SENTENZA N. 217/2010


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE DEI CONTI


SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA


in composizione monocratica nella persona del GIUDICE UNICO Cons.Carlo GRECO ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso, iscritto al n.57664/PC del registro di Segreteria, promosso da I. B., parte ricorrente meglio generalizzata e domiciliata in atti, avverso la mancata rideterminazione della IIS spettante.


Alla pubblica udienza del 9 giugno 2010, con l’assistenza del Segretario Lina PELLINO, udita la d.ssa Elena BELLUCCI per l’Istituto previdenziale e non rappresentata la parte ricorrente;


Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;


Visto il decreto legge 15 novembre 1993 n.453 convertito in legge 14 gennaio 1994 n.19;


Visto il decreto legge 23 ottobre 1996 n.543 convertito in legge 20 dicembre 1996 n.639;


Vista la legge 21 luglio 2000 n.205;


RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO


Il ricorso non è fondato e va rigettato con tutte le conseguenze di legge.


Nel merito, thema decidendum é il diritto - affermato dalla parte ricorrente - al ripristino dell'indennità integrativa speciale nella misura intera, al raggiungimento del limite “ordinario” (65° anno di età) per il collocamento a riposo.


La materia è stata disciplinata dal decreto-legge 29 gennaio 1983 n.17, convertito in legge 25 marzo 1983, n.79, normativa che ha inteso, tra l'altro, contenere la spesa pubblica in materia previdenziale.


In particolare, l'art.10 di detto D.L. ha introdotto il principio per cui, al pari della base pensionabile, anche l'indennità integrativa speciale viene rapportata al numero di anni di servizio utili a pensione (art.10, primo comma: “Per il personale avente diritto all'indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n.324, e successive modificazioni, che ha presentato domanda di pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura della indennità stessa da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno è determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio”).


L'inciso in esame (art. 10, 4° comma) recita testualmente: “le variazioni dell'indennità integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione”.


Ciò posto, la soluzione della questione posta all'attenzione di questo Giudice passa attraverso la corretta interpretazione del su riportato quarto comma dell'art.10.


Al riguardo, come è stato già precisato dalla giurisprudenza di questa Corte dei conti (cfr. da ultimo Sez.I n.23/10 – Sez.II n.309/09 –Sez.III n.450/09) con argomentazioni qui condivise pienamente, la lettera ed il significato di tale norma depongono per un'interpretazione che limita alle sole “variazioni” dell'indennità integrativa speciale l'attribuzione dell'importo per intero (e non più rapportata ai quarantesimi), una volta raggiunta l'età prevista per il pensionamento per vecchiaia.


In altri termini, dopo aver disposto una erogazione percentuale della IIS, il legislatore ha voluto attenuare nel tempo tale decurtazione prevedendo, al raggiungimento del limite ordinario di pensionamento, che gli incrementi percentuali (e solo questi) debbano essere calcolati, in misura intera, sulla IIS e sulla base pensionabile.


La finalità della disposizione in esame, infatti, è quella di attenuare l'effetto restrittivo della riforma per i casi di prepensionamento e consente, ma solo dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, che l'indennità integrativa speciale si incrementi per intero: cosa ben diversa dal ritenere che al raggiungimento di quell'età debba essere riconosciuto l'intero importo dell'indennità integrativa speciale, come sostiene invece parte ricorrente.


Argomentando in tal senso, infatti, verrebbe stravolto il senso dell'innovazione legislativa, finalizzata comunque a limitare il ricorso al pensionamento anticipato, con particolare riguardo alle ipotesi di anzianità contributiva particolarmente ridotta.


Il ricorso va, pertanto, rigettato perché privo di giuridico fondamento.


Sono compensate le spese processuali.


PER QUESTI MOTIVI


La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana - definitivamente pronunciando respinge il ricorso proposto da I. B..


Spese compensate.


Così deciso in Firenze previa lettura del dispositivo, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 9 giugno 2010.


In esito alla riserva ivi contenuta la presente sentenza è emessa, nei termini di legge, nella camera di consiglio del 21 giugno 2010 ed in pari data è stata comunicata alla Segreteria per il seguito di competenza.


IL GIUDICE UNICO


F.TO Carlo Greco



Depositata in Segreteria il 30 giugno 2010


IL DIRIGENTE


F.TO F. PERLO