Sezione giurisdizionale per la Regione TOSCANA
IL GIUDICE UNICO
Nella persona del dott. Leonardo Venturini
Ha pronunciato la seguente
(Sentenza 709/2006)
nel giudizio iscritto al n. 53021/PC di segreteria proposto da B.S., n. a Lecce il 5.3.1933, domiciliato in Forte dei Marmi (LU), Via Amendola 53/1 ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana 15, presso lo studio degli avvocati Paola Crosta e Andrea Vanni, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente,
avverso
l'I.N.P.D.AP. - Istituto Nazionale della Previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, per l'annullamento del silenzio - rigetto del predetto istituto, formatosi a seguito dell'atto di diffida inviato l'11 aprile 2003 dall'interessato, già Direttore Generale del Comune di Forte dei Marmi, per ottenere una decisione sul ricorso amministrativo prodotto il 14.1.2003 al Comitato di Vigilanza del predetto istituto per contestare il provvedimento concessivo della pensione ordinaria di vecchiaia.
P E R
l'esatta liquidazione del trattamento economico in godimento (iscrizione n. 60167974) con l'inclusione nella quota “A” di pensione dei diritti di segreteria e dell'indennità di Direttore generale, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 37 e 44 del C.C.N.L. in data 16 maggio 2001;
Tenutasi la pubblica udienza il giorno 21 giugno 2006 con la presenza del dott. Pratellesi per l'INPDAP ;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa;
Il ricorrente ha adito questa Corte dei conti per l'accertamento del diritto al riconoscimento nella c.d. quota A di pensione dei "diritti di segreteria” quale voce della retribuzione base, ai sensi dell'art. 37 C.C.N.L. Segretari Comunali e Provinciali del 16/5/2001, nonché dell'indennità corrisposta ex art. 44 C.C.N.L. Segretari Comunali e Provinciali del 16/5/2001, con interessi e/o rivalutazione monetaria. Si afferma nel ricorso che iI dott. Silvio B.S., già Direttore Generale del Comune di Forte dei Marmi, si è visto attribuire dalla Direzione di Lucca dell'I.N.P.D.A.P., con provvedimento del 6.12.2002, la pensione ordinaria diretta di vecchiaia con il sistema retributivo a decorrere dall'1.4.2000.
Avverso tale provvedimento il B.S. presentava ricorso amministrativo al competente Comitato di vigilanza dell'LN.P.D.A.P., notificato il 14.1.2003. Non avendo ricevuto alcuna risposta al riguardo, il ricorrente diffidava l'INPDAP nelle modalità di legge. Si formava poi il cd. “silenzio - rifiuto”.
Deve constatarsi, afferma la parte ricorrente, che nella vigente normativa l'importo della pensione dei pubblici dipendenti è determinato dal concorso di due distinte quote denominate, rispettivamente, quota A e quota B (cfr. D.Lgs. n. 503/92).
Più in particolare, la c.d. quota A è calcolata sulla base dell'ultima retribuzione percepita come definita dagli artt. 15 L. 1077/1959, 27 L. 153/1981 e 30 L. 131/1983, ovvero considerando tutti gli emolumenti fissi nell'ammontare, continuativi nel tempo, remunerativi dell'attività lavorativa svolta ed espressamente previsti da leggi, regolamenti o contratti collettivi di lavoro
Ne conseguirebbe evidente l'erroneità della determinazione della Provincia, oltre che dell'I.N.P.D.A.P., laddove si è ritenuto escludere dal calcolo della quota A di pensione del ricorrente i diritti di segreteria e l'indennità di cui all'art. 44 C.C.N.L. Segretari Comunali e Provinciali del 16/5/2001.
Premessa certa, pare rilevarsi in ricorso, in punto di diritto, è che i “diritti di segreteria”, per espressa previsione dell'art. 37 del contratto collettivo, costituiscono voce della retribuzione base.
Non potrebbe, pertanto, minimamente dubitarsi che i diritti di segreteria debbano essere assunti ad elemento di calcolo della quota A di pensione, costituendo un emolumento integrante la retribuzione.
Con riferimento all'indennità dì cui all'art. 44 del contratto collettivo, si sottolinea la assunta carenza interpretativa dell'I.N.P.D.A.P., il quale avrebbe omesso di considerare che, nella specie, non si verte in ipotesi di emolumento occasionale (per i quali, come è noto, è effettivamente prevista la quiescibilità solo in quota B), bensì si verte in ipotesi di emolumento integrante la retribuzione legittimamente spettante al pubblico dipendente all'atto di collocamento a riposo.
Difatti, l'indennità di cui all'art. 44 C.C.N.L. Segretari Comunali e Provinciali, ha propriamente concorso ad integrare il trattamento economico di "segretario con funzioni di Direttore Generale" del ricorrente (come previsto e disciplinato dal ridetto C.C.N.L.), costituendo un emolumento fisso, continuativo, corrispettivo all'attività svolta e avente fonte normativa ai sensi degli artt. 15 L. 1077/59, 27 L. 153/81 e 30 L. 131/83.
Tale prospettazione, del resto, risponde anche alla lettera dell'art 44 del predetto contratto collettivo, nonché alla ratio dell'istituto contrattuale. Difatti, l'indennità viene significativamente ritenuta aggiuntiva alla c.d. “retribuzione di posizione”; indicazione testuale, questa, che non avrebbe significato se si volesse negare l'intento, di considerare l'indennità alla stregua di una maggiorazione della retribuzione di posizione e, quindi, pacificamente quiescibile nella quota A della pensione.
Per altro verso, prosegue parte attrice, deve constatarsi che tale "indennità" si manifesta quale giusta integrazione retributiva per l'ordinaria attività lavorativa svolta che non è quella di "segretario", bensì quella di "segretario con funzioni di Direttore Generale" .
Parte resistente afferma essere il proprio operato immune da censure e rispettoso delle direttive impartite con informativa INPDAP n. 20 del 2002.
Tanto premesso, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Nel percorso motivazionale di cui dappresso, l giudicante segue la traccia di analoghe decisioni della Corte in materia, in particolare le decisioni nn.30/2003 e 346/2006 rispettivamente della Sezione Basilicata ed Abruzzo.
Il ricorrente, dunque, già Segretario generale, chiede l'accertamento del diritto al riconoscimento nella c.d. quota A di pensione dei "diritti di segreteria” quale voce della retribuzione base, ai sensi dell'art. 37 C.C.N.L. Segretari Comunali e Provinciali del 16/5/2001, nonché dell'indennità corrisposta ex art. 44 del medesimo C.C.N.L., con interessi e/o rivalutazione monetaria.
Al riguardo, può osservarsi che nella c.d. quota A sono da considerare, in particolare, ai sensi del primo comma dell'art. 15 della l. n. 1077/59 gli ”… emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto”.
Risulta del tutto evidente che i diritti di segreteria, di importo incerto ed eventuale, non possiedono assolutamente tali indicate caratteristiche.
Per l'ulteriore doglianza relativa alla indennità di direzione generale, si evidenzia che l'art. 44 C.C.N.L. del 16/5/2001, stabilisce: “Al segretario comunale e provinciale, a cui siano state conferite funzioni di direttore generale, ai sensi dell'art. 108 del T.U. n. 267/2000, nell'ente dove svolge le sue funzioni, viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata dall'ente nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa”.
L'INPDAP nelle sue difese richiama il contenuto della propria informativa n. 20 del 13/2/02, nella quale si afferma che: “Al segretario comunale e provinciale al quale, nell'ente in cui svolge le sue funzioni, sia stato conferito l'incarico di Direttore Generale, spetta, in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento, un'indennità la cui misura e determinata dall'ente nell'ambito delle proprie risorse e nel rispetto della propria capacità di spesa.
L'indennità di cui trattasi potrà influire esclusivamente sul calcolo della seconda quota di pensione, poiché le funzioni, che la stessa è chiamata ad indennizzare, sono attribuibili solo a termine, possono essere revocate dalla Giunta Comunale e non possono eccedere la durata del mandato politico.
Tale emolumento, pertanto, non può essere considerato quale maggiorazione della retribuzione di posizione, bensì come retribuzione aggiuntiva, erogata ad indennizzo delle ulteriori responsabilità, assunte in via temporanea ed in aggiunta a quelle di Segretario Generale del Comune”.
Il ricorrente contesta tale tesi negativa, escludendo che l'indennità in rilievo sia un emolumento occasionale, affermandone il carattere fisso, continuativo, corrispettivo dell'attività svolta, parte integrante della retribuzione in godimento all'atto della cessazione in servizio.
Si sottolinea, in particolare, che l'indennità viene significativamente ritenuta aggiuntiva alla c.d. “retribuzione di posizione”, indicazione che non avrebbe significato se si volesse negare l'intento, di considerare l'indennità alla stregua di una maggiorazione della retribuzione di posizione e, quindi, pacificamente quiescibile nella quota A della pensione.
Ritiene questo giudice che le argomentazioni rese dell'INPDAP sulla natura temporanea dell'incarico di direzione, oltre che sulla determinazione variabile da ente a ente dell'importo, siano sufficienti per escludere l'indennità in questione dalla retribuzione annua contributiva e dall'inserimento nella quota A della pensione, in quanto tali evidenziati aspetti confliggono con il carattere generale, fisso e continuativo che dovrebbe possedere il relativo emolumento quale remunerazione per la normale attività lavorativa ai sensi del richiamato art. 15. La tesi attorea afferma, inoltre, che in quanto l'indennità di direzione è corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento ne deve condividere natura e disciplina giuridica.
Non si reputa possa essere accolta tale interpretazione, poiché la stessa norma (art. 44 cit.) pone al contrario l'accento sulla specificità dell'indennità in rilievo, che rimane, dunque, distinta dall'altra e ben suscettibile di diversa regolamentazione.
Ciò è confermato dall'art. 43 del C.C.N.L. in rilievo, che prevede : “Ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità di cui all'art. 19, comma 7, del DPR n. 465/1997, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio e composto delle seguenti voci:
- trattamento stipendiale di fascia;
- indennità integrativa speciale;
- tredicesima mensilità;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- retribuzione di posizione;
- maturato economico, ove spettante
- retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.
In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1. I relativi oneri sono a carico dell'ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dall'Agenzia per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente”.
La mancata considerazione dell'indennità di direzione (contemplata nell'articolo 44, successivo a quello ora illustrato) nel trattamento spettante al Segretario in disponibilità (come si desume chiaramente dal secondo comma) ne attesta la diversità rispetto all'indennità di posizione, quest'ultima, invece, rilevante ai fini dell'individuazione del trattamento economico in godimento da conservare. Alla stregua del sopra svolto il percorso argomentativo, iter aderente, d'altronde, all'orientamento di altra giurisprudenza in merito agli emolumenti privi dei caratteri di fissità e di continuità previsti dagli articoli 15 della Legge 5 dicembre 1959, n. 1077 e 30 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in Legge 26 aprile 1983, n. 131 (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 759 del 2005, anche in ordine agli articoli 16 e 17 della citata Legge 5 dicembre 1959, n. 1077; Sezione III giurisdizionale centrale, sentenze nn. 173 del 2003 e 267 del 2002; Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenze nn. 1166 e 878 del 2003; Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 355 del 2000; Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenza n. 219 del 1998), consegue il rigetto dell'atto di ricorso con compensazione delle spese in ragione di un principio di equità.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Toscana in composizione monocratica,
respinge
il ricorso proposto da B.S..
Spese compensate.
Così deciso in Firenze, il giorno 21 giugno 2006.
IL GIUDICE UNICO
f.to Dr. Leonardo Venturini
Depositata in Segreteria il 01/12/06
IL DIRIGENTE
f.to G.BADAME