Sezione giurisdizionale per la Regione TOSCANA
IL GIUDICE UNICO
Nella persona del dott. Leonardo Venturini
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti iscritti ai nn. del registro di segreteria secondo come esposto accanto a ciascun ricorrente dappresso elencato, su ricorsi proposti da
Vari ricorrenti
Come da atti fascicolati domiciliati
Contro
INPDAP - Istituto Nazionale Previdenza dipendenti Amministrazioni Pubbliche sede di Lucca - sede di Firenze per Cacioli Franca e Grani Angelisa
Per
La declaratoria al diritto all'accredito figurativo relativo a periodo (obbligatorio per chi versi in attività lavorativa) di maternità, con conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico.
Visti gli atti di causa e tenutasi la pubblica udienza il giorno 6 febbraio 2008 con la presenza del dr. Pratellesi per l'Amministrazione;
Valutato e ritenuto in
FATTO e DIRITTO
Con i presenti ricorsi i ricorrenti lamentano di aver chiesto all'INPDAP l'accredito di contribuzione figurativa in relazione al periodo di maternità dei propri figli. Ciò ai sensi dell'art. 25 della L. 151 del 2001 che detto beneficio consente sulla base del presupposto, all'atto della domanda, del possesso di cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. Il diniego di parte resistente, sostanziato con nota dell'INPDAP di Lucca si fonda sull'eccezione che la domanda di accredito è stata prodotta non in costanza di attività lavorativa. Elemento che i ricorrenti considerano ininfluente in quanto contrastante con la piana lettura della normativa di riferimento.
Tanto premesso, riuniti i giudizi per ragioni oggettive, questi vanno respinti. Sulla questione si erano pronunciate le Sezioni Riunite della Corte dei Conti (dec. n. 7 del 2006), con formulazione di indirizzo favorevole ai ricorrenti.
Le citate SSRR avevano affermato che: “sussiste il diritto al riconoscimento, ai fini pensionistici, dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. lgs. 26.3.2001, n. 151, in relazione a quanto disposto dagli artt. 16 e 17 dello stesso testo normativo i quali disciplinano diritti e doveri in occasione della maternità in ambito lavorativo, a domanda e con effetti a decorrere dalla stessa, ancorché la stessa sia avanzata non in costanza di attività lavorativa”.
Va detto che il D. L.vo 26 marzo 2001, n. 151, all'art. 25, disciplinando il "trattamento previdenziale" (con riferimento proprio al D. L.vo 16.09.96, n. 564, art. 2) così ha disposto al comma 2: "In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento".
E' intervenuta la disposizione di cui all'art. 3, comma 504, L. 244/2007 (Finanziaria 2008) il quale dispone che “ Le disposizioni di cui agli artt. 25 e 35 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge”. I ricorrenti non si trovano nelle condizioni dalla illustrata norma previste e pertanto le loro pretese vanno respinte.
Con compensazione della spese per motivi di equità e per la complessità della lite.
P.Q.M.
La Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica definitivamente decidendo previa riunione dei giudizi
respinge
i ricorsi presentati dai ricorrenti in epigrafe.
Spese compensate
Così deciso in Firenze il giorno 6 febbraio 2008.
IL GIUDICE UNICO
f.to Dr. Leonardo Venturini
Depositata in Segreteria il 22.02.2008
IL DIRIGENTE
f.to G. Badame