REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE LOMBARDIA
in composizione monocratica ai sensi dell’articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n.205, nella persona del dr. Massimiliano Atelli,
VISTI il regio decreto 13 agosto 1933, n.1038; il decreto-legge 15 novembre 1993, n.453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n.19; gli articoli 5 e 9 della legge 21 luglio 2000, n.205;
VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
UDITA la relazione del giudice monocratico;
ha pronunziato nella pubblica udienza del giorno 19.2.2004 la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2603 proposto con ricorso da F.M.M., elettivamente domiciliata in Brescia, presso l’avv. M.M. che la rappresenta e difende nel presente giudizio,
RICORRENTE
avverso
Provveditorato agli studi di Brescia, in persona del legale rapp.te p.t.
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso del 25.5.1999, la parte ricorrente, già dipendente dell’amministrazione scolastica, collocata a riposo dal 10.9.1985, chiedeva il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione sulla base della retribuzione risultante dall’applicazione totale del d.P.R. n. 345/1983, con interessi e rivalutazione monetaria.
All’udienza dell’19.2.2004, udita la relazione del giudice monocratico, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non merita accoglimento.
Nei casi, come quello in esame, in cui non sia diversamente stabilito dalla legge, spiega infatti effetto il principio generale contenuto nell'art.43 del T.U. n.1092/1973, secondo cui ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico dei dipendenti civili, deve considerarsi, quale base pensionabile, l'ultimo stipendio integralmente percepito (in tal senso, si veda la sentenza 26 ottobre 1995, n.55, della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Friuli Venezia Giulia).
La violazione, invocata dagli interessati, del principio di perequazione dei trattamenti economici per il personale che cessa dal servizio nel corso del triennio di vigenza contrattuale dell'accordo non ha fondamento, in quanto esso non risulta enucleabile dalla normativa vigente.
Come stituisce infatti ius receptum che gli accordi raggiunti in sede di contrattazione collettiva debbano essere applicati, nella globalità delle loro statuizioni, nei confronti di tutti i loro destinatari, ma con le differenziazioni e le limitazioni temporali in essi previste, non censurabili in questa sede.
E poiché nella disciplina contenuta nel citato DPR, lungi dal ravvisarsi elementi che inducano a considerare i benefici economici attribuiti secondo diverse decorrenze come un beneficio unico rateizzato per esigenze di bilancio, è stabilito che i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza negli importi “effettivamente” corrisposti in relazione ai singoli scaglionamenti, deve ritenersi che le percentuali di aumento scaglionate nel tempo realizzino una pluralità di distinte obbligazioni in favore del personale in servizio al momento del verificarsi delle richieste condizioni temporali di operatività della normativa in questione (v. Corte dei conti, sez. III app., sent. n. 166/2003). In altri termini, il diritto ai miglioramenti è, comunque, limitato a quelle tranches “effettivamente” godute in servizio, con esclusione della riliquidazione della pensione con attribuzione dell'intero pacchetto migliorativo previsto al termine del triennio considerato.
Non vi è, infatti, un principio di generale perequazione rinvenibile nei vari contratti succedutisi nel tempo, ognuno dei quali reca circoscritti e progressivi vantaggi di volta in volta conseguiti e trasfusi nel contenuto dell'accordo.
3. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, rigetta la domanda come in atti proposta e compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il giorno 19.2.2004.
IL GIUDICE
(dr. Massimiliano Atelli)
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.5.2004