REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per le Marche
in composizione monocratica, ha pronunciato la
seguente
S E N T E N Z A
(Numero 21/2005)
nel
giudizio sul ricorso iscritto al n. 4766/PC (cui è riunito il n. 4654) del
registro di segreteria proposto da G.F. contro il Ministero
dell'Istruzione,dell'Università e della Ricerca, per il riconoscimento del
diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza a seguito
dell'emanazione della sentenza n. 501/1988 della Corte Costituzionale, a
decorrere dal 1° gennaio 1988, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Visto l'atto introduttivo del giudizio;
vista la memoria difensiva;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
In presenza dei rappresentanti dell'INPDAP e
dell'Ufficio Scolastico Regionale, all'udienza pubblica del 14 dicembre 2004;
con l'assistenza del Segretario signor Ettore Colella.
Ritenuto in
FATTO
- Con il ricorso depositato a questa Corte parte
ricorrente impugnava il decreto di liquidazione della pensione definitiva
chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base della
richiamata sentenza della Corte Costituzionale, con decorrenza 1.1.1988.
- In
subordine, sollevava questione di illegittimità costituzionale in parte qua
della legge 17 aprile 1985 n. 141 (artt. 1, 3 primo comma, 6 ), della legge n.
177 del 1976 (art. 2, secondo comma e 3), della legge n. 843 del 1978 (art. 18,
II comma), nonché dell'art. 1 della legge n. 33 del 1980 in riferimento agli
artt. 3 e 36 della Costituzione.
Con
memoria depositata il 20 dicembre 2001 si costituiva l'INPDAP, chiedendo il
rigetto del ricorso atteso che nell'ordinamento vigente non era sancito il
principio di aggancio automatico delle retribuzioni dei pensionati a quelle dei
dipendenti ancora in servizio, e depositando, inoltre, i provvedimenti
pensionistici.
All'udienza
in data 14.12.2004 la causa veniva rimessa in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente
va disposta la riunione del ricorso n. 4654 al n. 4766 per identità oggettiva e
soggettiva ai sensi dell'art.274 c.p.c.
La
questione all'attenzione della Sezione riguarda la legittimità o meno del
mancato computo, nel decreto di liquidazione della pensione di parte
ricorrente, dei miglioramenti stabiliti dalla sentenza additiva della Corte
costituzionale n. 501 del 5 maggio 1988.
Al
riguardo, la pronuncia ha stabilito l'illegittimità costituzionale - con
riferimento agli artt. 3 e 36 della costituzione, degli artt. 1, 3 I comma, e 6
legge 17 aprile 1985 n. 141 nella parte
in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono, in favore di
magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché dei
procuratori e avvocati dello stato, collocati a riposo anteriormente al 1°
luglio 1983, la riliquidazione, a cura delle amministrazioni competenti, della pensione sulla base del trattamento
economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto
1984 n. 425, con decorrenza dal 1° gennaio 1988.
E' evidente, pertanto, che detta pronuncia riguarda
personale e categorie diverse da quelle dell'istante, già dipendente del
Ministero del Tesoro.
Né è
possibile a questo giudice estendere analogicamente i benefici prodotti dalla
sentenza richiamata, in quanto non esiste nel nostro ordinamento, fermo il
rispetto del principio della sufficienza della retribuzione di cui all'art. 36
della Costituzione, un principio generale di allineamento e perequazione tra il
trattamento dei dipendenti in servizio e quelli in quiescenza, né, tantomeno, è
possibile un adeguamento sulla base di discipline riguardanti categorie diverse
di pubblici dipendenti, come nel caso di specie (cfr. Corte dei Conti Lazio, n.
1084/96, Emilia Romagna, n. 101/97, Puglia, n. 27/97; Sezione Veneto, n. 728/C
del 17.12.1998; 532/C del 26.2.1998; 448/C del 26.1.2000).
Al riguardo, consolidata giurisprudenza esclude che
anche nella richiamata sentenza n. 501 del 1988, od altrove, sia presente un
principio siffatto.
La stessa Consulta, in proposito, ha sottolineato,
interpretando la precedente pronuncia, come essa abbia espressamente escluso
che “la Costituzione garantisca al pensionato un'automatica estensione dei
miglioramenti retributivi riconosciuti al personale in servizio”, ricordando
come l'intervento correttivo operato con la sentenza n. 501 “si colloca in una
peculiare contingente situazione collegata alla modifica della struttura delle
retribuzioni dei magistrati con effetto retroattivo”, situazione che qui
certamente non ricorre (vedasi sentenza n. 409/1995).
Ancora, già in precedenza la Consulta, giudicando
una questione di illegittimità costituzionale proposta dalla III sezione
Giurisdizionale di questa Corte dei Conti con ordinanza n. 63792/1990, aveva
affermato che non poteva essere innestato nella normativa pensionistica il meccanismo
di adeguamento previsto per il personale in servizio, attività estranea al
sindacato di costituzionalità e propria, invece, del legislatore (sentenza n.
95 del 1991).
Sull'argomento, inoltre, le Sezioni riunite di
questa Corte dei Conti, con la sentenza n. 11/QM del 10 maggio 1999, hanno
conclusivamente affermato che “non esiste nell'ordinamento, (né vi è stato
introdotto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 501 del 1988) un
principio generale di adeguamento automatico delle pensioni dei pubblici
dipendenti alle retribuzioni di colleghi in servizio”.
Pertanto deve essere respinta, in quanto
manifestamente infondata, anche la questione di illegittimità costituzionale
della vigente normativa sollevata.
In
conformità con le argomentazioni esposte il ricorso deve essere disatteso.
- Spese compensate.
P.Q.M.
a) La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale
per le Marche, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
respinge il ricorso.
b) Spese compensate.
Così deciso in Ancona il 14 dicembre
2004.
IL GIUDICE
UNICO DELLE PENSIONI
f.to (Elena TOMASSINI)
Pubblicata
mediante deposito in Segreteria il 11/01/2005
Il
Direttore di Segreteria
f.to
(Dott.ssa Anna Laura CARLONI)