REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE DEI CONTI


SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE


PER L’EMILIA – ROMAGNA


in composizione monocratica, in persona del Cons.Dr.ssa Chiara Bersani ha pronunciato la seguente


S EN T E N Z A


Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 12952,


presentato da V. U. nato il omissis


contro l’INPDAP di omissis


avente ad oggetto richiesta di riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità


Visti gli atti di causa;


Ritenuto in


F A T T O


Il ricorrente impugna il decreto del Ministero del Tesoro DPT di omissis n. 8459 del 22.1.1998 con il quale l’amministrazione ha respinto la sua domanda, tesa ad ottenere la pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile, in relazione al trattamento di pensione ordinaria n. 4946693, già goduto dalla madre, omissis, pensionata dal 30.9.1968 e deceduta il 14.3.1995, sulla motivazione della mancanza del requisito della vivenza a carico.


Al tempo della domanda il ricorrente era ultrasessantacinquenne, e sostiene , economicamente dipendente dalla madre che contribuiva in modo determinante al suo bilancio, poiché egli era titolare di sola pensione INPS integrata al minimo , di sola casa di abitazione e di appezzamenti di terreno valutabili in lire 1.000, e titolare di reddito esente da imposta perché inferiore alla soglia di legge sia per il 1995 che per il 1996.


Precisa l’INPDAP nella nota di costituzione del 21.3.2008 che la pensione INPS ammontava all’epoca della domanda a lire 656.258 mensili che raffrontate con l’entità della pensione in godimento della madre e aggiunte agli altri mezzi di sostentamento posseduti (le unità immobiliari in omissis e i terreni ad uso agricolo) non consentivano di ritenere che l’apporto della madre potesse essere considerato determinante.


Si rileva poi dagli atti del giudizio che al 31.12.1996 il ricorrente era anche convivente con la familiare omissis.


Alla Udienza del 1.4.2008 la Dr.ssa Mauceri per l’INPDAP ha ribadito le argomentazioni e conclusioni ed il ricorso è passato in decisione.


D I R I T T O


La pretesa concerne il diritto del ricorrente, nella qualità di orfano maggiorenne inabile della defunta omissis, a percepire la pensione di reversibilità intestata alla stessa, ed in particolare, restando non contestata tra le parti la sussistenza dei requisiti della inabilità a proficuo lavoro, l’accertamento del requisito dell’esistenza a carico, richiesto dall’art. 7 della legge n. 1646 del 22.11.1962, e contestato dalla amministrazione nel provvedimento impugnato con il presente ricorso.


Nel merito si osserva che dall’esame della documentazione depositata agli atti risulta accertato l’ulteriore elemento di fatto della convivenza del ricorrente con altro familiare, per il quale veniva corrisposto il trattamento di famiglia, e tale circostanza grava ulteriormente il ricorrente dell’onere di provare che eventuali mezzi di aiuto al proprio sostentamento provenissero dalla madre e non dal familiare suddetto.


Viceversa il ricorrente non ha dato in giudizio dimostrazione del requisito della vivenza a carico, che per giurisprudenza consolidata si intende soddisfatto “quando il lavoratore deceduto provvedeva in maniera continuativa al sostentamento familiare”.


La giurisprudenza (cfr anche Corte di Cassazione n° 11689/2005) ha affermato che non è necessario dimostrare un completo mantenimento, ma almeno che l’aiuto economico, per la sua entità, costanza e regolarità, abbia costituito un mezzo normale, sia pure parziale, del mantenimento stesso, mentre a tal proposito il ricorrente si è limitato ad affermare che il proprio reddito era scarso ed esente IRPEF senza dimostrare alcun fattivo apporto della madre (pagamenti a suo favore o altre circostanze simili), né l’entità del reddito della madre, al fine di consentire a questo giudice un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, circostanza che, anche alla luce del fatto che egli percepiva trattamento di famiglia (come risulta dal cedolino della pensione INPS a lui intestata) non consente di ritenere accertato il presupposto della vivenza a carico.


Il ricorso deve essere pertanto respinto.


Nulla per le spese, non essendovi costituzione tramite difensore.


P.Q.M.


La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia - Romagna, in composizione monocratica nella persona del Cons.Dr.ssa Chiara Bersani, ex art. 5 legge n. 205/2000, respinge il ricorso in epigrafe.


Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 1.4.2008.


Il Giudice


Chiara Bersani


f.to dott.ssa Chiara Bersani


Depositata in Segreteria il giorno 22 luglio 2008


Il Direttore della Segreteria


f.to dott.ssa Nicoletta Natalucci