REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Seconda Giurisdizionale d’appello

 

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Tommaso De Pascalis                           Presidente

Dott. Camillo Longoni                                   Consigliere

Dott. Mario Casaccia                                     Consigliere

Dott. Giovanni Piscitelli                                Consigliere

Dott. Angelo Antonio Parente                       Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA (5/2004/QM)

 

nel giudizio di appello iscritto al n. 015350/II/PM del registro di Segreteria, avverso la sentenza n. 901/2001 della Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica, emessa l’11.7.2001 e depositata il 20.11.2001, notificata il 15.12.2001 al Dipartimento provinciale del  Tesoro di Teramo, proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei confronti di D.A.L., rappresentato e difeso dall’Avv. C.M.,

Visto l’atto di appello, notificato all’Avv. C.M., procuratore e domiciliatario dell’appellato D.A.L. il 13.2.2002 e depositato presso l’Ufficio Ruolo generale dei giudizi di appello di questa Corte il 5.4.2002, la sentenza appellata, nonché tutti gli atti e documenti di causa;

Data per svolta, alla pubblica udienza del 9.3.2004, la relazione del Consigliere A.A.P.,assenti i rappresentanti delle parti;

Considerato in

FATTO

Con la sentenza appellata la Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo ha riconosciuto al ricorrente D.A.L., percettore di retribuzione, con i.i.s., per lavoro prestato alle dipendenze di terzi, il diritto alla corresponsione anche sulla pensione tabellare in godimento della intera indennità integrativa speciale, corrispostagli dalla D.P.T. di Teramo nella misura ridotta al minimo INPS.; oltre agli interessi legali sugli arretrati per differenze di ratei, riconosciuti nei limiti della prescrizione quinquennale, opposta dall’Amministrazione e riconosciuta fondata da giudice, con salvezza di eventuali atti interrottivi.

Avverso tale sentenza ricorre in appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sostenendo che il divieto di cumulo prescritto dall’art. 99, comma 5°, del d.P.R. n. 1092/1973, non è stato interamente travolto dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n.566/1989, in quanto la illegittimità della disposizione suindicata è stata ravvisata solo nella mancata previsione del limite minimo di retribuzione, al si sotto del quale il cumulo è ammissibile; limite individuato dalla sentenza n. 1/2000 delle SS.RR. di questa Corte dei conti nel concetto di nullatenenza, quale determinato dallo stesso legislatore ai fini della fruizione della pensione di reversibilità da parte degli orfani maggiorenni e dei collaterali inabili del pensionato statale deceduto.A parere dell’Avvocatura erariale la integrazione così operata dalle SS.RR. ha il pregio di realizzare una chiusura  del sistema ordinamentale, evitando che un assetto incostituzionale, quale sarebbe quello di una assoluta incompatibilità tra retribuzione ed i.i.s., venga sostituito da altro, antitetico, ma tuttavia sospetto di irragionevolezza per l’assenza di limite alcuno, che ammetta indiscriminatamente il cumulo in attesa dell’intervento legislativo che determini il  limite postulato dalla Corte costituzionale.

La sentenza impugnata, che aderisce all’indirizzo della totale caducazione delle disposizioni relative al cumulo e riconosce il diritto alla fruizione della i.i.s. da parte del ricorrente senza limite alcuno, è, pertanto, da annullare.

Con memoria depositata il 22.4.2002 si è costituito l’appellato D.A., rappresentato e difeso dall’Avv. C.M., come da procura a margine, eccependo, in via preliminare, la inammissibilità dell’atto di appello in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza appellata, essendo trascorsi 61 giorni tra la data della notifica di quest’ultima, avvenuta il 15.12.2001 e la data di notifica dell’appello ,avvenuta il 13.2.2002; e, chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso appello perché infondato in fatto ed in diritto.

DIRITTO

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività della relativa notifica all’appellato (in data13.2.2002), che sarebbe avvenuta oltre il termine di 60 giorni previsti dall’art.1, comma 5bis, del d.l. n. 453/1993, convertito nella l. n. 19/1994, modificato dall’art 1, comma 1°, d.l. n. 543/1996, convertito in l. n. 639/1996, e precisamente il 61° giorno dalla notifica della sentenza di primo grado (avvenuta il 15.12.2001).

Tale eccezione è infondata in quanto include nel computo del termine per l’appello anche il giorno nel quale è avvenuta la notifica della sentenza, in violazione del disposto dell’art.155 c.p.c, che, per i termini stabiliti a giorni, esclude dal computo il dies a quo.

 Con l’appello in esame si ripropone la questione della cumulabilità della indennità integrativa speciale sulla pensione statale con  la retribuzione da parte di chi presti opera retributiva alle dipendenze di terzi o presso pubbliche amministrazioni.; questione derivata dalla portata da assegnare alle pronunce della Corte costituzionale che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 99 ,comma 5°, del d.P.R. n. 1092/1973 (sentenza n. 566/1989), 17, 1° comma, della legge n. 843/1978 e 15 del d.l.n. 663/1979, convertito in l. n 33/1980 (Sentenza n. 204/1992), sul divieto di corresponsione (o sull’obbligo di congelamento) della i.i.s. sulla pensione statale in favore di chi percepisca una retribuzione per lavoro alle dipendenze di altri.

Il motivo del contrasto si appuntava (come vedremo, almeno in giurisprudenza è ormai pacificamente prevalso l’orientamento della caducazione delle citate disposizioni sul divieto di cumulo) sul significato da attribuire alla clausola che accompagna la declaratoria di incostituzionalità nelle indicate sentenze, che individuavano la ragione della violazione costituzionale (art.36 Cost.) nella mancata indicazione, da parte del legislatore, della “misura della retribuzione” oltre la quale diventano operanti la esclusione (o il congelamento) della i.i.s.; clausola che, secondo alcuni giudicanti e le Amministrazioni interessate, e nel presente appello, anche secondo l’Avvocatura erariale, non elimina il divieto di cumulo,ma postula solo un correttivo, individuato dalle Amministrazioni in un trattamento pensionistico corrispondente al minimo I.N.P.S. (come avvenuto nel caso in esame), e  dalle SS.RR. di questa Corte nella sentenza n. 1/2000 in un livello di reddito che segna la soglia della nullatenenza ai fini della pensione di reversibilità ai superstiti aventi diritto dell’ex dipendente statale.

Una siffatta ricostruzione del divieto di cumulo nella cornice delle pronunce di incostituzionalità, già preceduto da altri tentativi di salvezza dello stesso divieto  operati specie delle SS.RR. (sentenze nn.100/1994/QM e 39-40/1997/QM), non ha però trovato il consenso della maggioranza delle Sezioni giurisdizionali e Centrali della Corte dei conti, che si sono sempre più andate orientando, specie dopo le ordinanze nn. 438/1998 e 517/2000 della stessa Corte costituzionale, verso la conclusione che la declaratoria di incostituzionalità, per il suo precipuo effetto di annullamento, avesse prodotto la caducazione del divieto di cumulo tra i.i.s. e retribuzione per lavoro alle dipendenze di terzi, pubbliche amministrazioni o privati datori di lavoro, non avendo il legislatore, il solo competente, provveduto ad indicare il limite della retribuzione cui le sentenze della Corte costituzionale facevano riferimento.

E tale orientamento appare nella sostanza condiviso anche dall’ultima pronuncia delle SS.RR. n. 14/2003/QM., ove si riconosce (pag 19) l’effetto annullatorio delle sentenze della Corte costituzionale nn. 566/1989 e 204/1992 riguardo alle disposizioni sul divieto di cumulo di indennità integrativa e retribuzione (artt. 99, comm5°, d.P.R. n. 1092/1973 e 17 l. n. 843/1978), pur sostenendosi il permanere del divieto  di cumulo di i.i.s. su due o più trattamenti di pensioni previsto da altre disposizioni, qui non applicate,né applicabili.

Anche questa Sezione Seconda d’appello è saldamente orientata nel senso della espunzione dall’ordinamento del divieto di cumulo tra i.i.s su pensione e retribuzione, riconoscendo alle succitate pronunce della Corte costituzionale il naturale effetto di tutte le sentenze di incostituzionalità e cioè di togliere efficacia alle disposizioni dichiarate incostituzionali (art.136 Cost.), che, quindi, non potranno più avere applicazione per le fattispecie che non siano state irretrattabilmente definite per intervenuto giudicato o per maturata prescrizione; circostanze non verificatesi nel caso in esame.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso del Ministero dell’Economia e Finanze deve essere respinto in quanto infondato.

Considerata la natura della materia trattata non si fa luogo a pronuncia sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione Seconda giurisdizionale d’appello, definitivamente pronunciando, respinta la eccezione di inammissibilità ed ogni altra diversa domanda, deduzione ed eccezione,

RIGETTA

l’appello iscritto al n. 015350 del registro di Segreteria proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso la sentenza n. 901/2001 della Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9.3.2004.

            L’Estensore                                                Il Presidente              

F.to Angelo Antonio Parente                            F.to Tommaso de Pascalis

Depositata in Segreteria il 05 APR. 2004

Il Direttore della Segreteria

F.to Mario Francioni

 

 

 

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