SENTENZA N. 218/2010


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE DEI CONTI


SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA


in composizione monocratica nella persona del GIUDICE UNICO Cons.Carlo GRECO ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso, iscritto al n.57535/PC del registro di Segreteria, promosso da C. F., parte ricorrente meglio generalizzata e domiciliata in atti, avverso la nota di recupero s.n. emessa dall’INPDAP di Livorno in data 17 maggio 2006.


Alla pubblica udienza del 9 giugno 2010, con l’assistenza del Segretario Lina PELLINO, udito l’Avv.Sergio NUNZI per la parte ricorrente e la d.ssa Elena BELLUCCI per l’Istituto previdenziale;


Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;


Visto il decreto legge 15 novembre 1993 n.453 convertito in legge 14 gennaio 1994 n.19;


Visto il decreto legge 23 ottobre 1996 n.543 convertito in legge 20 dicembre 1996 n.639;


Vista la legge 21 luglio 2000 n.205;


Ritenuto in


FATTO


Con il ricorso in esame parte attrice ha contestato l’azione di recupero intentata dall’INPDAP di Livorno con la nota-provvedimento citata in epigrafe.


In particolare la parte ricorrente, collocata a riposo con decorrenza 30 gennaio 1995, avrebbe goduto di un trattamento pensionistico provvisorio superiore al dovuto, successivamente formalizzato con determina di pensione definitiva n.LI01204400036 emessa dall’INPDAP di Livorno in data 27 giugno 2006.


Al riguardo l’INPDAP ha quantificato l’indebito, richiedendo per inciso alla USL n.6 di Piombino il versamento degli importi conseguenti alla errata indicazione dei dati stipendiali per la quota parte addebitabile al datore di lavoro (dal giorno del pensionamento del 30 gennaio 1995 al 3 novembre 1998, momento di trasmissione degli atti all’INPDAP).


Fissata l’odierna udienza di merito, in previsione della quale sono pervenute note conclusionali da parte della Amministrazione convenuta, alla discussione orale i patrocinanti si sono richiamati ai propri scritti difensivi ed il ricorso è stato spedito a sentenza sulla base della documentazione e delle argomentazioni acquisite agli atti.


Considerato in


DIRITTO


Nel merito della questione il ricorso merita accoglimento in relazione alla non debenza delle somme in contestazione.


In primo luogo l’errata determinazione del trattamento pensionistico ricade solo ed esclusivamente sulle Amministrazioni pubbliche.


Al riguardo, come risulta dagli atti, dopo che l’USL n.6 di Piombino non ha provveduto al versamento di quanto richiesto (pari ad €. 556,06), l’INPDAP non solo ha “ottenuto” dal ricorrente l’accollo di tale debito ma ha, altresì, disposto il recupero della ulteriore somma di €. 3.218,58 relativa al periodo 3 novembre 1998 – 30 luglio 2006.


Nel merito delle pretesa, questo Giudice, preso atto che l'interessato non ha contribuito in alcun modo all'errore della Amministrazione, ritiene che sul punto possa applicarsi la giurisprudenza delle Sezioni Riunite (8 febbraio 1989 n.77/C) e delle Sezioni regionali (Sez.Lombardia n.5/07 – Sez.Bolzano n.25/07 – Sez.Liguria n.86/07 – Sez.Friuli n.88/07 – Sez.Campania n.92/07 – Sez.Piemonte n.95/07 – Sez. Emilia-Romagna n.162/07 – Sez.Veneto n.230/07 – Sez.Marche n.293/07 – Sez.Puglia n.309/07 – Sez.Toscana n.322/07 – Sez.Abruzzo n.327/07 – Sez.Calabria n.397/07 – Sez.Lazio n.497/07 – Sez.Sicilia n.1315/07 – Sez.Appello Sicilia n.91/07 – Sez.III n.386/08) che ha individuato gli elementi e le circostanze idonee a concretizzare lo stato di buona fede nel percipiente.


Deve trattarsi di somme di non rilevante entità, erogate per lungo tempo ed attribuite sulla base di norme di incerta applicazione da parte della Amministrazione stessa.


Al riguardo, pur non disconoscendo che le SS.RR. di questa Corte con la nota sentenza n.1/QM/99 avevano affermato l’irrilevanza della buona fede del percipiente (nel caso di conguaglio di trattamento provvisorio), si sottolinea il fatto che la stessa giurisprudenza di Appello ha ritenuto non condivisibile in assoluto il portato di tale pronuncia.


In particolare, come è noto, con due ordinanza di rinvio, dato atto della non univoca applicazione della suddetta sentenza n.1/QM/99, è stata nuovamente deferita la questione alle SS.RR. che, con la sentenza n.7/QM/07, si sono pronunciate valutando la risolutiva rilevanza dell’infruttuoso decorso del termine per l’adozione del provvedimento definitivo di pensione.


In altre parole i provvedimenti di pensione provvisori trovano, con il decorso dei c.d. tempi tecnici, una definitività implicita alla quale si affianca la presenza degli indici di cui sopra (nella fattispecie trattasi di importi modesti, consumati per le esigenze primarie di vita, corrisposti sulla base di un esclusivo errore interpretativo-applicativo protrattosi nel tempo ad opera della Amministrazione) e ciò induce questo Giudice a ponderare la prevalenza tra l'interesse pubblico all'eventuale recupero erariale e l'interesse del privato al mantenimento della situazione di fatto.


Tutto ciò premesso, preso atto della assoluta buona fede del percipiente che non ha in alcun modo contribuito all'insorgenza del credito erariale, l'azione di recupero si appalesa illegittima con il riconoscimento dell'irripetibilità delle somme indebitamente percepite e conseguente obbligo di restituzione degli importi medio-tempore recuperati dall'Amministrazione.


Al riguardo l’INPDAP dovrà agire nei confronti della USL n.6 di Piombino per il recupero della somma di €. 556,06 (già oggetto della nota prot. n.15559 datata 11 luglio 2006 e rimasta senza effetto).


Al riguardo questo Giudice precisa che l'obbligazione di restituzione a carico dell'INPDAP, non trovando ragione e fondamento nel credito previdenziale ma bensì nell'accoglimento del ricorso non origina interessi (cfr. Sez.III n.347 del 18 dicembre 2000 – Sez. Appelli Sicilia n.39 del 5 marzo 2004 – Sez.Calabria n.46 del 17 gennaio 2006 - Sez. I n.216 del 2 aprile 2009).


La complessità della vicenda, sul piano fattuale e di diritto, comporta la compensazione delle spese.


PER QUESTI MOTIVI


La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana - definitivamente pronunciando accoglie il ricorso proposto da C. F. e, per l’effetto, dichiara l'irripetibilità degli importi in contestazione (pari alla somma rispettivamente di €. 3.218,58 e di €. 556,06) con diritto alla restituzione degli importi medio-tempore trattenuti, senza le maggiorazioni di legge.


Dispone la trasmissione degli atti alle Amministrazioni interessate per gli ulteriori adempimenti di competenza.


Spese compensate.


Così deciso in Firenze previa lettura del dispositivo, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 9 giugno 2010.


In esito alla riserva ivi contenuta la presente sentenza è emessa, nei termini di legge, nella camera di consiglio del 21 giugno 2010 ed in pari data è stata comunicata alla Segreteria per il seguito di competenza.


IL GIUDICE UNICO


F.TO Carlo Greco



Depositata in Segreteria il 30 giugno 2010


IL DIRIGENTE


F.TO F. PERLO