Corte di cassazione
Sezione tributaria
Sentenza 7 giugno 2006, n. 13321
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. 5071014177, notificato l'11 maggio 1999,
l'Ufficio delle imposte dirette di Salerno determinava, per l'anno d'imposta
1992, il "reddito sintetico" della Sig.ra S. in lire 68.662.000, con
maggiore imposta Irpef dovuta di lire 11.123.000, maggiore contributo SSN di
lire 3.204.000 e un totale di sanzioni irrogate ammontante a lire 30.106.000.
Per il 1992 la
ricorrente, congiuntamente al marito, aveva prodotto un modello 740 in cui si
dichiaravano esclusivamente redditi da terreni per lire 305.000, mentre l'anno
successivo acquistava terreni e fabbricati per un valore complessivo di lire
511.960.000.
In data 25
settembre 1998 l'Ufficio notificava alla Sig.ra S. un questionario mod. 55 n. 4
a cui la contribuente rispondeva, a parere dell'Ufficio, in modo carente e
allegava documentazione inadeguata a giustificare un tale investimento. Di
conseguenza, l'Ufficio accertava sinteticamente un reddito di 68.662.000
tassabile sia ai fini IRPEF che ILOR.
L'adita
Commissione tributaria provinciale di Salerno, il 22 febbraio 1999 respingeva
il ricorso della S., dal momento che i prestiti concessi dal marito e dai
parenti non costituivano prova sufficiente ad annullare l'accertamento
dell'Ufficio.
La contribuente
si appellava alla Commissione tributaria regionale di Napoli che con sentenza
284/11/01 pronunciata il 19 novembre 2001 e depositata il 29 gennaio 2002
confermava il giudizio di primo grado.
Avverso tale
decisione, la Sig.ra S. proponeva ricorso per cassazione sorrEtto da quattro
motivi e memoria ex art. 378 c.p.c.
L'intimata
Amministrazione depositava atto di costituzione, rimasto privo di effetto dal
momento che non ha partecipato alla discussione orale ex art. 370 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Con il primo
motivo la ricorrente ha denunciato la "Violazione e/o falsa applicazione
di norme di diritto (artt. 38 d.P.R. 600/1973 e 7 d.lgs. 546/1992); omessa,
insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Difetto di istruttoria" atteso
che i giudici avrebbero omesso di valutare attentamente la copiosa documentazione
fornita e di esercitare il loro potere istruttorio. Altresì, avrebbero
tralasciato di dare il giusto valore alle dichiarazioni giurate dagli altri
soggetti prestatori.
Con il secondo
motivo, la contribuente ha lamentato "Violazione e/o falsa applicazione di
norme di diritto (artt. 17 d.P.R. 602/1973, 38 e 43 d.P.R. 600/1973, e 2 d.lgs.
462/1997); omessa, motivazione su un punto decisivo della controversia
rilevabile d'ufficio (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Decadenza dell'avviso di
accertamento": la pretesa tributaria per cui è causa sarebbe decaduta dal
momento che le somme risultanti a seguito dei controlli automatici non
sarebbero state iscritte nei ruoli a titolo definitivo entro il 31 dicembre
1995, vale a dire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione.
Ha eccepito,
inoltre, la rilevabilità d'ufficio di detta decadenza.
Con il terzo
motivo, la Sig.ra S. ha denunciato "Violazione e/o falsa applicazione di
norme di diritto (artt. 38 d.P.R. 600/1973, dd.mm. 10 settembre 1992 e 19
novembre 1992 in relazione all'art. 17 l. 400/1988); omessa, insufficiente e/o
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360,
nn. 3 e 5, c.p.c.)"; i giudici di seconde cure avrebbero omesso ogni considerazione
sul motivo di ricorso in appello inerente l'eccesso di potere, in un caso in
cui non ci sarebbero stati i presupposti per un accertamento sintetico.
I primi tre
motivi, articolandosi in censure logicamente interdipendenti, possono essere
oggetto di trattazione congiunta.
E' opportuno
precisare, in relazione alla presunta violazione dell'art. 7, comma 3, del
d.lgs. 546/1992, ora abrogato ex art. 3-bis, comma 5, del d.l. 203/2005,
convertito, con modificazioni, nella l. 248/2005, addotta nel primo motivo,
che, nel processo tributario, l'esercizio dei poteri di acquisizione d'ufficio
costituisce una facoltà discrezionale del giudice, ma tali poteri istruttori,
anche alla luce della riforma dell'art. 111 Cost., non hanno la funzione di
sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio delle parti, le quali,
fra l'altro, non possono dolersi dell'uso che di essi il giudice abbia fatto,
quanto quella di garantire la parte che si trovi nell'impossibilità di esibire
documenti risolutivi in possesso dell'altra parte (Cass., 8439/2004).
Sempre con
riguardo al primo motivo, si aggiunge che le censure si connotano come censure
sulla valutazIone dei fatti e, come tali, non proponibili in questa sede.
Il secondo e il
terzo motivo vengono proposti per la prima volta e, pertanto, devono ritenersi
processualmente inammissibili.
E' opportuno,
comunque, ricordare che questa Corte ha precisato che in tema di accertamento
delle imposte sUi redditi, il potere dell'Ufficio a determinare sinteticamente
il reddito complessivo sulla scorta di indizi in base all'art. 38, comma 4, del
d.P.R. 600/1973, implica l'utilizzo di coefficienti presuntivi e, pertanto,
legittima il riferimento a redditometri anche se contenuti in decreti
ministeriali successivi, vertendosi in materia non di applicazione retroattiva
di disposizioni normative ma di valutazione di pertinenza, in mancanza di
circostanze di segno contrario, di parametri e calcoli statistici di
provenienza qualificata e di attitudine indiziaria indipendente dal tempo dell'elaborazione
(ex plurimis, Cass., 116111/2001; Cass., 15045/2000).
Quanto poi alla
rilevabilità d'ufficio della decadenza, si rileva che solo le decadenze
stabilite dalle leggi fiscali in favore dell'amministrazione finanziaria sono
rilevabili dal giudice anche d'ufficio, poiché attengono a diritti non
disponibili dall'amministrazione medesima, ai sensi dell'art. 2969 c.c. (ex multis, Cass., 9940/2000).
La ratio
giustificatrice della rilevabilità d'ufficio della decadenza a favore
dell'Amministrazione non opera, pertanto, a favore del contribuente, poiché
incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio
patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del fisco, sicché è
riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o
meno della relativa eccezione, con la conseguenza che non trova applicazione in
relazione ad esso la disciplina della rilevabilità d'ufficio prevista da tale
norma per il caso di materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass.,
8249/2006).
Con il quarto
motivo, la ricorrente lamenta "Violazione e falsa applicazione di norme di
diritto (artt. 24 e 111 Cost., e 36 d.lgs. 546/1992; omessa, insufficiente e/o
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360,
nn. 3 e 5, c.p.c.)" atteso che la sentenza impugnata sarebbe assolutamente
priva di motivazione su altri punti deciSivi della controversia.
Il motivo è
inammissibile perché non autosufficiente.
E'
giurisprudenza di questa Corte che la proposizione, con il ricorso per
cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza
impugnata, sia assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti
dall'art. 366, comma 4, c.p.c., con la loro conseguente inammissibilità (ex
plurimis, Cass., 10695/1995).
Consegue il
rigetto del ricorso.
Non vi è luogo a
provvedere alle spese, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività
difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.