SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
CIVILE
SENTENZA 13/04/2006 n. 8716
(Presidente M. R. Morelli,
Relatore V. Napoleoni)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
decreto del 5 maggio 2003 la Corte d'appello di Roma rigettava la domanda di
equa riparazione proposta ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 dal Sig.
A., in relazione alla violazione del termine ragionevole di durata dal processo
che il ricorrente assumeva essersi verificata nell'ambito della causa civile
promossa nei suoi confronti dal Sig. V., avente ad oggetto la divisione di un
immobile in comproprietà; giudizio che, introdotto dinanzi al Tribunale di
Benevento con atto di citazione notificato il 3 dicembre 1990, si era concluso
nel marzo 2001 con la cancellazione della causa dal ruolo a seguito della
conclusione di una transazione stragiudiziale fra le parti.
La
Corte territoriale rilevava come, ai fini di accertare la sussistenza di una
violazione del principio di ragionevole durata del processo, occorra tener
conto della complessità del caso e, in relazione ad essa, del comportamento
delle parti, del giudice del procedimento e di ogni altra autorità chiamata a
concorrere alla sua definizione.
Nella
specie, pur essendovi stati numerosi rinvii di ufficio, le parti, nelle sedici
udienze effettivamente svoltesi, avevano formulato una sola volta una richiesta
(quella di ammissione di una consulenza tecnica all'udienza del 29 novembre
1993), essendosi limitate, per il resto, a chiedere rinvii, spesso dando atto
della pendenza di trattative di bonario componimento.
In
tale situazione, essendo stata nella sostanza la vicenda “completamente gestita
in ambito stragiudiziale” , a prescindere dall'esistenza o meno di un ritardo
nella definizione del processo, non poteva ravvisarsi l'esistenza di alcun danno
n é patrimoniale (peraltro neppure allegato) n é morale, dato che il
comportamento processuale delle parti e l'entità degli interessi in gioco
(trattandosi di procedere alla divisione della parte di un fabbricato cui il
ricorrente, proprietario per un quarto, non si era opposto) escludevano che il
protrarsi dell'incertezza circa il futuro assetto della proprietà comune avesse
avuto «una qualche ricaduta sulla vita del ricorrente».
Per
la cassazione di tale decreto propone ricorso A. sulla scorta di tre motivi,
cui re siste con controricorso il Ministero della giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
- Con i primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati
congiuntamente, il ricorrente denuncia:
1)
violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del la legge n. 89 del 2001, degli
artt. 6, paragrafo 1, e 53 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n.
848, e dell'art. Ili della Costituzione, in relazione all'art. 360, n. 3, cod.
proc. civ.
2)
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Al
riguardo, il ricorrente rileva come, ai fini del riconoscimento della violazione
del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice nazionale sia tenuto
ad applicare le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ed in
particolare l'art. 6 di tale Convenzione, secondo i principi ermeneutici
espressi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
A
tali principi non si sarebbe per converso attenuta la Corte territoriale
romana, la quale - pur riconoscendo che nel caso di specie vi erano stati
numerosi rinvii d'ufficio e che nel corso di undici anni si erano tenute
soltanto sedici udienze — ha ritenuto che la vicenda fosse stata completamente
gestita dalle parti in sede stragiudiziale solo in ragione d ì qualche rinvio
da esse richiesto per definire bonariamente la controversia/ senza tener conto
del fatto che tali richieste era no dirette ad evitare l'ulteriore protrarsi
del processo.
Di
contro, la Corte di merito avrebbe dovuto focalizzare la sua attenzione sul
concreto funzionamento dell'organizzazione giudiziaria, onde pervenire ad un giudizio
di ragionevole o non ragionevole durata del processo.
2.
— Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione
dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, degli artt. 2506 e 2043 cod. civ.,
degli artt. 2 e 24 della legge n. 848 del 1955 (l'art. 24 di tale legge è
peraltro inesistente) e dell'art. Ili della Costituzione, nonché omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., censurando
che la Corte di merito abbia escluso la configurabilità , nel caso di specie,
di qualsiasi danno patrimoniale o non patrimoniale, sul rilievo che, alla luce
del comportamento processuale delle parti e dell'entità degli interessi in
gioco, il protrarsi dell'incertezza sull'esito del giudizio in corso non aveva
avuto alcuna « ricaduta sulla vita del ricorrente » .
La
lesione del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo, gi à
affermato dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea sui diritti
dell'uomo, ed ora anche dal nuovo testo dell'art. 111 Cost., sarebbe difatti
fonte, di per se, di danno risarcibile. Ne l'esistenza di quest'ultimo potrebbe
essere negata sulla base del comportamento processuale tenuto dalle parti e
teso a risolvere la controversia nel pi ù breve tempo possibile, o sulla base
dell'entità degli interessi in gioco, ovvero ancora perché la causa si e
conclusa a seguito di transazione, concretando quest'ultima una scelta affatto
legittima, tanto pi ù a fronte dell'incapacità dell'amministrazione della
giustizia di garantire la definizione del giudizio in tempi ragionevoli. La
certezza sulla proprietà e sulla concreta disponibilità dell'immobile oggetto
di giudizio è stata in effetti conseguita dal ricorrente solo con la
conclusione della transazione, mentre fino a tale momento sarebbe innegabile
che egli abbia sofferto il pregiudizio morale connesso al disagio ed all'ansia
per la pendenza del lungo processo.
3.
- Il ricorso non è fondato, pur dovendo la motivazione del decreto impugnato
essere opportunamente emendata da questa Corte, ai sensi dell'art. 384, secondo
comma, cod. proc. civ.
3.1.
— Detta motivazione non è infatti condivisibile nella parte in cui esclude la
configurabilità , nella specie, di una violazione del diritto alla ragionevole
durata del processo, facendo leva, a tal fine, sulla duplice circostanza che il
processo presupposto si era concluso con una transazione stragiudiziale e che
le parti, nel corso di esso - pur in presenza di plurimi rinvii d'ufficio -
avevano a lor volta formulato reiterate richieste di rinvio.
Come
questa Corte ha avuto occasione di affermare a più riprese, il diritto all'equa
riparazione viene riconosciuto dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001 a
prescindere dall'esito del giudizio che ha registrato l'irragionevole durata,
sicché , nel caso in cui la parte che invoca l'indennizzo sia addivenuta, nella
pendenza di un processo di durata irragionevole, ad una transazione
stragiudiziale, il giudice del merito non può rinvenire in tale vicenda alcun
ostacolo all'accoglimento della domanda, essendo bene ipotizzabile un diritto
all'equa riparazione con riferimento all'irragionevole protrarsi della
controversia per il tempo anteriore al momento in cui la transazione rifluisce
sul processo con declaratoria di cessazione della materia del contendere o con
provvedimento di estinzione (Cass., 11 marzo 2005/ n. 5398; Cass., 19 febbraio
2003, n. 2478; Cass., 24 gennaio 2003, n. 1069).
Quanto,
poi, ai rinvii richiesti dalle parti, essi potevano venire in rilievo ai fini
della determinazione della misura del segmento - all'interno del complessivo
arco temporale del processo - riferibile all'apparato giudiziario, in relazione
al quale deve essere formulata la valutazione circa la ragionevole durata, ma
non già per escludere sic et simpliciter la sussistenza della violazione.
Se
per un verso, infatti, è la stessa Corte territoriale ad affermare che vi
furono, nel corso del processo presupposto, anche « numerosi rinvii di ufficio
» ; per altro verso, in rapporto a quelli richiesti dalle parti vale comunque
il principio — più volte affermato da questa Corte — secondo il quale non tutto
il lasso temporale intercorso tra un'udienza e un'altra può essere
automaticamente imputato al comportamento della parte che abbia chiesto un
rinvio, dovendo il giudice adito in sede di equa riparazione verificare se
l'entità di quello concesso sia aserivibile anche a concorrenti carenze
dell'organizzazione giudiziaria (Cass., 28 settembre 2005, n. 18924; Cass., 21 settembre
2005, n. 18589; Cass., 30 marzo 2005, n. 6713).
3.2.
— Nondimeno, a sorreggere la decisione di rigetto della domanda è sufficiente
la successiva e di stinta considerazione, svolta nel decreto impugnato, circa
la non configurabilita, nel caso di specie, di un danno conseguente alla
irragionevole durata del processo.
Alla
luce della giurisprudenza di questa Corte, invero, in tema di equo indennizzo
ai sensi della legge n. 89 del 2001, il danno patrimoniale può essere
ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l'effetto
immediato di tale ritardo e a condizione che vi si riconnetta sulla base di una
normale sequenza causale, restando a carico della parte che agisce per il suo
riconoscimento l'onere di dimostrare rigorosamente il pregiudizio
(patrimoniale) lamentato (Cass., 26 apri le 2005, n. 8603).
Quanto,
invece, al danno non patrimoniale, per orientamento ormai costante di questa
Corte, dopo l'intervento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004,
n. 1338; Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1339), il danno anzidetto, inteso
come danno morale soggettivo, è , anche alla stregua della giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo, conseguenza normale, ancorché non
automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata
del processo, a causa dei disagi e dei turbamenti di ordine psicologico che la
lesione di tale diritto solitamente provoca a chi ne è titolare: sicché , pur
dovendosi escludere la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa
— ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento
della violazione — una volta accertata quest'ultima deve, invece, considerarsi
di regola in re ipsa la prova del relativo pregiudizio, che il giudice deve ritenere
quindi esistente; sempre, per ò , che non constino, nel caso concreto,
circostanze particolari che facciano positivamente escludere che il danno in
questione sia stato subito del ricorrente: come tipicamente avviene, ad
esempio, nelle ipotesi in cui il protrarsi del giudizio appaia rispondente ad
uno specifico interesse della parte o sia comunque destinato a produrre
conseguenze che la parte stessa percepisce come a s é favorevoli (ex plurimia,
tra le ultime, Cass., 11 novembre 2005, n. 21857; Cass., 28 ottobre 2005, n.
21094; Cass., 3 ottobre 2005, n. 19288; Cass., 29 settembre 2005, n. 19029).
La
valutazione circa la sussistenza, nel caso concreto, delle particolari
circostanze sopra indicate, idonee ad escludere la configurabilità del danno
non patrimoniale, si risolve evidentemente in un apprezzamento di fatto,
riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità , ove
sorretto da motivazione congrua e scevra da vizi logici e giuridici.
Nella
specie, la Corte territoriale — rilevato come non fosse stato allegato alcun
elemento atto a comprovare l'esistenza di un danno patrimoniale (affermazione,
questa, che non risulta in alcun modo posta in discussione dall'odierno
ricorrente) — ha ulteriormente osservato, nella sostanza, come sussistessero,
per converso, elementi positivamente idonei ad escludere anche la sussistenza
di un danno morale connesso all'incertezza sull'esito del giudizio.
Tali
elementi essa ha individuato in un triplice e convergente ordine di
circostanze: il comportamento processuale delle parti, che per l'intero arco
del giudizio si erano limitate a formulare richieste di rinvio (fatta eccezione
per un'unica richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio),
motivandole sovente con la pendenza di trattative di bonario componimento;
l'oggetto del giudizio, consistente nella divisione di una parte di un
fabbricato, cui il ricorrente, proprietario per un quarto, non si era opposto;
la circostanza, infine, che il giudizio si fosse concluso con l'estinzione per
inattività delle parti, a seguito della conclusione di una transazione
stragiudiziale.
Tale
complesso di elementi induceva a ritenere che si fosse al cospetto di una
vicenda « completamente gestita in ambito stragiudiziale » : ergo, di una
sostanzia le carenza di interesse del ricorrente alla celere definizione del
giudizio in cui era convenuto, essendo il suo interesse quello — opposto — alla
stasi del procedi mento per coltivare la prospettiva, poi in effetti
concretizzatasi, della definizione stragiudiziale.
Siffatto
apprezzamento, in quanto sorretto da motivazione adeguata e non inficiata da
errori logico- giuridici, si sottrae a censura nella presente sede.
4.
— Il ricorso va pertanto rigettato.
Le
spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La
Corte rigetta il ricorso e condanna A. al rimborso delle spese processuali in
favore del Ministero della giustizia, liquidate in euro 1.000 per onorari,
oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 febbraio 2006.