111/2007 A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe DAVID Presidente
Dott. M. Teresa ARGANELLI Consigliere
Dott. Davide MORGANTE Consigliere
Dott. Rocco DI PASSIO Consigliere
Dott. Cristina ZUCCHERETTI Consigliere rel.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul giudizio pensionistico di appello iscritto al n. 23343 del registro di Segreteria, proposto dal Gen. Antonio C., rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore C. e Umberto C., avverso la sentenza n. 518/04 del 27.1/5.4.2004, resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia;
Visti gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 9 marzo 2007, il relatore Consigliere Cristina Zuccheretti, l'avv. Salvatore C. per l'appellante e la dr. Patrizia Miceli per l'INPDAP. Non intervenuto il rappresentante del Ministero della Difesa.
FATTO
Con l'appellata sentenza il Giudice delle Pensioni ha respinto il ricorso del sig. C. tendente a contestare il criterio adottato dall'Amm.ne della Difesa per l'attribuzione dell'indennità di ausiliaria.
In particolare, egli sottolineava nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che il calcolo della indennità di ausiliaria previsto dall'art. 44, primo comma, della legge 19 maggio 1986, n. 224 doveva essere effettuato prendendo in considerazione tutto il servizio utile (nella fattispecie, 46 anni in quanto comprendente anche le maggiorazioni per il servizio operativo) e non soltanto quello effettivo come disposto dall'Amministrazione (ossia 40 anni).
Il Giudice delle Pensioni, con la sentenza appellata, nella motivazione in diritto, dopo aver osservato che il collocamento in ausiliaria non rappresenta continuazione del rapporto d'impiego ma vera e propria cessazione dal servizio (vengono in proposito enucleate le disposizioni che disciplinano la materia), osserva come “….la promozione conseguita nella posizione di ausiliaria è da ritenere non rilevante ai fini dell'attribuzione della nuova qualifica e del conseguente trattamento economico…”.
Sulla base di tali considerazioni ha respinto il ricorso.
Con l'atto di appello in esame il C. sottolinea come il Giudice di prime cure abbia equivocato l'oggetto della sua richiesta, ritenendo che esso vertesse sulla rivendicazione della pensione in base ad un diverso grado rispetto a quello rivestito all'atto del collocamento in congedo (mentre invece è stato sempre quello di Generale di corpo d'armata).
Al contrario, egli fa presente come il petitum fosse incentrato, come dianzi indicato, sulle modalità di attribuzione dell'indennità di ausiliaria che, a suo avviso, doveva essere calcolata con riferimento all'anzianità complessiva utile all'atto del collocamento in ausiliaria (ossia 46 anni di servizio).
Nell'atto di appello vengono poi formulate ulteriori considerazioni in merito alla tesi sostenuta dinanzi al giudice di primo grado.
L'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) si è costituito in giudizio e, dopo un riepilogo delle vicende che hanno condotto al presente giudizio, sottolinea che l'Istituto nella fattispecie ha agito (ex art. 286 R.C.G.S.) come ordinatore secondario di spesa, sicché nulla si può esprimere sul merito della causa e chiede pertanto l'esclusione dal giudizio.
All'odierna pubblica udienza l'avv. C. ha insistito per l'accoglimento dell'appello riportandosi alle considerazioni espresse nelle memorie scritte.
La dr. Miceli, in rappresentanza dell'INPDAP, ha chiesto l'estromissione dal giudizio.
DIRITTO
Preliminarmente si osserva che, nella presente vicenda, la posizione dell'Inpdap può essere riguardata solo in relazione al profilo dell'ordinatore secondario di spesa, il che peraltro non induce a disporne l'estromissione dal giudizio, atteso che la pronuncia nel merito riverbera gli effetti anche nei confronti dell'Istituto previdenziale.
Come esposto in narrativa, con l'atto introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza appellata, il C. eccepiva la illegittimità del calcolo dell'indennità di ausiliaria effettuato dall' Amm.ne della Difesa.
Tuttavia, a differenza di quanto si legge nella motivazione della sentenza, le censure del ricorrente si appuntavano non già sul fatto che il parametro di riferimento individuato dall'Amm.ne fosse quello del trattamento economico dell'ufficiale in servizio con “grado” corrispondente a quello posseduto dal ricorrente all'atto del collocamento in ausiliaria, bensì sul diverso ragionamento riguardante “l'anzianità di servizio” da prendere in considerazione.
A parere del ricorrente difatti, per effetto dell'art. 67 della legge n. 113/54 come modificato dall'art. 44, comma primo, lett. B, della legge n. 224/1986, il calcolo della indennità di ausiliaria sarebbe dovuto avvenire ragguagliando il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado con anzianità di servizio di 46 anni (corrispondente al servizio utile raggiunto dal ricorrente all'atto del collocamento in ausiliaria) e non, come effettuato dall'Amm.ne, con quella relativa al servizio effettivo (pari a 40 anni).
Non v'è dubbio che nella sentenza impugnata non vi sia corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato avendo il Giudice diversamente interpretato le doglianze dell'interessato che si appuntavano unicamente su tale argomento e non anche in relazione alla qualifica posseduta all'atto della cessazione.
Occorre dunque disporre il rinvio della questione al giudice di primo grado affinché si esprima sulla questione posta dal ricorrente, nei termini dianzi precisati.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.
La Corte dei conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello del sig. Antonio C. annulla la sentenza impugnata, con rinvio degli atti al giudice di primo grado perché, in diversa composizione, provveda ad un nuovo giudizio di merito, come indicato in motivazione. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.3.2007.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Cristina Zuccheretti f.to Giuseppe David
Depositata in Segreteria il 03/05/2007
IL DIRIGENTE
f.to Maria Fioramonti