REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte dei conti
Sezione Seconda Giurisdizionale
d’appello
composta
dai seguenti magistrati:
Dott.
Tommaso De Pascalis
Presidente
Dott.
Camillo Longoni
Consigliere
Dott.
Mario Casaccia
Consigliere
Dott.
Giovanni Piscitelli Consigliere
Dott.
Angelo Antonio Parente
Consigliere rel.
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
(5/2004/QM)
nel
giudizio di appello iscritto al n. 015350/II/PM del registro di Segreteria,
avverso la sentenza n. 901/2001 della Sezione giurisdizionale per la regione
Abruzzo, in composizione monocratica, emessa l’11.7.2001 e depositata il
20.11.2001, notificata il 15.12.2001 al Dipartimento provinciale del Tesoro di Teramo, proposto dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale
dello Stato, nei confronti di D.A.L., rappresentato e difeso dall’Avv. C.M.,
Visto
l’atto di appello, notificato all’Avv. C.M., procuratore e domiciliatario
dell’appellato D.A.L. il 13.2.2002 e depositato presso l’Ufficio Ruolo generale
dei giudizi di appello di questa Corte il 5.4.2002, la sentenza appellata,
nonché tutti gli atti e documenti di causa;
Data per
svolta, alla pubblica udienza del 9.3.2004, la relazione del Consigliere
A.A.P.,assenti i rappresentanti delle parti;
Considerato
in
FATTO
Con la
sentenza appellata la Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo ha riconosciuto
al ricorrente D.A.L., percettore di retribuzione, con i.i.s., per lavoro
prestato alle dipendenze di terzi, il diritto alla corresponsione anche sulla
pensione tabellare in godimento della intera indennità integrativa speciale,
corrispostagli dalla D.P.T. di Teramo nella misura ridotta al minimo INPS.;
oltre agli interessi legali sugli arretrati per differenze di ratei,
riconosciuti nei limiti della prescrizione quinquennale, opposta
dall’Amministrazione e riconosciuta fondata da giudice, con salvezza di
eventuali atti interrottivi.
Avverso
tale sentenza ricorre in appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
sostenendo che il divieto di cumulo prescritto dall’art. 99, comma 5°, del
d.P.R. n. 1092/1973, non è stato interamente travolto dalla declaratoria di
incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n.566/1989,
in quanto la illegittimità della disposizione suindicata è stata ravvisata solo
nella mancata previsione del limite minimo di retribuzione, al si sotto del quale
il cumulo è ammissibile; limite individuato dalla sentenza n. 1/2000 delle
SS.RR. di questa Corte dei conti nel concetto di nullatenenza, quale
determinato dallo stesso legislatore ai fini della fruizione della pensione di
reversibilità da parte degli orfani maggiorenni e dei collaterali inabili del
pensionato statale deceduto.A parere dell’Avvocatura erariale la integrazione
così operata dalle SS.RR. ha il pregio di realizzare una chiusura del sistema ordinamentale, evitando che un
assetto incostituzionale, quale sarebbe quello di una assoluta incompatibilità
tra retribuzione ed i.i.s., venga sostituito da altro, antitetico, ma tuttavia
sospetto di irragionevolezza per l’assenza di limite alcuno, che ammetta
indiscriminatamente il cumulo in attesa dell’intervento legislativo che
determini il limite postulato dalla
Corte costituzionale.
La
sentenza impugnata, che aderisce all’indirizzo della totale caducazione delle
disposizioni relative al cumulo e riconosce il diritto alla fruizione della
i.i.s. da parte del ricorrente senza limite alcuno, è, pertanto, da annullare.
Con
memoria depositata il 22.4.2002 si è costituito l’appellato D.A., rappresentato
e difeso dall’Avv. C.M., come da procura a margine, eccependo, in via
preliminare, la inammissibilità dell’atto di appello in quanto notificato oltre
il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza appellata, essendo
trascorsi 61 giorni tra la data della notifica di quest’ultima, avvenuta il
15.12.2001 e la data di notifica dell’appello ,avvenuta il 13.2.2002; e,
chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso appello perché infondato in
fatto ed in diritto.
DIRITTO
Preliminarmente
va esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività della
relativa notifica all’appellato (in data13.2.2002), che sarebbe avvenuta oltre
il termine di 60 giorni previsti dall’art.1, comma 5bis, del d.l. n. 453/1993,
convertito nella l. n. 19/1994, modificato dall’art 1, comma 1°, d.l. n.
543/1996, convertito in l. n. 639/1996, e precisamente il 61° giorno dalla
notifica della sentenza di primo grado (avvenuta il 15.12.2001).
Tale
eccezione è infondata in quanto include nel computo del termine per l’appello
anche il giorno nel quale è avvenuta la notifica della sentenza, in violazione
del disposto dell’art.155 c.p.c, che, per i termini stabiliti a giorni, esclude
dal computo il dies a quo.
Con l’appello in esame si ripropone la
questione della cumulabilità della indennità integrativa speciale sulla
pensione statale con la retribuzione da
parte di chi presti opera retributiva alle dipendenze di terzi o presso
pubbliche amministrazioni.; questione derivata dalla portata da assegnare alle
pronunce della Corte costituzionale che hanno dichiarato la parziale
illegittimità costituzionale degli artt. 99 ,comma 5°, del d.P.R. n. 1092/1973
(sentenza n. 566/1989), 17, 1° comma, della legge n. 843/1978 e 15 del d.l.n.
663/1979, convertito in l. n 33/1980 (Sentenza n. 204/1992), sul divieto di
corresponsione (o sull’obbligo di congelamento) della i.i.s. sulla pensione
statale in favore di chi percepisca una retribuzione per lavoro alle dipendenze
di altri.
Il
motivo del contrasto si appuntava (come vedremo, almeno in giurisprudenza è
ormai pacificamente prevalso l’orientamento della caducazione delle citate
disposizioni sul divieto di cumulo) sul significato da attribuire alla clausola
che accompagna la declaratoria di incostituzionalità nelle indicate sentenze,
che individuavano la ragione della violazione costituzionale (art.36 Cost.)
nella mancata indicazione, da parte del legislatore, della “misura della
retribuzione” oltre la quale diventano operanti la esclusione (o il
congelamento) della i.i.s.; clausola che, secondo alcuni giudicanti e le
Amministrazioni interessate, e nel presente appello, anche secondo l’Avvocatura
erariale, non elimina il divieto di cumulo,ma postula solo un correttivo,
individuato dalle Amministrazioni in un trattamento pensionistico
corrispondente al minimo I.N.P.S. (come avvenuto nel caso in esame), e dalle SS.RR. di questa Corte nella sentenza
n. 1/2000 in un livello di reddito che segna la soglia della nullatenenza ai
fini della pensione di reversibilità ai superstiti aventi diritto dell’ex
dipendente statale.
Una
siffatta ricostruzione del divieto di cumulo nella cornice delle pronunce di
incostituzionalità, già preceduto da altri tentativi di salvezza dello stesso
divieto operati specie delle SS.RR.
(sentenze nn.100/1994/QM e 39-40/1997/QM), non ha però trovato il consenso
della maggioranza delle Sezioni giurisdizionali e Centrali della Corte dei
conti, che si sono sempre più andate orientando, specie dopo le ordinanze nn.
438/1998 e 517/2000 della stessa Corte costituzionale, verso la conclusione che
la declaratoria di incostituzionalità, per il suo precipuo effetto di
annullamento, avesse prodotto la caducazione del divieto di cumulo tra i.i.s. e
retribuzione per lavoro alle dipendenze di terzi, pubbliche amministrazioni o
privati datori di lavoro, non avendo il legislatore, il solo competente,
provveduto ad indicare il limite della retribuzione cui le sentenze della Corte
costituzionale facevano riferimento.
E tale
orientamento appare nella sostanza condiviso anche dall’ultima pronuncia delle
SS.RR. n. 14/2003/QM., ove si riconosce (pag 19) l’effetto annullatorio delle
sentenze della Corte costituzionale nn. 566/1989 e 204/1992 riguardo alle
disposizioni sul divieto di cumulo di indennità integrativa e retribuzione
(artt. 99, comm5°, d.P.R. n. 1092/1973 e 17 l. n. 843/1978), pur sostenendosi
il permanere del divieto di cumulo di
i.i.s. su due o più trattamenti di pensioni previsto da altre disposizioni, qui
non applicate,né applicabili.
Anche
questa Sezione Seconda d’appello è saldamente orientata nel senso della
espunzione dall’ordinamento del divieto di cumulo tra i.i.s su pensione e
retribuzione, riconoscendo alle succitate pronunce della Corte costituzionale
il naturale effetto di tutte le sentenze di incostituzionalità e cioè di
togliere efficacia alle disposizioni dichiarate incostituzionali (art.136
Cost.), che, quindi, non potranno più avere applicazione per le fattispecie che
non siano state irretrattabilmente definite per intervenuto giudicato o per
maturata prescrizione; circostanze non verificatesi nel caso in esame.
Alla
luce di tali considerazioni il ricorso del Ministero dell’Economia e Finanze
deve essere respinto in quanto infondato.
Considerata
la natura della materia trattata non si fa luogo a pronuncia sulle spese del
giudizio.
P.Q.M.
La Corte
dei conti Sezione Seconda giurisdizionale d’appello, definitivamente
pronunciando, respinta la eccezione di inammissibilità ed ogni altra diversa
domanda, deduzione ed eccezione,
RIGETTA
l’appello
iscritto al n. 015350 del registro di Segreteria proposto dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze avverso la sentenza n. 901/2001 della Sezione
giurisdizionale per la regione Abruzzo. Nulla per le spese.
Così
deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9.3.2004.
L’Estensore
Il Presidente
F.to
Angelo Antonio Parente F.to
Tommaso de Pascalis
Depositata
in Segreteria il 05 APR. 2004
Il
Direttore della Segreteria
F.to
Mario Francioni