Sentenza numero
435/2004 PM
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
Composizione
monocratica
Visto il ricorso in materia pensionistica, iscritto al numero 52059/PM del registro di Segreteria;
Vista la fissazione dell’odierna udienza
di discussione;
Rilevato - nella pubblica udienza
del 3 marzo 2004 – che non sono rappresentate in giudizio le parti;
Visti gli atti di causa;
ha pronunciato
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso in
premessa, proposto da OBINU Attilio
avverso
il Ministero della Difesa e il Comando Regione
Carabinieri Toscana.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe parte attrice – ex sottufficiale dei carabinieri in congedo - chiede la rideterminazione del trattamento pensionistico
con l'inclusione nella base pensionabile dell’assegno funzionale previsto
dall'art. 6, comma 1, del decreto legge n.387 del
1987 convertito in legge n.472 del 1987, ed
applicazione della maggiorazione del 18% ai sensi dell’art.53
del dpr n.1092 del 1973 (
come sostituito dall'art. 16 della legge 177/1976).
Con memoria del 15.9.2003 il resistente Comando Regione Carabinieri
Toscana, ha richiamato giurisprudenza di questa Corte, contraria alla pretesa.
DIRITTO
Il ricorso è infondato, in accordo la recente e concorde
giurisprudenza della seconda sezione centrale di appello
di questa Corte, pure richiamata nella sentenza delle sezioni riunite di questa
Corte n.6 del 27.4.2004, relativa all’analoga
previsione ( per i sottufficiali delle Forze Armate ) di cui all’art.1, comma 9, del decreto legge n.379/1987
convertito in legge n.468 del 1987.
L’art. 53 del t.u. n.1092/1973 è
stato modificato dall'art 16 della l. n.177/1976 che,
introducendo la maggiorazione del 18% della base pensionabile, individuata nell'ultimo stipendio o
nell'ultima paga percepiti e negli assegni ed indennità in esso
elencati, al secondo comma testualmente dispone: “Agli stessi fini nessun altro
assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la
relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione
nella base pensionabile”.
Quest’ultima disposizione, aggiunta
contestualmente alla maggiorazione del 18%, con la modifica inserita
nell'originario art 53 dal citato art.16 della l.n.177/1976, ed applicabile a tutti i casi di assegni od indennità di futura istituzione, impone
all'interprete di accertare, ogni qual volta si trovi a stabilire se un assegno
od indennità possa includersi nella base pensionabile cui applicare la
maggiorazione in parola, se essi abbiano ricevuto dalla legge istitutiva che ne
stabilisca la pensionabilità, anche la connotazione,
espressamente dichiarata, di componenti della base pensionabile.
Il legislatore, in altri termini, al fine di evitare che rientrassero nella maggiorazione del 18% elementi retributivi che avessero i
caratteri della quiescibilità, ha richiesto la
condizione ineludibile di una formale dichiarazione,
nelle disposizioni che li concernono, di
inclusione nella base pensionabile.
In sostanza, il solo dato rilevante per risolvere la questione in
argomento è quello letterale della espressa
disposizione che preveda la inclusione nella base pensionabile dell'assegno,
indennità o altro emolumento retributivo
comunque denominato.
In conclusione, non è sufficiente per le ipotesi successive alla introduzione della novella dell’art.16,
che un assegno od indennità sia computabile in pensione per essere incluso
nella base pensionabile cui applicare la maggiorazione, ma occorre una espressa
disposizione che disponga tale inclusione.
Quanto sopra consente di dichiarare infondato il ricorso in esame, non risultando da alcuna disposizione che esso vada incluso
nella base pensionabile, pur avendone la relativa normativa previsto la pensionabilità.
Occorre peraltro analizzare il problema della maggiorazione del 18% dell’assegno funzionale partendo dalla sua eventuale natura
stipendiale.
Il percorso logico seguito a tal fine ha come suo elemento centrale la
dimostrazione della assimilabilità
dello assegno funzionale alla R.I.A. (retribuzione
individuale di anzianità), visto il dato letterale della disposizione
concernente l’assegno, e la similarità della funzione cui i due emolumenti sono
destinati.
Sotto il primo aspetto viene in rilievo l'espressione legislativa (
risultante dall'art. 1, comma 9° del
d.l. n.379/1987 convertito dalla l.n.468/1987
nonché dall’art.6, comma 4,
del decreto legge n.387 del 1987 convertito in legge
n.472 del 1987 ) secondo la quale l’assegno
funzionale si aggiunge alla
retribuzione individuale di anzianità.
Da tale espressione i fautori della tesi della inclusività dell'assegno funzionale nella base pensionabile
ai fini della maggiorazione del 18%,
argomentano che - avendo la R.I.A. natura di
stipendio e rientrando perciò nella base pensionabile ai fini predetti -
l’assegno funzionale, aggiungendosi e quindi assorbendosi nella R.I.A, ne seguirebbe le sorti anche in punto di
maggiorazione del 18%.
Tuttavia, mentre è certa la natura stipendiale della R.I.A., non può considerarsi tale l’assegno funzionale.
Invero, la retribuzione individuale di anzianità,
introdotta dall'art.47 del d.P.R.
n.266/1987, e disciplinata per il personale militare
proprio dal d.l. n.379/1987 (art.1,commi
3°, 4°,5° e 6°), rappresenta la somma delle classi e scatti maturati fino al
31.12.1986 sullo stipendio del livello retributivo di appartenenza del
dipendente, istituito dalla l. n.312/1980, e
strutturato per classi ed aumenti
periodici biennali ( art.24).
Essa dunque - pur configurata come elemento separato dallo stipendio,
elemento fisso e generale per tutti i dipendenti inclusi nella corrispondenza
qualifica funzionale - ne conserva la originaria
natura e può quindi essere pacificamente inclusa nella base pensionabile di cui
al citato art. 53, novellato dall'art.16 della
l.n177/1976, in forza del suo primo comma, che pone come elemento costitutivo
della base pensionabile in primo luogo proprio lo stipendio.
L’assegno funzionale, invece, mantiene la sua natura di
emolumento accessorio
dello stipendio, pur rientrando nella nozione in senso lato di retribuzione,
avendo anche esso funzione corrispettiva della prestazione lavorativa nella sua
dimensione qualitativa, presupponendo una determinata anzianità di servizio e
un conseguente incremento della professionalità del dipendente; aspetto questo
che in qualche modo la assimila alla retribuzione individuale dell'anzianità, che segnava
appunto lo sviluppo orizzontale del livello stipendiale di appartenenza in
relazione alla anzianità di servizio.
Ma tale similarità di funzione non basta per farla assurgere a componente dello stipendio, inteso nel senso di stipendio tabellare connesso al livello di appartenenza.
In sostanza, l’espressione “aggiungere”, usata dal legislatore, deve
essere intesa nel senso di cumulare e non di assorbire, come già ritenuto dalla
Sezione del controllo nella deliberazione n.52 del
6.6.2000, poiché l'assegno funzionale, simile alla R.I.A.
per la finalità di valorizzare la anzianità di
servizio e per la sua natura latamente retribuitiva, ne rimane distinto, rivestendo il carattere
di assegno accessorio e non di stipendio, come anche rappresentato dal
Ministero della difesa nella circolare n. 1000/231/90 del 24.1.1997.
Il dato letterale che, preso in sé, potrebbe anche condurre alla
conclusione di “unire”, “incorporare” l'assegno funzionale alla R.I.A., assume significato dal
contesto in cui viene usato e soprattutto dalla natura dell’elemento ( la R.I.A), cui la disposizione legislativa correla l’assegno de
quo, con la conseguenza che là dove vi sia disomogeneità di natura, come è
appunto tra i due emolumenti a confronto, la relazione non comporta che l’uno
si identifichi o si incorpori nell'altro, ma che essi si giustappongano tra
loro per ricevere, a fini determinati, un pari trattamento; nella specie
entrambi sono computati in sede di
liquidazione della pensione, ancorché solo la R.I.A.
faccia poi parte della base pensionabile su cui si applica la maggiorazione del
18%.
In
conclusione, l’assimilazione vale solo nei limiti in cui il legislatore la
consente, permanendo la distinzione per gli altri profili, segnatamente, nel
caso in esame, per la maggiorazione del 18% di cui all'art. 53 t.u. n
1092/1973, come novellato dallo art. 16 della l.n.177/1976; applicabile alla R.I.A.,
in quanto emolumento stipendiale, e non applicabile all’assegno funzionale, in
quanto emolumento retributivo ma non stipendiale.
Nessun pregio ha poi l'osservazione,
avanzata sulla base del disposto del comma 10° dello stesso art. 1 d.l.n. 379/1987, secondo il quale i nuovi importi dello assegno dei sottufficiali, nelle misure stabilite nel precedente comma 9°, hanno
effetto sul trattamento di quiescenza, normale e di riversibilità
ecc , poiché la disposizione sta solo a significare che gli assegni in parola
hanno natura retributiva e sono computabili in pensione, ma non anche che essi
rientrano nella base pensionabile ai fini della maggiorazione di cui all'art.53 t.u. n.1092/1973,
come novellato dall'art. 16 della l.n.177/1976;
occorrendo a tal fine – si ribadisce - una espressa dichiarazione legislativa,
che nel caso non si riviene in nessuna disposizione.
Ne consegue il rigetto della relativa
pretesa.
Spese compensate.
***
Per Questi Motivi
LA CORTE
DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
-
composizione monocratica -
RESPINGE
nei termini di cui in motivazione il ricorso in
epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze, nell’udienza del 3 marzo 2004.
IL
GIUDICE
F.to dott. Enrico Torri
Depositata
in Segreteria il giorno 24/5/2004