Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 9 aprile 2008, n. 9166
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati (COA) di
Pescara in data 22 luglio 2004, a seguito di alcuni accertamenti
preliminari e della notizia che al dott. Matteo D., praticante
avvocato sottoposto a procedimento penale per i reati di detenzione e
spaccio di sostanze stupefacenti, con sentenza ex art. 444 c.p.p. del
9 ottobre 2003, emessa dal GIP del Tribunale di Pescara, era stata
applicata la pena, sospesa, di un anno di reclusione ed Euro 2.700 di
multa, deliberava l'apertura del procedimento disciplinare a carico
del medesimo per le seguenti incolpazioni: 1) avere ceduto a terzi
gr. 100 di sostanza stupefacente tipo cocaina, in Pescara il 10
dicembre 2001; 2) avere detenuto, presso l'abitazione di persona
coimputata, kg. 1,9 di sostanza stupefacente tipo hashish e gr. 8 di
sostanza stupefacente tipo cocaina al fine di cederla a terzi, in
Pescara il 27 aprile 2001; 3) avere ceduto ripetutamente e in
esecuzione del medesimo disegno criminoso sostanze stupefacenti
(hashish e cocaina) a terzi, tra il dicembre 2001 e il maggio 2002,
violando per tutti i capi di incolpazione l'art. 5 del codice
deontologico forense.
Espletato il giudizio disciplinare, il
COA riconosceva l'incolpato responsabile degli illeciti disciplinari
contestatigli e gli irrogava la sanzione della sospensione
dall'esercizio professionale per un anno.
Contro la decisione
il D. proponeva ricorso davanti al Consiglio nazionale forense (CNF)
il quale definiva il giudizio dichiarando di non doversi procedere in
ordine al secondo capo di incolpazione perché all'epoca del fatto
commesso l'incolpato non era destinatario delle norme deontologiche,
non essendo iscritto nel registro speciale dei praticanti avvocati;
rigettava il ricorso relativamente agli altri due capi di
incolpazione; rideterminava la sanzione nella misura di dieci mesi di
sospensione dall'esercizio della professione.
Per quanto
ancora rileva, il CNF riteneva che la sentenza penale di
patteggiamento ex artt. 653 e 445 c.p.p., come modificati dalla l. n.
97/2001, abbia efficacia di giudicato anche nei giudizi sulla
responsabilità disciplinare dei professionisti quanto
all'accertamento del fatto, la sua illiceità penale e l'affermazione
che l'imputato lo ha commesso; che le norme deontologiche trovavano
applicazione non solo nei confronti degli avvocati ma anche dei
praticanti iscritti nel relativo registro speciale, ex art. 57 del
r.d. n. 37/1934, anche se non svolgenti attività di patrocinio; che
di conseguenza il ricorrente doveva rispondere degli illeciti di cui
ai capi di incolpazione 1) e 3) commessi in epoca successiva alla sua
iscrizione all'albo di praticanti, avvenuta in data 24 ottobre 2001,
mentre doveva dichiararsi non doversi procedere per il fatto di cui
al capo 2), avvenuto il 27 aprile 2001 e quindi in data anteriore;
che non poteva essere accolta la doglianza secondo cui si era
ingiustamente data prevalenza agli effetti della sentenza ex art. 444
c.p.p. su elementi istruttori come le deposizioni dei testi D. e M.,
che avevano escluso la sua responsabilità, e ciò non solo in virtù
della efficacia legale della sentenza di patteggiamento, ma anche
perché detti testi non erano stati sentiti secondo le modalità di
cui all'art. 197-bis c.p.p., non essendo stati avvertiti della
facoltà di astenersi e di farsi assistere da un difensore pur
essendo uno coimputato per gli stessi fatti e l'altro indagato per
uno degli episodi, e inoltre la loro deposizione era generica,
sprovvista di riscontri e non attendibile per il loro interesse
specifico nel processo penale che aveva coinvolto l'incolpato.
Lo
stesso CNF, esaminando il motivo di ricorso diretto al conseguimento
di una pena meno afflittiva in ragione della particolarità della
vicenda e della mancanza di una prova certa, osservava che in effetti
era risultata sussistente una prova certa e che la gravità del fatto
emergeva proprio dal comportamento del ricorrente, il quale, dopo
avere commesso il primo illecito quando ancora non era iscritto nel
registro dei praticanti, non aveva ritenuto di porre fine alla
condotta illecita dopo l'iscrizione in tale registro, compromettendo
il requisito della condotta specchiatissima e illibata necessaria per
garantire il decoro e la dignità della classe forense. Ne poteva
derivare l'esclusione di ogni attenuante. Tuttavia il collegio
giudicante, tenendo conto della giovane età dell'incolpato, della
sua conseguita iscrizione nell'albo degli avvocati e della
riabilitazione dalla condanna penale, riteneva di irrogare allo
stesso, per i due capi di incolpazione per cui era ritenuta la sua
responsabilità, la sanzione della sospensione dalla professione per
mesi dieci.
Il D. propone ricorso per cassazione davanti a
queste Sezioni unite civili articolando tre motivi di censura e
formulando istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione
impugnata.
Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pescara
non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 444, 445 e 653 c.p.p. in relazione alla l.
n. 97/2001; degli artt. 246 e segg. c.p.c.; dell'art. 5 del codice
deontologico forense; dell'art. 197-bis c.p.c.; dell'art. 24 Cost. e
degli artt. 44 e 48, comma terzo, del r.d.l. n. 1578/1933 (nullità
del procedimento). Denuncia altresì violazione e falsa applicazione
degli artt. 11 Cost. e 132 c.p.c. per difetto di motivazione ovvero
per motivazione mancante o meramente apparente (nullità della
decisione o del procedimento per violazione dell'art. 112
c.p.c.).
Formulate alcune censure nei confronti della
decisione del COA circa l'accertamento dei fatti e la ritenuta
inattendibilità dei testimoni sentiti, si sostiene che la sentenza
di patteggiamento, ove pure utilizzabile in sede disciplinare, non
può essere assunta a presupposto unico della dichiarazione di
colpevolezza, dovendosi tenere conto che l'art. 5 del codice
deontologico prevede che, anche in caso di imputazioni per violazione
della legge penale, è "salva ogni autonoma valutazione sul
fatto commesso". Si deduce poi che il CNF erroneamente ha
ritenuto l'inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali per
violazione dell'art. 197 c.p.p., inapplicabile perché in linea
generale nei procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati
deve semmai farsi riferimento in via integrativa al codice di
procedura civile, in applicazione del quale non era configurabile
un'incapacità dei testi, e d'altra parte l'art. 48 del r.d.l. n.
1578/1933 richiama in materia di testimoni gli artt. 358 e 359 del
precedente codice di procedura penale, che vertevano su questioni
differenti da quelle di cui all'attuale art. 197-bis c.p.p.
Si
deduce poi che illogicamente si sono ritenute le deposizioni
testimoniali generiche e inattendibile la deposizione del D., per la
cui posizione era stata chiesta l'archiviazione per l'inconsistenza
delle accuse.
Il motivo è infondato.
A norma degli
artt. 445 e 653 c.p.c., così come modificati dalla l. 27 marzo 2001,
n. 97, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle
parti, o di patteggiamento, hanno efficacia di giudicato nei giudizi
disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità - e
quindi anche nei giudizi disciplinari a carico di avvocati (Cass.
sez. un. n. 13975/2004, 18290/2004, 4893/2004) o di praticanti
avvocati - quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità
penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Ne deriva
che riguardo all'accertamento dei fatti penalmente rilevanti commessi
dall'attuale ricorrente è assorbente il riferimento da parte del
giudice a quo al vincolo di giudicato derivante nella specie dalla
sentenza c.d. di patteggiamento. Né certo in senso contrario può
ritenersi fondato il richiamo alla disposizione del codice
deontologico che fa salva ogni autonoma valutazione sul fatto
commesso in caso di imputazioni per violazione della legge penale. A
una previsione di tal genere, infatti, per i principi sulla gerarchia
delle fonti, può attribuirsi rilevanza per quanto riguarda la
valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti e non anche
l'accertamento dei medesimi, in presenza di un giudicato
penale.
Risultano pertanto prive di rilevanza tutte le censure
aventi ad oggetto le considerazioni del CNF sulla validità e
l'attendibilità delle prove testimoniali assunte dal COA.
Il
secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 50,
comma quarto, del r.d.l. n. 1578/1933 (nullità della decisione e del
procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c.).
Si lamenta
che il CNF non abbia operato alcuna riduzione della pena nonostante
la dichiarazione di non doversi procedere per il secondo capo di
incolpazione. Si ritiene infatti che la riduzione operata con la
decisione impugnata sia correlata al riconoscimento di talune
attenuanti. Si sostiene inoltre che la sanzione doveva essere ridotta
di almeno un terzo e, anzi, in misura maggiore poiché nella sentenza
penale ex art. 444 c.p.p. reati più gravi erano stati ritenuti
quelli di cui ai capi di imputazione b) e c), sostanzialmente
corrispondenti ai capi di incolpazione disciplinare 2) e 3).
Anche
questo motivo non può ritenersi fondato.
La tesi secondo cui
l'esclusione della responsabilità disciplinare per uno dei capi di
incolpazione non ha comportato alcuna riduzione di pena da parte del
CNF è basata sull'assunto che la riduzione operata sarebbe
attribuibile esclusivamente al riconoscimento di alcune attenuanti.
Deve però rilevarsi che in effetti il giudice a quo non ha ritenuto
fondato il motivo di ricorso con cui era stata richiesta una
riduzione di pena per la mancanza di una prova certa e la presenza
"di più elementi di dubbio". Ne consegue che il medesimo
giudice ha proceduto a una nuova valutazione della sanzione da
applicare con particolare riguardo proprio all'intervenuto mutamento
del quadro di responsabilità disciplinare, in relazione a
quest'ultimo determinando la sanzione ritenuta proporzionata
doverosamente tenendo presente anche gli elementi soggettivi ritenuti
rilevanti (che non configurano attenuanti in senso tecnico).
D'altra
parte, in considerazione dell'autonomia delle valutazioni da
compiersi nel giudizio disciplinare rispetto al giudizio penale, in
particolare quanto all'entità della sanzione, e la concorrente
rilevanza a quest'ultimo fine sia degli elementi oggettivi che degli
elementi soggettivi, e tenuto altresì presente che i tre capi di
incolpazione riguardavano illeciti dello stesso tipo e il terzo,
rimasto fermo, una condotta ripetuta nel tempo, deve escludersi che
il CNF dovesse seguire nella riduzione della pena i criteri di
proporzionalità sostenuti dal ricorrente. Né principi a sostegno di
tale tesi sono desumibili dalla sentenza di queste Sezioni unite n.
5039/2004, che ha cassato per contraddittorietà la decisione del CNF
che, in presenza dell'irrogazione da parte del COA di una sanzione
unitaria della sospensione dalla professione relativamente a due
incolpazioni per condotte eterogenee, aveva ridotto la misura della
sospensione solo di un terzo, pur avendo affermato che il fatto per
cui doveva escludersi la responsabilità era il più grave.
Il
terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 57
e 58 del r.d. n. 37/1934 e dell'art. 50, comma quarto, del r.d.l. n.
1578/1933 (nullità della decisione, difetto di giurisdizione o
competenza, eccesso e sviamento di potere).
Premesso che la
sospensione prevista nei confronti del praticante avvocato non
abilitato al patrocinio, per la quale la legge precisa che "ha
per effetto l'interruzione della pratica", comporta
esclusivamente l'interruzione della pratica forense, si lamenta che
al ricorrente, il quale dopo la proposizione del ricorso ma prima
della decisione di secondo grado era stato cancellato dall'albo dei
praticanti e iscritto all'albo degli avvocati, sia stata inflitta una
sanzione - la sospensione dall'esercizio della professione -
maggiormente afflittiva di quella di cui era effettivamente
destinatario e passibile in riferimento al tempo dei fatti commessi.
In effetti nella specie il CNF avrebbe potuto applicare solo le
sanzioni dell'avvertimento o della censura i cui effetti sono
identici per gli avvocati e i praticanti.
Il motivo è
infondato.
L'ordinamento disciplinare relativo alla
professione forense è unitario, come si desume sia dal rinvio
dell'art. 58 del r.d. n. 37/1934 per la disciplina dei praticanti
alla complessiva normativa disciplinare dettata per gli avvocati, sia
dal fatto che il praticantato ha la funzione di assicurare la
preparazione all'esercizio della professione forense. Ne consegue che
la sanzione della sospensione applicabile ai praticanti non è una
sanzione diversa dalla sospensione prevista per gli avvocati. La
sanzione è la stessa e sorge solo l'esigenza di precisare che
durante il praticantato essa trova attuazione come sospensione della
pratica e dell'eventuale esercizio del patrocinio, come specifica il
secondo comma dell'art. 58 cit. (secondo cui "La sospensione ha
per effetto l'interruzione della pratica. Durante la sospensione il
condannato è privato dell'esercizio del patrocinio"). Ciò
implica, da un lato, che la sanzione della sospensione dall'esercizio
professionale irrogata per fatti commessi dal praticante e in
costanza di praticantato, può essere scontata anche dopo
l'iscrizione del professionista all'albo degli avvocati, e,
dall'altro, che la conferma (con eventuale modifica alla misura) da
parte del CNF della sanzione della sospensione irrogata dal COA non
implica il riferimento a una sanzione di tipo diverso e più grave di
quella irrogata nella fase amministrativa del procedimento
disciplinare, anche se nel frattempo l'interessato è stato iscritto
nell'albo degli avvocati.
In conclusione, il ricorso deve
essere rigettato.
Nulla per le spese stante la mancata
costituzione del Consiglio dell'Ordine intimato.
P.Q.M.
La Corte a sezioni unite rigetta il ricorso; nulla per le spese.