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Corte
dei conti
Sezione
giurisdizionale del Lazio
Sentenza
10 novembre 2006, n. 2282
FATTO
Con
l'atto di citazione depositato in data 22 settembre 2004 (che
trae origine da una interrogazione parlamentare e successivi
esposti del febbraio 2002, inoltrati anche al Procuratore
Generale della Corte dei conti, da alcuni senatori) la Procura
Regionale per la regione Lazio, ha citato il prof. ing. Pietro
LUNARDI, nella sua qualità di Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, a comparire di fronte a questa
Sezione Giurisdizionale per ivi sentirsi condannare al pagamento
a favore dell'Erario e, segnatamente, dell'Ente ANAS,
dell'importo complessivo di Euro 3.191.703,92 (rideterminato con
l'atto di citazione integrativa, di cui appresso si dirà,
nell'importo complessivo di Euro 2.757.877,34, addebitabile al
suddetto) oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi
legali e alle spese di giudizio, a titolo responsabilità
amministrativa per danno conseguente alla corresponsione,
all'Amministratore dell'ANAS, dott. Giuseppe D'Angiolino, ed ai
quattro componenti del Consiglio di Amministrazione (sig.ri
Clemente Carta, Ivan Cicconi, Alessandro Migliavacca e Paolo
Urbani), degli importi (pari inizialmente ad Euro 1.848.915,60,
per il primo, e pari ad Euro 1.342.787,92, per i secondi)
stabiliti a titolo "risarcitorio-transattivo" con gli
accordi stipulati dal Ministro, in qualità di Organo
vigilante dell'Ente in questione e i suddetti soggetti, nel
settembre e nell'ottobre 2001 e aventi ad oggetto il
riconoscimento dei compensi dovuti a titolo risarcitorio per la
cessazione anticipata dai rispettivi incarichi, intervenuta a
seguito di risoluzione ante tempus, per l'Amministratore, e a
seguito di dimissioni, per i Consiglieri.
Quanto alla
posizione dei suddetti in seno all'ANAS risulta che, nel periodo
che interessa, il dott. D'Angiolino era stato nominato
Amministratore Straordinario con D.P.C.M. 24 marzo 1994; fu
nominato, poi, Amministratore con D.P.C.M. 4 ottobre 2000 e cessò
per risoluzione consensuale del rapporto il 27 settembre 2001. L'
ing. Carta, l'ing. Cicconi, il prof. Migliavacca e il prof.
Urbani, nominati Consiglieri di amministrazione con d.m. 4
ottobre 2000, sono cessati per dimissioni (condizionate dal
riconoscimento di un corrispettivo) nelle date fra il 15 ed il 19
ottobre 2001.
Quanto più specificatamente ai fatti
di causa, dall'accordo surriferito, intercorrente fra il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti e il dott. D'Angiolino,
emerge:
a) che quest'ultimo aveva rivendicato, in qualità
di Amministratore dell'Ente, un compenso in misura superiore
all'importo di lire 350.000.000 annui, fissato con decreto
interministeriale del 7 aprile 1994, assumendo di poter ritenere
applicabili le norme di diritto privato concernenti il lavoro
subordinato dei dirigenti di azienda, sia per la rideterminazione
del compenso spettante per l'attività lavorativa già
espletata nel periodo 1994-2001, sia in relazione alla vicenda
risolutiva del rapporto di Amministratore dell'Ente;
b)
che le parti hanno concordato "per mutuo consenso", la
cessazione dalla carica di Amministratore dell'ANAS del suddetto
a far data dal 27 settembre 2001 e, contestualmente, il Ministro
Lunardi si è impegnato ad emanare un provvedimento
"valido, esecutivo ed eseguibile" per rendere "valida
ed esigibile" l'obbligazione dell'ANAS a corrispondere
all'ex Amministratore, a titolo "risarcitorio/transattivo",
le seguenti somme per le causali indicate a fianco di ciascuna
somma:
- lire 1.580.000.000, pari ad Euro 816.001,90,
quali indennità spettanti ai sensi dell'art. 19, commi 11
ultimo alinea e 15, nonché 23 del C.C.N.L. per i dirigenti
ANAS, in un'unica soluzione. L'importo risulta effettivamente
erogato con mandato n. 4784 del 2 ottobre 2001;
- lire
800.000.000, pari ad Euro 413.165,52, quale adeguamento del
compenso, già stabilito con il decreto di nomina (di lire
350.000.000 annui) e percepito nel periodo 1994-2001. L'importo
risulta effettivamente erogato con mandato n. 4786 del 2 ottobre
2001;
- lire 100.000.000/semestre pari ad Euro 51.645,68
per tre anni (globalmente lire 600.000.000 pari ad Euro
309.874,13) per il "patto di fedeltà e di non
concorrenza";
- lire 200.000.000/anno pari ad Euro
103.291,37 per tre anni (globalmente lire 600.000.000 pari ad
Euro 309.874,13) per incarichi di consulenza da affidare all'ex
Amministratore, a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, entro trenta giorni dalla sottoscrizione
dell'accordo.
In realtà, la "risoluzione
consensuale" dell'incarico di Amministratore dell'ANAS del
dott. D'Angiolino ha comportato l'erogazione, a carico dell'Ente,
dei suddetti importi per un ammontare complessivo di Euro
1.539.037,42 in luogo di complessivi Euro 1.848.916,00, tenuto
conto della rideterminazione degli importi delle ultime due voci,
operata dalla Procura con l'atto di citazione integrativa
all'esame odierno.
Analogamente, negli accordi intercorsi
con i quattro Consiglieri di Amministrazione ANAS dianzi citati,
nominati con d.m. 4 ottobre 2000 e cessati per dimissioni
(condizionate dal riconoscimento di un corrispettivo) tra il 15
ed il 19 ottobre 2001, il Ministro ha previsto, per ciascuno, a
titolo "risarcitorio/transattivo", la corresponsione di
lire 650.000.000, pari ad Euro 335.696,98, riconoscendo agli
stessi il compenso che sarebbe spettato loro fino alla scadenza
legale del mandato di Consigliere dell'Ente (ottobre 2005),
determinato forfettariamente tenendo conto anche dei gettoni di
presenza riferibili al medesimo periodo. Complessivamente, in
virtù degli accordi in questione ai quattro Consiglieri è
stata liquidata la somma di Euro 1.342.787,92 di cui ai mandati
del 24 ottobre 2001, per il Carta, del 21 novembre 2001 per il
Cicconi e del 18 ottobre 2001 sia per il Migliavacca che per
l'Urbani.
Con atto di citazione integrativa del 10 agosto
2005, la Procura Regionale ha convenuto anche l'Ing. Francesco
SABATO e il Rag. Virgilio PANDOLFI, nella rispettiva qualità
di Direttore Generale e Direttore Centrale
amministrativo-finanziario dell'ANAS, chiamati a rispondere del
danno erariale, già addebitato al Ministro nell'atto di
citazione iniziale, ma limitatamente agli importi pagati al dott.
D'Angiolino a titolo di consulenze, previsti per complessivi Euro
309.874,13 ed effettivamente pagati nella misura di Euro
154.935,00.
Con tale successivo atto, infatti, la Procura
Regionale ha formulato, contestualmente alla chiamata in giudizio
dei suddetti, una nuova quantificazione del danno erariale
rispetto a quanto previsto nell'atto di citazione iniziale,
resasi necessaria a seguito delle precisazioni emerse dagli atti
e dagli accertamenti effettuati dalla Procura medesima circa le
minori somme pagate dall'ANAS al dott. D'Angiolino a titolo di
"patto di fedeltà" e a titolo di "incarico
di consulenza", nonché al fine di distinguere, per
questa ultima voce di danno, l'addebitabilità a ciascuno
dei soggetti convenuti, in rapporto alla incidenza causativa
della rispettiva condotta nella produzione del danno
medesimo.
In particolare, dalla documentazione contabile
fatta pervenire dai convenuti e trasmessa dall'ANAS - Direzione
Generale (con nota prot. n. 826 del 30 aprile 2004) era emerso
che in concreto al dott. D'Angiolino erano stati corrisposti, in
virtù dell'accordo "risarcitorio-transattivo" i
minori importi di seguito riportati, poiché l'erogazione è
stata limitata solo ai primi tre semestri, dal settembre 2001 al
marzo 2003, e precisamente:
- Euro 154.935,00 (51.645,00 X
3, di cui ai mandati nn. 2198, 2208 e 2209 del 6 maggio 2003) a
titolo di "consulenze" (invece dell'importo di Euro
309.874,13 previsto dall'accordo e inizialmente indicato in
citazione);
- Euro 154.935,00 (51.645,00 X 3 di cui ai
mandati nn. 2206, 2207 e 2199 del 6 maggio 2003) a titolo di
"patto di fedeltà e non concorrenza" (invece
dell'importo di Euro 309.874,13 previsto dall'accordo e
inizialmente indicato in citazione).
Per cui tutti gli
importi che sono stati effettivamente corrisposti all'ex
Amministratore e ai quattro Consiglieri di Amministrazione a
causa dell'accordo risarcitorio-transattivo sottoscritto con
ciascuno dall'allora Ministro Lunardi sono stati rideterminati
come segue:
Somme corrisposte al dr. D'Angiolino:
a
- per indennità ex artt. 19 e 23 del C.C.N.L. dei
dirigenti ANAS: Euro 816.001,90
b - per adeguamento del
compenso: Euro 413.165,52
c - per patto di fedeltà:
Euro 154.935,00
d - per consulenze: Euro
154.935,00
Subtotale: Euro 1.539.037,42
Somme
corrisposte ai quattro Consiglieri di Amministrazione: Euro
1.342.787,92
Totale: Euro 2.881.825,34
Tali somme
costituiscono l'oggetto delle chiamate in giudizio all'esame in
quanto il relativo esborso configura, per la Procura attrice,
"danno erariale" per l'ANAS, sul presupposto che
trattasi di esborsi privi di giustificazione e, quindi, non
dovuti.
A tal proposito risulta dagli atti che in data 26
aprile 2004 la Procura Regionale ha notificato al prof. ing.
Lunardi l'atto di invito a fornire deduzioni ai sensi dell'art. 5
della legge n. 19/1994, contestando gli addebiti conseguenti al
comportamento ritenuto illecito, al quale il suddetto ha
controdedotto con memoria datata 24 maggio 2004, le cui
argomentazioni non sono state ritenute idonee a superare i
contestati profili di responsabilità amministrativa.
E'
seguito l'atto di citazione in giudizio, nel quale si espone una
ampia descrizione dei fatti e dei presupposti della chiamata
stessa, tra i quali, si evidenzia che, con lettera datata 27
settembre 2001, il Ministro trasmetteva all'ANAS - Direzione
Amministrativa e Finanziaria l'accordo stipulato, in data 27
settembre 2001, con l'ex Amministratore D'Angiolino "affinché
abbia immediata ed effettiva esecuzione" e, analogamente,
con lettere del 16 e 19 ottobre 2001, trasmetteva gli accordi
stipulati con i Consiglieri di Amministrazione. Sono, quindi,
seguite le relative liquidazioni secondo quanto dianzi indicato
per ciascuna voce di spesa.
Per la Procura attrice il
fondamento della responsabilità amministrativa contestata
al Ministro Lunardi consiste nell'aver egli tenuto, nella vicenda
di cui trattasi, una condotta gravemente colposa in quanto ha
formalizzato atti di risoluzione transattiva in violazione di
leggi e di atti normativi disciplinanti in maniera vincolante la
materia e per avere agito, comunque, con eccesso di potere, sia
perché, sottoscrivendo i menzionati accordi, ha esercitato
dei poteri che non gli competevano, essendo il Ministero dallo
stesso rappresentato, organo di vigilanza dell'Ente, sia sotto
l'aspetto per così dire finanziario, per aver del tutto
autonomamente determinato dei compensi straordinari, in
violazione della normativa che già definiva la procedura
ed i limiti da osservare nella determinazione e nella revisione
dei compensi da corrispondere agli organi dell'Ente medesimo.
Si
sostiene, in sostanza, che, rientrando l'ANAS nel novero degli
enti destinatari del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
era normativamente previsto, all'epoca in cui il signor Ministro
ha stipulato gli accordi "risolutivi-transattivi" con
gli organi amministrativi dell'Ente per la loro cessazione
anticipata, che tali organi venissero sciolti con decorrenza dal
1° gennaio 2002 in mancanza di revisione statutaria nel
termine fissato del 30 giugno 2001 (ex comma 3 dell'art. 13 di
tale decreto). Per l'ANAS, infatti, si era già verificata
tale condizione risolutiva della mancata revisione statutaria (il
nuovo statuto dell'Ente è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale nella successiva data del 27 ottobre 2001). Per cui
secondo quella disposizione sarebbe seguita l'istituzione di
un'amministrazione straordinaria, in capo o al Presidente o ad un
Commissario straordinario nominato al suo posto. D'altronde, se
la revisione statutaria fosse intervenuta nel termine previsto,
sia l'Amministratore che i consiglieri, sarebbero rimasti in
carica fino alla nomina degli organi di nuova istituzione.
Sul
punto si fa rilevare, pertanto, che nessun ricorso poteva
ammettersi a forme negoziali o consensuali di "accordo
risolutivo-transattivo" per la definizione del rapporto, né
che potesse essere riconosciuto un trattamento economico a tale
titolo agli amministratori dell'ANAS trattandosi di disposizione
a carattere vincolante, né che alcuna pretesa avrebbero
potuto vantare gli organi uscenti in ordine al riconoscimento del
compenso afferente al periodo residuale di attività, fino
alla scadenza del mandato. Per contro, secondo parte attrice, il
Ministro Lunardi, allorché ha provveduto alla stipula
degli accordi "risolutivo-transattivi", e, cioè,
nel periodo dal 27 settembre al 19 ottobre 2001, era ben
consapevole del fatto che gli organi di amministrazione in carica
sarebbero stati a breve sottoposti allo scioglimento per mancata
revisione statutaria nei termini e, ciò nonostante, ha
proceduto a formalizzare gli accordi.
Alla luce di tali
considerazioni, quindi, nell'atto si contesta che gli emolumenti
erogati all'ex Amministratore ed ai quattro componenti del
Consiglio di Amministrazione dell'ANAS in esecuzione degli
accordi stipulati in via surrogatoria dall'Autorità
vigilante, in persona del Ministro pro-tempore, sono stati
indebitamente corrisposti, in quanto essi si pongono in contrasto
con le disposizioni dell'ordinamento vigente all'epoca della
cessazione dei predetti nel loro rapporto con l'Ente e che il
corrispettivo accordato non potesse, comunque, essere
riconosciuto ai soggetti in questione, nei termini previsti,
oltre la vigenza della carica.
Nello specifico si
contesta, tra l'altro, che in virtù del relativo accordo
al dott. D'Angiolino, contravvenendo a precise disposizioni
normative già in vigore, è stata anche accordata,
la ricostruzione del trattamento economico dalla data della sua
prima nomina (1994) ad "amministratore straordinario"
fino alla cessazione. Ciò in quanto questi avrebbe
rivendicato (ma la relativa documentazione non sarebbe mai stata
trasmessa pur essendo stata espressamente richiesta) la
rideterminazione del compenso in misura superiore all'importo
percepito (di lire 350.000.000 annue stabilito con decreto
interministeriale del 7 aprile 1994), sulla base delle
disposizioni del codice civile riguardanti gli amministratori
delle società per azioni e delle norme di diritto privato
concernenti il lavoro subordinato dei dirigenti d'azienda.
Per
la Procura, pertanto, la responsabilità amministrativa si
fonda sul presupposto che in materia esisteva una precisa
normativa di primo e di secondo grado che già prevedeva il
trattamento economico e le condizioni di ingaggio degli
amministratori dell'ANAS (anche con riferimento alla procedura
che imponeva il concerto con il Ministero della Economia e delle
Finanze, la conformità agli emolumenti previsti per gli
organi degli altri enti pubblici di analoga dimensione, il previo
parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, ecc.) che è
stata completamente disattesa dal Ministro nel determinare i
compensi degli amministratori uscenti dell'ANAS. Il che,
unitamente all'avere egli agito con eccesso di potere configura
gli estremi della colpa grave quale elemento soggettivo della
responsabilità.
Passando, ora, alla domanda
avanzata con l'atto di citazione integrativa, si è già
detto che l'atto, oltre alla nuova quantificazione del danno
erariale nei termini dianzi precisati, ha per oggetto la
liquidazione delle somme erogate dall'ANAS all'Amministratore
D'Angiolino ai sensi del punto 11) del citato accordo
transattivo, e, cioè, la posta di danno relativa al
pagamento per l'affidamento al suddetto da parte del Ministero
delle Infrastrutture - nei trenta giorni successivi - di
incarichi di consulenza di durata triennale, da compensarsi,
nella previsione dell'accordo, con l'erogazione, a carico
dell'ANAS, di un corrispettivo degli attuali Euro 103.291,37 per
tre anni, per complessivi Euro 309.874,13, di cui sono stati
effettivamente liquidati complessivi Euro 154.935,00.
Per
tale aspetto la Procura regionale - che, come dianzi esposto, per
tale posta di danno ha già convenuto il Ministro Lunardi
sotto il diverso profilo di responsabilità di aver
accordato a titolo transattivo/risarcitorio il compenso per
consulenze di cui trattasi - ha convenuto anche l'ing. Francesco
Sabato, in qualità di Direttore Generale e il rag.
Virgilio Pandolfi, in qualità di Direttore Centrale
Amministrativo e Finanziario, in quanto a fronte del suddetto
pagamento non sarebbe stata svolta alcuna attività di
consulenza.
Al riguardo nell'atto, in punto di fatto, si
evidenzia tra l'altro:
- che il Direttore Generale, ing.
Sabato, ha sottoscritto le disposizioni di impegno e pagamento
(Disp. n. 2482 relativa alla notula n. 2 del 28 giugno 2002,
Disp. n. 2481 relativa alla notula n. 3 del 20 dicembre 2002,
Disp. n. 2491 relativa alla notula s.n. del 22 aprile 2003) dando
atto che "... tale attività risultava regolarmente
espletata per il periodo oggetto della liquidazione" e ha
autorizzato l'impegno sul relativo capitolo di bilancio ed il
pagamento del complessivo importo di Euro 154.935,00 (Euro
51.645,00 X 3) a favore del dott. D'Angiolino. Seguiva
l'emissione di tre rispettivi mandati (n. 2208, n. 2209 e n. 2198
tutti del 6 maggio 2003 e ciascuno di Euro 51.645,68);
-
che, in sede istruttoria, è stata acquisita la nota (prot.
n. 10442 del 19 giugno 2003, a firma del Capo di Gabinetto
prefetto Claudio Gelati) con la quale si comunica che "il
Ministero non aveva conferito al Dott. Giuseppe D'Angiolino alcun
incarico di consulenza triennale o di diversa durata",
nonché la nota dello stesso Direttore Generale Sabato (n.
DGE/Seg. - 826 del 30 aprile 2004), dalla quale, in sostanza, si
evince che i documenti in base ai quali era stato effettuato il
riscontro del regolare espletamento delle consulenze erano le
parcelle emesse dal dott. D'Angiolino.
Risulta che, in
data 30 aprile 2005, la Procura regionale ha emesso l'atto di
invito a dedurre, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 19/1994,
oltre che nei confronti dei signori Sabato Francesco e Pandolfi
Virgilio, anche nei confronti di Silvestrini Carlo e Dragoni
Emanuela, questi ultimi due in qualità di funzionari che
avevano firmato i mandati relativi alle consulenze in questione.
Tuttavia, sulla base delle deduzioni svolte dai suddetti
invitati, nonché delle considerazioni emerse nel corso
dell'audizione personale del 3 agosto 2005 dei signori
Silvestrini e Dragoni, non ha ritenuto di dover esercitare
l'azione di responsabilità nei loro confronti, in quanto
la condotta dei medesimi non è stata ritenuta
qualificabile come gravemente colposa.
Diversamente, la
Procura attrice, nell'atto integrativo all'esame, sostiene che
l'ing. Francesco Sabato e il rag. Virgilio Pandolfi, fossero
entrambi a conoscenza del fatto che le prestazioni consulenziali
"non erano state svolte" e che agli stessi, comunque,
competeva, nell'ambito delle rispettive competenze, verificare
previamente se tale premessa si fosse in realtà
realizzata, e, dunque, se gli incarichi fossero stati
effettivamente conferiti ed effettuati dal dott. D'Angiolino.
La
domanda attrice, nei confronti del Direttore Generale Sabato, si
fonda sulla palese inosservanza dei doveri di verifica della
effettiva sussistenza del credito del dott. D'Angiolino e sulla
volontaria violazione delle regole di una corretta
amministrazione. Parimenti il rag. Pandolfi era tenuto, quale
liquidatore delle disposizioni di impegno, non solo ad effettuare
un riscontro contabile dei dati rappresentati ma, principalmente,
ad accertarsi della sussistenza dei titoli e dei documenti
comprovanti la legalità e la fondatezza della spesa, prima
di dar corso, come in concreto ha fatto, alla liquidazione delle
competenze richieste, firmando i relativi mandati pur sapendo che
non erano state svolte le relative controprestazioni. Il
comportamento di entrambi concretizza - per l'attore - una chiara
ipotesi di colpa grave, se non addirittura di dolo, in quanto
connotato dalla coscienza e volontarietà di agire
cagionando un pregiudizio erariale all'ente di
appartenenza.
Quanto, infine, alla ripartizione del
relativo danno erariale, quantificato in complessivi Euro
154.935,00, nella prospettazione attorea la condotta del prof.
Lunardi, ritenuta illecita sulla base del titolo di
responsabilità attribuitogli nell'atto di citazione
iniziale, concorre con la responsabilità riconducibile
alle condotte illecite dell'ing. Sabato e del rag. Pandolfi, con
un apporto causale individuato nella misura pari al 20% della
suddetta somma complessiva erogata per consulenze, e, quindi, per
Euro 30.987,00. Mentre l'apporto causale, nella produzione dello
stesso danno, addebitabile al Sabato e al Pandolfi, sicuramente
più grave, risulta quantificato nella misura del 40%
ciascuno di quanto indebitamente pagato per consulenze, e,
quindi, nell'importo pari ad Euro 61.974,00 ciascuno.
Pertanto
il complessivo danno erariale, rideterminato in complessive Euro
2.881.825,34, per la Procura attrice va ripartito tra gli attuali
convenuti nei termini che seguono, di talché ciascuno è
chiamato a rispondere per l'importo di seguito indicato, oltre
rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio:
-
il prof. Ing. Pietro LUNARDI per Euro 2.757.877,34
-
l'ing. Francesco SABATO per Euro 61.974,00
- il rag.
Virgilio PANDOLFI per Euro 61.974,00.
Si è
costituito in giudizio, con memoria difensiva depositata in data
31 ottobre 2005, il prof. Ing. Pietro LUNARDI, rappresentato in
giudizio e difeso dall'avv. Giulio Correale e dall'avv. Rosalba
Grasso, con la quale, in via preliminare e pregiudiziale, si
propongono le eccezioni di seguito riportate.
a) Si
eccepisce il difetto di giurisdizione sotto l'aspetto che gli
accordi transattivi sottoscritti dal convenuto, in qualità
di Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono atti
sottratti al controllo giurisdizione della Corte dei Conti in
quanto "atti politici e di governo" del Ministro.
Si
sostiene, al riguardo, che, il Ministro nell'espletamento delle
funzioni esercitate nella fattispecie, che attengono al controllo
e alla vigilanza sull'ANAS, non avrebbe posto in essere come
preteso dall'attore, un "atto di gestione amministrativa",
ma un "atto politico in senso stretto", necessitato
"...politicamente per assicurare - attraverso l'ANAS - il
rispetto degli impegni e degli adempimenti istituzionali nello
specifico settore - quello appunto delle strade e della viabilità
in generale";
b) In subordine, ove si dovesse
ritenere che si tratti di atti di gestione, si prospetta
l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 1, u.c., della
legge n. 20 del 1994 e dell'art. 5 c.p.c. in relazione agli artt.
103, comma 2, e 25 della Costituzione.
Sul punto si
sostiene in particolare che, secondo il Giudice delle Leggi
(sent. n. 204/2004), non vi è esercizio di potere
autoritativo quando si agisce con strumenti di diritto privato e
nell'ambito delle norme di relazione. Da tale pronuncia
discenderebbe il principio secondo cui la natura pubblica di
soggetti coinvolti nella controversia non è di per sé
sufficiente ad attrarre la controversia nell'ambito della
cognizione di questo Giudice e che, pertanto, la devoluzione
della giurisdizione in materia di responsabilità
amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici (anche
degli enti pubblici economici) per "blocco di materia"
al Giudice contabile è contraria alla Costituzione, in
quanto prescinderebbe dalla tipologia dell'addebito e dalla
posizione soggettiva delle parti (per cui trattandosi di
caducazione di un rapporto lavorativo la cognizione spetterebbe
all'A.G.O.). Detta interpretazione esporrebbe al prospettato
sindacato di legittimità costituzionale l'art. 1, u. c.
della legge n. 20/1994 analogamente a quanto la Corte
Costituzionale ha dichiarato, in relazione all'art. 103, comma 1,
dell'art. 33 del d. lgs. n. 80/1998 (che ha attribuito alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per blocchi di
materie tutte le controversie in materia di pubblici servizi tra
le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, ivi
incluse quelle riguardanti le prestazioni e le attività di
natura patrimoniale rese nell'espletamento di pubblici servizi).
Pertanto, in virtù di tale interpretazione, l'attuale
controversia, che verte su attività non di tipo
autoritativo, ma di diritto comune, viene distolta dal giudice
naturale, con violazione dell'art. 25 della Costituzione.
c)
Si eccepisce l'inammissibilità dell'azione proposta in
quanto attiene al merito di scelte discrezionali
dell'Amministrazione.
Si sostiene, al riguardo, che per
espressa disposizione di legge (segnatamente l'art. 1 della legge
n. 20/1994, come modif. dal d. l. n. 543/1996) la materia delle
scelte discrezionali è sottratta al sindacato di questa
Corte, sindacato che rimane limitato esclusivamente alla
valutazione della "ragionevolezza" dei mezzi impiegati
in relazione agli obiettivi conseguiti.
d) si eccepisce
l'inammissibilità dell'azione proposta per carenza
dell'elemento oggettivo (danno erariale) e dell'elemento
soggettivo (di responsabilità), nonché del relativo
rapporto di causalità.
A tal proposito, in
particolare, viene evidenziato:
- che il Ministro ha
firmato gli atti transattivi di cui è causa assumendosene
esclusivamente la responsabilità politica e che non è
stato l'autore materiale né dell'atto, né del
procedimento che ha portato alla formazione dell'atto, tenuto
conto che la riferibilità sia formale (corrispondenza) che
sostanziale (valutazioni sulla vicenda) deve farsi risalire
all'Ufficio di Gabinetto;
- che, inoltre, sarebbero stati
ignorati dalla Procura sia la corretta considerazione della
natura e della intensità dell'elemento psicologico, che le
circostanze concrete in cui ha operato il soggetto ritenuto
responsabile e il grado di rischio insito nell'attività
espletata e nella sua singolarità e specialità.
e)
Nel merito, poi, sono state contestate tutte le domande attoree
perché infondate in fatto ed errate in diritto, ribadendo
che la sottoscrizione degli accordi rientra a pieno titolo tra i
poteri del Ministro, in quanto titolare di un potere diretto di
vigilanza, di controllo, e di direttiva sulla gestione e
considerato, altresì, il fatto, trattandosi di figure
apicali dell'Ente, la questione sulla risoluzione del rapporto
non poteva che essere ascritta al Ministro in quanto titolare dei
poteri dianzi descritti.
In particolare, si sostiene che
con la nomina del dott. D'Angiolino ad Amministratore
Straordinario dell'ANAS ai sensi della legge istitutiva dell'Ente
(art. 11 d. lgs. n. 143/1994), sarebbe conseguito un duplice
rapporto con l'Ente medesimo: uno di lavoro dipendente quale
dirigente d'azienda, con relativa contribuzione INPDAI, rapporto
al quale sarebbero state sempre correttamente applicate le norme
di diritto privato; l'altro di Amministrazione con l'affidamento
anche delle funzioni del Consiglio di Amministrazione, oltre che
di direttore generale, a proposito del quale si precisa che, pur
se nella configurazione organizzativa dell'Ente (approvato dal
c.d.a. con delibera n. 7 del 2 febbraio 1996) veniva prevista
questa ultima figura, in realtà tale previsione normativa
non sarebbe mai stata attuata, per cui la direzione gestionale ed
operativa sarebbe stata esercitata, esclusivamente e
ininterrottamente (dal 1994 al 2001), dal dott. D'Angiolino. Ciò
giustificherebbe la necessità di applicazione delle
relative norme in materia di risoluzione del rapporto di
Dirigente e, in particolare, del C.C.N.L. dei Dirigenti ANAS
anche nella considerazione che la pretesa del dott. D'Angiolino
si presentava suffragata da idonea documentazione e da fondate
argomentazioni giuridiche, nonché nell'ottica di
scongiurare un possibile contenzioso.
Nel sostenere,
inoltre, la fondatezza del compenso degli amministratori alla
luce della normativa di riferimento (art. 8 del D.P.R. n.
242/1995), che prevede la possibilità di applicazione
delle disposizioni in materia di revoca degli amministratori di
società (e segnatamente l'art. 2383 c.c.) si eccepisce,
comunque, che la determinazione del compenso all'Amministratore
ed ai componenti del C.d.A dimissionari, in tal modo effettuata
dal Ministro, ha comportato in re ipsa un vantaggio attraverso la
erogazione, in termini di numerario, addirittura inferiore
rispetto alla quantificazione che sarebbe stata operata
nell'ambito privatistico.
In conclusione la difesa del
Lunardi ha chiesto che venga mandato assolto il convenuto e, in
ulteriore subordine, che venga fatto largo uso del potere
riduttivo, con particolare riferimento ai vantaggi indubbiamente
conseguiti dall'Amministrazione dalla attività svolta dal
D'Angiolino, con esclusione in ogni caso del cumulo tra
rivalutazione monetaria e interessi.
Si è, poi,
costituito in giudizio, con memoria difensiva depositata in data
31 ottobre 2005, il Rag. Virgilio PANDOLFI, rappresentato in
giudizio e difeso dall'avv. Giulio Correale, con la quale,
preliminarmente, si sostiene che la relativa responsabilità
non può che essere ricollegata a quella che eventualmente
fosse riconosciuta al Ministro, avendo egli operato in esecuzione
vincolata di quest'ultimo; cosicché ove facesse difetto la
giurisdizione di questa Corte nei confronti del Ministro e,
quanto al merito, egli andasse esente da responsabilità,
parimenti dovrebbe giudicarsi per il rag. Pandolfi.
Si
ribadiscono, quindi, le eccezioni preliminari sulla base delle
argomentazioni già esposte per la difesa Lunardi,
circa:
- il difetto di giurisdizione di questa Corte, in
quanto gli atti posti in essere dal Ministro sono "atti
politici e di governo" e come tali sottratti alla
giurisdizione contabile;
- l'eccezione di
incostituzionalità dell'art. 1, u. c., della legge n. 20
del 1994 e dell'art. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 103, comma
2, e 25 della Costituzione, in subordine, ove si dovessero
ritenere gli atti come atti di gestione;
- l'eccezione
d'inammissibilità dell'azione proposta in quanto attiene
al merito di scelte discrezionali dell'Amministrazione.
Nel
merito, poi, si contestano tutte le domande attoree perché
infondate in fatto e in diritto e, quanto specificamente
all'elemento soggettivo della colpa grave, si rappresenta la
mancanza di illiceità nel comportamento del rag. Pandolfi
atteso che l'attività dello stesso, come riconosciuto
dalla stessa Procura nella citazione integrativa, è stata
solo consequenziale alla assunzione dell'impegno.
Infatti,
nel fare riferimento a tutta la corrispondenza intercorsa al
riguardo con il Direttore Generale prima di procedere al
pagamento e al fatto che gli affidamenti sono stati dati
direttamente dal Ministro e dal Direttore Generale (che ha
peraltro precisato che l'attività di consulenza risultava
regolarmente espletata), si sostiene che, per quanto concerne la
"regolarità delle suddette notule", al Direttore
Amministrativo e Finanziario competeva, in qualità di
liquidatore, la verifica formale delle notule o fatture e se le
stesse erano state emesse nel rispetto delle normative fiscali o
tributarie, nonché la verifica della esistenza della
disponibilità finanziaria e della disposizione di impegno
di spesa e pagamento, mentre non competeva la verifica nel merito
di tale disposizione di impegno.
In conclusione, nel
richiamarsi, infine, alle ulteriori considerazioni svolte in sede
di risposta all'invito a dedurre, la difesa ha chiesto di mandare
assolto il convenuto, con esclusione in ogni caso del cumulo tra
rivalutazione monetaria e interessi e, in subordine, di fare
largo uso del potere riduttivo, con particolare riferimento ai
numerosi incarichi fiduciari conferiti dall'Amministrazione e ai
precedenti di carriera risultanti dal curriculum prodotto
(ricordando anche la giurisprudenza intervenuta in
materia).
L'ing. Francesco SABATO, rappresentato in
giudizio e difeso dall'avv. Arturo Cancrini, si è
costituito con atto depositato in data 11 novembre 2005 e ha,
poi, depositato l'atto difensivo del 18 novembre 2005, con il
quale ha, in sintesi, eccepito:
- che la causa giuridica
delle erogazioni all'ex Amministratore per gli incarichi di
consulenza discendeva dall'accordo firmato nel settembre 2001 tra
il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e
l'Amministratore dell'ANAS, dott. D'Angiolino;
- che egli,
in qualità di Direttore Generale dell'ANAS, aveva la
competenza a conoscere i soli passaggi procedimentali di spesa
riguardanti la situazione giuridica soggettiva attiva e
patrimoniale che sarebbe spettata all'Amministratore dell'ANAS
sulla base del su citato punto 11 dell'accordo transattivo;
-
che egli, in tale qualità, aveva da subito avviato la
doverosa procedura di valutazione circa la documentazione idonea
a comprovare il diritto al pagamento da parte del soggetto
creditore; ancor più, con nota prot. n. 199 del 15 luglio
2002, aveva trasmesso per quanto di competenza al Direttore
Centrale Amministrativo e Finanziario, Rag. Virgilio Pandolfi, le
notule presentate dal dott. D'Angiolino in merito alle sue
spettanze nei confronti dell'ANAS, investendo l'Ufficio de quo a
"riscontrare quanto addotto e, ove ve ne sia conferma nei
documenti in possesso dell'Ente, procedere alla liquidazione
delle stesse, previa verifica della regolarità contabile
delle notule";
- che il medesimo, per una piena
"coerenza di verifica" avviata con la nota del 15
luglio 2002, aveva vieppiù inoltrato al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti la nota prot. n. 844 del 5
settembre 2002, inviata per conoscenza anche al Direttore
Centrale Amministrativo e Finanziario, con la quale veniva
chiesto "di conoscere, per gli importi richiesti a titolo di
consulenze da attribuirsi allo stesso ex Amministratore, quali
incarichi siano stati attribuiti e se gli stessi siano stati
esitati";
- che se il Direttore Centrale
Amministrativo e Finanziario ha poi di fatto sottoscritto i
mandati con cui sono state liquidate le competenze all'ex
Amministratore a titolo delle consulenze in questione, ciò
ha rappresentato giuridicamente la compiuta verifica
dell'esistenza documentale e dei requisiti secondo quanto egli
aveva espressamente richiesto con la lettera spedita al Rag.
Virgilio Pandolfi in data 15 luglio 2002;
- che da quanto
premesso discende l'assenza sia di dolo che di colpa grave della
condotta del convenuto, a nulla rilevando, quindi, la propria
eventuale e formale inadempienza circa una teorica negligenza di
ulteriore verifica;
- che mancherebbe, pertanto, nella
propria condotta anche il nesso causale con l'evento dannoso,
avendo egli con le citate lettere investito nel particolare gli
altri Uffici incaricati dell'esame della documentazione e della
identificazione materiale degli incarichi di cui all'accordo
stipulato fra il Ministro e l'ex Amministratore.
In
conclusione la difesa ha chiesto, in via principale, di mandare
assolto il convenuto e, in subordine, di fare luogo al potere
riduttivo tenendo conto dell'aliquota di rischio afferente al
modulo organizzativo e all'incarico, nonché delle
particolari circostanze nelle quali il Sabato si è venuto
a trovare.
Nell'odierna pubblica udienza i difensori delle
parti convenute hanno tutti esposto e argomentato sulle
eccezioni, sia di rito che di merito, che stanno alla base della
richiesta di assoluzione dei rispettivi assistiti, già
ampiamente esposte negli atti difensivi. In particolare, l'avv.
Correale ha anche prospettato ulteriori profili di
incostituzionalità di alcune norme della disciplina che
regola la fattispecie all'esame.
Il Procuratore Regionale,
viceversa, ha ribadito le argomentazioni su cui si fondano le
chiamate in giudizio in questione, controdeducendo, in
particolare, alle eccezioni sollevate dalle parti convenute in
atti e in udienza, ed ha, pertanto, concluso confermando la
richiesta di condanna nei termini di cui alla rispettiva
citazione.
DIRITTO
La
fattispecie all'esame di questa Sezione attiene alla richiesta di
condanna per danno erariale per complessivi Euro 2.881.825,34
subito dall'Erario e, segnatamente, dall'Ente ANAS. L'addebito si
articola, in particolare, come segue:
- complessivi Euro
2.757.877,34, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio,
addebitabili al prof. ing. Pietro Lunardi a titolo responsabilità
amministrativa per danno conseguente alla liquidazione
all'Amministratore dell'ANAS, dottor Giuseppe D'Angiolino, ed ai
quattro componenti del Consiglio di Amministrazione, citati in
narrativa, liquidati a titolo "risarcitorio-transattivo"
in riferimento agli accordi stipulati dal Ministro, in qualità
di Organo vigilante dell'Ente in questione e i suddetti soggetti,
nel settembre e nell'ottobre 2001 e aventi ad oggetto il
riconoscimento dei compensi dovuti a titolo risarcitorio per la
cessazione anticipata dei rispettivi incarichi a seguito di
risoluzione consensuale, per l'Amministratore, e a seguito di
dimissioni, per i Consiglieri;
- dell'importo di Euro
61.974,00 addebitabili all'ing. Francesco Sabato e di Euro
61.974,00, addebitabili al rag. Virgilio Pandolfi, oltre per
entrambi interessi, rivalutazione e spese di giudizio, nella
rispettiva qualità di Direttore Generale e Direttore
Centrale amministrativo-finanziario dell'ANAS, chiamati a
rispondere del danno erariale, per la parte non addebitata al
Ministro, limitatamente agli importi pagati al dott. D'Angiolino
a titolo di consulenze previste al punto 11 nell'accordo
transattivo intervenuto con quest'ultimo.
Prima di entrare
nel merito della vicenda, deve questo Giudice esaminare,
preliminarmente, le eccezioni in rito sollevate dalle difese dei
convenuti, come riportate in narrativa.
1. Deve essere
affrontata con precedenza l'eccezione di difetto di giurisdizione
di questa Corte dei Conti, nella prospettazione che gli accordi
transattivi sottoscritti dal Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti con l'Amministratore e i quattro Consiglieri di
Amministrazione dell'ANAS, atti su cui si fonda sostanzialmente
la domanda attorea, sono atti sottratti al controllo
giurisdizionale della Corte dei Conti, in quanto "atti
politici e di governo" del Ministro medesimo.
L'eccezione
è infondata e deve essere rigettata.
Nel caso di
specie, non è in discussione la pur giusta considerazione,
avanzata della difesa, che l'attuale assetto normativo della
dirigenza pubblica sia ormai improntato ad una netta separazione
tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni
dirigenziali di gestione amministrativa e sulla conseguente
precisa distinzione tra Organi di Governo e Organi di direzione
amministrativa. Ciò in quanto la contestazione da cui
muove la Procura attrice si fonda, essenzialmente, sulla
circostanza che il Ministro, nella vicenda, abbia in sostanza
esorbitato dalle funzioni spettategli, che attengono al controllo
e alla vigilanza sull'ANAS, ponendo in essere, appunto, un "atto
di gestione amministrativa". Infatti, l'avere definito e
accordato i compensi in questione ai componenti degli organi ANAS
anche per il periodo successivo alla effettiva cessazione
dall'incarico, o a causa della cessazione anticipata, non
configura di per sé un "atto politico o di alta
amministrazione". Anche ove presupponesse scelte politiche,
l'addebito formulato ha una sua autonoma valenza e prescinde da
ogni valutazione o sindacato sulla necessità e sulla
determinazione della "scelta politica" di far cessare
anticipatamente gli organi. A fronte di tale presupposto sono
stati accordati dal Ministro compensi che si assumono non dovuti
e la responsabilità amministrativa alla quale questi è
chiamato a rispondere comporta, nello specifico, la valutazione
sulla liceità del potere esercitato di concordare e
accordare ai soggetti in questione emolumenti (e non sulla scelta
politica che si adduce esistere a monte) e sulla legittimità
o meno della spettanza degli emolumenti ai soggetti di cui
trattasi.
Gli accordi risarcitori/transattivi sottoscritti
dal Ministro devono ritenersi, perciò, veri "atti di
gestione" intendendo per "atto di gestione",
secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte, ogni atto
amministrativo il quale sotto l'aspetto finanziario comporti
entrata o spesa per l'ente (gestione finanziaria) e sotto
l'aspetto patrimoniale comporti aumento di passività o
diminuzione di attività negli elementi del patrimonio
(gestione patrimoniale), con tutte le implicazioni in fatto ed in
diritto in termini di responsabilità gestoria sotto il
profilo economico finanziario (Sez. I Centrale n. 266 del 17
settembre 2001 e n. 203 del 19 giugno 2002).
2. Passando,
quindi, alle eccezione di incostituzionalità dell'art. 1,
u.c., della legge n. 20 del 1994 e dell'art. 5 c.p.c. in
relazione agli artt. 103, comma 2, e 25 della Costituzione,
devesi ritenere la questione palesemente infondata. La questione
poggia erroneamente sulla analogia con quanto affermato dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 204 del 2004, richiamata
dalla difesa. Con tale sentenza, infatti, il Giudice delle Leggi
si è riferito al Giudice amministrativo e la
configurazione della giurisdizione di quest'ultimo è
assolutamente diversa dalla giurisdizione del giudice contabile.
La materia di cui conosce la Corte del Conti è la
responsabilità amministrativa, mentre quella del Giudice
amministrativo attiene agli interessi legittimi e ai diritti
soggettivi. Ciò significa che non esiste, per la prima,
diversamente dal secondo, la ripartizione per "blocchi di
materia" essendo la materia sottoposta alla sua
giurisdizione una soltanto, che si identifica, sotto il profilo
oggettivo, con l'illecito amministrativo e, sotto il profilo
soggettivo, con la responsabilità amministrativa
dell'amministratore o del dipendente.
In altre parole,
mentre per i diritti soggettivi e gli interessi legittimi ci sono
giurisdizioni concorrenti (G.O. e G.A.), in riferimento alle
quali è concepibile che la ripartizione per "blocchi
di materie", operata dal legislatore del d.lgs. n. 80/1998,
ha potuto determinare uno sconfinamento del Giudice
Amministrativo nel campo di giurisdizione del Giudice Ordinario,
tale sconfinamento non è configurabile rispetto al profilo
unico alla giurisdizione contabile sulla "responsabilità
degli amministratori e dipendenti pubblici".
Palesemente
infondata e non manifestamente rilevante è, poi, la
questione anche sotto la prospettazione della violazione
dell'art. 25 della Costituzione per sottrazione della
controversia al giudice naturale, in quanto, prescindendo dalle
considerazioni svolte, quello che rileva ai fini del riparto tra
giurisdizione contabile e ordinaria, secondo l'interpretazione e
l'orientamento, ormai certamente prevalente e condiviso, della
Corte di Cassazione è unicamente la natura pubblica o
privata delle risorse finanziarie di cui si avvale l'ente
danneggiato al di là della natura pubblica o privata dello
strumento utilizzato (nella specie, accordo transattivo).
Giova
aggiungere al riguardo che, sotto questa ottica, la
giurisprudenza di questa Corte, che ha affrontato sotto diversi
aspetti la problematica della giurisdizione, ha da tempo
affermato che l'utilizzo dello strumento privatistico
nell'esercizio di una attività amministrativa non
determina per ciò solo la sottrazione della attività
alla giurisdizione contabile per la verifica della liceità
dell'attività gestoria posta in essere, soprattutto
guardando al processo evolutivo di quest'ultima che ha portato ad
una sempre maggiore utilizzazione di moduli di azione e di
organizzazione del diritto privato (a tal proposito, per
economicità di giudizio, si richiama la recente sentenza
di questa Sezione Lazio n. 874 del 12 maggio 2005 e la relativa
ricostruzione giurisprudenziale in materia).
Pertanto,
deve sostenersi che il perseguimento dell'interesse pubblico
concreto da parte dell'Ente attraverso lo strumento di diritto
privato non muta la natura pubblica dell'attività
amministrativa finalizzata al fine pubblico assegnato per
mancanza di un assetto paritetico dell'interesse pubblico
rispetto al perseguimento dell'interesse privato e che l'attività
amministrativa che configuri un illecito amministrativo comporta
la responsabilità amministrativa di cui conosce unicamente
il Giudice contabile.
Quanto, infine, alle eccezioni di
incostituzionalità di alcune norme che regolano la
fattispecie all'esame, formulate in udienza sotto diversi profili
dalla difesa Correale, si ritiene che esse, a parte la loro
generica prospettazione e ininfluenza ai fini del decidere,
siano, comunque, manifestamente infondate e, pertanto, devono
essere rigettate nell'ottica complessivamente dirimente di quanto
segue:
- nessun profilo di incostituzionalità è
dato rilevare dagli artt. 5, comma 4, e 11, comma 2, del d.lgs.
n. 143 del 1994 (con il conseguente coinvolgimento dell'art. 3,
comma 9, del d.P.R. n. 242 del 1995), con riferimento agli artt.
3 e 97 della Costituzione, sotto l'aspetto della disparità
di trattamento o di lesione di posizioni giuridiche soggettive,
atteso che trattasi di disposizioni che individuano le autorità
pubbliche e che stabiliscono le modalità e le procedure
per la definizione di compensi degli Organi dell'ANAS e, cioè,
di soggetti deputati al perseguimento dei fini pubblici di
quell'Ente e che non dispongono sui diritti soggettivi dei
singoli. Rientra, pertanto, nella determinazione del legislatore
la scelta dei soggetti, della organizzazione e delle procedure
attraverso cui determinare l'aspetto retributivo degli incarichi
di conferimento di poteri e, quindi, attraverso cui deve essere
definito il compenso di organi che svolgono funzioni o che,
comunque, perseguono fini pubblici;
- nessun profilo di
incostituzionalità promana dell'art. 13, comma 3, del d.
lgs. n. 419/1999, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41, comma 1,
della Costituzione), perché nessuna lesione di diritti
inviolabili, di tutela dell'affidamento o di contratto sociale o
di iniziativa economica privata può conseguire da una
norma che, in senso generale, dispone il venir meno di organi
pubblici: nella nomina di tali organi non vi è rapporto
paritario tra l'autorità che conferisce e l'incaricato, né
sorgono diritti di tipo soggettivo o contrattuale, ma discende
unicamente il conferimento del potere per l'esercizio delle
funzioni pubbliche affidate e per il perseguimento di fini
pubblici che gli organi sono chiamati a realizzare.
3.
Parimenti deve giudicarsi infondata e, quindi, da rigettare anche
l'eccezione di inammissibilità dell'azione proposta in
quanto attinente a scelte discrezionali, materia che, per
espressa disposizione di legge (segnatamente l'art. 1 della legge
n. 20/1994, come modif. dal d. l. n. 543/1996) è sottratta
al sindacato di questa Corte, sindacato che rimane limitato
esclusivamente alla valutazione della "ragionevolezza"
dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi conseguiti.
Al
riguardo non sia inutile rilevare, tenendo conto della
giurisprudenza di questa Corte e di questa Sezione Lazio (Sez.
Lazio n. 2090 del 20 ottobre 2003) intervenuta sul punto, che la
disposizione del 1996 in realtà non modifica i principi
giurisprudenziali già in precedenza consolidatesi in tema
di sindacato del giudice contabile sull'attività
discrezionale della pubblica amministrazione nel senso che non
può questo giudice sostituirsi all'operatore pubblico per
individuare altre possibili scelte alternative, diverse da quella
in concreto adottata; ma deve limitarsi ad accertare se
quest'ultima, in sé considerata, risponda a criteri di
razionalità, individuati secondo i parametri di
economicità ed efficacia cui è soggetta l'azione
amministrativa (anche nell'ottica della esistenza di un rapporto
di "ragionevole proporzionalità" tra "costi
e benefici" - Cass. Cass. SS.RR. n. 14488/03), e di
rispondenza agli obblighi di legge pure rinvenibili nella
attuazione di scelte, potendosi parlare, solo in estreme ipotesi
(e non vi rientra la fattispecie all'esame) di discrezionalità
totale.
Tanto premesso, va, dunque, rilevato che l'oggetto
del presente giudizio è la verifica sulla conformità
dell'azione ai canoni generali citati, e, cioè, non il
sindacato in sé della scelta compiuta, bensì
l'accertamento sulla sussistenza o meno delle condizioni cui è
subordinato l'esercizio legittimo del potere nella scelta in
concreto compiuta e attinente al riconoscimento in sede
transattiva dei compensi agli organi dell'ANAS per la anticipata
cessazione dalla carica di cui trattasi. In realtà ciò
che viene sottoposto al giudice non è la discrezionalità
ma la liceità dell'azione: in sostanza si chiede
l'accertamento se il soggetto agente abbia tenuto conto delle
prescrizioni di legge, o di statuto, e se siano stati rispettati
i principi di ragionevolezza e di economicità e di buon
andamento dell'azione amministrativa costituzionalmente
garantiti.
Del resto, quando la scelta travalica i
suddetti principi di economicità e di razionalità,
ovvero è scelta abnorme o palesemente arbitraria tanto da
configurare il vizio di eccesso di potere (come è nella
prospettazione attorea), l'illiceità della scelta rende
improponibile l'eccezione, in quanto non vi è
discrezionalità quando si sia agito in contrasto con
prescrizioni dell'ordinamento (Sez. III Centrale n. 2/A del 7
gennaio 2003).
4. Deve rigettarsi perché destituita
di fondamento anche la eccezione, proposta sotto la generica
prospettazione della inammissibilità della domanda, per
carenza nell'atto di citazione dell'elemento oggettivo (danno
erariale) e dell'elemento soggettivo (di responsabilità),
nonché del relativo rapporto di causalità, Infatti,
al di là di altre considerazioni, che attengono
prettamente al merito e alla fondatezza o meno della domanda
attorea, devesi rilevare che, nella citazione all'esame, la
domanda si appalesa prospettata e articolata con riferimento a
presupposti di fatto e normativi e con riferimento a tutti gli
elementi della responsabilità amministrativa a supporto
dell' addebito formulato.
Devesi aggiungere che
l'eccezione di inammissibilità è, comunque, da
rigettare anche sotto la considerazione che il Ministro avrebbe
semplicemente sottoscritto atti formati dalla propria struttura e
dal Capo di Gabinetto. Basti, al riguardo, rilevare che le
determinazioni assunte dal Ministro non possono tecnicamente,
oltre che per comune logica, essere riferite alle menzionate
strutture di supporto e di collaborazione. Tali determinazioni,
che certamente non rivestivano alcun carattere di ordinarietà
o di atto dovuto, devono ritenersi per loro stessa natura facenti
capo alla sfera decisionale del convenuto, mentre è
ragionevole ritenere che i suddetti uffici si siano occupati
certamente dell'approntamento degli atti e della loro stesura,
offrendo il necessario ausilio tecnico per le determinazioni
assunte.
Peraltro, giurisprudenza pacifica afferma che la
c.d. "scriminante politica" non è applicabile
nelle materie nelle quali gli uffici amministrativi e tecnici
della struttura abbiano espletato funzioni istruttorie o
consultive e, comunque, di mero supporto strumentale, oppure è
esclusa quando l'evidenza della erroneità dell'atto sia
stata tale da escludere qualsiasi buona fede (C. Conti Sez. II
Centrale n. 29/A del 3 marzo 1999 e n. 303/A del 3 novembre 2003
- Sez. giur. Lombardia n. 323 del 6 marzo 2003 - Sez. giur. Lazio
n. 2087 del 12 ottobre 2005)
5. Passando al merito, devesi
ritenere, in pieno accoglimento alla domanda attorea, che gli
emolumenti erogati all'ex Amministratore e ai quattro componenti
del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS in esecuzione degli
accordi stipulati in via surrogatoria dall'Autorità
vigilante, in persona del Ministro pro-tempore prof. ing.
Lunardi, siano stati indebitamente corrisposti, in quanto essi si
pongono in contrasto con le disposizioni dell'ordinamento vigente
all'epoca della cessazione dei predetti nel loro rapporto con
l'Ente.
L'ANAS, infatti, rientra nel novero degli enti
destinatari del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, che
ha disciplinato il "Riordinamento del sistema degli enti
pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15
marzo 1997, n. 59" ed ha espressamente previsto, all'art. 6,
comma 4, che "... l'Ente Nazionale Strade (ANAS) è
riordinato sulla base dei principi e criteri di cui all'art. 13
del presente decreto, tenendo conto della sua natura di ente
pubblico economico....". Il comma 3 dell'art. 13, che detta
la disciplina di "revisione statutaria", stabilisce che
"Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai
quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del
30 giugno 2001" si applica, "con effetto dal 1°
gennaio 2002", per la parte che qui rileva, la disposizione
di cui alla lett. a) secondo cui "i consigli di
amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in
conformità ai criteri di cui al comma 1 della lett. a); il
presidente dell'Ente assume, sino a che il regolamento non è
emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilità
dell'autorità di vigilanza di nominare un commissario
straordinario". Il comma 4 del medesimo art. 13 dispone,
infine, che "negli enti per i quali la revisione statutaria
risulti già intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il
funzionamento degli organi preesistenti è prorogato sino
alla nomina di quelli di nuova istituzione".
E'
evidente che, sulla base delle disposizioni dianzi richiamate, la
contestazione si fonda preliminarmente sulla inutilità
della rimozione degli organi di Amministrazione dell'Ente
disposta dal Ministro attraverso la adozione degli atti
transattivi-risolutivi, causativi di danno erariale, per
l'operatività, nel caso di specie, del citato art. 13,
comma 3, del decreto legislativo n. 419/1999 per cui quegli
organi sarebbero, comunque, cessati (senza alcun aggravio
economico) a decorrere dal 1° gennaio 2002 perché non
era intervenuta la prevista revisione statutaria nel termine
stabilito del 30 giugno 2001 (in quanto il nuovo statuto
dell'Ente è stato pubblicato sulla G.U. del 27 ottobre
2001).
Questo essendo il quadro normativo di riferimento,
si appalesa quantomeno insostenibile, tenuto conto anche dei
tempi (la cessazione concordata è intervenuta qualche mese
prima del suddetto termine di legge), la necessità
rappresentata dal convenuto di dover rimuovere gli organi
dell'Ente all'epoca in carica al fine di realizzare una "finalità
politica" (di per sé non sindacabile né
sindacata come dianzi precisato), perché in nessuna
correlazione diretta ed immediata con l'"atto di gestione
amministrativa" posto in essere e, cioè, quello di
accordare, nella premessa di uno scioglimento concordato degli
organi, un compenso agli organi uscenti per il periodo successivo
alla loro cessazione e a titolo di riderminazione dello stesso
per il periodo pregresso.
Infatti, tutti gli atti di
"gestione amministrativa" sono astrattamente
ricollegabili a "finalità politiche o di Governo",
perché strumento di attuazione di quelle finalità,
ma ciò non legittima che essi perdano, per tale ragione,
la loro specifica natura "gestionale e amministrativa"
o che siano posti in essere in modo non compatibile con l'assetto
normativo di riferimento o che si debba prescindere dalla
autonoma verifica di legittimità.
Ciò
premesso, devesi affermare che, nel caso di specie, la domanda
attorea si appalesa comunque fondata, ai fini dell'addebito della
responsabilità amministrativa, nella parte in cui si
contesta il comportamento gravemente colposo del Ministro di aver
accordato e disposto la liquidazione di compensi non spettanti,
in assenza del relativo potere e in assenza di una previsione
normativa, anzi in contrasto con quelle esistenti: tale "esborso"
(e, quindi, gli atti transattivi che ne costituiscono il titolo
di pagamento) è oggettivamente illegittimo in quanto, una
volta cessati, ai componenti degli organi non spettava alcun
compenso per il periodo successivo al venir meno dell'incarico e
della funzione svolta, in quanto la normativa di riferimento non
consentiva tale corresponsione, né tantomeno poteva essere
disposto dalla autorità vigilante dell'Ente, come in
concreto si è verificato, che per ciò solo se ne è
assunto la diretta responsabilità.
Una prima
illegittimità su cui correttamente si fonda la citazione è
rappresentata dalla considerazione che necessitasse, comunque,
attivare il medesimo procedimento politico che aveva portato alla
nomina degli organi dell'Ente; in particolare, per quanto
riguarda la nomina dell'Amministratore, l'adozione del
"....decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero dei Lavori Pubblici..." e, per quanto
riguarda i Consiglieri "il decreto del Ministro dei lavori
pubblici," secondo la espressa previsione della legge
istitutiva dell'ANAS (artt. 7 e 8 del d. lgs. n. 143/1994).
Prescrizione di legge a fronte della quale si appalesa
inconferente e, in ogni caso, ininfluente la eccezione di parte
convenuta secondo cui, essendo stati posti in essere atti di
"risoluzione transattiva dei rapporti" (e non di
"revoca"), il Ministro sarebbe stato l'unico
interlocutore per l'esame e la risoluzione della questione.
In
effetti, risulta per tabulas che le cessazioni dei componenti
degli organi, in difformità alle suddette disposizioni,
non sono intervenute per atto autoritativo di revoca, ma sono
state concordate e sono formalmente intervenute per atto di
recesso consensuale (l'Amministratore) e per dimissioni (i
consiglieri), indotte dall'accordo sulla spettanza del compenso
anche per il periodo residuo del rispettivo incarico.
Giova
anche aggiungere, riguardo alla circostanza che il Ministro non
avesse, comunque, a termini di legge e di norme statutarie
dell'Ente, la titolarità del potere, esercitato, di
determinare e di accordare i compensi (se non eventualmente
quello propositivo), che l'attività di vigilanza è
di per sé attività di indirizzo e di verifica del
perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, cioè di
quei fini pubblici che lo Stato (per ragioni di specificità,
di semplificazione e/o di speditezza della attività
connessa a quei fini) intende perseguire attraverso soggetti
dotati, nello specifico settore, di competenza e di autonomia
finanziaria, organizzativa e gestionale, ma non presuppone
l'espletamento di "attività surrogatoria" di
gestione, ipoteticamente possibile, ma non è nel caso di
specie, se e nei casi in cui fosse espressamente previsto. In
ogni caso, in linea di principio, mentre risulta compatibile con
il potere di vigilanza, di indirizzo e di controllo, una
eventuale funzione propositiva riferita alla attività di
amministrazione dell'Ente vigilato, l'esercizio di quest'ultima
deve essere sempre preclusa all'autorità vigilante nella
logica di impedire confusione di ruoli ed interferenza di
gestione.
Ciò che, quindi, rileva ai fini della
responsabilità amministrativa del Ministro è la
arbitraria assunzione a carico dell'ANAS della obbligazione di
pagamento dei previsti compensi agli amministratori uscenti
relativamente all'intero periodo in cui sarebbero rimasti in
carica, compensi non previsti da alcuna disposizione normativa e
non dovuti in quanto corrisposti a fronte di funzioni e di
attività che non sarebbero state rese dagli stessi
(consiglieri) e già retribuite con i compensi
normativamente stabiliti (amministratore).
Per entrare nel
dettaglio, infatti, costituiscono certamente danno erariale i
compensi corrisposti in esecuzione degli accordi stipulati dal
Ministro con i consiglieri dell'Ente con i quali si è
concordata la cessazione anticipata dal rispettivo incarico - che
era stato conferito con atto autoritativo di esercizio di poteri
e di funzioni pubbliche (d.m. del 4 ottobre 2000 adottato secondo
le modalità di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14
riguardane "Norme per il controllo parlamentare sulle nomine
degli enti pubblici") - con un atto paritetico di intesa tra
parti che è, invece, atto idoneo a definire una nuova
regolamentazione di un rapporto di tipo contrattuale tra le
parti.
Peraltro, anche se si volesse ritenere compatibile
la disciplina privatistica della revoca del mandato (ma così
non è nel caso di specie) nessun compenso avrebbe sortito
a titolo risarcitorio, per i soggetti in questione, la loro
"rimozione" atteso che si trattava di mandato a tempo
determinato, mentre nel caso di specie gli organi duravano in
carica cinque anni. Infatti, solo la irrevocabilità del
mandato espone il mandante, a termini dell'art. 1723 c.c., al
risarcimento nei confronti del mandatario, e sempre che non
esista una giusta causa (per la quale, si prescinde, perché
ininfluente, da considerazioni sulla eccezione della difesa
secondo cui non possa, secondo la dottrina e la giurisprudenza
civilistica, ritenersi giusta causa la circostanza oggettiva
dello scioglimento del C.d.A. ex art. 13, c. 3 del d.legs. n. 419
del 1999).
Considerato, poi, che le dimissioni dei
consiglieri hanno comportato, secondo la motivazione formale dei
relativi atti (per "... l'esigenza di garantire la
continuità degli organi dell'Ente"), la necessità
di nomina di nuovi organi (i subcommissari e, di seguito, gli
altri consiglieri) alla guida dell'Ente, con l'ovvia necessità
di prevedere i relativi compensi (D.P.C.M. del 14 novembre 2001 e
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'8
febbraio 2002), i compensi accordati ai consiglieri uscenti oltre
a costituire "danno erariale" in quanto non previsti da
alcuna disposizione di legge e accordati a fronte di funzioni che
non sarebbero state svolte (giova ripetere che trattasi di
compensi per il periodo successivo alla cessazione e relativi a
tutto il tempo in cui sarebbero rimasti in carica), configurano,
altresì, una illegittima duplicazione se si tiene conto
dei compensi che, per lo stesso periodo, sono stati corrisposti
agli organi succeduti nell'incarico e/o nella funzione.
Risulta
per tabulas, dai pagamenti che sono intervenuti al riguardo, i
cui estremi sono stati espressamente riportati in narrativa, che
il danno erariale relativo ai compensi accordati ai consiglieri
uscenti ammonta all'importo complessivo di Euro 1.342.787,92 in
quanto per ciascun componente il C.d.A. sono state liquidate lire
650.000.000, pari agli attuali Euro 335.696,98, importo che,
peraltro, è stato determinato forfetariamente, tenendo
conto anche dei gettoni di presenza riferibili al medesimo
periodo. Ciò costituisce, per così dire, ulteriore
motivo di illegittimità, atteso che il "gettone di
presenza" per definizione e per sua intrinseca natura è
emolumento che deve essere liquidato (anche nel caso di vigenza
della carica) solo e se, in concreto, vi sia la presenza del
soggetto titolare alla riunione dell'organo collegiale di cui il
soggetto stesso è componente.
Alla luce di tutto
quanto sopra esposto risulta, quindi, contraddetta la
affermazione di parte convenuta secondo cui la determinazione del
compenso ai componenti del C.d.A. dimissionari effettuata dal
Ministro, avrebbe comportato in re ipsa un vantaggio attraverso
la erogazione, in termini di numerario, addirittura inferiore
rispetto alla quantificazione che sarebbe stata operata
nell'ambito della disciplina privatistica.
Passando, poi,
ai compensi accordati dal Ministro al dott. D'Angiolino, devesi
rilevare che anche la risoluzione consensuale, al pari delle
dimissioni dei consiglieri, non poteva e non doveva sortire alcun
effetto economico risarcitorio nei confronti dell'Amministratore,
in quanto non previsto da alcuna disposizione di legge.
E'
da rigettare, infatti, la argomentazione della difesa secondo
cui, la fondatezza del compenso degli amministratori
conseguirebbe, alla luce della normativa di riferimento (art. 8
del D.P.R. n. 242/1995), dalla possibilità di applicazione
al suddetto fine le disposizioni in materia di revoca degli
amministratori di società (e segnatamente l'art. 2383 c.c.
nella parte in cui dispone che gli amministratori sono revocabili
in qualunque tempo "..salvo il diritto dell'amministratore
al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta
causa").
In disparte la considerazione circa
l'esistenza o meno della "giusta causa" per le stesse
ragioni dianzi indicate, occorre premettere il quadro normativo
che disciplina la materia del trattamento economico degli organi
dell'ANAS e in particolare:
- che l'art. 5 del d. lgs. 26
febbraio 1994, n. 143 (che ha istituito l'Ente Nazionale per le
Strade, qualificato "economico" con D.P.R. 21 aprile
1995 n. 242 e dotato di autonomia organizzativa amministrativa
contabile e di personalità giuridica di diritto pubblico)
dopo aver stabilito, al comma 1, che gli Organi dell'Ente sono,
tra gli altri, "il Consiglio e l'Amministratore" e che,
al comma 2, "La nomina, lo stato giuridico ed economico dei
componenti e le relazioni tra gli organi dell'Ente, sono
disciplinati dallo statuto", ha previsto, al comma 4, che
"Con decreto del Ministero dei lavori pubblici di concerto
con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti
ai componenti degli organi dell'Ente". La disposizione è
stata, poi, ribadita all'art. 3, comma 9, del D.P.R. n. 242/1995,
di approvazione del nuovo statuto dell'Ente (che ha, tra l'atro,
stabilito che gli tali emolumenti dovessero essere "in
misura corrispondente a quelli di altri enti pubblici di analoga
dimensione"). Peraltro, anche nel successivo D.P.R. 21
settembre 2001, n. 389, che ha approvato l'ulteriore nuovo
statuto, è contemplata una norma (sempre all'art. 3, comma
9) del tutto analoga con la sola attualizzazione della
denominazione dei relativi Ministeri;
- che l'art. 3 dello
stesso D.P.R. n. 242 del 1995 ha espressamente previsto, al comma
6, che "Ai componenti degli organi si applicano le norme del
codice civile che regolano i rapporti degli amministratori e dei
sindaci nei confronti delle società per azioni, fatto
salvo quanto espressamente previsto dal presente statuto e in
quanto con esso compatibili".
Risulta evidente, dal
combinato disposto delle suddette norme, che la determinazione
del trattamento economico degli organi dell'Ente è
riservata, secondo le modalità espressamente previste,
unicamente alle autorità indicate al suddetto comma 4
dell'art. 5 dello Statuto (quindi, anche la determinazione di un
eventuale compenso per "cessazione anticipata") e che,
in assenza di espressa previsione, nessun altro emolumento spetta
ai componenti degli organi in riferimento alle funzioni e alle
attività esercitate o agli obblighi assunti.
Viceversa
all'Amministratore uscente è stata, tra l'altro, accordata
la ricostruzione del trattamento economico corrisposto dalla data
della sua prima nomina (1994) fino alla cessazione, con un
compenso di L. 800.000.000, pari ad Euro 413.165,52, anche in
questo caso contravvenendo alle precise disposizioni normative
già in vigore.
E, difatti, a parte le
rivendicazioni che sarebbero state avanzate dal dott. D'Angiolino
di cui non vi è traccia in atti, è pienamente
condivisibile la prospettazione attorea circa la illegittimità
della rideterminazione del compenso, in misura superiore
all'importo dallo stesso già percepito (di L. 350.000.000
annue fissato con Decreto interministeriale del 7 aprile 1994),
operata sulla base delle disposizioni del codice civile
riguardanti gli amministratori delle società per azioni e
delle norme di diritto privato concernenti il lavoro subordinato
dei dirigenti d'azienda.
Al riguardo, per escludere tale
applicabilità, giova richiamare, oltre alle disposizioni
già citate, anche il disposto di cui all'art. 11 dello
stesso d. lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, il quale recita, al
comma 1, nel senso che "Alla data di entrata in vigore del
presente decreto, con le modalità di cui all'art. 7,comma
1, è nominato un amministratore straordinario per la
provvisoria gestione...che assume le funzioni di direttore
generale e del Consiglio di Amministrazione...", al comma 2,
nel senso che "Il compenso dell'Amministratore straordinario
è stabilito con decreto del Ministero dei lavori pubblici
di concerto con il Ministro del tesoro" e, al comma 4, che
"La provvisoria gestione dell'Ente è affidata
all'amministratore di cui al comma 1, il quale, con la nomina
degli organi ordinari, acquista le funzioni di cui all'art. 7 per
un quinquennio" (e, cioè, quelle di Amministratore e
non più di amministratore straordinario).
Ciò
premesso, dagli atti si evince che, il periodo in cui il dott.
D'Angiolino ha esercitato le funzioni di amministratore
straordinario (cioè di "provvisoria gestione")
deve ritenersi limitato, alla luce della disposizione da ultimo
citata, al periodo dal 25 marzo 1994 (data di decorrenza della
nomina ad "amministratore straordinario" disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo
1994) alla data di nomina del Consiglio, che risulta disposta,
per la prima volta dopo la istituzione dell'Ente ANAS ex d. lgs.
n. 143 del 1994, in data del 22 agosto 1995. Infatti, prima del
decreto di rinnovo del Consiglio di cui al decreto del Ministero
dei Lavori Pubblici prot. n. 8091/28/228 del 4 ottobre 2000 (con
il quale sono stati nominati i consiglieri dimissionari di cui
trattasi), il primo Consiglio di durata quinquennale era stato
nominato con decreto n. 7127/28/33 del 22 agosto 1995. Tale
decreto, infatti, risulta espressamente indicato nelle premesse
del decreto di rinnovo del Consiglio del 4 ottobre 2000. Per cui
a decorrere dal 22 agosto 1995 il dott. D'Angiolino era ex lege
(art. 11, comma 4, del d. lgs. n. 143/1994) cessato dalla nomina
di Amministratore straordinario (e dalle relative funzioni di
provvisoria gestione dianzi riportate), per assumere quella di
amministratore ex art. 7 dello stesso d. lgs. 26 febbraio 1994,
n. 143.
Pertanto non rileva - contrariamente a quanto
sostenuto dalla difesa del convenuto - che non fosse stato
nominato, dopo l'avvio della nuova organizzazione, anche il
Direttore Generale, che non è organo dell'Ente né a
termini di legge istitutiva (art. 5), né a termini di
Statuto (art. 3), bensì dirigente preposto ad un ufficio
della "struttura organizzativa" dell'Ente al quale, ai
sensi dell'art. 11, comma 2, dello stesso statuto "...
l'amministratore attribuisce, con apposita delega, poteri di
gestione e rappresentanza". L'incarico di "amministratore",
a cui fanno capo, tra l'altro, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del
più volte citato Statuto "... tutti i poteri di
gestione ordinaria e straordinaria che la legge o il presente
statuto non riservano al Consiglio", gli fu, poi, confermato
alla scadenza del primo quinquennio con D.P.C.M. del 4 ottobre
2000, in pari data dei decreti del Ministro dei Lavori Pubblici
di rinnovo del Consiglio.
Tenuto conto della suddetta
"provvisorietà" delle funzioni legate alla
nomina ad "amministratore straordinario", devesi
ritenere del tutto infondata la tesi di parte secondo cui con la
suddetta nomina si sarebbero instaurati tra l'ANAS e il dott.
D'Angiolino due rapporti l'uno di amministrazione che, per tutta
la durata della norma transitoria, si concretizza nell'assunzione
delle funzioni del Consiglio di Amministrazione, e l'altro,
dirigenziale, di lavoro subordinato quale Direttore Generale.
Quanto al primo aspetto, infatti, si è già detto
circa la riserva, a termini statutari, di determinazione del
compenso degli organi dell'Ente. Quanto, poi, al secondo aspetto,
è palese come nessun rapporto lavorativo ha inteso
ipotizzare la relativa disposizione con l'attribuzione temporanea
delle funzioni di "amministratore straordinario" che
contemplava il contemporaneo svolgimento anche delle funzioni di
Direttore Generale, attribuzioni del tutto contingenti e relative
a vacanza temporanea degli organi, tant'è che la norma
stessa ne ha previsto una automatica cessazione all'atto della
nomina degli stessi organi collegiali dell'Ente, che nella specie
è intervenuta fin dal 1995 e, quindi, da tale data nessuna
straordinarietà rivestivano le funzioni svolte dal dott.
D'Angiolino.
Dalle risultanze degli atti emerge
chiaramente, comunque, che al dott. D'Angiolino, fin dalla sua
nomina ad Amministratore straordinario e per tutto il successivo
periodo in cui ha svolto l'incarico di amministratore, è
stato corrisposto il compenso che era stato inizialmente fissato,
(con decreto interministeriale n. 3018/28/33 del 7 aprile 1994,
ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 143/1994), in
riferimento all'incarico di "amministratore straordinario"
nell'importo di L. 350.000.000 lorde annue. Per cui le eventuali
funzioni di direttore generale svolte di fatto
dall'Amministratore, dopo la cessazione da amministratore
straordinario (intervenuta, giova ripeterlo, per effetto della
nomina del primo C.d.A.), hanno continuato in sostanza ad essere
retribuite perché ricomprese nel compenso iniziale. Il che
esclude, anche sotto tale aspetto, che in ragione di tale
attività si possa essere realizzato un vantaggio per
l'Amministrazione.
Pertanto, la rideterminazione di tale
emolumento - che tenuto conto delle norme dianzi esposte, aveva
una evidente natura omnicomprensiva - per tutto il periodo
precedente la cessazione dall'incarico, come accordato con l'atto
transattivo, non può che essere illegittima sia perché
contraria a precise disposizioni di legge (norme di cui agli
artt. 5, c. 4. del D.Lgs. n. 143/1994 e 3, c. 9, del D.P.R. n.
242/1995), per cui il Ministro non era legittimato a fissare
autonomamente il compenso spettante, sia perché quanto
accordato configura una duplicazione del corrispettivo di una
funzione aggiuntiva già contemplata nella determinazione
del compenso inizialmente previsto e corrisposto anche in seguito
a fronte, peraltro, del venir meno già da tempo della
funzione.
Per tutte le considerazioni sopra esposte,
dunque, si appalesa assolutamente illegittima la applicazione
delle norme civilistiche e, segnatamente, di quelle (art. 19,
commi 11 ultimo alinea e 15, e art. 23) relative al C.C.N.L. dei
Dirigenti ANAS (che, peraltro, sono relative al C.C.N.L.
intervenuto solo nel novembre 2000 e riguardano lo scioglimento
del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, quindi, per ciò
solo non applicabili alla posizione dell'Amministratore con
l'Ente).
Conclusivamente, con riferimento alla già
ricordata eccezione di parte secondo cui l'applicazione
civilistica sarebbe legittimata dall'art. 8 del d.P.R. n.
242/1995 (che al comma 3 stabilisce che "Nella funzione di
organo dell'Ente si applicano all'amministratore le disposizioni
del codice civile riguardanti gli amministratori delle società
per azioni" e, al comma 4, che "Il rapporto
dell'amministratore con l'Ente è regolato in base alle
norme di diritto privato concernenti il lavoro subordinato dei
dirigenti di azienda"), si rileva che tale disciplina non
può certamente trovare applicazione per ciò che
riguarda la nomina, la durata, la cessazione dall'incarico e il
trattamento economico degli organi, né per quanto riguarda
la procedura e la competenza per la determinazione di tali
aspetti, in quanto, come si è visto, espressamente
disciplinati dalla legge e dallo statuto dell'Ente, per cui opera
la riserva del già menzionato comma 6 dell'art. 3 dello
stesso d.P.R., mentre può trovare applicazione per tutti
gli altri aspetti per i quali si ravvisi una compatibilità
con la menzionata disciplina speciale degli organi stessi.
Ne
consegue che, al pari di quella dei consiglieri, anche
l'indennità di risoluzione del rapporto del dott.
D'Angiolino con l'ANAS, il cui importo, già calcolato in
lire 1.580.000.000, corrisponde agli attuali Euro 816.001,90 è
stata illegittimamente accordata e determinata; parimenti
illegittimo e non dovuto è l'adeguamento del compenso
relativo al periodo 1994/2001, corrispondente a lire 800.000.000,
pari ad Euro 413.165,52. Tali importi configurano danno ingiusto
per l'Ente ANAS.
Con l'accordo transattivo il Ministro ha
posto a carico dell'ANAS l'ulteriore impegno di compensare il
D'Angiolino con il pagamento degli importi di cui ai punti 9) e
11), per i quali valgono le motivazioni di illegittimità
già in generale formulate e che si ritengono, anche nello
specifico, non spettanti per i motivi che seguono:
-
l'importo previsto al punto 9) dell'accordo a titolo di compenso
per l'assunzione dell'obbligo da parte del dott. D'Angiolino a
rispettare il c.d. "patto di fedeltà e di non
concorrenza", di cui risulta effettivamente pagato l'importo
complessivo di Euro 154.935,00 (51.645,00 X 3). Trattasi, in
realtà, di un "divieto" espressamente previsto
dallo Statuto (all'art. 3 del più volte citato D.P.R. n.
242/1995 che, al comma 7, recita espressamente nel senso che "I
componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del
mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo,
assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di
soggetti privati che svolgono attività o studi nel campo
delle opere pubbliche"), senza che per esso sia previsto
alcun emolumento conformemente alla ratio della omnicomprensività
del compenso che emerge dallo statuto stesso. Pertanto,
discendendo la obbligatorietà per l'Amministratore
direttamente dalla suddetta norma, l'avere inserito tale
specifico obbligo nell'atto transattivo riveste efficacia
unicamente per ciò che attiene l'obbligazione di pagamento
del relativo compenso posto dal Ministro a carico dell'Ente;
-
l'importo previsto al punto 11) dell'accordo a titolo di compenso
per incarichi di consulenza di durata triennale da affidare a
cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro
trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, di cui risulta
effettivamente pagato l'importo complessivo di Euro 154.935,00
(51.645,00 X 3). La specifica illegittimità di tale
impegno consegue alla non conformità dello stesso alle
norme in materia di consulenze in quanto si limita a prevede
genericamente l'an, il tempo di svolgimento e il quantum del
corrispettivo delle consulenze in totale assenza di definizione
dell'oggetto delle stesse e della enunciazione delle condizioni
che consentono, nell'ambito della attuale disciplina, il ricorso
a consulenze esterne, rispetto alle quali è nota la
giurisprudenza di questa Corte. Giova al riguardo anche rilevare
che l'impegno in questione presenta un'ulteriore anomalia in
quanto si prevede che sarebbe stato il suddetto Ministero a
conferire gli incarichi di consulenza in questione, mentre
l'erogazione dei relativi compensi è stata posta a carico
delle finanze dell'Ente. In realtà risulta che tali
incarichi non sono stati in concreto conferiti, né
eseguiti, e che i corrispettivi sono stati comunque in parte
pagati. Ciò ha comportato la chiamata in giudizio, con
l'atto di citazione integrativa all'esame, ma ovviamente a
diverso titolo di responsabilità, dei convenuti Francesco
Sabato e Virgilio Pandolfi (della cui posizione si dirà
nel prosieguo) e non esclude la riferibilità, dal punto di
vista del nesso causale, di tale esborso all'accordo risarcitorio
in questione. Per cui va subito evidenziato che, per tale
importo, deve essere valutato l'apporto causativo di ciascuno dei
chiamati nella produzione del danno, che nella prospettazione
attorea, per il Ministro, è stato indicato in ragione del
20% della somma complessiva effettivamente erogata per le
consulenze e, cioè, Euro 30.987,00.
Tutti i
suddetti compensi, accordati dal Ministro con l'atto transattivo
in questione e di cui risultano i rispettivi pagamenti,
effettuati con i mandati indicati in narrativa, configurano
"danno erariale" per l'ANAS da porre a carico del prof.
ing. Pietro Lunardi nei termini prospettati dalla Procura
attrice.
Pertanto tenuto conto di tutto quanto sopra
evidenziato, risulta evidente l'esistenza, nel caso di specie,
dell'elemento oggettivo della condotta sindacabile, sotto il
punto di vista della responsabilità amministrativa,
dell'attuale convenuto, nella qualità di Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti pro-tempore (e segnatamente di
Organo di vigilanza dell'ANAS) dell'ingiusto esborso posto a
carico di tale Ente nella vicenda in questione, che configura
perciò "danno erariale" per l'Ente stesso, ed
emerge con altrettanta evidenza il nesso casuale che intercorre
tra la prima (la suddetta condotta) e il secondo (il danno
ingiusto).
Quanto, poi, all'elemento soggettivo della
responsabilità amministrativa, occorre rilevare, in
completa adesione con l'assunto della Procura, che nel caso di
specie si configura una chiara ipotesi di "colpa grave".
Infatti, la condotta addebitabile al Ministro vigilante
dell'ANAS, nei termini in cui nella presente sentenza è
stata descritta e motivata, non può che qualificarsi come
"gravemente colposa" per essere stata realizzata in
violazione di leggi e di atti normativi disciplinanti in maniera
vincolante la materia, per avere l'interessato agito con eccesso
di potere, in quanto sottoscrivendo i menzionati accordi ha
esercitato dei poteri che non gli competevano e per avere,
infine, accordato compensi, comunque, non spettanti agli organi
uscenti dell'Ente con gli accordi transattivi in questione dei
quali ha, peraltro, espressamente ordinato all'Ente vigilato di
dare "immediata ed effettiva esecuzione" (note a firma
del Ministro del 27 settembre, 16 ottobre e 19 ottobre del 2001)
per rendere valida ed esigibile l'obbligazione dell'ANAS a
corrispondere agli ex Amministratore e Consiglieri quanto
stabilito.
E' stato evidenziato come in materia esisteva
una normativa molto precisa di primo e di secondo grado che già
prevedeva il trattamento economico e le "condizioni di
ingaggio" degli amministratori dell'ANAS - come sostenuto
dalla Procura - e che prevedevano, peraltro, precise competenze e
procedure che, quantomeno con grave superficialità, è
stata completamente disattesa dal Ministro nel determinare i
compensi degli amministratori uscenti dell'ANAS.
Non sia
inutile aggiungere, al riguardo, che si appalesa quantomeno
"insolito", ma soprattutto sintomatico della estrema
leggerezza con la quale il Ministro ha stipulato i suddetti
accordi nei termini descritti, che sia stato acquisito il parere
sulla legittimità di quelle spettanze in data successiva
agli accordi stessi e, addirittura, al pagamento di quasi tutti i
compensi. Il parere "pro-veritate" dello studio legale
"Pessi ed Associati", che la stessa difesa richiama, è,
infatti, del dicembre 2001, mentre, viceversa, non risultano
formalmente interpellati sulla vicenda organi di consulenza a ciò
deputati, né competenti strutture del Ministero vigilante
o uffici o organi di controllo dello stesso Ente.
A tal
proposito giovi anche evidenziare, come puntualmente riportato
nell'atto di citazione e ricordato anche alla odierna
trattazione, non solo che sulla rideterminazione dei compensi
degli organi dell'Ente era stata, all'epoca (marzo 2001),
rigettata la relativa richiesta di adeguamento avanzata dal
Ministero, ma anche che era intervenuta in materia la recente
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio
2001, disattesa dal Ministro nella vicenda di cui trattasi, che
richiamava la necessità che si individuassero criteri e
parametri basati su elementi oggettivi e che prevedeva che la
applicazione dei nuovi compensi dovesse decorrere da quella dei
nuovi organi, limitando eventuali richieste di revisione in corso
di mandato a casi del tutto eccezionali; direttiva che, peraltro,
prevede una procedura di revisione e specifici adempimenti anche
per le Amministrazioni vigilanti degli enti.
Devesi
conclusivamente rilevare che proprio la qualità di Organo
Vigilante dell'Ente e cioè dell'Autorità preposta a
sovrintendere l'attività dell'Ente e la destinazione e
utilizzazione delle risorse finanziarie ad esso assegnate, con
funzione, quindi, di controllo e indirizzo delle determinazioni e
degli strumenti di gestione utilizzati dall'Ente vigilato anche
in termini di legittimità e di proficua utilizzazione
delle risorse stesse da destinare al perseguimento dei fini
istituzionali, imponevano la massima attenzione sulla fattibilità
dell'intervento utilizzato e, comunque, il rispetto
imprescindibile della legittimità dell'atto di gestione
posto in essere.
Quanto sopra, secondo questo Collegio,
qualifica ulteriormente in termini di gravità il grado di
colpevolezza del prof. ing. Lunardi per la responsabilità
amministrativa allo stesso addebitata e non consente di
accogliere la richiesta della difesa di utilizzare il potere
riduttivo dell'addebito ai sensi dell'art. 52 del r.d. 12 luglio
1934, n. 1214, non ravvisandosi, nella fattispecie, elementi
giustificativi compatibili con quanto rilevato.
6.
Passando all'addebito di responsabilità amministrativa
formulato dalla Procura regionale con l'atto di citazione
integrativa, si è già detto che tale atto, oltre
alla nuova quantificazione del danno erariale di cui agli accordi
transattivi sottoscritti dal Ministro Lunardi, riguarda, in
particolare, la liquidazione delle somme erogate dall'ANAS
all'Amministratore D'Angiolino ai sensi del punto 11) del accordo
transattivo intervenuto con quest'ultimo, e, cioè, il
pagamento per l'affidamento allo stesso di un incarico di
consulenze triennali, in riferimento al quale sono stati
effettivamente pagati complessivi Euro 154.935,00, ma non è
stata svolta alcuna attività di consulenza.
Per
tale aspetto la Procura ha contestato alle parti convenute e,
cioè, oltre al Ministro, di cui si è già
detto nel punto che precede, al Direttore Generale dell'ANAS,
Ing. Francesco Sabato, e al Direttore Centrale Amministrativo e
Finanziario, rag. Virgilio Pandolfi, la rispettiva responsabilità
amministrativa in quanto quell'importo configura una danno
ingiusto per l'ANAS.
In proposito questo Collegio
condivide, anche per tale domanda, la prospettazione della
Procura attrice e ritiene che la responsabilità
amministrativa a carico dei due direttori dell'ANAS discenda
dall'avere, ciascuno nell'espletamento della rispettiva
competenza, sottoscritto le determinazioni di impegno e pagamento
e dall'aver messo in liquidazione e sottoscritto i mandati
relativi agli incarichi in questione, pur in assenza della
necessaria documentazione giustificativa che comprovasse
l'esistenza del credito e la veridicità di quanto indicato
nelle notule presentate dal dott. D'Angiolino.
Rientrava,
infatti, nei doveri connessi alle funzioni esercitate e competeva
alle strutture dagli stessi dirette accertare se le previste
consulenze fossero state conferite e se fossero state eseguite.
Solo a tali condizioni poteva ritenersi sorta in capo all'Ente
l'obbligo di eseguire la controprestazione del pagamento di
quanto stabilito nell'accordo. Agli atti vi è la nota del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. n. 10442
del 19 giugno 2003, a firma del Capo di Gabinetto prefetto
Claudio Gelati), con la quale si è dato riscontro in sede
istruttoria alla richiesta della Procura del 31 maggio 2003, che
inequivocabilmente comunica che"... il Ministero non ha
conferito al Dott. Giuseppe D'Angiolino alcun incarico di
consulenza triennale o di diversa durata".
Risulta,
invece, che il Direttore Generale ing. Sabato ha sottoscritto le
relative disposizioni di impegno (nelle quali, peraltro,
dichiarava, con estrema superficialità, che "....tale
attività risultava regolarmente espletata per il periodo
oggetto della liquidazione"), ed ha autorizzato i pagamenti,
in sostanza, solo sulla base della notule del D'Angiolino (Disp.
n. 2482 relativa alla notula n. 2 del 28 giugno 2002, Disp. n.
2481 relativa alla notula n. 3 del 20 dicembre 2002, Disp. n.
2491 relativa alla notula s.n. del 22 aprile 2003) a fronte
dell'obbligo che allo stesso, che per primo ha istruito la
pratica (trattandosi di emolumenti spettanti all'ex
Amministratore, è concepibile che la struttura
amministrativa di vertice abbia svolto la prima istruttoria e che
dovessero essere, comunque, acquisite e/o conosciute da tale
struttura consulenze interessanti - si presume - l'attività
dell'Ente anche sotto altri aspetti), competeva ogni attività
intesa a verificare previamente se la premessa della esecuzione
si fosse in realtà realizzata, e, prima ancora, se gli
incarichi fossero stati effettivamente conferiti al dott.
D'Angiolino.
Il Direttore Centrale Amministrativo e
Finanziario, rag. Pandolfi, in qualità di liquidatore
delle disposizioni di impegno, aveva l'obbligo non solo di
effettuare un riscontro contabile dei dati rappresentati ma,
principalmente, di accertarsi della sussistenza dei titoli e dei
documenti comprovanti la legalità e la fondatezza della
spesa e, quindi, della correttezza di quanto affermato nelle
disposizioni di impegno e nelle parcelle esibite dal dott.
D'Angiolino.
Non risulta che siano stati effettuati i
necessari accertamenti a tal fine, anzi l'esame degli atti fa
presupporre che entrambi i Direttori fossero a conoscenza, o
quanto meno che erano stati messi nelle condizioni di dubitare
del mancato conferimento degli incarichi, e non solo della
mancata esecuzione delle consulenze. Ciò in qualche modo
si evince chiaramente dalla corrispondenza intercorsa tra le
strutture e, segnatamente, dalla nota prot. n. 199/Segr. del 15
luglio 2002, con la quale il Direttore Generale, ing. Sabato,
ricevute le parcelle presentate dal dott. D'Angiolino, ha
trasmesso le stesse alla Direzione Centrale Amministrativa e
Finanziaria (Direttore Pandolfi) con l'invito a riscontrare
quanto addotto e a riscontrare, se ve ne fosse conferma nei
documenti in possesso dell'Ente. Si evince, altresì, dalla
circostanza della consapevolezza che nessun riscontro avesse
fornito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla
nota n. 844 del 5 settembre 2002 del Direttore Generale, rivolta
per conoscenza alla Direzione di Pandolfi (con la quale si
chiedeva se e quali incarichi fossero stati conferiti all'ex
Amministratore e quali fossero stati esitati), nonché
dalla circostanza che nessun sollecito o attivazione sia stata
posta in essere da entrambi i Direttori per acquisire, comunque,
il dato sulla esecuzione delle consulenze, fondamentale ai fini
dei pagamenti in questione.
Giova rilevare che la
responsabilità dirigenziale di preposti al vertice di
strutture amministrative cui fanno capo gli adempimenti di
gestione di risorse, al di là della violazione di precise
disposizioni, che pure esistono, in materia di regolarità
della procedura di spesa, si trovano ad essere, comunque, garanti
della correttezza della procedura stessa, perché
partecipano ad un processo di somma di fasi di verifica e non di
esclusione di responsabilità, anche se poi ciascuno deve
rispondere solo se e in quanto il comportamento tenuto abbia
effettivamente inciso nel processo di spesa ingiusta.
Pertanto,
al Direttore Generale Sabato, che per primo ha omesso la
necessaria verifica della illiceità della spesa per
carenza di un presupposto essenziale (il mancato adempimento
della consulenza del quale aveva cognizione) deve essere
addebitato il concorso nella causazione del danno perché,
a quelle condizioni, non avrebbe dovuto sottoscrivere le
disposizioni di pagamento. Né può ritenersi - come
preteso dalla relativa difesa - che il nesso di causalità
si sia interrotto per aver egli stesso "discaricato" la
propria omissione di verifica su altro soggetto della procedura
di spesa invitando il Direttore Centrale a provvedere in tal
senso.
Parimenti il Pandolfi aveva la consapevolezza, la
possibilità e il dovere di avvedersi della carenza della
documentazione e di non proseguire la procedura di spesa fino
alla completezza della regolarità della pratica. Né
può costituire una esimente della sua posizione la
circostanza della formale dichiarazione della regolare esecuzione
apposta nella disposizione di pagamento, in quanto ciò era
in palese contrasto con la documentazione in possesso e con la
verifica alla quale era stato espressamente incaricato dal
Direttore Generale.
Pertanto, premessa l'esistenza del
rapporto di servizio degli attuali convenuti, del danno erariale
conseguito all'ANAS dal pagamento di consulenze mai eseguite,
nonché dell'evidente nesso causale con l'evento dannoso
cagionato all'ANAS, il quale si pone come conseguenza diretta ed
immediata dell'agire illecito dei medesimi, devesi, altresì,
riscontrare, nella fattispecie, anche l'esistenza dell'elemento
soggettivo della responsabilità amministrativa.
Su
tale punto risulta evidente che la condotta tenuta dai convenuti,
dianzi delineata, non può che essere connotata come
gravemente colposa per inosservanza dei doveri di verifica
dell'esistenza del credito e per la cosciente e volontaria
violazione delle regole di contabilità, oltre che di buon
andamento, di economicità e di corretta amministrazione
(alle quali devono attendere ancora di più i vertici delle
strutture di elevato grado di responsabilità dirigenziale
connessa alla funzione assegnata).
In ragione di quanto
premesso, i suddetti direttori Francesco Sabato e Virgilio
Pandolfi sono tenuti a rispondere del danno erariale di Euro
154.935,00, causato all'ANAS, unitamente al Ministro pro-tempore,
prof. ing. Pietro Lunardi, al quale detto importo è già
stato contestato, sia pure sotto il diverso profilo di
responsabilità già trattato. Certamente è da
valutare il diverso apporto causale riconducibile alla condotta
illecita del Ministro, rispetto alla quale si appalesa
ragionevole e, perciò, condivisibile la ripartizione
prospettata dalla Procura. Per cui, quantificato l'importo da
porre a carico del Ministro nella misura, come già
precisato, pari al 20% della somma complessiva erogata per
consulenze (per un importo pari ad Euro 30.987,00), all'ing.
Sabato e al rag. Pandolfi, il cui apparto causale è nella
specie sicuramente più grave, deve essere addebita, per
ciascuno, la somma pari al 40% del totale indebitamente pagato
per consulenze, e, quindi, Euro 61.974,00 ciascuno, oltre
rivalutazione, interessi e spese di giudizio.
Anche in tal
caso il Collegio ritiene di non potere fare ricorso al potere
riduttivo dell'addebito di cui all'art. 52 del r.d. 12 luglio
1934, n. 1214, non ravvisandosi, nella fattispecie, elementi
giustificativi compatibili con quanto rilevato.
7.
Conclusivamente, il rispetto del principio di economicità
di giudizio e l'ininfluenza, ai fini del decidere, di ogni altra
eccezione e deduzione prospettata delle parti in causa,
consentono a questo Collegio di ritenere le stesse assorbite da
tutte le motivazioni svolte nella presente sentenza.
Il
Collegio, pertanto, in riferimento alla domanda di cui agli atti
di citazione in epigrafe e per le motivazioni fin qui svolte,
giudica che del complessivo danno erariale a carico dell'ANAS,
rideterminato in Euro 2.881.825,34, devono rispondere gli attuali
convenuti secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:
-
il prof. Ing. Pietro LUNARDI risponde per Euro 2.757.877,34
-
l'ing. Francesco SABATO risponde per Euro 61.974,00
- il
rag. Virgilio PANDOLFI risponde per Euro 61.974,00
In
accoglimento, poi, della richiesta della Procura, sui predetti
importi dovrà essere corrisposta la rivalutazione
monetaria e gli interessi legali, questi ultimi dalla data di
deposito della sentenza all'effettivo pagamento.
Alla
soccombenza segue anche l'obbligo del pagamento delle spese del
presente giudizio.
P.Q.M.
la
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio,
definitivamente pronunciando, per l'addebito di responsabilità
amministrativa di cui all'atto di citazione e all'atto di
citazione integrativa in epigrafe,
CONDANNA
al
pagamento in favore dell'ANAS:
- il prof. ing. Pietro
LUNARDI di Euro 2.757.877,34
(duemilionisettecentocinquantasettemilaottocentosettantasette/34);
-
l'lng. Francesco SABATO di Euro 61.974,00
(sessantunomilanovecentosettantaquattro/00);
- il rag.
Virgilio PANDOLFI di Euro 61.974,00
(sessantunomilanovecentosettantaquattro/00);
oltre al
pagamento, sulle rispettive somme, della rivalutazione
monetaria.
Sono dovuti, inoltre, dal deposito della
presente sentenza, gli interessi legali fino all'effettivo
soddisfacimento delle ragioni del creditore.
I predetti
sono, altresì, condannati al pagamento delle spese di
giudizio che, fino all'originale della presente decisione, si
liquidano in Euro 2361,35 (duemilatrecentosessant'uno/35).
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