REPUBBLICA ITALIANA      10/2008 A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti

Sezione prima giurisdizionale centrale di appello

composta dai seguenti magistrati:

dott. Giuseppe DAVID                                            Presidente

dott. Rocco DI PASSIO                                          Consigliere relatore

d.ssa Maria FRATOCCHI                                      Consigliere

d.ssa Cristina ZUCCHERETTI                              Consigliere

d.ssa Rita LORETO                                                Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, iscritto al n. 26304 del registro di segreteria, proposto dai sigg. ... vari ricorrenti

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia n. 387 del 28.4 - 25.5.2005 e nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

            Visti gli atti di causa;

            Uditi, nella pubblica udienza del 23 novembre 2007, il consigliere relatore e l'avv. Domenico BARBONI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

            Con l'appellata sentenza, è stato rigettato il ricorso degli interessati, ex dipendenti delle Amministrazioni indicate in epigrafe con qualifica del ruolo ad esaurimento, tendenti ad ottenere il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in conformità al disposto contenuto nell'art. 73 comma 2 del d.P.R. n. 748/1972, 

Gli appellanti, con l'atto di appello e la memoria depositata il 31.10.2007, ritengono che la sentenza sia affetta da eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e violazione del cit. art. 73, poiché dal tenore del disposto contenuto nella citata disposizione, si deduce la spettanza del trattamento pensionistico comprensivo anche degli emolumenti corrisposti, al personale dirigenziale in servizio, per la retribuzione di posizione considerata al livello minimo.

In conclusione, chiedono la consequenziale riforma della sentenza appellata. 

            Il Ministero della pubblica istruzione - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia - Direzione generale e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale hanno depositato memorie con le quali, richiamata la giurisprudenza delle Sezioni centrali di questa Corte, chiedono il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

            Nell'udienza di discussione, il difensore degli appellanti ha ribadito le argomentazioni e le richieste formulate negli atti scritti.

MOTIVAZIONE

    Ai sensi del disposto contenuto nell'art. 73 del d.P.R. 30.6.1972 n. 748, la base pensionabile degli ex dipendenti inseriti, all'atto della cessazione dal servizio, nei ruoli ad esaurimento è calcolata in rapporto al trattamento economico tabellare corrisposto al personale, rivestente la stessa qualifica, in attività di servizio, con esclusione, come ha specificato la giurisprudenza costante di questa Corte, degli emolumenti connessi alla specificità del servizio in atto.

La retribuzione di posizione è riferita alla tipologia dell'unità operativa alla quale il dirigente è temporaneamente preposto; essa, pertanto, varia al mutare della situazione operativa del dirigente.

Questa Corte più volte si è espressa nel senso che la retribuzione di posizione non può costituire emolumento pensionabile, per la categoria di personale di cui si di­scute, poiché la sua corresponsione è legata in maniera strutturale al concreto ed effettivo esercizio della funzione dirigenziale (Sezione III centrale appello: n. 126/2003, n. 353/2003, n. 464/2003, n. 497/2003, n. 517/2005, n. 211/2006, n. 212/2006, 335/2006, n. 409/2006, n. 97/2007), come si deduce inequivocabilmente dalla disciplina vigente, che ha introdotto questo tipo di emolumento, estraneo alla normativa del 1972 (art. 24 comma 1, d. l.vo 30 marzo 2001 n. 165, nel quale è espressamente disposto che il trattamento accesso­rio del personale con qualifica dirigenziale debba essere “correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità” ; art. 22 CCNL 9 gennaio 1997; “Ciascuna Amministrazione … attribuisce ad ogni dirigente un incarico di funzione”; art. 13 CCNL 5 aprile 2001: “Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico” ).

            Pertanto, l'appello non merita accoglimento.  

            Nulla per le spese legali.

            Sussistono giusti motivi per non far luogo a pronuncia sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale di appello rigetta l'appello indicato in epigrafe.

            Nulla per le spese.

            Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 23 novembre 2007.

L'ESTENSORE                                          IL PRESIDENTE

f.to Rocco Di Passio                                 f.to Giuseppe David

 

Depositata in Segreteria il  07/01/2008

                                   IL DIRIGENTE

                                          f.to Maria Fioramonti