REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei conti
Sezione prima giurisdizionale centrale di appello
composta dai seguenti magistrati:
dott. Antonio VETRO Consigliere
dott. Davide MORGANTE Consigliere
dott. Rocco DI PASSIO Consigliere relatore
d.ssa Piera MAGGI Consigliere
d.ssa Maria FRATOCCHI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 93/2007)
nel giudizio di appello, iscritto al n. 24156 del registro di segreteria, proposto dal Ministero della difesa, rappresentato dal dott. Marzio CIMMINO;
avverso
la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna n. 882 del 11.5. - 22.6.2005 e nei confronti del sig. Antonio S.;
Visti gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 27 febbraio 2007, il consigliere relatore e il rappresentante dell'amministrazione appellante dott. Umberto NUCCI;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza, è stato accolto il ricorso dell'interessato ed è stato riconosciuto allo stesso il diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico con i sei aumenti periodici di cui all'art. 5 comma 5 della legge n. 231/1990.
L'appellante ritiene che la sentenza sia affetta da violazione dell'art. 32 comma 9 della legge n. 224/1986, che esclude tassativamente l'attribuzione dei sei scatti quando, come nella specie, all'interessato è stato corrisposto, all'atto del collocamento in ausiliaria, il trattamento “omogeneizzato”.
In conclusione, chiede la riforma della sentenza indicata in epigrafe.
Nell'udienza di discussione, l'appellante ha ribadito le argomentazioni e le richieste formulate nell'atto scritto.
MOTIVAZIONE
L'interessato, con il grado di colonnello, è stato collocato in ausiliaria, per limiti di età (art. 32 comma 6 legge n. 224/1986), a decorrere dal 26.12.1993, con il grado immediatamente superiore di generale di brigata.
Ai sensi dell'art. 5 commi 4 e 5 della legge n. 231/1990, gli è stato attribuito, a fini pensionistici, il trattamento economico “più favorevole” (comma 4 cit. art. 5), con parziale omogeneizzazione, che esclude, ai sensi dell'art. 32 comma 9 cit. legge n. 224/1990, la possibilità della inclusione anche dei sei scatti di cui è causa.
Pertanto, l'appello merita accoglimento.
Sussistono giusti motivi per non far luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, in accoglimento dell'appello indicato in epigrafe, riforma la sentenza appellata e, per l'effetto, dichiara la non spettanza, nel ricalcalo del trattamento pensionistico, dei sei scatti di cui è causa.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2007.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Rocco DI PASSIO F.to Antonio VETRO
Depositata in Segreteria il 16/4/2007
IL DIRIGENTE
F.to Maria FIORAMONTI