REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, composta dai Magistrati:

DOTT. CLAUDIO DE ROSE                               PRESIDENTE

DOTT. NICOLA MASTROPASQUA                  CONSIGLIERE REL.

DOTT.  DAVIDE MORGANTE                           CONSIGLIERE

DOTT. ROCCO DI PASSIO                                  CONSIGLIERE

DOTT.SSA PIERA MAGGI                                   CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 185/2005)

nel giudizio di appello, iscritto al n. 19902 del registro di Segreteria, proposto da V.P. rappresentato e difeso dall'avv. Franco Dell'Erba avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale Regione Campania n. 382/03 del 31 marzo 2003 e nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

         Visti gli atti e documenti di causa;

         Uditi alla pubblica udienza dell'8 febbraio 2005 il relatore Consigliere Nicola Mastropasqua , l'avv. Franco Dell'Erba e per l'Amministrazione la dott.ssa Anna Maria Alimandi.

         Ritenuto in

FATTO

         Con atto depositato in data 24 marzo, 2004 ed iscritto al n. 19902 del registro di segreteria il sig. V.P., rappresentato e difeso dall'avv. Franco Dell'Erba ha proposto appello avverso la sentenza della Sez. Reg. Campania  n. 302/03 del 31 marzo 2003, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall'appellante avverso provvedimento amministrativo di diniego della concessione dell'assegno di incollocabilità.

         Nel gravame viene eccepite la errata applicazione norme di diritto

         L'appellante afferma che, avendo proposto la domanda nel dicembre 1979 la norma da applicare è quella dettata dall'art. 20 del T.U. 23.12.1978 n. 915 che ha riprodotto con modifiche l'art. 21 della L. 18.03.1968 n.313.

         Detta norma prevede espressamente che “l'incollocabilità è riconosciuta previo parere del Collegio Medico Provinciale la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il presidente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio o con un sanitario componente la predetta Commissione designato dal Presidente stesso.

         Il parere del Collegio medico di cui al precedente comma ha rilevanza solo per quanto riguarda la liquidazione o il diniego dell'assegno di incollocabilità.”

         Orbene, ad avviso dell'appellante, il legislatore ha espressamente previsto, per la concessione dell'assegno di incollocabilità, esclusivamente  il giudizio tecnico del Collegio Medico Provinciale.

         Nel caso de quo il Collegio Medico presso l'USL n. 23, nella seduta del 13.06.89, ha espresso parere favorevole alla concessione dell'assegno di incollocabilità ma ciò nonostante il Ministero ha interpellato la CMS che si è pronunziata contrariamente.

         L'Amministrazione ha così erroneamente applicato la successiva normativa introdotta dell'art. 6 della L. 656/86 che ha previsto che il Direttore Generale dopo aver acquistato il parere delle U.S.L. (che hanno sostituito le soppresse Commissioni Mediche Provinciali) deve sentire la C.M.S. per poi concedere o meno il chiesto diritto.

         Ma tale normativa non è applicabile nel caso de quo in quanto, come già detto, la domanda è del dicembre 1979 e quindi è da applicare esclusivamente il disposto di cui all'art. 20 del T.U. 915/1978 che non prevede il successivo giudizio della CMS.

         L'Amministrazione, con nota depositata in data 29 gennaio 2005 ha chiesto che il gravame venga dichiarato inammissibile.

         Nella udienza dibattimentale le parti hanno illustrato i rispettivi atti scritti.

         Considerato in

DIRITTO

         L'appello è infondato

         Le norme procedurali, così come le norme processuali, sono, salvo espresse deroga del legislatore, immediatamente applicabili anche ai procedimenti in corso, nei quali va applicata la legge vigente al momento in cui il procedimento o il processo si svolge.

         Correttamente, pertanto, l'Amministrazione ha applicato il disposto dell'art. 6 della legge n. 656/86 che ha sostituito, quanto al procedimento accertativo, l'art. 20 del T.U. n. 915/1978, il quale tra l'altro prevedeva il parere di un organo medico soppresso.

         In ogni caso il giudice del ricorso non incontra nessun ostacolo nel disporre, come nel caso ha fatto, nuovi accertamenti d'altro organo medico legale l'U.M.L. e nel conformare a questo le proprie valutazioni.

         Va rilevato, poi, che le doglianze avanzate in questa sede non sono state proposte in primo grado, con conseguenti effetti processuali.

         Il gravame va, pertanto, respinto.

         La natura del giudizio non consente pronuncia per le spese.

P.Q.M.

         La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale in appello rigetta il gravame in epigrafe.

         Nulla per le spese.

         Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell'8 febbraio 2005.

L'ESTENSORE                                                               IL PRESIDENTE

f.to Nicola  Mastropasqua                                     f.to Claudio De Rose

         Depositata in Segreteria il  27/05/2005

IL DIRIGENTE

f.to Maria Fioramonti

 

 

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