DLgs 3
febbraio 1993, n. 29, (Razionalizzazione dell’organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
Art. 56. Disciplina
delle mansioni (nel testo così sostituito dall’art. 25 del DLgs 31 marzo
1998, n. 80 e modificato dall’art. 15 del DLgs 29 ottobre 1998, n. 387, ndr).
1. Il
prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della
classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a
quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente
acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o
selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica
di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o
dell’assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per
obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a
mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel
caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino
a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti come previsto al comma 4;
b) nel
caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione
del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
3. Si
considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo,
soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo,
quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei
casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore
ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora
l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti
in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla
data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere
avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di
fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a
mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la
differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente
che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere
conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni
del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina
degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la
decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono
regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data,
in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di
appartenenza può comportare il diritto ad avanzamenti automatici
nell’inquadramento professionale del lavoratore.]
Ndr. Il
DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, è stato abrogato dall’art. 72 del DLgs 30 marzo
2001, n. 165. Le disposizioni del presente articolo sono ora contenute
nell’articolo 52 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165.
DLgs 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Art. 52. Disciplina
delle mansioni.
1. Il
prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione
professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti
alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello
sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di
fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha
effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di
incarichi di direzione.
2. Per
obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a
mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso
di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a
dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso
di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del
posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
3. Si
considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo,
soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo,
quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei
casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore
ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora
l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti
in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni
dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere
avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al
fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a
mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la
differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente
che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggiore onere
conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le
disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazioni della
nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti
collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti
collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4.
Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto
alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti
automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore.
[2] Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Ministeri 1998-2001
Art. 13. Aree
di inquadramento
1. Il
nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di
flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi,
si basa sui seguenti elementi:
a)
accorpamento delle attuali nove qualifiche funzionali in tre aree:
Area A -
comprendente i livelli dal I al III;
Area B -
comprendente i livelli dal IV al VI
Area C -
comprendente i livelli dal VII al IX ed il personale del ruolo ad esaurimento;
b)
istituzione nell’area C di una separata area dei "professionisti
dipendenti", nella quale confluiscono i lavoratori inquadrati nella VII,
VIII e IX qualifica che espletano una attività che richiede, in base alla
laurea, l’abilitazione all’esercizio della professione e/o l’iscrizione ad albi
professionali.
c)
previsione nella medesima area C di posizioni organizzative che richiedono
svolgimento di funzioni di elevata responsabilità.
2. Le aree
sono individuate mediante le declaratorie riportate nell’allegato A) che
descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento
nell’area, corrispondenti a livelli omogenei di competenze.
3. I
profili collocati nelle aree secondo l’allegato A) descrivono il contenuto
professionale di attribuzioni specifiche relative all’area di appartenenza.
All’interno della stessa area i profili caratterizzati da mansioni e funzioni
contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto possono
essere collocati su posizioni economiche diverse.
4. Ogni
dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di
appartenenza, nell’area e nella posizione economica ove questa è confluita ed è
tenuto a svolgere, come previsto dall’art. 56 del DLgs 29/1993, tutte le
mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza. nonché le
attività strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico profilo
attribuito.
5.
L’individuazione di nuovi profili ovvero una diversa denominazione o
ricollocazione di quelli esistenti nelle aree - in relazione alle proprie
esigenze organizzative - è definita da ciascuna amministrazione, nell’ambito
della contrattazione integrativa a livello di amministrazione con le
organizzazioni sindacali di cui all’art. 8 comma 1 del presente CCNL e con
l’assistenza dell’ARAN.
Art. 24. Mansioni
superiori
1.Il
presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dall’art. 56,
commi 2, 3 e 4 del DLgs n. 29/1993 per la parte demandata alla contrattazione.
2.
Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal
presente contratto, si considerano "mansioni immediatamente
superiori" le mansioni svolte dal dipendente all’interno della stessa area
in profilo appartenente alla posizione di livello economico immediatamente
superiore a quella in cui egli è inquadrato, secondo la declaratoria riportata
nell’allegato A del presente contratto. Le posizioni economiche
"super" non sono prese in considerazione a tal fine. Sono, altresì,
considerate "mansioni superiori", per i dipendenti che rivestono
l’ultima posizione economica dell’area di appartenenza, le mansioni
corrispondenti alla posizione economica iniziale dell’area immediatamente
superiore.
3. Il
conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene nei seguenti
casi :
a) nel
caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino
a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto
vacante, anche mediante le selezioni interne di cui all’art. 15;
b) nel
caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione
del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
4. Il
conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti è comunicato
per iscritto al dipendente incaricato, mediante le procedure stabilite da
ciascuna amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri,
da definire entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente contratto, che
tengano conto del contenuto professionale delle mansioni da conferire, previa
consultazione delle Organizzazioni sindacali di cui all’art.8 comma 1. La
disciplina delle mansioni superiori come integrata dal presente articolo entra
pertanto in vigore dalla data di definizione dei predetti criteri.
5 Il
dipendente assegnato alle mansioni superiori di cui al comma 2 ha diritto al
trattamento economico previsto per la posizione corrispondente alle relative
mansioni, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale
di anzianità.
6 Per
quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell’art.
56 del DLgs 29/1993.
[3] Costituzione della Repubblica italiana - 27 dicembre 1947
Art. 3.
Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
È compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 36.
Il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un’esistenza libera e dignitosa.
La durata
massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il
lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non
può rinunziarvi.
[4] Codice civile
2697. Onere
della prova.
Chi vuol
far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento.
Chi
eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.