LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO
(Sentenza n°
8529/2006)
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ING. C.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G B VICO 1,
presso lo studio dell’avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LUIGI FREZZA, giusta delega in atti;
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in
atti;
avverso la sentenza n. 175/03 della Corte d’Appello di BRESCIA,
depositata il 25/07/03 - R.G.N. 331/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/01/06 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l’Avvocato PROSPERI MANGILI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
C.M., dipendente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
inquadrato nella 9a qualifica funzionale, conveniva in giudizio
l’amministrazione datrice di lavoro esponendo di aver prestato la sua attività
presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Mantova, al cui
vertice doveva essere posto per legge un primo dirigente di fascia B. Con
decreto del 28 agosto 1998 la direzione dell’ufficio era stata affidata al
ricorrente con la mansione di direttore reggente. Chiedeva quindi il
riconoscimento del diritto al trattamento economico corrispondente alle
mansioni superiori di dirigente di fascia B, con la condanna
dell’amministrazione al pagamento delle corrispondenti differenze retributive.
Il Tribunale di Mantova accoglieva la domanda con decisione che la
Corte di Appello riformava con la sentenza oggi denunciata, rigettando la
pretesa azionata. Ad avviso del Giudice dell’appello, i compiti dei dirigenti,
connessi all’attribuzione di responsabilità per il raggiungimento di obiettivi
e la determinazione dell’indirizzo e la gestione degli uffici, si differenziano
da quelli dei funzionali che non hanno l’autonomia e gli obblighi di risultato
dei primi, e dirigono l’ufficio assegnato secondo gli ordinali criteri di
gestione; data la diversità della carriera, non era possibile ravvisare nella
fattispecie la assegnazione di mansioni superiori considerata dal DLgs n. 29
del 1993,articolo 56 e successive modifiche.
In ogni caso, affermava la Corte Territoriale, non risultava
provata l’effettiva attribuzione in modo prevalente sono il profilo qualitativo,
quantitativo e temporale dei compiti propri delle dedotte mansioni superiori, e
la dimostrazione non poteva essere tratta dall’incarico affidato di direttore
reggente.
Avverso questa sentenza C.M. propone ricorso per Cassazione con
quattro motivi, al quale l’amministrazione resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa
applicazione delle norme contenute nei DLgs n. 387 del 1998, DLgs n. 29 del
1993, DLgs n. 165 del 2001, nell’articolo 24 del CCNL comparto ministeri e
negli articoli 3 e 36 della Costituzione.
Richiamata la disciplina di legge relativa al diritto al
trattamento economico previsto per la qualifica superiore in caso di
espletamento delle corrispondenti mansioni, e alla sostituzione ad opera della
contrattazione collettiva della preesistente regolamentazione del rapporto di
pubblico impiego (nella specie, con l’abrogazione della norma del DPR n. 266
del 1987 secondo cui rientrava nei compiti dei dipendenti inquadrati nella nona
qualifica la reggenza dell’ufficio in attesa della destinazione del dirigente
titolare), si sostiene che la sostituzione prolungata del dirigente non
rientrava tra i compiti della qualifica di inquadramento. Si critica quindi
l’affermazione secondo cui il disposto del DLgs n. 29 del 1993, articolo
56 (nel testo sostituito dal DLgs 31
marzo 1998, n. 80, articolo 25) non può trovare applicazione nel caso di
assegnazione di mansioni superiori proprie di una diversa carriera come quella
del dirigente.
2. Con il secondo motivo, mediante la denuncia di insufficiente e
contraddittoria motivazione, si censura la valutazione espressa dal Giudice
dell’appello in ordine alla mancata prova dello svolgimento delle mansioni
superiori di dirigente: posto che la sentenza impugnata ha riconosciuto la
natura dirigenziale dell’incarico affidato all’ing. C. quale direttore reggente
dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Mantova - incarico proprio di un primo
dirigente di fascia B - si afferma che la prova dell’espletamento delle
mansioni superiori "e in re ipsa, ossia intrinseca alle mansioni
dirigenziali connesse al ruolo ricoperto per anni".
3. Il terzo motivo, con la denuncia di violazione e falsa
applicazione dell’articolo 2697 del codice civile in relazione al DLgs n. 387 del 1998, nonché motivazione
apparente, critica l’affermazione secondo cui il menzionato decreto di incarico
del 28 agosto 1998 non rappresenta la prova documentale dell’affidamento delle
dedotte mansioni superiori, ma dimostra solo la necessità di nominare un
referente dell’amministrazione centrale. Si sostiene che l’incarico di reggenza
di un ufficio comporta lo svolgimento di tutti i compiti e l’assunzione delle
responsabilità proprie delle attribuzioni del dirigente sostituito: nel caso di
specie, ciò risulta anche dal fatto che il ricorrente è stato preposto
all’ufficio per oltre cinque anni.
Si afferma anche che "la prova dello svolgimento o meno dei
compiti facenti capo al Primo Dirigente e per esso al Funzionario reggente era
ed è in capo al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e non invece
all’attuale ricorrente".
Secondo la parte, la "travisata interpretazione della
assuntamente mancata attribuzione - mediante il decreto di affidamento
dell’incarico - delle mansioni - globalmente intese - di Primo Dirigente
all’odierno ricorrente, si concreta in una esposizione motivazionale contenente
argomentazioni del tutto slegate dalla situazione di fatto, traducendosi in
mancanza assoluta di motivazione".
4. Con l’ultimo motivo, denunciando i vizi di violazione e falsa
applicazione degli articoli 13 e 24 del CCNL Comparto Ministeri, nonché difetto
di motivazione, si critica l’argomento svolto nella sentenza impugnata con il
richiamo alla previsione del citato contratto collettivo relativa all’obbligo di
svolgere, oltre alle prestazioni corrispondenti alla posizione di lavoro
attribuita, anche le attività strumentali e complementari a quelle proprie del
corrispondente profilo.
Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, lo
svolgimento dell’incarico affidato non può essere ricondotto alle mansioni
proprie del livello attribuito né ad attività strumentali e complementari.
5.1. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la
loro connessione, non meritano accoglimento.
Ad avviso della Corte Territoriale, la posizione del primo
dirigente, definita dalla stipulazione di apposito contratto all’atto
dell’incarico, comporta non solo la direzione dell’ufficio al quale egli è
destinato "in senso tradizionale", ma anche la determinazione dell’indirizzo
e della gestione in senso proprio, per l’attuazione di progetti individuati
autonomamente o delegato dai dirigenti generali; il funzionario, anche del
grado più elevato, non è in alcun modo paragonabile alla figura del dirigente,
non avendone l’autonomia né gli obblighi di risultato.
La sentenza impugnata afferma quindi che, non trattandosi "di
mansioni superiori ma di una diversa carriera" nei casi come quello
esaminato non può trovare applicazione la disciplina del DLgs 3 febbraio 1929,
n. 29, articolo 56 (nel testo sostituito dal DLgs 31 marzo 1998, n. 80,
articolo 25 e successivamente modificato dal DLgs 29 ottobre 1998, n. 387,
articolo 15: v. ora DLgs 30 marzo 2001, n. 165, articolo 52).
In questi termini, l’enunciazione non può essere condivisa. La
disciplina richiamata, mentre conferma al primo comma il principio secondo cui
"l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di
appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o
dell’assegnazione di incarichi di direzione", regola anche al quinto comma
l’ipotesi di assegnazione a mansioni proprie di una qualifica superiore al di
fuori dei casi espressamente consentiti dal secondo comma, e, mentre stabilisce
da un lato la nullità di tale assegnazione, riconosce dall’altro il diritto del
lavoratore alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.
La considerazione delle specifiche caratteristiche delle posizioni
organizzative di livello dirigenziale e delle relative attribuzioni regolate
dal contratto di incarico, come della diversità delle "carriere", non
può escludere l’applicazione della disciplina in esame quando venga dedotto,
come nella specie, l’espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di
un funzionario; tale ipotesi può essere invece ricondotta certamente alla
previsione del citato quinto comma, relativa al conferimento illegittimo di
mansioni superiori, da cui consegue il diritto al corrispondente trattamento
economico, secondo la ratio della norma che è di assicurare comunque al
lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in
ossequio al principio di cui all’articolo 36 della Costituzione (cfr.
Cassazione 4 agosto 2004 n. 14944 e Cassazione 25 ottobre 2004 n. 20692).
Il presupposto per l’attribuzione di tale diritto è peraltro
definito dal terzo comma dello stesso DLgs n. 29 del 1993, articolo 56 nel
testo successivamente modificato (attualmente DLgs n. 165 del 2001, articolo
52), secondo cui "si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini
del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il
profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette
mansioni".
Per questo aspetto, la sentenza impugnata risulta sorretta da una
autonoma ratio decidenti, che appare conforme alla regola di diritto così
enunciata: la Corte Territoriale ha infatti affermato che il C. avrebbe dovuto
non solo provare di avere in concreto svolto le funzioni tipiche del primo
dirigente, ma anche fornire i dati relativi all’impegno, in termini qualitativi
e quantitativi, che tale mansione superiore aveva in concreto comportato; tali
elementi non potevano ritenersi dimostrati documentalmente dal decreto di
assegnazione dell’incarico di dirigente dell’ufficio provinciale della
Motorizzazione civile.
Mancano quindi, secondo la Corte Territoriale, i dati di fatto su
cui dovrebbe basarsi l’esame del Giudice di merito, dati che l’attuale
ricorrente non ha fornito né si è offerto di fornire.
La decisione, con cui è stato rilevato un fondamentale difetto di
allegazione degli elementi costitutivi della pretesa azionata, sfugge alle
critiche mosse dalla parte. Il ricorrente insiste nell’affermare che la prova
dell’espletamento delle mansioni superiori "è in re ipsa", in
relazione al fatto stesso dell’assegnazione dell’incarico di direttore reggente
dell’ufficio: ma tale assunto non trova sostegno nella deduzione di precise
circostanze di fatto idonee a definire il contenuto professionale di tale
posizione di lavoro, e quindi a stabilire la corrispondenza delle mansioni
svolte (come si sostiene) a quelle di dirigente di fascia B. Sotto il profilo
del denunciato vizio di motivazione, la sentenza non è efficacemente censurata
con l’indicazione di elementi di fatto di cui sia stato omesso o trascurato
l’esame, mentre d’altro canto il ricorrente non riproduce neppure il contenuto
specifico del decreto di incarico, né richiama provvedimenti con cui - come
previsto dalla contrattazione collettiva di settore - sia stata identificata la
posizione organizzativa dirigenziale dall’amministrazione competente.
Nulla è stato poi specificamente dedotto, come rileva la sentenza
impugnata, in ordine ai profili qualitativi e quantitativi dei compiti
concretamente svolti.
Il ricorso deve essere quindi respinto. In relazione alla
particolarità delle questioni esaminate, si ravvisano giusti motivi per
compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del
presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria
il 12 aprile 2006.