REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

(Sentenza 27 maggio 2004 n° 776)

 

in composizione monocratica ai sensi dell’articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n.205, nella persona del dr. Massimiliano Atelli,

VISTI il regio decreto 13 agosto 1933, n.1038; il decreto-legge 15 novembre 1993, n.453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n.19; gli articoli 5 e 9 della legge 21 luglio 2000, n.205;

VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

UDITA la relazione del giudice monocratico;

ha pronunziato nella pubblica udienza del giorno 19.2.2004 la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio pensionistico in materia di pensioni militari iscritto al n. 3926 del registro di segreteria promosso da F.M.,

 

RICORRENTE

 

contro

il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t.

                                          

avverso il decreto n. 118 del 28.4.1987, per il riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico privilegiato ordinario.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con ricorso depositato il 3.9.1987, cui è allegata relazione sanitaria del dr. P.A., il ricorrente, ex militare di leva, impugna il decreto indicato in epigrafe, negativo della domanda di trattamento pensionistico privilegiato ordinario a suo tempo proposta, per mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio militare dell’infermità “deficit funzionale lieve arto superiore dx-deficit funzionale marcato arto inf. dx specie caviglia e piede conseguente ad ascesso cerebrale dell’opercolo rolandico sx”.

Il provvedimento di rigetto è stato emesso su parere difforme della CMO di Brescia, in data 13.9.1985, a seguito di visita diretta dell’interessato, ma su parere conforme tanto del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, espresso nella seduta del 17.4.1986, quanto del CML presso il Ministero della Difesa, espresso nella seduta del 29.12.1986.

Il Ministero della Difesa, con atto di costituzione depositato il 27.7.2000, ha riaffermato la legittimità del provvedimento impugnato, eccependo, in via subordinata, l’intervenuta prescrizione dei ratei non riscossi.

Con ordinanza del 4.10.2000, questa Sezione ha disposto l’acquisizione di un parere medico-legale, previa visita diretta, da rendersi da apposita Commissione formata presso l’Azienda Ospedaliera di Brescia, sulla sussistenza della dipendenza da causa di servizio militare della denunciata infermità, e, in caso di giudizio positivo, sulla relativa classifica.

In detto parere, trasmesso a questo Giudice con nota depositata il 30.5.2002, la Commissione Medica si esprimeva come segue: “riesaminata tutta la documentazione, conclude che non può in effetti ammettersi un rapporto causale o concausale tra la patologia insorta nell’aprile 1983 e una esposizione generica ad attività disagiate quali quelle prospettate nel verbale della CMO di Brescia.

Peraltro, preso atto che dalla documentazione esibita dall’interessato risulterebbe che il sig. F. era aggregato al laboratorio di analisi dell’Ospedale Militare di Verona si conviene che il soggetto poteva essere esposto a rischio infettivo purché venga dimostrato che le mansioni svolte erano effettivamente tali da comportare tale esposizione”.

Avendo il ricorrente depositato in data 9.10.2002 una dichiarazione del ten. col. Patrizio Russo, ufficiale addetto al Reparto Comando e Servizi dell’Ospedale Militare di Verona, dalla quale risulta che il sig. F. dal 17.1.1983 al 16.4.1983 ha prestato servizio in qualità di militare di leva presso il Laboratorio Analisi del predetto Ospedale come aiuto-analista, con ordinanza n. 341/03/M, depositata il 25.6.2003, questo Giudice ha ritenuto necessario richiedere nuovamente un parere medico-legale al suddetto Ospedale, alla luce della documentazione acquisita, se ritenuta idonea a sciogliere le riserve contenute nel precedente parere, in merito all’asserita esposizione a rischio infettivo del ricorrente.

Con memoria aggiuntiva del 2.10.2002, il Ministero della Difesa insiste affinché, in caso accoglimento del ricorso, venga riconosciuta l’intervenuta prescrizione nei limiti del quinquennio in ordine ai ratei non riscossi.

La Commissione Medica rendeva il nuovo parere con nota del 30.9.2003, esprimendosi come segue: “preso atto della dichiarazione 3/10/2002 del Ten. Col. P.R., già Ufficiale Addetto al Reparto Comando e Servizi dell’Ospedale Militare di Verona, dalla quale risulta che il sig. F. dal 17.1.1983 al 16.4.1983 ha prestato servizio in qualità di militare di leva presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale Militare di Verona, la Commissione scioglie la riserva contenuta nel parere precedente in quanto effettivamente il sig. F. era esposto al rischio infettivo legato alla sua attività presso il Laboratorio Analisi”.

All’udienza, presente il ricorrente,  le parti costituite e presenti concludevano come da verbale.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. La questione oggetto del giudizio è di natura medico legale, trattandosi di accertare la dipendenza o meno da causa di servizio dell’infermità “deficit funzionale lieve arto superiore dx-deficit funzionale marcato arto inf. dx specie caviglia e piede conseguente ad ascesso cerebrale dell’opercolo rolandico sx”.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto a pensione privilegiata – spettante, ai sensi dell'art. 64 del DPR n. 1092 del 1973, in presenza di una menomazione dell’integrità personale derivante da infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio - non è legato al mero manifestarsi di una affezione durante il servizio, occorrendo viceversa provare l’esistenza di un concreto nesso eziologico tra l’affezione e gli eventi di servizio atteso che la dipendenza può ritenersi sussistere quando i fatti di servizio siano stati causa, ovvero concausa efficiente e determinante, delle infermità o delle lesioni.

Al riguardo, questo Giudice non ritiene che sussistano fondate ragioni per discostarsi dai riferiti pareri sanitari (in particolare, dall’ultimo parere reso dalla Commissione Medica con nota del 30.9.2003), che ritengono sussistente l’anzidetto nesso eziologico. A tali giudizi, in quanto puntuali e ben motivati, questo Giudice ritiene quindi di dover aderire, riconoscendo la sussistenza della condizione della dipendenza da causa di servizio prevista dall’art. 64 del DPR n. 1092 del 1973.

2. In ordine alla eccepita prescrizione dei ratei non riscossi, questo Giudice non ha motivo di discostarsi dal consolidato indirizzo secondo il quale il credito relativo a ciascun rateo si estingue in un quinquennio decorrente dal rispettivo dies a quo, a far data – per le ragioni di seguito esposte – dal provvedimento di reiezione da parte del Ministero della domanda di trattamento privilegiato, ossia dal 28.4.1987.

Il provvedimento attributivo del trattamento privilegiato ha essenzialmente natura ricognitoria dell'esistenza dei requisiti di fatto e di diritto, alla cui compresenza l'ordinamento giuridico ricollega l'effetto dell'insorgenza del diritto alla pensione di privilegio.

Analogamente è a dirsi per la maturazione degli interessi legali, intesi come naturale accessorio alla sorte capitale, che deve logicamente rapportarsi al momento in cui il diritto principale insorge sul piano sostanziale. Il momento del riconoscimento formale di tale diritto mediante apposito provvedimento, amministrativo o giustiziale, ha infatti un ruolo secondario sotto il profilo della decorrenza degli interessi, specie allorquando il riconoscimento formale del diritto intervenga – come nel caso de quo – in sede contenziosa e con ben svariati anni di ritardo rispetto al dato storico del completamento della fattispecie sul piano della realtà sostanziale.

Ne consegue che, poiché il dante causa ebbe a cessare dal servizio di leva il 29.8.1983 con i requisiti del diritto al trattamento di privilegio, è a questa data che dovrebbero riferirsi l’insorgenza del credito e la decorrenza degli interessi legali.

Tuttavia, poiché bisogna tener conto – in conformità all'orientamento della giurisprudenza in linea con quanto disposto dalla legge n. 241 del 1990, richiamata nella materia dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 (cfr. da ultimo Sez. II giurisd. Centrale n. 245/03 del 20.6.2003) – dei tempi ordinariamente occorrenti per l'istruzione della pratica e l'adozione del provvedimento finale, il dies a quo per la decorrenza degli interessi può, nella specie, essere individuato nella data del provvedimento di reiezione da parte del Ministero della domanda di trattamento privilegiato, ossia nel 28.4.1987.

In disparte le questioni concernenti il dies a quo, sul piano dei reciproci rapporti tra interessi legali e rivalutazione monetaria la norma di riferimento va individuata nell’art. 5 della l. n. 205/2000, a cui le SS.RR. di questa Corte (sent. 10/2002/QM) hanno riconosciuto un innegabile effetto innovativo rispetto al precedente assetto ordinamentale, sia nel senso della sua operatività sull’intera materia pensionistica attratta nel potere cognitivo della Corte dei conti, sia nel senso dell’introduzione in subiecta materia, sotto il profilo sostanziale, del generale diritto del titolare di trattamento pensionistico, per il caso di ritardata liquidazione dello stesso, a veder riconosciuti, contestualmente alla prestazione principale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

La rilevata portata sostanziale e generale, della nuova normativa, sotto il profilo logico – deduttivo, non può che comportare, poi, il superamento della speciale disciplina dettata in parte qua dall’art. 16, co. 6, della l. n. 412/1991, ripreso dall’art. 22, co. 36, della L. n. 724/1994, da ritenere ormai travolta, indipendentemente dal suo contenuto dispositivo, per l’espresso richiamo operato dall’art. 5 della L. n. 205/2000 alla unitaria disciplina dettata dall’art. 429 cod. proc. civ., nonché la soggezione a tale disposizione codicistica anche delle pensioni di guerra e di quelle militari c. d. tabellari, peraltro, non contemplate dalla menzionata normativa speciale.

Con l’ulteriore conseguenza che, anche per tali pensioni la menzionata norma processuale non può che porre una presunzione assoluta di dannosità da svalutazione, togliendo rilevanza all’elemento soggettivo dell’inadempimento, nonché all’intimazione di pagamento ed introducendo così un meccanismo automatico di liquidazione del relativo pregiudizio a cui il Giudice deve provvedere necessariamente, anche d’ufficio, utilizzando per la quantificazione gli indici stabiliti dall’art. 150 disp. att. cod. proc. civ.; di modo che il pregiudizio de quo resta sottratto ad ogni onere probatorio ed all’ambito di operatività dell’art. 1224 cod. civ.

Nella decisione citata, le SS.RR. hanno altresì riconosciuto la portata retroattiva della indicata normativa, sia nel riflesso della indubbia natura processuale della nuova disciplina, di immediata operatività, sia per i particolari aspetti di diritto sostanziale che la stessa ha inteso regolamentare. L’applicabilità nella specie dell’art. 5 della l. n. 205 non è dunque revocabile in dubbio.

In considerazione di quanto precede, il ricorso va pertanto accolto e, per l’effetto, va dichiarato il diritto di parte attrice agli interessi e alla rivalutazione monetaria - da calcolarsi secondo i criteri indicati nella citata decisione delle SS.RR. - sulle somme dovutegli.

3. Nulla è dovuto per le spese.

P.Q.M.

 

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

 

ACCOGLIE

 

il ricorso proposto dal sig. FOSSATI Massimo, e, per l’effetto, riconosce il diritto a trattamento pensionistico privilegiato ordinario, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda, con interessi e rivalutazione monetaria, nei termini previsti dalla sent. n. 10/2002/QM delle SS.RR. di questa Corte, salva prescrizione quinquennale da computarsi con riferimento ai singoli ratei non riscossi.   

Nulla per le spese.

Così deciso  in Milano, il 19.2.2004.         

 

IL GIUDICE

(Dr. Massimiliano Atelli)

                                                                                         

Depositata in Segreteria il 27.5.2004

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