REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

In composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni, nella persona del Magistrato Dott. Rinieri FERONE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 402/2005)

Nel giudizio iscritto al n. 12885 P.C. del registro di segreteria, promosso dalla sig.ra P.F. Fosca, rappresentata e difesa dagli Avv.ti F.F.B. e N.B. domiciliata presso lo studio del secondo in Firenze;

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

La sig.ra P.F., già dipendente del Comune di Impruneta, con la qualifica di operatore di servizi vari, 3° livello retributivo, con delibera n. 115 del 27 febbraio 1991, fu collocata in pensione in seguito all'accertamento della sua inabilità assoluta e permanente allo svolgimento delle proprie mansioni. Il Comune, visto che anche un'eventuale diversa allocazione della dipendente era resa impossibile per il fatto che non esistevano qualifiche inferiori a quella ricoperta dalla ricorrente, ritenne che, di fatto, l'accertata inabilità alle mansioni fosse da ritenere equivalente all'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, ragion per cui ritenne che nella fattispecie fosse applicabile la disposizione recata dall'art. 7 - lett. a - della legge 379/1955, seconda la quale, tra le altre ipotesi,  il diritto a pensione  spetta con soli quindici anni di servizio, nel caso in cui sia accertata l'inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi proficuo lavoro.

L'I.N.P.D.A.P., invece, in sede di adozione del provvedimento di pensione definitiva, ha eccepito, con il provvedimento qui impugnato - nota dell'8.4.1999 - che la ricorrente non poteva essere collocata in pensione in base alla surrichiamata disposizione, ma, considerato che l'inabilità accertata poteva dare diritto al trattamento di pensione ai sensi dell'art. 7 lett. b - della legge 379/1955, purchè la dipendente avesse maturato 19 anni 6 mesi ed 1 giorno e visto che all'epoca della cessazione del rapporto di servizio la ricorrente aveva maturato poco più di 18 anni di servizio, la medesima poteva essere collocata in pensione in virtù dell'altra ipotesi contemplata dall'art. 7 lett. A della legge più volte ricordata, ovverossia per aver raggiunto il limite di età secondo l'ordinamento pensionistico di appartenenza e per aver maturato i 14 anni 6 mesi ed 1 giorno richiesti.

In virtù di quanto sopra l'I.N.P.D.A.P. chiedeva al Comune di Impruneta, di rettificare il provvedimento di pensionamento nei sensi appena esposti, previa acquisizione delle dimissioni dall'impiego rese dalla sig.ra P.F..

Su tali diverse posizioni si svolgono le ragioni di doglianza e di resistenza nel presente giudizio.

In sostanza le censure sono rivolte nei confronti dell'atto conclusivo del rapporto d'impiego, la cui conformità o difformità dalla legge, configura un giudizio che esula dalla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni, rientrando nel novero della cognizione del giudice del rapporto di servizio (cfr., sez. III, 31 luglio 1996, n. 335/96; 21 novembre 1996, n. 428/96; 10 marzo 1997, n. 105/97; e tra le più recenti: 3^ appello n. 414 del 7.6.2004; Sez. Emilia Romagna n. 280 del 3.7.2005).

Ed invero costituisce “ius receptum” che una domanda del tipo di quella qui in esame esula palesemente dai poteri di questo Giudice, che non può ignorare o disapplicare o comunque censurare i provvedimenti intesi a regolamentare il rapporto di servizio. La Corte dei conti, nell'accertare il diritto a pensione, è infatti vincolata dallo status giuridico ed economico conseguito dal dipendente nell'ambito del rapporto di servizio - rapporto nel quale il diritto a pensione trova il suo ineludibile antecedente giuridico e fattuale - e non ha il potere di riesaminare, neppure incidenter tantum, i provvedimenti che, nell'ambito del rapporto d'impiego, quello status abbiano definito (in tal senso, tra le tante: Cass. SS.UU. n.6084 del 15 novembre 1982; SS.RR. 101 del 14 settembre 1994). I provvedimenti che regolano e definiscono il rapporto di impiego - compresi quelli che ne determinano la fine - allorché siano divenuti definitivi, devono infatti spiegare i loro effetti in ogni direzione e, quindi, anche in sede pensionistica.

P.Q.M.

Il Giudice unico presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei Conti, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso in epigrafe proposto da P.F. Fosca.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, nell'udienza dell'8 giugno 2005.

                                                                           IL GIUDICE

                                                                     f.to Rinieri FERONE

 

Depositata in Segreteria il 20 giugno 2005

                                                                           IL DIRIGENTE

                                                                           f.to G. Badame

 

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