REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE
SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta
dai seguenti Magistrati:
Gabriele DE
SANCTIS Presidente f.f.
Mario CASACCIA consigliere
Giovanni PISCITELLI consigliere, rel.
Angelo Antonio PARENTE consigliere
Stefano IMPERIALI consigliere
ha emesso la
seguente
(Numero 5/2005)
sul
giudizio di appello promosso da omissis, patrocinato dagli avvocati Filippo de
Jorio ed Italico Pederzoli, contro il Ministero omissis, per l'annullamento o
la riforma della sentenza n. 712/2001, emessa dalla Sezione giurisdizionale
della Corte dei conti nella regione Lazio, depositata il 7 febbraio 2001.
Visti il
ricorso iscritto al n. 14054 del Registro di Segreteria e gli altri atti di
causa;
Uditi
nella pubblica udienza del 18 novembre 2004 il consigliere relatore dott.
Giovanni Piscitelli e l'avv. Filippo de Jorio; non rappresentata la
controparte.
Premesso
in
1.- Il
sig. omissis (nato a omissis il omissis), omissis collocato in
riserva dal 1° gennaio 1980, si gravava alla Corte dei conti, lamentando che
nella rideterminazione del proprio trattamento di quiescenza, in applicazione
della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1991, era stato rivalutata
soltanto la voce stipendio e non anche l'indennità di aeronavigazione e di
volo, che egli aveva percepito in attività di servizio, nonostante che questa
abbia egualmente natura stipendiale; e che a questa non era stato mai applicato
neppure l'aumento recato dall'art. 19 della legge n. 78/1983, nonostante che
tale disposizione non faccia distinzione tra i percettori cessati prima del 1°
gennaio 1982 e quelli cessati successivamente. Chiedeva, altresì, anche gli
accessori dovuti, come per legge. E vistosi rigettato il ricorso dalla Sezione
giurisdizionale nella regione Lazio, contro la sentenza in epigrafe proponeva
appello alle Sezioni centrali.
2.- Con
l'appello lamentava che il Ministero omissis ha applicato gli aumenti
previsti dalla legge n. 468 del 1987, come disposto dalla citata sentenza della
Corte Costituzionale n. 1/1991, soltanto alla stretta componente stipendiale,
ed ha lasciato invariata la misura originaria, fissata dalla legge n. 187 del
1976, della voce ”indennità di aeronavigazione”. Tale soluzione, assume il
ricorrente, è contro il senso logico dell'art. 19 della legge n. 78 del 1983,
il quale, dichiarandone la pensionabilità, ne ha, implicitamente, affermato
anche la natura stipendiale. Conclusivamente chiede che la base pensionabile
venga rideterminata mediante l'inglobamento in essa dell'indennità di volo e di
aeronavigazione, nella misura fissata dalla legge n. 78/1983 e che gli aumenti
scaturenti dall'applicazione della cennata sentenza della Corte costituzionale,
e disposti dalla legge n. 231 del 1990, vengano estesi all'intero coacervo.
Con
memoria aggiuntiva, invocando copiosa giurisprudenza favorevole, ed in
particolare la sentenza delle Sezioni Riunite su questione di massima n. 3 del
2002, confermava la richiesta e le argomentazioni poste a fondamento
dell'appello.
3.-
Questa Sezione, a conclusione dell'udienza del 15 luglio 2002, emetteva
provvedimento istruttorio, per acquisire dall'Amministrazione notizie sulla
composizione del trattamento di pensione liquidato al ricorrente all'inizio del
passaggio nella riserva e, successivamente, in applicazione delle leggi citate
innanzi. Il Dicastero omissis, con gli atti richiesti, depositava anche memoria
di costituzione in giudizio, nella quale, nell'affermare di non avere applicato
i benefici recati dalla legge n. 78/1983 e da altre successive, perché
sopravvenute dopo la cessazione dal servizio del militare, chiedeva il rigetto del gravame, eccependo,
in subordine, la prescrizione quinquennale delle somme arretrate; riferiva
anche che la titolarità del gravame spettava alla vedova, sig.ra omissis.
Nella
discussione orale l'avv. de Jorio comprova l'esistenza in vita del ricorrente,
presente in aula, mostrandone il tesserino di riconoscimento rilasciato
dall'Amministrazione; nel merito, conclude come in atti.
Ritenuto
in
4.- In
via preliminare, si rende necessario stabilire l'oggetto della domanda
giudiziale, la quale, sia dal ricorso in prime cure, che da quello in appello,
sembra diretta ad ottenere l'aggiornamento dell'indennità di volo e di
aeronavigazione, che l'Amministrazione non aveva applicato in occasione della
riliquidazione del trattamento di pensione disposto dall'art. 3 della legge n.
59/1991, ma non anche a rivendicare la decorrenza dell'aggiornamento stesso
dalla data di decorrenza fissata dalla legge n. 78/1983 per gli ex piloti
militari già pensionati. Il Collegio ritiene conforme a giustizia interpretare
la domanda nel senso più ristretto, anche per il fatto che la seconda, non
essendo stata preceduta da un'espressa preventiva richiesta rivolta all'Amministrazione
e da un provvedimento negativo di essa (il D.M. 752/88, in atti, riguarda la
riliquidazione della pensione per sopravvenuto richiamo prima del 1980),
dovrebbe essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 71, lett. b, del
regolamento di procedura approvato con r.d. n. 1038/1933.
Precisato,
come innanzi, l'oggetto del giudizio, il Collegio, preliminarmente, dichiara
inammissibile l'eccezione di prescrizione dell'Amministrazione, perché opposta
per la prima volta in appello (in primo grado non era costituita), in
violazione dell'art. 345.2 c.p.c. e perché, trattandosi di questione di merito,
non può essere esaminata in questa sede di mera legittimità.
5.- Nel
merito l'appello va accolto. Come è noto, l'art. 19 della legge n. 78 del 1983,
che sostituiva la vecchia disciplina contenuta nell'art. 59 del d.P.R. n. 1092
del 1973, sanciva la pensionabilità dell'indennità di volo e di aeronavigazione
in favore sia dei militari in servizio, che di quelli in quiescenza, con
decorrenza differenziata (art. 23): 1° gennaio 1983, per i primi; 1° gennaio
1982 ai soli fini del trattamento di quiescenza. Questa Sezione, con
giurisprudenza consolidata, ha ritenuto che, con detta normativa, il
legislatore ha inteso porre per i pensionati una lex specialis, secondo la quale i benefici sono destinati anche a
coloro che erano cessati dal servizio prima del 1° gennaio 1982, ferma
restandone la decorrenza da quest'ultima data. Il detto orientamento è stato
confermato anche dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, con la
sentenza su questione di massima n. 3/2002/QM, la quale ha, in particolare,
affermato che l'indennità in questione costituisce, ormai, componente della
base pensionabile-condividendo, in ciò, l'orientamento espresso dal Consiglio
di Stato e della Ragioneria Generale dello Stato- e che, pertanto, della nuova
misura dovrà essere tenuto conto in occasione dell'applicazione degli aumenti
recati alle pensioni dalla legge n. 59 del 27 febbraio 1991, di conversione del
decreto legge n. 409 del 22 dicembre 1990 e dall'art. 3 della legge n.
468/1987, riguardante gli ufficiali dirigenti.
L'Amministrazione
omissis, nella nota di costituzione e nell'allegata relazione riferisce di
avere mantenuta ferma la misura dell'indennità di volo e di aeronavigazione
indicata nel decreto originario di liquidazione della pensione (£ 1.690.680),
sia perché i miglioramenti recati dalla legge n. 78/1983 e da quelle
successive, spettano solo ai militari cessati dopo le date di efficacia di
esse, sia perché la detta indennità non deve essere rivalutata in applicazione
della legge n. 59/1991. Osserva, in contrario, il Collegio che, essendo essa
divenuta componente essenziale del trattamento stipendiale, che caratterizza la
particolare retribuzione del personale di volo, essa andava computata, nella
misura rivalutata, in sede di applicazione dei benefici di cui alla predetta
legge n. 59/1991 e con la decorrenza da questa fissata.
P. Q. M.
Viste le
leggi n° 19 del 14 gennaio 1994 e n° 639 del 20 dicembre 1996;
accoglie
il ricorso prodotto da omissis, patrocinato dall'avv. Filippo de Jorio, contro
il Ministero omissis, ed in riforma della sentenza n. 712/01 emessa dalla
Sezione giurisdizionale della Corte dei conti nella regione Lazio, depositata
il 7 febbraio 2001, dichiara che il ricorrente ha diritto ad ottenere che, in
sede di riliquidazione della pensione in virtù della legge n. 59/1991,
l'indennità di volo e di aeronavigazione venga computata nella base
pensionabile nella misura prevista dalla legge n. 78/1983, e che i benefici
recati dalla predetta legge vengano estesi anche ad essa. Sulle somme dovute in
esecuzione della presente sentenza competono, altresì, i benefici accessori nel
rispetto di tutti i criteri e le modalità di calcolo fissati con gli articoli 2
e 3 del regolamento adottato con il decreto del Ministro omissis
n. omissis in data omissis, i quali, pur avendo decorrenza dal 1° gennaio
1995, sono egualmente applicabili alla fattispecie in esame quale jus
superveniens, giacché con essi si disciplinano gli effetti del ritardo
nell'adempimento, anche per i crediti maturati nei periodi precedenti, senza
incidere sulla fattispecie generatrice. Nulla per le spese.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 novembre 2004.
L'estensore Il
Presidente
F.to
Giovanni Piscitelli F.to Gabriele De Sanctis
IL
Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
D I S P O N E
Che a
cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto
articolo 52 nei riguardi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e
degli aventi causa.
Il Presidente
F.to Gabriele De Sanctis
Depositata
in Segreteria il 10 GEN. 2005
Il Direttore della Segreteria
LA.S-pm42 F.to
Mario Francioni
In
esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa
e degli aventi causa.
Il Direttore della Segreteria
F.to Mario Francioni