Delibera n. 108/2010/PAR
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA
composta dai magistrati:
• Cons. Gianfranco BUSSETTI – Presidente F.F.
• Cons. Paolo PELUFFO – Componente
• Cons. Graziella DE CASTELLI – Componente
• Cons. Raimondo POLLASTRINI – Componente
• 1^ Ref. Alessandra SANGUIGNI – Componente
• 1^ Ref. Laura d’AMBROSIO – Componente
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti; VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; VISTO il Regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche; VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.
UDITO nella Camera di consiglio il relatore,
PREMESSO
1. Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 30 luglio 2010 prot. n. 10195/1.13.9, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Carrara in merito alla corretta contabilizzazione in bilancio della spesa di personale ed, in particolare, si chiede se la spesa relativa a forme previdenziali ed assistenziali per le forze di polizia di cui all’art. 208, comma 4 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche) effettuate utilizzando i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazione delle norme del codice della strada possa non essere inclusa nel computo della spesa di personale, alla luce della visione manifestata dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione 16/09 in materia di incentivi alla progettazione, incentivi per il recupero ICI e diritti di rogito.
CONSIDERATO
2. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei Conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, all’esame del merito della richiesta va premessa una verifica della sua ammissibilità, in termini sia soggettivi (legittimazione dell’organo richiedente) sia oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e coerenza dell’espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei Conti).
Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Sindaco del comune interessato tramite il Consiglio delle autonomie.
3. In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica e se sussistano gli ulteriori requisiti di generalità ed astrattezza ed infine se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo. Anche da questo punto di vista, la richiesta è da ritenersi ammissibile.
4. Nel merito, è utile sintetizzare il quadro normativo di riferimento: l’art. 208 del D.Lgs. n. 285/92, da ultimo modificato con L. 120/2010 (nuovo codice della strada), stabilisce dai commi 4 e seguenti:
“4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 (regioni, comuni e province) è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.”
In particolare il comma 5bis sancisce, fuori da ogni dubbio interpretativo pregresso, la facoltà per gli enti locali di destinare i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione delle norme della circolazione stradale al pagamento di forme previdenziali ed assistenziali complementari del personale del Corpo di polizia comunale e provinciale, allo scopo di “compensare” in questo modo le condizioni di disagio, sotto il profilo della sicurezza e della salute, in cui operano tali soggetti.
Del resto la stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 426 del 9 ottobre 2000), per le ragioni ivi contenute che qui si ritengono richiamate, interpretando la previgente versione dell’art. 208 citato, si era espressa positivamente ritenendo “giusta l’interpretazione del Tribunale rimettente” nella parte in cui sosteneva che la norma in questione consentisse la destinazione a previdenza integrativa del personale di polizia municipale di parte dei proventi in questione.
Tanto premesso, la spesa sostenuta dall’ente per la previdenza ed assistenza integrativa del personale di polizia municipale, finanziata con i proventi delle sanzioni al codice della strada va considerata, a tutti gli effetti, nella spesa di personale, all’intervento 01, trattandosi di somme destinate al personale del comune per compiti e mansioni che svolge nell’ambito del rapporto di lavoro, in considerazione del particolare disagio cui potrebbe essere sottoposto nell’esercizio delle sue funzioni; la stessa va computata nella base di calcolo ai fini del rispetto del principio di riduzione programmatica sancito, per gli enti superiori a 5.000 abitanti, dalla norma dell’art. 1, comma 557, della L.296/06 (finanziaria per il 2007).
In tal senso si esprimono anche altre Sezioni di questo istituto (da ultimo Sezione Controllo Piemonte con delibera n. 37/2010) che sottolineano quanto ciò sia anche maggiormente in linea con quanto stabilito dall’art. 76, comma 5 della L.133/08 che, al generale obbligo di riduzione delle spese in esame, ha aggiunto anche l’obbligo di riduzione dell’incidenza percentuale di tali spese rispetto al complesso delle spese correnti, con prioritaria attenzione per la crescita delle spese di contrattazione integrativa.
In ultimo, si precisa che la deliberazione n. 16/09 della Sezione Autonomie richiamata dall’ente richiedente, con la quale il coordinamento ha stabilito che gli incentivi alla progettazione, gli incentivi per il recupero ICI e i diritti di rogito non siano da ricomprendere nella spesa di personale, si ritiene riferita a fattispecie non assimilabili all’argomento oggetto di trattazione.
Nelle esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 10195/1/13.9.
DISPONE
che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Carrara ed al Presidente del relativo Consiglio comunale.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 4 ottobre 2010
IL PRESIDENTE F.F.
Gianfranco Bussetti
IL RELATORE
Paolo Peluffo
Depositata in Segreteria il 4 ottobre 2010
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Pier Domenico Borrello