REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Referendario
Dott. Adelisa Corsetti
nella pubblica udienza del 5 maggio
2004 ha pronunciato
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto
al n. 3171 del registro di segreteria promosso dal Sig.
S.P.
contro il Ministero delle Politiche agricole e forestali
avverso il decreto n. 2930 del 26 marzo 1999
per il
riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico privilegiato.
Visto
l’art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205.
Udite
le parti costituite come da verbale di udienza.
Esaminati
gli atti e i documenti di causa.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
ricorso depositato il 1° febbraio 2000, S.P., ex ispettore del Corpo Forestale dello Stato collocato in
congedo il 2 luglio 1997, impugna il decreto in epigrafe – negativo di pensione
privilegiata per insussistenza del requisito della permanente inidoneità al
servizio ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092 - per erroneità della normativa applicata. Ritiene, infatti,
l’interessato che la sua istanza avrebbe dovuto essere
accolta ai sensi dell’art. 67 dello stesso decreto, che non include l’inabilità
al servizio tra i presupposti della pensione privilegiata militare,
disposizione applicabile al personale del Corpo Forestale dello Stato in forza
della norma estensiva di cui all’art. 75 del d.P.R.
n. 1092 del 1973.
Il
decreto di rigetto si fonda sulle conclusioni della CMO di Milano (p.v. n. 179
del 4 novembre 1998) che, nel
riconoscere dipendenti da causa di servizio le infermità “spondiloartrosi lombare con protrusione disale L3-L4, erniectomia L5-S1;
ernia discale L5-S1” - ed ascrivibili nel
complesso alla 8^ categoria della Tabella A – ha ritenuto l’idoneità al
servizio dell’interessato.
Il
Ministero delle Politiche agricole e forestali, costituito in giudizio con
memoria dell’11 marzo 2004, ha confermato la legittimità dell’operato dell’Amministrazione
a norma del succitato art. 64, che condiziona il diritto al trattamento
privilegiato alla assoluta e permanente inidoneità ai servizi di istituto.
All’udienza,
udite le parti comparse, si è data lettura del dispositivo di cui si illustrano i motivi in fatto e in diritto.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
La
questione sottoposta all’esame di questo Giudice concerne l’accertamento del
diritto a pensione privilegiata da parte di ex
dipendente del Corpo Forestale dello Stato, negato dall’Amministrazione per
insussistenza della condizione di inabilità al servizio richiesta dall’art. 64
del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092. Trattasi, pertanto, di mera questione di diritto,
poiché non è in contestazione la dipendenza da causa di servizio delle
infermità “spondiloartrosi lombare con
protrusione disale L3-L4, erniectomia
L5-S1; ernia discale L5-S1”, ritenute ascrivibili
nel complesso alla 8^ categoria della Tabella A su
parere della CMO di Milano (p.v. n. 179 del 4 novembre 1998).
Invero,
il punto controverso consiste nella normativa applicabile al personale del
Corpo Forestale dello Stato, atteso che l’Amministrazione ha rigettato l’istanza ai sensi dell’art. 64 del d.P.R.
n. 1092 del 1973, mentre l’interessato ritiene che l’istanza
doveva essere apprezzata a mente dell’art. 67 dello stesso decreto, atteso che quest’ultima norma non include l’inabilità al servizio tra
i presupposti della pensione privilegiata militare. Suffraga, poi, detta
interpretazione con le disposizioni di cui agli artt.
61 e 75 del d.P.R n. 1092 del 1973, recanti l’intitolazione “Servizi
antincendi e Corpo Forestale”. In
particolare, l’art. 75 stabilisce che “Le disposizioni del presente titolo riguardanti i militari si applicano anche al
personale di cui all’art. 61”.
La
tesi attorea merita accoglimento.
I
dipendenti del Corpo Forestale dello Stato sono stati equiparati al personale
civile ai sensi del D. Lgs. 12 marzo 1948, n. 804, per cui la scelta della loro assimilazione al personale
militare in materia di pensione privilegiata è stata già compiuta dal
legislatore in sede di approvazione del t.u. del 1973, a differenza di altre
categorie di personale (es. Polizia di Stato) che sono state smilitarizzate in
epoca più recente. La questione non è di poco conto, avuto
riguardo ai diversi presupposti stabiliti dalla legge per il riconoscimento del
trattamento pensionistico alle due categorie di pubblici dipendenti e, in
particolare, alla irrilevanza, per i militari, della condizione di inabilità al
servizio prevista dall’art. 64 (per il personale civile). Ai sensi dell’art. 67, infatti, l’unico requisito
è rappresentato dal verificarsi di una menomazione ascrivibile ad una delle
categorie pensionistiche previste dalla Tabella A, che sia giudicata non
suscettibile di miglioramento.
Pertanto,
in applicazione dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092 del
1973 – disposizione già applicata in giurisprudenza nei confronti dei
dipendenti del Corpo Forestale dello Stato (cfr., Corte dei conti, Sezione giur.le Marche, 18 marzo 2004, n. 375; Sezione III, 1° febbraio
1988, n. 61631) – il ricorso deve essere accolto.
Dal riconoscimento del diritto come sopra specificato
discende la spettanza, in applicazione dell’art. 429, comma 3, c.p.c. (giusta interpretazione delle Sezioni Riunite di
questa Corte, con sentenza n. 10/2002/QM depositata il 18 ottobre 2002), degli
interessi nella misura di legge e della rivalutazione monetaria - in base agli
indici ISTAT di cui all’art. 150 disp. att. c.p.c. nella misura in cui l’indice di svalutazione dovesse
eccedere la misura dei primi – da liquidarsi con effetto dalla scadenza dei
singoli ratei al soddisfo.
Circa
il regolamento delle spese processuali, ritiene questo Giudice che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione, ai
sensi dell’art. 92, comma 2, del c.p.c.
P.Q.M.
La
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in
composizione monocratica
ACCOGLIE
il ricorso proposto dal Sig. S.P. e, per l’effetto,
riconosce il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato
di 8^ categoria con decorrenza 2 luglio 1997, data di collocamento a riposo,
oltre agli interessi legali e all’eventuale credito differenziale da
svalutazione monetaria sulle somme spettanti, da liquidarsi con effetto dalla
stessa data al soddisfo.
Spese
di giudizio compensate.
Così
deciso in Milano, il 5 maggio 2004.
IL GIUDICE
(Adelisa
Corsetti)
Depositata
in Segreteria il 18.5.2004