REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

(Numero 21/2005)

nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 4766/PC (cui è riunito il n. 4654) del registro di segreteria proposto da G.F. contro il Ministero dell'Istruzione,dell'Università e della Ricerca, per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza a seguito dell'emanazione della sentenza n. 501/1988 della Corte Costituzionale, a decorrere dal 1° gennaio 1988, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

vista la memoria difensiva;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

In presenza dei rappresentanti dell'INPDAP e dell'Ufficio Scolastico Regionale, all'udienza pubblica del 14 dicembre 2004; con l'assistenza del Segretario signor Ettore Colella.

Ritenuto in

FATTO

-   Con il ricorso depositato a questa Corte parte ricorrente impugnava il decreto di liquidazione della pensione definitiva chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, con decorrenza 1.1.1988.

-   In subordine, sollevava questione di illegittimità costituzionale in parte qua della legge 17 aprile 1985 n. 141 (artt. 1, 3 primo comma, 6 ), della legge n. 177 del 1976 (art. 2, secondo comma e 3), della legge n. 843 del 1978 (art. 18, II comma), nonché dell'art. 1 della legge n. 33 del 1980 in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Con memoria depositata il 20 dicembre 2001 si costituiva l'INPDAP, chiedendo il rigetto del ricorso atteso che nell'ordinamento vigente non era sancito il principio di aggancio automatico delle retribuzioni dei pensionati a quelle dei dipendenti ancora in servizio, e depositando, inoltre, i provvedimenti pensionistici.

All'udienza in data 14.12.2004 la causa veniva rimessa in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso n. 4654 al n. 4766 per identità oggettiva e soggettiva ai sensi dell'art.274 c.p.c.

La questione all'attenzione della Sezione riguarda la legittimità o meno del mancato computo, nel decreto di liquidazione della pensione di parte ricorrente, dei miglioramenti stabiliti dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 501 del 5 maggio 1988.

Al riguardo, la pronuncia ha stabilito l'illegittimità costituzionale - con riferimento agli artt. 3 e 36 della costituzione, degli artt. 1, 3 I comma, e 6 legge 17 aprile 1985 n. 141  nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono, in favore di magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché dei procuratori e avvocati dello stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, la riliquidazione, a cura delle amministrazioni competenti,  della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984 n. 425, con decorrenza dal 1° gennaio 1988.

E' evidente, pertanto, che detta pronuncia riguarda personale e categorie diverse da quelle dell'istante, già dipendente del Ministero del Tesoro.

 Né è possibile a questo giudice estendere analogicamente i benefici prodotti dalla sentenza richiamata, in quanto non esiste nel nostro ordinamento, fermo il rispetto del principio della sufficienza della retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione, un principio generale di allineamento e perequazione tra il trattamento dei dipendenti in servizio e quelli in quiescenza, né, tantomeno, è possibile un adeguamento sulla base di discipline riguardanti categorie diverse di pubblici dipendenti, come nel caso di specie (cfr. Corte dei Conti Lazio, n. 1084/96, Emilia Romagna, n. 101/97, Puglia, n. 27/97; Sezione Veneto, n. 728/C del 17.12.1998; 532/C del 26.2.1998; 448/C del 26.1.2000).

Al riguardo, consolidata giurisprudenza esclude che anche nella richiamata sentenza n. 501 del 1988, od altrove, sia presente un principio siffatto.

La stessa Consulta, in proposito, ha sottolineato, interpretando la precedente pronuncia, come essa abbia espressamente escluso che “la Costituzione garantisca al pensionato un'automatica estensione dei miglioramenti retributivi riconosciuti al personale in servizio”, ricordando come l'intervento correttivo operato con la sentenza n. 501 “si colloca in una peculiare contingente situazione collegata alla modifica della struttura delle retribuzioni dei magistrati con effetto retroattivo”, situazione che qui certamente non ricorre (vedasi sentenza n. 409/1995).

Ancora, già in precedenza la Consulta, giudicando una questione di illegittimità costituzionale proposta dalla III sezione Giurisdizionale di questa Corte dei Conti con ordinanza n. 63792/1990, aveva affermato che non poteva essere innestato nella normativa pensionistica il meccanismo di adeguamento previsto per il personale in servizio, attività estranea al sindacato di costituzionalità e propria, invece, del legislatore (sentenza n. 95 del 1991).

Sull'argomento, inoltre, le Sezioni riunite di questa Corte dei Conti, con la sentenza n. 11/QM del 10 maggio 1999, hanno conclusivamente affermato che “non esiste nell'ordinamento, (né vi è stato introdotto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 501 del 1988) un principio generale di adeguamento automatico delle pensioni dei pubblici dipendenti alle retribuzioni di colleghi in servizio”.

Pertanto deve essere respinta, in quanto manifestamente infondata, anche la questione di illegittimità costituzionale della vigente normativa sollevata.

In conformità con le argomentazioni esposte il ricorso deve essere disatteso.

-   Spese compensate.

P.Q.M.

a)  La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per le Marche, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

b)  Spese compensate.

         Così deciso in Ancona il 14 dicembre 2004.

                                     IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

                                                        f.to (Elena TOMASSINI)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11/01/2005

Il Direttore di Segreteria

f.to (Dott.ssa Anna Laura CARLONI)

 

Inizio