IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI
CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO
DELLE PENSIONI
(Sentenza
27 maggio 2004 n° 776)
in composizione monocratica ai sensi dell’articolo 5 della legge 21 luglio
2000, n.205, nella persona del dr. Massimiliano Atelli,
VISTI il regio decreto 13 agosto 1933, n.1038; il decreto-legge 15 novembre 1993, n.453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n.19; gli articoli 5 e 9 della legge 21 luglio 2000, n.205;
VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
UDITA la relazione del giudice monocratico;
ha pronunziato
nella pubblica udienza del giorno 19.2.2004 la seguente
nel giudizio pensionistico in materia di pensioni
militari iscritto al n. 3926 del registro di segreteria promosso da F.M.,
contro
il Ministero della
Difesa, in persona del legale rappresentante p.t.
avverso il decreto n.
118 del 28.4.1987, per il riconoscimento del diritto a trattamento
pensionistico privilegiato ordinario.
Con ricorso depositato il 3.9.1987, cui è
allegata relazione sanitaria del dr. P.A., il ricorrente, ex militare
di leva, impugna il decreto indicato in epigrafe, negativo della domanda di
trattamento pensionistico privilegiato ordinario a suo tempo proposta, per
mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio militare
dell’infermità “deficit funzionale lieve arto superiore dx-deficit
funzionale marcato arto inf. dx specie caviglia e
piede conseguente ad ascesso cerebrale dell’opercolo rolandico
sx”.
Il provvedimento di rigetto è stato
emesso su parere difforme della CMO di Brescia, in data 13.9.1985, a seguito di
visita diretta dell’interessato, ma su parere conforme tanto del Comitato per
le pensioni privilegiate ordinarie, espresso nella seduta del 17.4.1986, quanto
del CML presso il Ministero della Difesa, espresso nella seduta del 29.12.1986.
Il Ministero della Difesa, con atto di
costituzione depositato il 27.7.2000, ha riaffermato la legittimità del
provvedimento impugnato, eccependo, in via subordinata, l’intervenuta
prescrizione dei ratei non riscossi.
Con ordinanza del 4.10.2000, questa
Sezione ha disposto l’acquisizione di un parere medico-legale,
previa visita diretta, da rendersi da apposita
Commissione formata presso l’Azienda Ospedaliera di Brescia, sulla sussistenza
della dipendenza da causa di servizio militare della denunciata infermità, e,
in caso di giudizio positivo, sulla relativa classifica.
In detto parere, trasmesso a questo
Giudice con nota depositata il 30.5.2002, la Commissione Medica si esprimeva
come segue: “riesaminata tutta la documentazione,
conclude che non può in effetti ammettersi un rapporto causale o concausale tra la patologia insorta nell’aprile 1983 e una
esposizione generica ad attività disagiate quali quelle prospettate nel verbale
della CMO di Brescia.
Peraltro, preso
atto che dalla documentazione esibita dall’interessato risulterebbe che il sig.
F. era aggregato al laboratorio di analisi dell’Ospedale
Militare di Verona si conviene che il soggetto poteva essere esposto a rischio
infettivo purché venga dimostrato che le mansioni svolte erano effettivamente
tali da comportare tale esposizione”.
Avendo il
ricorrente depositato in data 9.10.2002 una dichiarazione del ten. col. Patrizio Russo, ufficiale addetto al Reparto Comando e Servizi
dell’Ospedale Militare di Verona, dalla quale risulta che il sig. F. dal 17.1.1983 al
16.4.1983 ha prestato servizio in qualità di militare di leva presso il
Laboratorio Analisi del predetto Ospedale come aiuto-analista, con ordinanza n.
341/03/M, depositata il 25.6.2003, questo Giudice ha ritenuto necessario
richiedere nuovamente un parere medico-legale al
suddetto Ospedale, alla luce della documentazione acquisita, se ritenuta idonea
a sciogliere le riserve contenute nel precedente parere, in merito all’asserita
esposizione a rischio infettivo del ricorrente.
Con memoria aggiuntiva del 2.10.2002, il
Ministero della Difesa insiste affinché, in caso accoglimento del ricorso, venga riconosciuta l’intervenuta prescrizione nei limiti del
quinquennio in ordine ai ratei non riscossi.
La Commissione Medica rendeva il nuovo
parere con nota del 30.9.2003, esprimendosi come segue:
“preso atto della dichiarazione 3/10/2002 del Ten. Col. P.R., già Ufficiale Addetto al Reparto Comando e
Servizi dell’Ospedale Militare di Verona, dalla quale risulta che il sig. F. dal 17.1.1983 al 16.4.1983 ha
prestato servizio in qualità di militare di leva presso il Laboratorio Analisi
dell’Ospedale Militare di Verona, la Commissione scioglie la riserva contenuta
nel parere precedente in quanto effettivamente il sig. F.
era esposto al rischio infettivo legato alla sua
attività presso il Laboratorio Analisi”.
All’udienza, presente il ricorrente, le parti costituite e presenti concludevano come da verbale.
1. La questione oggetto
del giudizio è di natura medico legale, trattandosi di accertare la dipendenza
o meno da causa di servizio dell’infermità “deficit funzionale lieve arto
superiore dx-deficit funzionale marcato arto inf. dx specie caviglia e piede conseguente ad ascesso cerebrale
dell’opercolo rolandico sx”.
Il
ricorso è fondato e merita accoglimento.
Secondo
la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto a pensione
privilegiata – spettante, ai sensi dell'art. 64 del DPR n. 1092 del 1973, in presenza di una menomazione dell’integrità personale
derivante da infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio - non è legato
al mero manifestarsi di una affezione durante il servizio, occorrendo viceversa
provare l’esistenza di un concreto nesso eziologico
tra l’affezione e gli eventi di servizio atteso che la dipendenza può ritenersi
sussistere quando i fatti di servizio siano stati causa, ovvero concausa
efficiente e determinante, delle infermità o delle lesioni.
Al riguardo, questo Giudice non ritiene
che sussistano fondate ragioni per discostarsi dai riferiti pareri sanitari (in
particolare, dall’ultimo parere reso dalla Commissione Medica con nota del
30.9.2003), che ritengono sussistente l’anzidetto nesso eziologico.
A tali giudizi, in quanto puntuali e ben motivati, questo
Giudice ritiene quindi di dover aderire, riconoscendo la sussistenza
della condizione della dipendenza da causa di servizio prevista dall’art. 64
del DPR n. 1092 del 1973.
2. In ordine alla eccepita
prescrizione dei ratei non riscossi, questo Giudice non ha motivo di
discostarsi dal consolidato indirizzo secondo il quale il credito relativo a
ciascun rateo si estingue in un quinquennio decorrente dal rispettivo dies a quo, a far data – per le ragioni di seguito esposte
– dal provvedimento di reiezione da parte del Ministero della domanda di
trattamento privilegiato, ossia dal 28.4.1987.
Il provvedimento attributivo del trattamento privilegiato
ha essenzialmente natura ricognitoria dell'esistenza
dei requisiti di fatto e di diritto, alla cui compresenza
l'ordinamento giuridico ricollega l'effetto dell'insorgenza del diritto alla
pensione di privilegio.
Analogamente è a dirsi per la maturazione degli interessi
legali, intesi come naturale accessorio alla sorte capitale, che deve
logicamente rapportarsi al momento in cui il diritto principale insorge sul
piano sostanziale. Il momento del riconoscimento formale di tale diritto
mediante apposito provvedimento, amministrativo o
giustiziale, ha infatti un ruolo secondario sotto il profilo della decorrenza
degli interessi, specie allorquando il riconoscimento formale del diritto
intervenga – come nel caso de quo – in sede contenziosa e con ben svariati anni
di ritardo rispetto al dato storico del completamento della fattispecie sul
piano della realtà sostanziale.
Ne consegue che, poiché il dante
causa ebbe a cessare dal servizio di leva il 29.8.1983 con i requisiti del
diritto al trattamento di privilegio, è a questa data che dovrebbero riferirsi
l’insorgenza del credito e la decorrenza degli interessi legali.
Tuttavia, poiché bisogna tener conto – in
conformità all'orientamento della giurisprudenza in linea con quanto disposto
dalla legge n. 241 del 1990, richiamata nella materia dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 156 del 1991 (cfr. da ultimo Sez. II giurisd. Centrale n. 245/03 del 20.6.2003) – dei tempi
ordinariamente occorrenti per l'istruzione della pratica e l'adozione del
provvedimento finale, il dies a quo per la decorrenza
degli interessi può, nella specie, essere individuato nella data del
provvedimento di reiezione da parte del Ministero
della domanda di trattamento privilegiato, ossia nel 28.4.1987.
In disparte le questioni concernenti il
dies a quo, sul piano dei reciproci rapporti tra
interessi legali e rivalutazione monetaria la norma di riferimento va
individuata nell’art. 5 della l. n. 205/2000, a cui le SS.RR. di questa Corte (sent. 10/2002/QM) hanno riconosciuto un innegabile effetto
innovativo rispetto al precedente assetto ordinamentale,
sia nel senso della sua operatività sull’intera materia pensionistica
attratta nel potere cognitivo della Corte dei conti, sia nel senso
dell’introduzione in subiecta materia, sotto il
profilo sostanziale, del generale diritto del titolare di trattamento
pensionistico, per il caso di ritardata liquidazione dello stesso, a veder
riconosciuti, contestualmente alla prestazione principale, gli interessi legali
e la rivalutazione monetaria.
La rilevata portata sostanziale e generale, della nuova
normativa, sotto il profilo logico – deduttivo, non può che comportare, poi, il
superamento della speciale disciplina dettata in parte qua dall’art. 16,
co. 6, della l. n. 412/1991, ripreso dall’art. 22, co. 36, della L. n. 724/1994, da
ritenere ormai travolta, indipendentemente dal suo contenuto dispositivo, per
l’espresso richiamo operato dall’art. 5 della L. n.
205/2000 alla unitaria disciplina dettata dall’art.
429 cod. proc. civ.,
nonché la soggezione a tale disposizione codicistica
anche delle pensioni di guerra e di quelle militari c. d. tabellari, peraltro, non contemplate dalla menzionata
normativa speciale.
Con l’ulteriore conseguenza che,
anche per tali pensioni la menzionata norma processuale non può che porre una
presunzione assoluta di dannosità da svalutazione, togliendo rilevanza
all’elemento soggettivo dell’inadempimento, nonché all’intimazione di pagamento
ed introducendo così un meccanismo automatico di liquidazione del relativo pregiudizio
a cui il Giudice deve provvedere necessariamente, anche d’ufficio, utilizzando
per la quantificazione gli indici stabiliti dall’art. 150 disp.
att. cod. proc. civ.; di modo che il pregiudizio de
quo resta sottratto ad ogni onere probatorio ed all’ambito di operatività
dell’art. 1224 cod. civ.
Nella decisione citata, le SS.RR. hanno altresì
riconosciuto la portata retroattiva della indicata
normativa, sia nel riflesso della indubbia natura processuale della nuova
disciplina, di immediata operatività, sia per i particolari aspetti di diritto
sostanziale che la stessa ha inteso regolamentare. L’applicabilità nella specie
dell’art. 5 della l. n. 205 non è dunque revocabile in dubbio.
In considerazione di quanto precede, il ricorso va
pertanto accolto e, per l’effetto, va dichiarato il diritto di parte attrice
agli interessi e alla rivalutazione monetaria - da calcolarsi secondo i criteri
indicati nella citata decisione delle SS.RR. - sulle somme dovutegli.
3.
Nulla è dovuto per le spese.
P.Q.M.
la Corte dei conti,
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
il ricorso proposto dal sig. FOSSATI Massimo, e, per
l’effetto, riconosce il diritto a trattamento pensionistico privilegiato ordinario,
a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda, con interessi
e rivalutazione monetaria, nei termini previsti dalla sent.
n. 10/2002/QM delle SS.RR. di questa Corte, salva
prescrizione quinquennale da computarsi con riferimento ai singoli ratei non
riscossi.
Nulla per le spese.
Così deciso in Milano, il 19.2.2004.
(Dr. Massimiliano Atelli)
Depositata in
Segreteria il 27.5.2004