REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


CORTE DEI CONTI


SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE


Composta dai seguenti magistrati:


Dott. Piera MAGGI

Presidente f.f.

Dott.ssa Maria FRATOCCHI

Consigliere

Dott. Mauro OREFICE

Consigliere relatore

Dott. Rita LORETO

Consigliere

Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA

Consigliere


ha pronunziato la seguente


SENTENZA

280/2010 A


nel giudizio pensionistico di appello iscritto al n. 29756 del registro di Segreteria, proposto dall’INPDAP, rappresentato e difeso dall’avvocato Flavio URSO, avverso la sentenza n. 104/C/2007 depositata il 23 gennaio 2007 della Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, resa nei confronti del sig. E.D.S..


Visti tutti gli atti di causa.


Uditi, nell’ udienza del 16 marzo 2010, il relatore Consigliere Mauro Orefice, parte appellante a mezzo dell' avvocato Edoardo URSO, su delega dell’avv. Maria Francesca GRANATA, e parte appellata a mezzo dell’avv. Domenico BONAIUTI, su delega dell’avv. Maria CONTI.


considerato in


FATTO


Con l’appellata sentenza la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo ha accolto il ricorso proposto dal sig. E.D.S. – ex dipendente dell’Amministrazione provinciale di Pescara dispensato dal servizio per inidoneità fisica a decorrere dal 17 ottobre 2003 - avverso la determinazione INPDAP n. 207 del 27 settembre 2004, riconoscendo per l’effetto il diritto dello stesso al richiesto trattamento pensionistico di inabilità.


Con il gravame proposto, l’interessato chiedeva la pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/95, sulla base di infermità che a suo dire lo rendevano in stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.


La sentenza citata è stata appellata dall’INPDAP con ricorso depositato in data 13 novembre 2007 con il quale l’Istituto ha sostenuto l’insufficienza della motivazione del Giudice di prime cure che si sarebbe limitato ad aderire al giudizio medico-legale richiesto con ordinanza n. 34 del 29 maggio 2006 con il quale è stato dichiarato che “il quadro morboso – in particolare cardiopatia ischemica accompagnata da dissezione aortica e grave sindrome depressiva – patito da E.D.S. non consente di considerarlo abile a qualsiasi attività lavorativa”. In particolare, sostiene l’INPDAP, il Giudice di prima istanza non avrebbe esplicitato i motivi che lo hanno indotto a ritenere le predetta dichiarazione aderente alla fattispecie prevista dall’articolo 2, comma 12, della legge n. 335/95.


Parte appellata, con memoria depositata in data 23 gennaio 2009, ha invece contestato l’interpretazione data dall’INPDAP, qualificando infondata e pretestuosa l’asserita non equivalenza delle espressioni “inabile” con quella di “non consenta di considerarlo abile” e concludendo per il rigetto del gravame.


In occasione dell’odierna udienza, le parti si sono riportate ai rispettivi atti scritti.


Ritenuto in


DIRITTO


La questione di cui è causa ruota intorno all’interpretazione del parere medico-legale n. 114868/23817P del 2 novembre 2006 adottato dall’ U.M.L. presso il Ministero della Salute che ha dichiarato conclusivamente che “si può ritenere che il D.S., alla data di riferimento, fosse inabile a qualsiasi attività lavorativa vista l’entità del quadro morboso nel suo complesso …” . Come già evidenziato in narrativa, tale assunto non è parso a parte appellante sufficiente ad integrare i requisiti di cui alla legge n. 335/95 ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico richiesto, con la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado che tale riconoscimento ha invece sancito.


In disparte il fatto che, ad avviso di questo Collegio, il corretto significato del parere espresso dall’organo di consulenza appare inequivoco, alla luce della domanda precisa formulata in sede istruttoria dal Giudice di prime cure (v. ordinanza n. 34/2006 del 29 maggio 2006 della Sezione giurisdizionale Abruzzo) che testualmente chiede all’U.M.L. un motivato parere in merito alla effettiva sussistenza del requisito circa la “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, di talché il Consulente non può che avere inteso rispondere che l’interessato, alla data di rifermento, era assolutamente e permanentemente inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa, resta, sempre ad avviso di questo Collegio, la considerazione dirimente che l’appello interposto dall’INPDAP ricade nell’ambito di una questione di fatto che, come tale, sconta i limiti e le preclusioni di cui al comma 5 dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n.19.


L’appello pertanto va dichiarato inammissibile.


Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese della lite.


P.Q.M.


LA CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO


definitivamente pronunciando, DICHIARA INAMMISSIBILE l’appello in epigrafe proposto dall’INPDAP avverso la sentenza n. 104/2007/C della Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo della Corte dei conti.


Spese compensate.


Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 marzo 2010.


L’estensore

Il Presidente f.f.

F.to Cons. Mauro OREFICE

F.to Dott. Piera MAGGI


Depositata in Segreteria il 26/04/2010


Il Direttore della Segreteria


f.to Paolo Franchetti



DECRETO


Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,


DISPONE


che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.


Il Presidente


f.to Piera Maggi



In esecuzione del Provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e se esistenti del dante causa e degli aventi causa.


Il Direttore della Segreteria


f.to Paolo Francheti