REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
In composizione monocratica, nella persona del consigliere dott. Pietro SULLO;
Compiuta nella pubblica udienza del 4 marzo 2005 la relazione sulla causa, con l' assistenza del Segretario sig.ra Susanna BARBATO, assenti e non rappresentate le Parti;
Visti gli atti di causa;
ha adottato la seguente
nel giudizio instaurato con ricorso n. 28395/PM R.G. - presentato da F.A., - contro il decreto del Ministero della Difesa (Direzione Generale delle Pensioni) n. 11 in data 4 gennaio 1989;
Considerato in
Con il decreto suindicato è stata respinta la domanda pensionistica del sunnominato ritenendosi non dipendente da causa di servizio l'infermità “scompenso psicotico” riscontrata nella visita collegiale del 24 luglio 1986.
Nel ricorso (corredato da documentazione sanitaria) l'interessato ha eccepito l'illegittimità del menzionato decreto sostenendo di aver diritto ad un trattamento pensionistico adeguato per l'infermità suddetta, contratta durante il servizio militare.
Dagli atti risulta che il ricorrente, arruolato il 15 novembre 1983, fruì di 60 giorni di licenza di convalescenza per ”sospetto iniziale scompenso psicotico” secondo la diagnosi formulata dall'Ospedale Militare di Padova (10 aprile 1984) poi confermata dall'Ospedale Militare di Bologna in data 11 giugno 1984 con quadro di “sindrome dissociativa”; in pari data fu quindi congedato per riforma.
Il 24 luglio 1986 il ricorrente fu visitato dalla Commissione Medica Ospedaliera dell' Ospedale Militare di Bologna che pose diagnosi di “scompenso psicotico”; il conseguente giudizio di dipendenza da causa di servizio della anzidetta infermità non fu però confermato dal Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie (nella seduta del 25 settembre 1987) né dal Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa (nella seduta dell'11 aprile 1988) il cui parere fu recepito nel decreto impugnato con il ricorso all'esame.
In data 12 marzo 2003 l'avv. Giorgio Fregni, in difesa del ricorrente, ha depositato una memoria nella quale, dopo un riepilogo delle vicende (sanitarie e amministrative) che hanno condotto al presente giudizio, ha sostenuto, con riferimento ai giudizi espressi dal Dirigente del Servizio sanitario del Corpo in data 20 gennaio 1986 e dalla Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Bologna in data 24 luglio 1986 ed alla giurisprudenza di questa Corte, la tesi della rapportabilità (sotto il profilo della concausa) della patologia di cui trattasi al servizio militare prestato dal predetto: conclusivamente ha chiesto l'accoglimento del ricorso (con l'attribuzione della VII. categoria della tabella A dalla data della domanda ed il beneficio della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sugli arretrati).
In esecuzione dell'Ordinanza istruttoria adottata da questa Corte in data 5 giugno 2003 l'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, con nota del 7 settembre 2004, ha espresso il parere che la patologia sofferta dal ricorrente (da diagnosticare come “disturbo della personalità con aspetti paranoidei ed antisociali”) non è rapportabile a causa di servizio.
In data 9 febbraio 2005 l'avv. Giorgio Fregni ha depositato una nuova memoria in cui si contesta, per motivazione semplicistica, il parere espresso dall'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute (che non avrebbe tenuto conto dei giudizi espressi dal Dirigente del Servizio sanitario del Corpo in data 20 gennaio 1986 e dalla Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Bologna in data 24 luglio 1986) e si fa riferimento alla giurisprudenza di questa Corte per sostenere la tesi della rapportabilità (sotto il profilo della concausa) della patologia di cui trattasi al servizio militare prestato dal predetto: conclusivamente si chiede l'accoglimento del ricorso (con il beneficio della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sugli arretrati).
In tale stato la causa è stata riservata per la decisione.
Considerato in
La questione che con il ricorso all'esame viene sottoposta al giudizio della Corte concerne la rapportabilità causale al servizio militare prestato dal ricorrente dell' infermità diagnosticatagli come “scompenso psicotico” nella visita collegiale del 24 luglio 1986.
Al riguardo si deve ricordare che, in virtù dell'art. 64 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n.313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio.
Per il caso concreto si osserva che la diagnosi proposta, per l'infermità in questione, dal Consulente Tecnico d'Ufficio (“disturbo della personalità con aspetti paranoidei ed antisociali” sul quale si sono inseriti in passato episodi francamente psicotici) appare la più coerente con il quadro clinico descritto in atti (all'esame psichico della visita collegiale di riferimento il ricorrente risultò “lucido, orientato, mnesico. Atteggiamenti introversivi marcati segni d'ansia di tensione intrapsichica, depressione del tono dell' umore, rigidità critica”).
Ciò premesso, si deve ricordare che la patologia di cui trattasi riconosce nel suo determinismo un danno neurochimico che interessa i neurotrasmettitori di determinate aree encefaliche, condizionando l'emissione delle tipiche anomalie comportamentali; si tratta quindi di una condizione di patologia legata ad un danno neurometabolico che si realizza a livello ultrastrutturale sicché su di essa, avente carattere di costituzionalità, gli eventi esterni hanno scarsa influenza.
Appare quindi impossibile superare gli ostacoli che si oppongono alla individuazione di un rapporto di causalità o di concausalità tra il servizio militare svolto e la patologia in questione.
Nei sensi di cui sopra si sono espressi il Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie, il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa e l'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute nei pareri ricordati in narrativa che, essendo correttamente fondati sul piano medico-legale e trovando adeguata giustificazione negli atti di causa, devono essere condivisi.
Le argomentazioni sviluppate negli scritti difensivi di Parte privata si basano, per quanto riguarda l'eventuale dipendenza da causa di servizio, non sulla prova di eventi lesivi specifici, bensì su circostanze che devono valutarsi, di fatto, come generiche modalità di espletamento del servizio: pertanto, anche ammettendo che sulla condizione di natura organica possano aver influenza (come sostenuto dal ricorrente) fattori esogeni, si deve rilevare che a fondamento del ricorso non risulta prodotta alcuna prova dell'esistenza, nel corso del servizio militare effettivamente svolto, di eventi lesivi salienti, in grado, cioè, di aver agito come concausa efficiente e determinante dell'infermità in questione.
D'altra parte, secondo la giurisprudenza dominante di questa Corte, deve escludersi che il servizio militare, ancorché prestato per un non breve periodo, possa considerarsi causa o concausa efficiente della patologia di cui trattasi in assenza di particolari eventi psicotraumatici o emotivamente impegnativi verificatisi durante il servizio stesso (cfr. Sez. Marche 17 marzo 2003, n. 238; Sez. Umbria 4 giugno 2001, n. 377; Sez. Abruzzi 17 luglio 2000, n. 720; Sez. Sicilia 11 ottobre 1999, n. 361; Sez. Puglia 23 febbraio 1998, n. 391; Sez. Liguria 4 novembre 1996, n. 507; Sez. Toscana 8 novembre 1995, n. 327; Sez. Sardegna 12 settembre 1995, n. 480 e 9 ottobre 1993, n. 366; Sez. IV.-Pensioni Militari 5 maggio 1993, n. 81014; 21 giugno 1991, n. 76785; 5 ottobre 1990, n. 75909; 7 novembre 1988, n. 72421; 17 marzo 1988, n. 71581; 23 novembre 1987, n. 71320; 13 gennaio 1987, n. 69997; 28 luglio 1986, n. 69045; 17 febbraio 1986, n. 68491; 28 marzo 1985, n. 66937; 14 marzo 1985, n. 66717; 28 febbraio 1985, n. 66740; 21 dicembre 1984, n. 66282).
Per le suesposte considerazioni la patologia in questione non può ritenersi dipendente da causa o concausa di servizio.
Alla stregua delle suesposte considerazioni la Sezione giudica infondato il ricorso de quo: sussistono peraltro apprezzabili motivi di giustizia per dichiarare a compensazione delle spese giudiziali.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
RESPINGE
il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 4 marzo 2005.
IL GIUDICE
f.to Pietro SULLO
Depositata in Segreteria in data 20 aprile 2005
Il Direttore della Segreteria
f.to Dott.ssa Valeria Sama