REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA


IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

nella persona della Dott.ssa Rosalba Di Giulio


visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modifiche;


visti gli artt. 1 e 6 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;


visto l’art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;


visti gli artt. 131, 132, 420, 421, 429, 430, e 431 c.p.c., nonché l’art. 26 del Reg. proc. Per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, di cui al r.d. 13 agosto 1933, n. 1038;


visto l’atto introduttivo del giudizio;


esaminati gli atti e i documenti di causa;


chiamate le cause alla pubblica udienza del 29 febbraio 2008, con l’assistenza del segretario d’udienza Laura Cannas, ha emanato la seguente


SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 23276, del registro di Segreteria, promosso con ricorso depositato da M.A., nato a (…omissis…) il (…omissis…) ed elettivamente domiciliato in Bologna in via Urbana n. 13 presso lo studio dell’Avv. Donatella Cristina Carroni che lo rappresenta e difende giusta procura in margine al ricorso contro l’INPDAP di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore,


per


l’accertamento del diritto al ricalcolo dell’onere di ricongiunzione, ai sensi della L. n. 29/79, con riferimento alla data del 1° luglio 1991, tenendo conto dell’avvenuta revoca dell’assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. n. 222/84.


Ritenuto in


FATTO

Con ricorso depositato il 14 marzo 2001 la parte ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver chiesto, con una prima domanda del 14.11.88, mentre era dipendente del Comune di Carpi con la qualifica di bidello, la ricongiunzione ai sensi dell’art.2 della L. n. 29/79 di un periodo contributivo già maturato presso l’INPS per l’attività artigiana svolta nel periodo dal 1° maggio 1959 al 25 marzo 1988.


Si doleva il ricorrente che, in data 15 ottobre 1992, il Ministero del Tesoro gli avesse comunicato che -con decreto n. 83 del 28 settembre 1992- la sua domanda era stata respinta sulla scorta della considerazione che egli era risultato titolare di pensione INPS cat. IO a decorrere dall’1 dicembre 1987.


Precisava, ancora, di aver presentato una seconda domanda di ricongiunzione in data 30 luglio 1996 e di averla ottenuta con determinazione dirigenziale n. MO19830789 del 30.10.98, per periodi complessivamente pari ad anni 28, mesi 6 e giorni 17, ai sensi dell’art.2 della legge n.29/79, a fronte del contributo di £.27.228.400, da versarsi ratealmente nell’arco di 15 anni ed accettato con riserva di far valere la salvezza dei diritti nascenti dalla prima domanda.


Evidenziava come l’assegno ordinario di invalidità gli fosse stato revocato a decorrere dal 30 giugno 1991 e dunque in data anteriore al provvedimento di reiezione della prima domanda di ricongiunzione (avvenuta con decreto n. 83 del 28 settembre 1992) e come l’INPS avesse comunicato, già con modello TRC del 5 novembre 1991, l’entità dei contributi da lui versati o comunque accreditati in suo favore.


Ciò posto, instava per il ricalcolo degli oneri di ricongiunzione, in applicazione del livello reddituale posseduto alla data del 1° luglio 1991.


Con memoria ritualmente depositata si costituiva in giudizio l’INPDAP di Modena, trasmettendo documentazione ed evidenziava come la prima domanda di ricongiunzione fosse stata correttamente respinta, non sussistendo al momento della sua presentazione le condizioni di legge per accoglierla.


Evidenziava, altresì, come il ricorrente avesse dovuto attendere 10 anni per poter ripresentare la domanda, in quanto ciò era previsto dalla stessa L. n. 29/79 e come l’onere della ricongiunzione accolta fosse stato correttamente determinato con riferimento alla data di questa seconda domanda per cui si chiedeva la reiezione del ricorso.


All’udienza odierna, presente la Dr.ssa Lucia Mauceri per l’INPDAP e presente per la parte ricorrente l’Avv. Donatella Cristina Carroni, il giudizio è stato deciso come da dispositivo in calce pubblicamente letto ai sensi dell’art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 e depositato in allegato al relativo verbale a disposizione delle parti ad ogni effetto di legge.


Considerato in


DIRITTO

La questione di diritto sottoposta al vaglio del giudice concerne la ricalcolabilità dell’onere di ricongiunzione con riferimento ad un momento cronologicamente diverso ed anteriore rispetto a quello in cui è stato calcolato dal convenuto Istituto.


Vero è che, nella fattispecie sottoposta all’esame del giudicante, le condizioni per l’accoglimento della domanda di ricongiunzione non sussistevano al momento della sua presentazione, in quanto -alla data del 14.11.88- il ricorrente risultava essere titolare di assegno ordinario di invalidità.


Poiché, tuttavia, la revoca del predetto assegno è non soltanto intervenuta ma doveva reputarsi anche conoscibile da parte dell’INPDAP in epoca anteriore al 15.10.92, data di reiezione della prima domanda col gravato decreto n. 83, ritiene il giudice che il disguido amministrativo generato dalla intempestiva comunicazione della revoca non possa essere posto a carico del cittadino richiedente, determinando un più sfavorevole computo dell’onere di ricongiunzione. E ciò vieppiù considerato che l’Istituto ha affermato che occorre attendere dieci anni prima di poter presentare una seconda domanda di ricongiunzione.


Visto quindi che l’assegno di invalidità fu revocato a decorrere dal 30 giugno 1991 e che ciò avrebbe dovuto essere oggetto di tempestiva comunicazione tra le amministrazioni interessate e preposte all’evasione delle pratiche di riscatto e di ricongiunzione del ricorrente e, visto che la comunicazione dell’INPS al Ministero del Tesoro dei contributi presenti risale al 5.11.91, si ritiene congruo dichiarare il diritto al ricalcalo degli oneri di ricongiunzione con riferimento alla situazione reddituale del ricorrente alla data del 1° luglio 1991 in accoglimento del ricorso.


Sussistono apprezzabili motivi di giustizia per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.


P.Q.M.


La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per l’Emilia Romagna-Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara il diritto del ricorrente a vedersi computare gli oneri della riconosciuta ricongiunzione con riferimento al livello retributivo posseduto alla data del 1° luglio 1991, compensando integralmente tra le parti le spese processuali. Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio all’esito della pubblica udienza del 29 febbraio 2008.



Il Giudice Unico delle Pensioni

(Dott.ssa Rosalba Di Giulio)


f.to Rosalba Di Giulio


Depositata in Segreteria il 09.07.2008


Il Direttore della Segreteria



f.to dr.ssa Valeria Sama