REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Prima Giurisdizionale Centrale composta dai Magistrati:
Dott. VITO MINERVA PRESIDENTE
Dott. DAVIDE MORGANTE CONSIGLIERE REL
Dott. ROCCO DI PASSIO CONSIGLIERE
Dott. RITA LORETO CONSIGLIERE
Dott. PIERGIORGIO DELLA VENTURA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 93/2008/A)
nel giudizio d'appello in materia di pensioni civili, iscritto al n.23846 del Registro di Segreteria proposto dall'IPOST avverso la sentenza n.450/03/C in data 23 febbraio - 18 aprile 2005 del Giudice Unico per le pensioni in seno alla Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Emilia-Romagna e nei confronti di A. B..
Visti l'atto d'appello, la comparsa di risposta, nonché gli altri atti e documenti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 18 dicembre 2007, il Consigliere relatore Dott. Davide Morgante, non presenti le difese di entrambe le parti in causa;
Ritenuto in
FATTO
Con sentenza n.450/2005 il Giudice Monocratico per le pensioni in seno alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna in accoglimento di apposito ricorso, ha affermato il diritto dell'ex dipendente delle Poste A. B., dimissionaria dal 1°.12.1993 (su domanda del 14.8.1993) a percepire il trattamento pensionistico dalla indicata data senza le decurtazioni di cui all'art.11, co.16, della L.n.537/1993 che, per tutti i pensionamenti decorrenti dal 1° gennaio 1994, prevedono la riduzione del trattamento pensionistico anticipato in proporzione agli anni mancanti per raggiungere il requisito contributivo di trentacinque anni.
Con la stessa sentenza il Giudice Monocratico ha affermato il diritto della B. alla restituzione di quanto trattenuto dell'Amministrazione per l'indebita riduzione all'indicato titolo.
Avverso tale sentenza ha interposto appello l'IPOST, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, opponendone l'erroneità e negando che presupposto per l'applicazione delle decurtazioni introdotte dalla menzionata legge n.537/1993 sia che il collocamento a riposto deve essere successivo all'1.1.1994 deducendo che tale data è fissata come decorrenza dell'effetto della riduzione da applicare e non come decorrenza del collocamento a riposo; di talchè essendo state accettate le dimissioni dell'interessata in data 20 ottobre 1993, successiva a quella del 15 ottobre 1993 prevista dal comma 18 dell'art. 11 della L.n.537, la stessa non poteva beneficiare dell'intero trattamento pensionistico, né usufruire della facoltà, offerta dal successivo comma 19, di ottenere la riammissione in servizio da esercitarsi l'1.3.1994 (entro 60 gg. dall'entrata in vigore della legge).
Conclude, pertanto, l'Avvocatura Erariale per l'accoglimento del proposto atto d'appello e per la riforma della sentenza impugnata.
A seguito dell'appello la Sig.ra B. si è costituita in giudizio con comparsa di risposta, rappresentata e difesa dagli Avvocati Massimiliano Gessaroli e Domenico Concetti, i quali hanno negato che l'art.11 della L.n.537, nella parte di interesse, sia applicabile alla propria assistita.
Ciò, nel riflesso che la propria assistita ha presentato la domanda di dimissioni fin dal 14 agosto 1993 e chiesto di essere collocata a riposo con decorrenza dal 1° dicembre 1993, che tale richiesta è rimasta sostanzialmente accolta con la decorrenza indicata e che la B. ha cessato di lavorare ed è stata posta in quiescenza a tutti gli effetti.
Poiché le nuove disposizioni di legge invocate dall'Amministrazione hanno effetto dal 1° gennaio 1994 (co.16 dell'art.11 cit.) e si applicano “ai dipendenti” (co.18 ed art.17), le stesse non possono essere riferibili alla propria assistita che dal 1°gennaio 1994 non era più dipendente.
Chiede, pertanto, la difesa il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Venuta in discussione la causa all'udienza dell'1 dicembre 2006, la Sezione, ai fini del decidere, con ordinanza n.1/2007 in pari data, ha mandato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna di far conoscere l'esito del giudizio pendente avanti al TAR dell'Emilia-Romagna, promosso dalla B., per la pronuncia in ordine alla legittimità o meno dell'atto di accettazione delle dimissioni dal servizio della medesima, nonché fissato l'udienza dell'8 giugno 2007 per la prosecuzione della causa, ulteriormente rinviata a quella del successivo 18.12 in attesa della pronuncia del TAR, che a tale ultima data non risulta ancora prodotta.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2007 le difese di entrambe le parti in causa non sono presenti.
Considerato in
DIRITTO
Emerge, in modo inequivoco, dagli atti di causa che le dimissioni dall'impiego dell'ex dipendente delle Poste Sig.ra A. B., dalla medesima rese onde beneficiare di trattamento pensionistico agevolato, senza le decurtazioni di cui all'art.11, co.16, della L.n.537/1003, sono state accettate dall'Amministrazione in data 20 ottobre 1993, posteriore, pertanto, a quella del 15 ottobre dello stesso anno, prevista dal successivo comma 18 onde poter beneficiare dell'intero trattamento pensionistico, senza scomputo dagli anni mancanti al raggiungimento dei trentacinque anni di anzianità.
Emerge, altresì, dalla medesima fonte documentale che l'inutile decorso, al momento (19 aprile 1994) di comunicazione di accettazione delle dimissioni, del termine di 60 giorni dell'entrata in vigore della menzionata legge, ha precluso all'interessata l'esercizio della facoltà di revoca della domanda pensionistica e/o di riammissione in servizio, previste dal successivo comma 19.
Ne segue che correttamente l'Amministrazione, nel proposto atto d'appello ha chiesto, che in riforma della sentenza di prime cure, il trattamento pensionistico della B. venga rideterminato avuto riguardo alle decurtazioni proporzionali all'anzianità di servizio mancante, quale richiesta dal menzionato comma 16.
Ciò, tenuto conto, peraltro, che la data dell'1 gennaio 1994, è stata fissata dalla richiamata normativa di legge quale indicatoria della decorrenza degli effetti delle decurtazioni del trattamento pensionistico e non come decorrenza del collocamento a riposo, quale presupposto per l'applicazione delle decurtazioni medesime.
Alla stregua delle estese considerazioni l'appello dell'Amministrazione merita accoglimento, con conseguente riforma della sentenza appellata nel senso che nella determinazione del trattamento pensionistico dell'interessata dovrà essere tenuto conto delle indicate decurtazioni di legge.
Irrilevante è da ritenere ai fini della resa pronuncia, l'esito che potrà avere il giudizio pendente avanti al TAR per l'Emilia-Romagna, concernente, in particolare, la legittimità dell'atto di accettazioni delle dimissioni dall'Ufficio dell'interessata, in quanto afferente ad un aspetto procedimentale estraneo al presente giudizio che è strettamente inerente all'accertamento del rapporto pensionistico; donde il superamento dell'effetto sospensivo del presente giudizio connesso all'ordinanza di questa Sezione n.01/07 dell'01.12.2006 - 04.01.2007, per la quale la pronuncia di revoca è a rendere.
Nulla per le spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale - definitivamente pronunciando, accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza impugnata, nega il diritto della ex dipendente delle Poste A. B., a percepire il trattamento pensionistico senza le decurtazioni di cui all'art.11, comma 16, della L.n.537/1993.
Nulle per le spese del doppio grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2007.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Davide MORGANTE F.to Vito MINERVA
Depositata in Segreteria il 20/2/2008
IL DIRIGENTE LA SEGRETERIA
F.to Dott.ssa Maria FIORAMONTI