REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA
REGIONE LOMBARDIA
(Sentenza 27 maggio 2004 n° 775)
in composizione monocratica ai sensi dell’articolo 5 della
legge 21 luglio 2000, n.205, nella persona del dr. Massimiliano Atelli;
VISTI il regio decreto 13 agosto 1933, n.1038; il
decreto-legge 15 novembre 1993, n.453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994,
n.19; gli articoli 5 e 9 della legge 21 luglio 2000, n.205;
VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
UDITA la relazione del giudice monocratico;
ha pronunziato nella pubblica udienza del giorno 19.2.2004
la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2476 proposto con ricorso da P.M.
elettivamente domiciliata c/o A.P.R.,
RICORRENTE
Avverso
I.N.P.D.A.P., in persona del legale rapp.te p.t.
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 27.12.1993, la parte
ricorrente, collocata a riposo dal 1.9.1990, chiedeva che venisse riliquidata
la buonuscita computandovi l’indennità integrativa speciale, con aggiunta di
interessi e svalutazione monetaria.
Con memoria depositata in data 30.1.2004, si costituiva in
giudizio l’I.N.P.D.A.P., eccependo che la comunicazione di fissazione
dell’udienza le è stata notificata in violazione del termine di 60 gg. di cui
all’art. 6, comma 3, della l. n. 19/1994.
All’udienza dell’19.2.2004, le parti costituite e presenti
concludevano come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve darsi atto
dell’avvenuta rinuncia del comparso convenuto all’istanza di rinnovo della
notifica dell’avviso di cui all’art. 6, comma 3, della l. n. 19/1994. Il
dedotto vizio deve pertanto ritenersi sanato.
2. Sempre in via preliminare, si deve peraltro rilevare il
difetto di giurisdizione di questa Corte in ordine alla domanda proposta dalla
ricorrente. Difatti, oggetto esclusivo della stessa è il diritto al computo
dell’indennità integrativa speciale nell’ambito delle somme dovute a titolo di
liquidazione della buonuscita, provvedimento relativo alla fase finale del
rapporto di impiego e, dunque, estraneo alla materia pensionistica inerente
invece il periodo successivo alla cessazione del rapporto di impiego (in ordine
alla quale sussiste la giurisdizione di questa Corte).
In tal senso, si richiama la sentenza n.1569 del 30
novembre 2000 di questa sezione giurisdizionale, che afferma l’insussistenza
della “giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla richiesta di
riliquidazione, ai sensi della legge n.87/1994, dell’indennità di buonuscita
comprensiva della quota di indennità integrativa speciale, materia ora devoluta
al giudice ordinario ai sensi dell'art.68 del d.lgs.n.29/1993, come modificato
dall'art.18 del d.lgs.n.80/1998”.
3. In considerazione di quanto disposto dall’art.152 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ritenuto applicabile
al presente giudizio ai sensi dell’art.26 del regio decreto 13 agosto 1933,
n.1038, appaiono sussistenti giusti motivi per la compensazione tra le parti
delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la
regione Lombardia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed
eccezione reiette, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla
domanda come in atti proposta e compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il giorno 19.2.2004.
IL GIUDICE
(dr. Massimiliano Atelli)
Pubblicata mediante deposito in Segreteria 27 maggio 2004
Il Dirigente