REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
Il Giudice unico delle pensioni Cons., dr.ssa Giuseppina Maio, alla pubblica udienza del 10 marzo 2008, con l'assistenza del segretario dr.ssa Franco Teresa;
Visti gli atti e i documenti di causa;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 659/2008)
sui ricorsi iscritti da vari ricorrenti del registro di segreteria della Sezione;
AVVERSO
La certificazione 2001 CUD relativa all'importo del trattamento pensionistico corrisposto dall'INPDAP nell'anno 2000.
FATTO
I ricorrenti, tutti magistrati della Corte dei conti, lamentano, con le proposte impugnative, che sull'importo della pensione corrisposta nell'anno 2000 sia stata effettuata la trattenuta per contributo di solidarietà di cui alla legge 23 dicembre 1999 n. 488.
Ai sensi di questa disposizione, da gennaio 2000, e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'art. 2 comma 18 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), è dovuto, nella parte eccedente, un contributo di solidarietà, nella misura del 2%.
Con i proposti ricorsi essi chiedono la restituzione di quanto trattenuto dall'Ente Previdenziale, prospettando, in subordine, questione di illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 37 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2000), laddove venendo ad incidere unicamente sui trattamenti previdenziali obbligatori, lasciando indenni gli emolumenti di pari importo derivanti da fonti diverse opera una ingiustificata discriminazione.
Si è costituita in resistenza l'intimata Amministrazione chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza n. 022/2002 in data 10 gennaio 2002 questa Sezione Giurisdizionale, sui ricorsi riuniti proposti dai dr. Saraceno Divo e Mario Polifroni, ritenendo la questione, nei termini in cui è stata da essi prospettata, non manifestamente infondata, ha disposto la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla legittimità costituzionale dell'art 37 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000) con riferimento agli art 3 e 53 della Costituzione.
Il giudice delle leggi con sentenza n. 0022 del 2003 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata, assumendo che “il contributo di solidarietà, non potendo essere configurato come un contributo previdenziale, in senso stretto (sentenza 421 del 1995), va inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, ......avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime patrimoniale dei lavoratori, con la conseguenza che l'invocato parametro di cui all'art 53 Cost. deve ritenersi inconferente siccome riguardante la materia dell'imposizione tributaria in senso stretto”. Ha altresì ritenuto irrilevante la censura di irragionevolezza “laddove al scelta del legislatore è stata operata in attuazione dei principi solidaristici sanciti dall'art 2 della Costituzione attraverso l'imposizione di una ulteriore prestazione patrimoniale gravante solo su alcuni trattamenti previdenziali che superino un certo importo stabilito dalla legge”.
Chiamata la causa all'udienza del 7 novembre 2003, con ordinanza n. 20/2004 è stata nuovamente sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 in relazione agli artt. 2, 36, 38, 53 e 3 della Costituzione. , disponendo la trasmissione degli atti di causa alla Corte Costituzionale.
Il Giudice delle leggi, con ordinanza n. 160 depositata in data 8 maggio 2007 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione proposta.
All'odierna pubblica udienza, la causa è stata chiamata e, assenti le parti, trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
Con i ricorsi in esame, è proposta azione di accertamento del diritto dei ricorrenti alla restituzione delle somme trattenute in applicazione dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.
Della predetta norma - che recita: “da gennaio 2000, e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'art. 2 comma 18 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), è dovuto, nella parte eccedente, un contributo di solidarietà, nella misura del 2%”- viene contestata la legittimità, per contrasto, con gli articoli 3, 36, 38 e 53 della Costituzione.
Così delineato l'oggetto del presente giudizio, preme a questo giudice sottolineare come la questione sottoposta al suo esame si inscriva in un contesto normativo di riferimento rispetto al quale la domanda ricorsuale non può trovare accoglimento.
In tale ottica va, infatti, segnalato che con legge 23 dicembre 1999, n. 448 - Legge Finanziaria per l'anno 2000 - è stata introdotta, all'art. 37, la previsione che “da gennaio 2000, e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'art. 2 comma 18 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), è dovuto, nella parte eccedente, un contributo di solidarietà, nella misura del 2%”.
Detta norma, costituisce il parametro di riferimento normativo ai fini della decisione che qui occupa, come vagliata dalla Corte Costituzionale.
Sulla questione di illegittimità costituzionale della norma in esame, sollevata con riferimento agli artt. 2, 36,e 38, della Costituzione, la Corte Costituzionale si è pronunciata nel senso della sua manifesta infondatezza con sentenza n. 0022 del 2003 assumendo che “il contributo di solidarietà, non potendo essere configurato come un contributo previdenziale, in senso stretto (sentenza 421 del 1995), va inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, ......avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime patrimoniale dei lavoratori, con la conseguenza che l'invocato parametro di cui all'art 53 Cost. deve ritenersi inconferente siccome riguardante la materia dell'imposizione tributaria in senso stretto”. Ha altresì ritenuto irrilevante la censura di irragionevolezza “laddove al scelta del legislatore è stata operata in attuazione dei principi solidaristici sanciti dall'art 2 della Costituzione attraverso l'imposizione di una ulteriore prestazione patrimoniale gravante solo su alcuni trattamenti previdenziali che superino un certo importo stabilito dalla legge”.
Con successiva ordinanza n. 160 del 2007, la Corte Costituzionale si è nuovamente pronunciata nel senso della inammissibilità della questione di illegittimità costituzionale della norma in questione, sollevata questa Sezione nel corso del presente giudizio con ordinanza n. 20 del 2004, per essere la stessa analoga a quella già decisa con la citata sentenza n. 22 del 2003.
Trasponendo le considerazioni sin qui illustrate alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che la citata norma positivamente vagliata dal Giudice delle Leggi non può che portare al rigetto delle domande ricorsuali stante la presenza di un espressa previsione normativa che ha introdotto il “contributo di solidarietà”.
Pertanto ed in conclusione, la rilevata infondatezza dei ricorsi in esame conduce al rigetto degli stessi.
Spese di giudizio possono equamente compensarsi tra le parti in causa.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 10 marzo 2008
IL GIUDICE UNICO
(dr.ssa Giuseppina Maio)