juris è supervalutato, con eventuale aggiunta del tempo occorrente a raggiungere il limite massimo di valutabilità). La pensione è, poi,  fissata in misure percentuali decrescenti rispetto alla base pensionabile, a seconda dell'ascrivibilità delle infermità o lesioni alle restanti categorie. Per le pensioni di settima e ottava categoria è previsto (nei riguardi dei militari che non abbiano maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, ma abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo) un aumento rispettivamente dello 0,20 % e dello 0,70 % della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, in tal modo venendosi a stabilire una vera e propria graduazione della misura della p.p.o. in base alla maturata anzianità di servizio. Nel caso dei cosiddetti decimisti (contemplati al comma 4 dell'art.67), qualora sia stata raggiunta l'anzianità di cui all'art. 52 comma 1 T.U. cit. (15 anni di servizio utile, di cui 12 di servizio effettivo) la p.p.o. è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un correttivo economico e cioè di un decimo, ove questo trattamento risulti più favorevole di quello sopra indicato. …; in quest'ultima evenienza, il dipendente che abbia raggiunto l'anzianità di servizio minima per il riconoscimento della pensione normale e subisca per fatti di servizio una menomazione dell'integrità personale, ha diritto non alla pensione normale, ma alla sola pensione privilegiata, la quale assorbe l'importo della pensione normale e lo integra (in tal senso cfr. Cass., Sez. lav., 27 gennaio 1993 n. 987) e viene a sostituire, eventualmente anticipandolo, il trattamento di pensione normale (cfr. Corte cost., sent. 17 luglio 1981 n. 151). Il comma 5 dell'art. 67 concerne la pensione privilegiata ordinaria “tabellare” (tab. n. 3 allegata al T.U. cit.), la quale spetta ai militari in servizio di leva ed ai militari e militarizzati (caporali maggiori, caporali… ecc.), i quali abbiano subito una menomazione dell'integrità personale invalidante…. Nel caso dei “percentualisti” la p.p.o è liquidata, come detto, sempre con riferimento alla base pensionabile (costituita ai sensi dell'art. 53 T.U. cit., dall'ultimo stipendio o paga integralmente percepiti - che sono (quest'ultimi) un'entità economica commisurata alla posizione terminale di stato -  aumentati da taluni assegni), base che è quella prevista per la pensione normale. Essa è correlata al rapporto di servizio ed alla durata di questo, nel senso che subisce naturalmente variazioni in aumento col crescere dell'anzianità di servizio e nel senso che essa ha inteso, in definitiva, valorizzare il servizio prestato. Insomma, la p.p.o. ex art. 67 è ontologicamente la stessa, sia  nel caso previsto dai commi 2 e 3 sia in quello di cui al successivo comma 4, non trovando essa stessa unico titolo nell'infermità contratta in servizio e riconosciuta dipendente da causa di servizio, ma essendo in tutti i casi calcolata, sia pure con diverse modalità, in rapporto alla base pensionabile.... L'art. 124 T.U. cit…. contempla, a favore del dipendente civile o del militare in servizio permanente o continuativo  che sia cessato dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, la costituzione della posizione assicurativa (e cioè il trasferimento dei contributi versati allo Stato) nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. La ratio del beneficio della posizione assicurativa...risiede nell'esigenza di ricostruire in quest'ultimo regime generale la posizione assicurativa del dipendente statale, qualora nell'ordinamento previdenziale dello Stato non si verifichino i presupposti per il conseguimento del diritto alla pensione.... La previsione connessa alla detta esigenza è cedevole qualora al dipendente sia stata conferita la pensione privilegiata, facendo venir meno, di conseguenza, l'obbligo per lo Stato di assumere a suo carico l'ulteriore onere, in aggiunta a quello relativo al pagamento della pensione privilegiata, della costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps….Il tenore letterale del ricordato art. 124 comma 1 ...va correttamente intes[o] come riferentesi sia alla pensione normale sia a quella privilegiata ordinaria (non tabellare), la quale ultima, in presenza dei relativi presupposti, sia stata riconosciuta e corrisposta, venendosi essa in tal modo a sostituire a quella normale…;il rammentato art. 124… va considerato non già isolatamente bensì nel contesto delle varie disposizioni, tutte concorrenti a delineare la filosofia cui il medesimo T.U. è improntato in tema di trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Tra le dette varie disposizioni,  pertinenti per il caso qui in esame sono quelle dell'art. 6, dell'art. 39 e dell'art. 41, le quali sono norme di carattere generale (e, come tali, non limitate alle sole pensioni normali) e quindi di indistinta applicazione in tema di determinazione del diritto di quiescenza, perché ricomprese, la prima, appunto tra le “Disposizioni generali” (Parte I, Titolo I) e, le altre, tra le “Disposizioni comuni” (Parte I, Titolo II - Servizi computabili - Capo V). Le citate norme recano un principio fondamentale e di generale applicazione nell'ordinamento delle pensioni dei dipendenti statali e cioè quello del divieto di doppia valutazione di un periodo di attività o di un periodo di tempo o di un periodo di servizio (salvo il caso di consentito cumulo di impieghi)…..Conferma di quanto sopra viene dal disposto di cui all'art 41 comma 1, che vieta la computabilità ai fini del trattamento di quiescenza statale dei periodi di servizio reso allo Stato, che siano stati utili a determinare il trattamento pensionistico derivante da iscrizione a diversi fondi di previdenza….; il concetto di trattamento di quiescenza consiste in una prestazione in denaro che la Pubblica amministrazione corrisponde al dipendente dopo la cessazione dal servizio ed in tale concetto rientrano sia la pensione normale che quella privilegiata ordinaria, in quanto ambedue si concretizzano  in erogazioni di denaro a carattere periodico e vitalizio. Pertanto, le su menzionate disposizioni di carattere generale trovano applicazione nei casi di trattamento di quiescenza, come sopra definito…. Da quanto sopra rilevato, deriva che la costituzione della posizione assicurativa di cui all'art. 124 può aver luogo solo qualora il dipendente sia cessato dal servizio senza aver acquisito il diritto sia ad una pensione normale che ad una pensione privilegiata ordinaria (esclusa quella tabellare…), essendo il suddetto istituto incompatibile con la percezione di un trattamento pensionistico sulla base degli stessi periodi oggetto di versamento presso l'assicurazione generale obbligatoria. Invero, da un lato, con l'attribuzione del beneficio di privilegio viene comunque assicurato al dipendente un trattamento pensionistico (assorbente e sostitutivo dell'importo della pensione normale, …) e, dall'altro, nell'attribuzione medesima viene tenuto sempre conto, come elemento determinativo, del servizio prestato. Infatti…la pensione privilegiata ordinaria viene calcolata in rapporto, oltrechè all'entità della menomazione, alla base pensionabile che è correlata alla durata del servizio. La pensione privilegiata, anche se nasce da diverso presupposto, che potrebbe a prima vista indurre a reclamarne il carattere indennitario o risarcitorio - mentre in realtà ne determina la natura di “mera apparenza di indennizzo”, cfr. Corte cost. sent. 23 gennaio 1962 n. 1 - è assimilata sotto molteplici aspetti alla pensione normale (la quale ultima, pure, fa riferimento alla base pensionabile)…. ; la p.p.o tende non soltanto a rivalere l'impiegato di un danno connesso con la perdita di ulteriori guadagni, ma anche e soprattutto ad annullare lo svantaggio dell'anticipata cessazione dal servizio sul presupposto che la continuazione di questo avrebbe consentito al dipendente, secondo l'id quod plerumque accidit, di raggiungere la massima età pensionabile….La pensione privilegiata ordinaria viene, inoltre, ad assumere una connotazione reddituale in quanto legata ad un preesistente rapporto lavorativo di dipendenza volontariamente costituito e quindi anche al relativo trattamento economico retributivo, di cui essa p.p.o. rappresenta la proiezione differita  (cfr. Corte cost. n. 431 del  1996 e n. 387 del 1989). In altri termini, la p.p.o. è liquidata (quanto all'an) in ragione della titolarità di un rapporto di attività assistito dalla quiescibilità a carico dello Stato e (per quel che concerne il quantum) in ragione della durata del servizio prestato e, quindi, è liquidata con riferimento alla base pensionabile prevista per la pensione normale….Siffatta posizione è stata costantemente assunta dalla giurisprudenza delle Supreme magistrature, la quale ha tenuto distinte la p.p.o, da un lato, e la p.p. tabellare spettante ai militari in servizio di leva, dall'altro, (oltre alla pensione di guerra alla quale quest'ultima è assimilabile) avendo detta pensione “tabellare” natura meramente risarcitoria della menomazione (alla cui gravità essa è commisurata) subìta a causa della prestazione di leva e cioè di un servizio non volontariamente assunto, ma prestato per obbligo legalmente imposto...Devesi, comunque, confermare che la p.p. tabellare corrisposta ai militari di leva (la cui misura è ragguagliata non alla durata del servizio, ma solo alle categorie invalidanti, secondo la tabella n. 3 annessa al T.U. cit.) prescinde, così come quella di guerra, dai periodi di attività di servizio svolto dall'interessato e da ogni riferimento all'anzianità di servizio, non avendo essa fondamento in un rapporto d'impiego o di lavoro con lo Stato, ma titolo preminente nel principio di riconoscimento e solidarietà nei confronti di coloro che abbiano subito una menomazione fisica per aver adempiuto al dovere dello svolgimento del servizio militare ex art. 52 Cost. (cfr. Cass. n. 987 del 1993 cit.)….Conclusivamente...i periodi di servizio svolti, che indubbiamente sono stati considerati e quindi hanno avuto sicura rilevanza nella determinazione della p.p.o, non possono essere nuovamente considerati come utili ai fini della costituzione della posizione assicurativa, atteso che, in caso contrario, verrebbero appunto violate le  norme di cui agli artt. 6 e 39 T.U. cit.”.

   Alla luce delle considerazioni che precedono, ribadite ancora di recente da giurisprudenza di questa Corte ( cfr. Sezione seconda centrale di appello, sent. n. 280 del 2006 ) il ricorso va respinto.

   Sussistono giusti motivi per dichiarare la compensazione delle spese di giudizio.

***

Per  Questi  Motivi

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

RESPINGE

il ricorso in epigrafe, proposto da M.M..

  Spese compensate.

  Così deciso in Firenze, nell'udienza del 23 maggio 2007.

IL GIUDICE

                                                     F.TO Cons. Enrico TORRI

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL  07/06/2007                                                                                  

                                                                     IL DIRIGENTE

                                                                                              F.TO G.BADAME