REPVBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

***

   Visto il ricorso iscritto al numero 53409/PC del registro di Segreteria;

   Vista la fissazione dell'udienza di discussione per il giorno 1° giugno 2005;

   Udìti - nella pubblica udienza del 1° giugno 2005 - l'avv. Silvia Clarice Fabbroni per il ricorrente, il dott. Gian Luca Marchini per l'Agenzia delle Dogane ed il dott.Massimo Campennì per l'INPDAP, che hanno ribadito quanto in atti scritti depositati;

   Visti gli atti di causa;

ha pronunciato

SENTENZA

(numero 356/2005)

     nel giudizio introdotto con il ricorso in premessa, proposto da L.C., rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Clarice Fabbroni - avverso l'INPDAP e l'Agenzia delle Dogane/Direzione regionale per la Toscana.

FATTO

   Con il ricorso in esame parte attrice  - in servizio presso l'amministrazione finanziaria dal 1952 e da ultimo presso l'Ufficio tecnico di Finanza di Firenze/Delegazione di Arezzo, con qualifica di Direttore tributario (IX q.f. ), fino al collocamento a riposo avvenuto a decorrere dal 21.12.1994 - chiede l'accertamento del diritto alla computabilità nella c.d. quota A di pensione di cui all'art.13, comma 1, del d.lgs n.503/1992, dell'indennità di istituto doganale (percepita dalla data della sua istituzione, avvenuta con d.lgs n.105 del 1990, fino alla cessazione dal servizio ), ritenendo che la medesima non abbia natura accessoria bensì rientri tra gli elementi fissi della retribuzione, di cui presenta tutti i caratteri: onerosità, corrispettività e periodicità mensile; richiamando altresì l'art. 37 del  d.lgs n.105 del 1990 istitutivo e la legge di delega  n.349 del 1989, disposizione da cui si inferirebbe che l'intento di omogeneizzazione con il trattamento del personale di altre amministrazioni operante in analoghe situazioni ( art.3, comma 1, lett.i legge n. 349/1989 ) ed in particolare l'istituzione di un'indennità “analoga a quelle in godimento al personale di altre categorie del pubblico impiego operante negli spazi doganali” ( art.37 d.lgs. 105/1990 ), ne postulino una pensionabilità analogamente a dette categorie ( Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato ); siccome peraltro riconosciuto da questa Corte dei conti-Sezione giurisdizionale di Appello per la Regione Sicilia con sentenza n.33 del 2003.

   Con memoria pervenuta il 20 maggio 2005, l'Agenzia delle Dogane  di Firenze ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando in particolare i consolidati princìpi in materia di base pensionabile del personale statale e recente giurisprudenza di questa Corte, costantemente negativa su analoghe pretese.

    Con memoria pervenuta il 23 maggio 2005, il resistente INPDAP di Firenze ha eccepito; la nullità della notifica del ricorso e la conseguente sua inammissibilità; la carenza di legittimazione passiva dell'Istituto, mero ordinatore secondario di spesa; nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso, con argomenti analoghi a quelli rappresentati dall'Agenzia delle Dogane.

DIRITTO

   In via preliminare, devono essere respinte le preliminari eccezioni dell'INPDAP.

   Invero, la mancanza o la nullità della notifica non rende inammissibile o improcedibile il ricorso, ma comporta solo la rinnovazione o l'esecuzione della notifica nel termine perentorio assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 421 c.p.c. - salvo che tali irregolarità non siano state sanate ( come verificatosi nel caso di specie)  dalla costituzione della controparte, ancorché effettuata al solo fine di far valere i suddetti vizi ( cfr. in termini: Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale n. 246/2003).

   Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione prospettata dall'Inpdap in relazione al ruolo di mero erogatore secondario di spesa del trattamento pensionistico in questione, la pretesa deve essere respinta, non essendo sul piano generale incompatibile la concorrente legittimazione passiva dell'Inpdap con la legittimazione passiva dell'amministrazione che ha provveduto alla liquidazione del trattamento di quiescenza; né pertanto ed a fortiori sussistono i presupposti per la estromissione (c.d. impropria) dal processo dell'Istituto previdenziale, figura processuale quest'ultima peraltro d'incerta ammissibilità fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore, e comunque diversi dalla fattispecie in esame.

   Nel merito, la disciplina applicabile alla fattispecie, trattandosi di cessazione avvenuta nel 1994, è l'art. 43 del dpr n.1092 del 1973, secondo cui, com'è noto: “ Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento…”.

   Non essendo l'indennità di istituto doganale, istituita dall'art.37 del decreto legislativo n.105 del 1990, espressamente qualificata pensionabile dal legislatore, ma solo ivi qualificata come “ analoga a quelle in godimento al personale di altre categorie del pubblico impiego operante negli spazi doganali”, la dedotta circostanza che per dette altre categorie (personale della Pubblica Sicurezza, della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri) sia stata invece espressamente definita pensionabile (cfr., art. 2, della legge 20 marzo 1984, n. 34; art. 5, del d.p.r. 27 marzo 1984, n. 69), non può postulare l'applicazione di un criterio interpretativo di tipo analogico, in quanto si versa in un ambito casistico tassativo, come è dato di dedurre dallo stesso art.43 ultimo comma del dpr n.1092 del 1973, secondo cui:  “Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile”.

   Per gli stessi motivi non vi è nemmeno spazio per una computabilità nella base pensionabile dell'indennità in questione sub specie della sua asserita natura retributiva in senso lato ( per essere un emolumento a carattere fisso e continuativo ); valutazione questa che impinge sempre contro il preciso disposto di cui all'art.43. del dpr n.1092 del 1973, che è espressione di un principio generale secondo cui la base pensionabile è caratterizzata dal principio di tassatività e nominatività degli emolumenti, tra i quali non compare l'indennità in questione.

   Per i motivi suesposti il ricorso è infondato, e va respinto.

   Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali.

Per  Questi  Motivi

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

RESPINGE

 il ricorso in epigrafe, proposto da L.C..

  Spese compensate.

  Così deciso in Firenze, nell'udienza del 1° giugno 2005.

                                                                               IL GIUDICE

                                                                         F.to Cons. Enrico Torri

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15/06/2005                                                                                 

                                                                                                P. IL DIRIGENTE

                                                           Il Funzionario di Segreteria

                                                        F.to Dott. Paola Altini

 

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