REPUBBLCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRAL D'APPELLO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Carmelo Geraci Presidente
Dott.Angelo Antonio Parente Consigliere
Dott.Angela Silveri Consigliere
Dott. Josef Hermann Rossler Consigliere
Dott. Cesare Vetrella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n.19214/II/PM del registro di Segreteria avverso la sentenza n.1201/2003, emessa il 12.12.2002 dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, e depositata il 3.6.2003, promosso dal Ministero della difesa contro il Sig.MENSI Giuseppe, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore ed Umberto Coronas, presso lo studio dei quali, in Roma, via Giuseppe Ferrari n.4, è elettivamente domiciliato, come da mandato in calce alla memoria di costituzione.
Visti l'atto di appello, notificato al Sig. Mensi Giuseppe nel suo domicilio in Sale(AL), Via Don Minzoni n.2, il 6.12.2003 e depositato presso l'Ufficio del ruolo generale dei giudizi di appello il 19.12.2003, la sentenza appellata e tutti gli atti e documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 17.4.2008, il Consigliere Angelo Antonio Parente; ed il Dott.Michele Grisolia per l'Amministrazione appellante, assenti i difensori del l'appellato.
Ritenuto in
FATTO
Con la sentenza impugnata è stato riconosciuto al Col. Giuseppe Mensi il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con l'inclusione nella base pensionabile della indennità di impiego operativo disciplinata dalla legge n. 78 del 1983, maggiorata del 18% di cui alla legge n.177 del 1976.
Avverso tale sentenza ricorre l'Amministrazione della difesa, sostenendo che la predetta maggiorazione non può essere riconosciuta, in quanto la indennità in parola, benché componente fissa e generalizzata del trattamento economico di attività e come tale pensionabile, è da considerarsi emolumento completamente svincolato dalla determinazione stipendiale e non è contemplata tra gli assegni o indennità che il legislatore, ai sensi dell'art.53 d.P.R. n.1092/1973, come sostituito dall'art.16 della l.n.177/1976, include espressamente nella base pensionabile ai fini della stessa maggiorazione.
Con memoria depositata il 7.5.2004 si è costituito l'appellato per resistere all'appello, sostenendo che la tesi dell'Amministrazione appellante è in contrasto con l'art.53 del d.P.R. n.1092/1973 e con gli artt. 1,2,5,6,18,19 e 20 della l.n.78/1983, poiché le indennità operative sono parte integrante del trattamento retributivo, hanno cioè natura strettamente stipendiale, in quanto presentano i caratteri della generalità, della continuità, della predeterminazione e della computabilità ai fini della determinazione della 13^ mensilità e della pensionabilità, come, d'altronde, è dato riscontrare nella sentenza n.3/2002 delle SS.RR. della Corte dei conti, con statuizione per la indennità di aeronavigazione, riferibile a tutte le indennità operative. La natura stipendiale di tali indennità ha reso superfluo un ulteriore intervento del legislatore per ribadire ciò che necessariamente discende da una corretta interpretazione dell'art. 53 del d.P.R.n.1092/1973 coordinata con le disposizioni della legge n.78/1983. Chiede pertanto di respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata.
Alla odierna pubblica udienza il rappresentante dell'Amministrazione appellante ha ribadito le argomentazioni e conclusioni dell'atto di appello.
Considerato in
DIRITTO
Per una corretta configurazione dei termini della controversia deve precisarsi che la sentenza impugnata fonda l'accoglimento del ricorso originario sull'assunto che le indennità di impiego operativo di cui alla legge n.78/1983 siano rette dagli stessi principi, enucleati, con specifico riferimento alle indennità di aeronavigazione e di volo, dalla sentenza n.3/2002/QM delle SS.RR., e rese pienamente pensionabili con la stessa fonte normativa, in quanto aventi natura retributiva e valore stipendiale, costituendo componente fissa e generalizzata del trattamento economico di attività e, come tali, parte integrante dello stipendio. Sostiene, infatti, il giudice di primo grado che la questione in esame ha per oggetto il diritto a vedersi computare nella base pensionabile le indennità di impiego operativo o di aeronavigazione o di volo o di controllo dello spazio aereo di cui alla legge 23 marzo 1983, n.78 nella misura spettante all'atto della cessazione dal servizio, con la conseguente maggiorazione del 18% a norma dell'art.53 del D.P.R. n.1092/1973.
Il giudice di primo grado considerava quindi assolutamente omogenee, sotto il profilo qui in discussione, le varie indennità di cui alla legge n.78/1983. La stessa tesi viene sostenuta dal difensore dell'appellato.
Ed in tale prospettiva si pone anche l'Amministrazione appellante, sia pure per contestare l'assunto del giudice di primo grado e dell'appellato.
Ciò precisato, la manifesta fondatezza dell'appello, alla stregua dei precedenti pronunciati di questa stessa Sezione(tra i più recenti: sentenze n.332/2007 del 12.10.2007, nn.25 e 27/2008 del 18.1.2008, n.98 del 12.3.2008), in materia identica o analoga a quella in esame, induce il Collegio giudicante ad adottare una decisione in forma semplificata, ai sensi dell'art.9 della legge n.205/2000.
Le indennità di aeronavigazione o di volo, come del resto tutte le indennità operative contemplate dalla legge n.78/1983, intitolata appunto “alle indennità operative del personale militare”, tutte unitariamente considerate nell'art.1, sebbene di natura retributiva e pensionabili(artt.1, 18 e 19 di tale legge), non sono componenti dello stipendio, inteso in senso stretto, quale parte costitutiva della base pensionabile disegnata dall'art.16 della legge n.177/1976, modificativo dell'art.53 del d.P.R. n.1092/1973, ma emolumenti accessori dello stipendio, come giustamente affermato dalla Amministrazione appellante, né sono state mai considerate dalle norme che le concernono suscettibili della maggiorazione del 18% prevista da tale disposizione. Tanto basta per escludere che la maggiorazione in parola, applicata allo stipendio ed agli assegni od indennità espressamente contemplati dal citato art. 16 in sede di liquidazione o riliquidazione della pensione, sia estensibile alle indennità di aeronavigazione o di volo ed in genere alle indennità operative di cui alla legge n.78/1983.
L'appello va pertanto accolto e la sentenza impugnata va annullata.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione,
ACCOGLIE
l'appello iscritto al n.19214/II/PM proposto, contro il Sig. Mensi Giuseppe, dal Ministero della difesa avverso la sentenza n.1201/2003 della Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, che annulla, negando il diritto del medesimo alla maggiorazione del 18% della indennità di impiego operativo.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 17.4.2008.
L'Estensore Il Presidente
F:to Angelo Antonio Parente F.to Carmelo Geraci
Depositata in Segreteria il 10 GIU. 2008
Il Dirigente
F.to Pompea DI DONNA