REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per le Marche
in composizione monocratica ed in funzione di giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 3438/PC del registro di segreteria proposto da I.U. e P.G., entrambi residenti in Pesaro, contro la CPDEL, Ministero dell'Economia e delle Finanze, e contro l'INPDAP.
Visto l'atto introduttivo del giudizio;
vista la memoria difensiva;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
In presenza dei ricorrenti, assente e non rappresentata l'Amministrazione all'udienza pubblica del 27 aprile 2005, con l'assistenza del Segretario signor Ettore Colella.
Ritenuto in
FATTO
- Con ricorso depositato in data 6 ottobre 1994 i ricorrenti, entrambi dipendenti in quiescenza della Regione Marche con qualifica dirigenziale, chiedevano l'annullamento dei decreti attributivi della pensione - rispettivamente n. 493610 per I.U. in data 29 marzo 1994 e n. 495787 in data 13.5.1994 per P.G.- siccome gli stessi non comprendevano l'indennità di funzione dirigenziale di cui alla legge della Regione Marche 26 aprile 1990 n. 29.
- Chiedevano pertanto i ricorrenti che questa corte, ritenuta la natura retributiva della summenzionata indennità, sancisse il diritto degli stessi alla ricomprensione della stessa nel computo della base pensionabile.
- Con memoria di costituzione depositata in data 23 aprile 2002 l'INPDAP, direzione provinciale di Ancona, a mezzo del Dirigente, deduceva che le pretese dei ricorrenti erano state ampiamente soddisfatte con il riconoscimento del reclamato diritto, atteso che erano stati emessi successivi decreti di pensione (in data 20.11.1995 per I.U. e 29.9.1995 per P.G.) da parte della Direzione generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro, ricomprendenti nel computo della base pensionabile l'indennità dirigenziale valutata nell'intera misura corrisposta. Si chiedeva, dunque, che questo giudice dichiarasse la cessazione della matteria del contendere.
- Con memoria conclusionale le parti ricorrenti chiedevano l'accoglimento del ricorso sulla base di decisioni emesse dal Consiglio di Stato.
- All'udienza in data 27 aprile 2005, presenti le parti ricorrenti, assente il rappresentante dell'INPDAP, assenti le altre parti, la causa veniva rimessa in decisione.
DIRITTO
La questione all'attenzione della Sezione riguarda la legittimità o meno del computo, nella base pensionabile, dell'indennità dirigenziale corrisposta durante l'attività lavorativa ad entrambi i ricorrenti ai sensi della legge regionale delle Marche 26.4.1990 n. 29.
Al riguardo, risulta dagli atti (decreti attributivi della nuova misura della pensione, indicati nella parte in fatto, e prodotti da parte resistente senza contestazione alcuna da controparte) che sono stati concessi gli emolumenti richiesti in misura integrale, atteso che l'indennità de qua è stata ricompresa nella sua interezza nella base pensionabile.
Pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere,
Diversa questione concerne gli oneri accessori, espressamente non liquidati dall'amministrazione e dovuti dalla data di maturazione del diritto e fino al soddisfo, nella differenza tra interessi e rivalutazione monetaria calcolata su ciascun rateo dovuto.
- P.Q.M.
a) La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per le Marche, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere per quanto attiene alla sorte capitale;
b) riconosce il diritto della ricorrente al versamento di interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dovuti e sino al soddisfo, secondo quanto disposto in motivazione.
c) compensa le spese del presente processo.
Così deciso in Ancona il giorno 27 aprile 2005.
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
f.to (Elena TOMASSINI)
Pubblicata mediante deposito in Segreteria 02/05/2005
Il Dirigente di Segreteria
f.to Dott.ssa Anna Laura Carloni