REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
ha pronunciato la seguente
(numero 406/2005/pc)
Sul ricorso iscritto al n. 12487/PC del registro di Segreteria, proposto dal sig. E.B., rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Tonucci, Riccardo Troiano e Franco B. Campagni, e presso quest' ultimo elettivamente domiciliato in Prato, via Valentini n. 8/D per la declaratoria del diritto del ricorrente, e consequenziale condanna dell' Amministrazione, alla riliquidazione del trattamento di quiescenza.
Visto l' atto introduttivo del giudizio;
Visti gli atti e documenti di causa;
Nella pubblica udienza dell' 1 giugno 2005, non comparsa l'Amministrazione convenuta in giudizio, è comparso l'avv. Marco Agabio, su delega dell' avv. Franco B. Campagni, per la parte ricorrente.
Con ricorso pervenuto il 23 giugno 1995 presso la segreteria di questa Sezione, il sig. E.B. adiva la Corte dei conti.
Il ricorrente, già appuntato dell' Arma dei carabinieri dal 12 novembre 1948 al 21 novembre 1980, collocato in congedo illimitato dalla forza armata di provenienza, fu trasferito in data 22 novembre 1987 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con inquadramento nel personale degli organismi di informazione e sicurezza (OO.I.S.), ai sensi degli artt. 3,4 e 6 della legge 24 ottobre 1977 n. 801.
Deduceva, la parte ricorrente, che a seguito della riforma del pubblico impiego (L. 11 luglio 1980 n. 312), venivano adottati i regolamenti disciplinanti il trattamento giuridico ed economico del personale trasferito agli OO.I.S. previsti dall' art. 7 l. 801/77.
Pertanto il personale veniva trasferito nella consistenza organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali acquisendo lo status civile.
Quale conseguenza del nuovo inquadramento i dipendenti, rispetto alle Amministrazioni di provenienza, passavano nella “riserva” (se ufficiali o sottufficiali), nel “congedo illimitato” (se militari di truppa), o venivano cancellati dal ruolo, se personale civile; i dipendenti, per effetto del nuovo inquadramento, venivano privati di ogni specificità economica e di carriera con lo status originario, acquisito nelle Amministrazioni di provenienza.
A seguito dell' inquadramento nei nuovi ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dei decreti del 1980, il dipendente trasferito poteva constatare che l' anzianità maturata nelle amministrazioni di appartenenza era stata decurtata del 50% in sede di attribuzioni delle classi e scatti stipendiali, con illegittimo mancato computo del periodo di attività dallo stesso prestato presso l' Amministrazione.
Ne derivava, ai fini della determinazione della base pensionabile, la considerazione solo parziale (50%) dell' anzianità maturata presso le Amministrazioni di provenienza.
Avverso l' attività dell' Amministrazione la parte ricorrente interponeva impugnativa premettendo una espressa riserva di motivi aggiunti appena acquisita ulteriore documentazione “segregata” incidente sul rapporto pensionistico.
Ritenuta la giurisdizione del magistrato contabile, nel merito il ricorrente asseriva il diritto all' integrale calcolo dell' anzianità pregressa, antecedentemente al trasferimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; la base normativa (art. 7, comma 2, l. 801/77) di primo inquadramento ed in attuazione dei decreti del 1980, consentiva al potere regolamentare dell' Amministrazione degli OO.II.S. in materia di trattamento economico del personale (così ampio da poter derogare alle fonti normative primarie) di poter stabilire un differente trattamento economico comunque non inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego.
Ora, deduce la parte ricorrente, nel mentre per gli altri dipendenti pubblici era stata riconosciuta per intero (art. 4, 4° comma, l. 312/1980, nonché art. 2 d.P.R. 9 giugno 1981 n. 310 ed art. 17 D.L. 6 giugno 1981 n. 283) l' anzianità pregressa, alla categoria cui apparteneva il ricorrente era stata riconosciuta l' anzianità pregressa unicamente nella misura del 50%, in aperta violazione del principio della parità di trattamento: cfr. , in tal senso l' art. 7 della l. 17 aprile 1985 n. 141, siccome integrato dall' art. 1 l. 23 dicembre 1986 n. 942.
Né rilevava, al fine dell' integrale computo del servizio svolto, afferma il sig. Benassi, l' essere stato incardinato presso altre amministrazioni (cfr. art. 15 d.P.R. 310/1981).
La parte ricorrente concludeva per l' accoglimento del ricorso, la corresponsione delle competenze accessorie con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio e, in via istruttoria l' acquisizione del decreto di pensione del ricorrente, nonché dei decreti del novembre 1980, ad oggetto il mancato riconoscimento dell' anzianità pregressa dei medesimi.
Con memoria del 6 maggio 2005 si costituiva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con articolata ricostruzione in fatto ed in diritto della fattispecie, ribadiva sulla scorta della giurisprudenza contabile ed amministrativa, la legittimità dell' operato dell' Amministrazione.
In buona sostanza, deduceva l' Amministrazione, in conseguenza del mutamento della posizione da militare a quella di dipendente civile dello Stato, il ricorrente era stato ammesso a fruire di un nuovo trattamento economico, riveniente ex art. 7 l. 801/1977, dall' art. 18, comma 1 e 2, del D.P.C.M. 21 novembre 1980 n. 8 e vi era stato un computo pari a: a) il servizio prestato presso l' Amministrazione di provenienza nella misura del 50% (ai fini della determinazione dello stipendio attribuibile alla data del trasferimento); b) il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella misura intera, ai fini della progressione economica dello stipendio spettante successivamente.
In aggiunta al trattamento stipendiale era stata corrisposta una indennità di funzione od operativa non pensionabile, ai sensi dell'art. 18, comma 3, DPCM n. 8/80.
Nel nuovo rapporto di impiego il ricorrente aveva percepito una retribuzione superiore rispetto a quella percepita dalle corrispondenti qualifiche del pubblico impiego ovvero che percepiva o avrebbe percepito nell' Amministrazione di provenienza; sicché al ricorrente era stato assicurato un trattamento pensionistico e previdenziale sensibilmente superiore a quello delle corrispondenti qualifiche del pubblico impiego , ovvero a quello che avrebbe percepito nel massimo grado della carriera di provenienza.
Concludeva, quindi, l' Amministrazione per la legittimità del proprio operato.
Veniva fissata l' odierna udienza di discussione in cui, non comparsa l' Amministrazione, la parte ricorrente si rimetteva agli scritti defensionali; quindi la causa veniva introitata per la decisione.
DIRITTO
Osserva l' autorità giudicante di non avere potere di cognizione in materia.
Infatti ai sensi degli artt. 3 e 62 del r.d. 1214/1934 la Corte dei conti ha giurisdizione sulle controversie che investano il diritto a pensione ovvero la misura la decorrenza della stessa, e degli assegni accessori, mentre non rientrano nell' ambito della sua cognizione tutte le questioni relative al rapporto di servizio.
Secondo il giudice di legittimità il magistrato contabile ha potere in ordine a tutte le questioni relative al sorgere, al modificarsi del diritto al trattamento di quiescenza ed alla sua quantificazione, si estende a tutte le questioni connesse, quali l' attribuzione di assegni accessori (Cass. 6 novembre 1989 n. 4623 e 3 febbraio 1989 n. 662), la ricongiunzione dei periodi assicurativi (Cass. 6 maggio 1993 n. 5247), il riconoscimento in via autonoma del diritto agli interessi legali ed alla rivalutazione in ordine alla ritardata erogazione del trattamento (Cass. 17 gennaio 1994 n. 375), nonché ai provvedimenti di recupero delle somme erogate in eccedenza dall'Amministrazione (Cass. 20 aprile 1994 n. 3733).
Di converso non spettano alla giurisdizione della Corte dei conti tutte le questioni relative sia alle omissioni contributive del datore di lavoro (Cass. n. 7632/1987) sia afferenti allo status del dipendente pubblico; sicché il giudice delle pensioni non può sindacare, neppure in via incidentale, la legittimità degli atti inerenti al rapporto d' impiego, trattandosi di questione pregiudiziale devoluta al giudice del rapporto d' impiego, e resta preclusa ogni questione quando essa sia divenuta definitiva in conseguenza di mancata impugnazione o di giudicato.
Lo stesso magistrato contabile (Sez. III Centr. 2 luglio 1997 n. 189) ha statuito che non vi è giurisdizione quando la pretesa ha riflessi sulla pensione che viene esposta a conseguenze lesive, ma ha come oggetto immediato il trattamento economico di servizio.
Osserva l' autorità giudicante che la misura della pensione invocata dall' odierno ricorrente, e cioè con l' intera anzianità pregressa, non rientri nella giurisdizione della Corte dei conti, poiché verte su controversie aventi ad oggetto provvedimenti amministrativi riguardanti lo status giuridico ed economico dell' impiegato, e ciò anche se essi hanno costituito il presupposto indispensabile per la liquidazione delle pensioni, atteso che tali controversie assumono carattere pregiudiziale ed autonomo dovendo essere necessariamente decise con efficacia di giudicato dal competente giudice.
Il ricorrente, pertanto al momento del passaggio nel nuovo status di dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto vantare l' intera anzianità di servizio ed impugnare l'illegittimo calcolo dell' anzianità operata dall' Amministrazione; la omessa impugnativa, avendo reso inoppugnabile l' atto di inquadramento, lo ha reso inattaccabile da altre censure.
Conseguenza logica del discorso, in armonia peraltro con consolidati orientamenti della giurisprudenza contabile, cfr. Sez. III Centr. 23 gennaio 2003 n. 19, Sezione giurisdizionale Regione Lazio 4 settembre 2000 n. 1476, Sezione Emilia Romagna n. 576/2001, è che va dichiarato il difetto di giurisdizione.
Sono compensate le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana , definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. E.B. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara il difetto di giurisdizione.
Sono compensate integralmente le spese di lite.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio dell' 1 giugno 2005.
IL GIUDICE UNICO
F.TO Angelo Bax
Depositata in Segreteria il 20/06/2005
F.TO G.BADAME