SUPREMA CORTE
DI CASSAZIONE
SEZIONE
LAVORO
(Presidente E. Mercurio,
Relatore V. Di Nubila)
Sentenza 22
marzo 2006, n. 6314
Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato il 5.12.2000, M.A.
proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Trieste, avverso al decreto
ingiuntivo emesso a favore della s.p.a. Banca Fideuram per la somma di L.
41.928.322 oltre interessi. Il credito azionato costituiva la restituzione
degli anticipi su provvigioni corrisposti dalla banca al M.. Questi aveva
stipulato con la società un contratto come produttore assicurativo, sulla base
di scritture predisposte dalla banca in appositi moduli, le quali contenevano
clausole vessatorie, non specificamente approvate per iscritto. Tali scritture
contenevano inoltre la preventiva rinuncia a diritti indisponibili nascenti dal
rapporto, che l'opponente impugnava per violazione dell'art. 2113 c.c..
2. Si costituiva la Banca Fideuram s.p.a. ed
eccepiva che non trovavano applicazione gli artt. 1341, 1342 e 2113 c.c.
invocati da controparte, trattandosi del mero recupero di anticipi su
provvigioni. Non sussisteva alcuna predisposizione del contratto, nè alcuna
clausola vessatoria; nessuna preventiva rinuncia a diritti indisponibili era
stata operata.
3. Il Tribunale, istruita documentalmente la causa,
accoglieva l'opposizione. Proponeva appello la Banca Fideuram ribadendo le
proprie asserzioni. La Corte di Appello, previa costituzione del M. il quale
chiedeva il rigetto dell'appello avversario, confermava la sentenza di primo
grado così motivando:
appare
pacifico che gli accordi "inter partes" furono stilati utilizzando
moduli e formulari predisposti dall'azienda di credito, con mera accettazione
da parte del M.;
è
evidente lo squilibrio tra le parti: a carico del M. sta una facoltà di recesso
assai gravosa, perchè a fronte di un "minimo tetto provvisionale" la
società poteva liberamente recedere nei primi trentasei mesi del rapporto
pagando "una percentuale minima", mentre per i primi tre anni di
attività l'opponente "non era affatto garantito di poter fruire di un
minimo di provvigioni e restava alla merce dell'iniziativa della
Fideuram";
l'art.
2113 c.c. è applicabile anche ad un rapporto di agenzia e la lettera 8.5.1998
sottoscritta dal M. "ha una chiara valenza di rinunzia e non può avere invece
valore ricognitivo";
in esso
scritto "è contenuta una rinuncia a far valere ogni proprio diritto di
recesso in via anticipata e lo stesso costituisce poi ripetizione della
clausola nulla cui si è fatto cenno prima".
4. Ha
proposto ricorso per Cassazione la Banca Fideuram s.p.a., con due motivi; la
ricorrente ha poi depositato memoria integrativa e note di udienza. Resiste con
controricorso M.A..
Motivi della decisione
5. Col
primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione,
a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1341, 1342, 1742, 1321, 1325,
1362, 1372, 1373, 1418 c.c.; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n.
5. Secondo la Fideuram, la Corte di Appello è incorsa in una "macroscopica
violazione delle norme di legge indicate"; riprodotte nel testo del
ricorso le condizioni del contratto ed il sistema di calcolo delle provvigioni
e dei premi, la banca si duole che la Corte di Appello, dato per scontato che
il contratto "de quo" sia stato concluso mediante un formulario
predisposto, abbia desunto l'inefficacia di determinate clausole da un ritenuto
squilibrio nel rapporto di sinallagma, prospettando una "facoltà di recesso
assai gravosa per il M.". Osserva al riguardo la banca ricorrente che non
è sufficiente uno squilibrio per provocare la nullità della clausola ove non
specificamente approvata per iscritto, ma occorre che tale clausola rientri
nell'elenco tassativo di cui all'art. 1341 c.c., comma 2: tassatività che
esclude l'analogia e consente, al più, una interpretazione estensiva.
6. Il
motivo è fondato e va accolto. Si premette che la banca contesta
l'applicabilità degli artt. 1341 e 1342 c.c., perchè non sussiste la prova che
il contratto sia stato concluso mediante moduli o formulari predisposti
dall'azienda di credito. Viceversa, l'accertamento sul punto compiuto dalla
Corte di Appello non pare potersi rimettere in discussione. Anche se non è
stato usato un "modulo", ovvero uno stampato da accettare in blocco
riempiendo gli spazi bianchi, rimane il fatto che anche la riproduzione di un
documento informatico o "file", predisposto dalla banca e destinato
ad essere utilizzato per un numero indeterminato di rapporti, costituisce uso
di "formulario", inteso quale documento-base destinato a fungere da
modello per la riproduzione in un numero indeterminato di esemplari. Sul punto,
la difesa della banca, pur così articolata nella complessità del ricorso,
risulta generica e non autosufficiente, essendo invece ben più articolata
nell'esame delle singole clausole al fine di contrastarne l'inefficacia.
7.
L'art. 1341 c.c. prevede che non hanno effetto, se non specificamente approvate
per iscritto, le condizioni che stabiliscono a favore di colui che le ha
predisposte, tra l'altro, facoltà di recedere dal contratto. La giurisprudenza
al riguardo ha chiarito che la clausola è vessatoria in quanto preveda la
facoltà di recesso a favore del solo predisponente e non attiene alla facoltà
di recesso reciproca. Si è pertanto ritenuto (Cass. 22.1.1991 n. 544) che nel
caso di contratto di agenzia la facoltà di recesso concessa ad entrambe le
parti non richieda approvazione specifica ex art. 1341 c.c.. Nello stesso senso
Cass. 14.7.1986 n. 4540.
8. Ancora
l'art. 1341 c.c. prevede che non abbiano effetto, se non approvate
specificamente per iscritto, le clausole le quali sanciscano a sfavore
dell'altro contraente - cioè di colui che non ha predisposto il contratto -
tacita proroga o rinnovazione del contratto e limitazioni alla facoltà di
opporre eccezioni. Nella specie, il sistema di compenso previsto per il M.,
come accertato in fatto nel giudizio di merito, prevedeva la corresponsione di
provvigioni quale promotore finanziario, con una integrazione fino al
raggiungimento di L. tre milioni mensili ove nell'arco del mese tale somma non
venisse raggiunta. Se il rapporto di collaborazione fosse cessato prima di
trentasei mesi, la banca avrebbe avuto diritto di recuperare gli anticipi
erogati mediante addebito in conto corrente intestato al collaboratore ovvero
mediante decreto ingiuntivo. In ogni caso, peraltro, la banca non poteva
recuperare gli anticipi, una volta che il collaboratore avesse raggiunto i 36
mesi di servizio ovvero L. 108 milioni di provvigioni (pari per l'appunto al
tetto mensile garantito tra provvigioni ed integrazione moltiplicato per
trentasei). La Corte di Appello ha desunto dal predetto assetto contrattuale
l'affermazione che nei primi tre anni di collaborazione la facoltà di recesso risultava
assai gravosa per il M., mentre rimaneva sostanzialmente libera per la banca.
Di qui uno squilibrio, che necessitava di approvazione specifica per iscritto
della relativa clausola. La Corte di Appello non è stata però in grado di
indicare in quale tipo di clausola elencata nell'art. 1341 c.c. rientrasse
quella considerata. Non è sufficiente lo squilibrio del sinallagma; occorre
accertare se la clausola comporti facoltà di recesso per il solo predisponente
(il che non è stato affermato) ovvero tacita proroga del contratto a carico del
solo M. (il che parimenti non è stato affermato); più in generale, non è
sufficiente lo squilibrio contrattuale tra le parti per far entrare in funzione
l'art. 1341 c.c., comma 2, ma occorre individuare la clausola "vessatoria"
che si sarebbe dovuta approvare per iscritto.
9. Con
il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2113 c.c., artt.
1373, 1361, 1324 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n.
5: erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto che la lettera 8.5.1998
costituisse una rinuncia a far valere ogni diritto di recesso in via anticipata,
ripetendo una clausola nulla e abdicando preventivamente alla potestà di
impugnarla.
10. Il
motivo è da considerare assorbito. Posto che il consenso rilasciato dal M. al
recupero degli anticipi-provvigioni è legittimo anche se non approvato
specificamente per iscritto, non costituisce rinuncia a far valere la nullità
uno scritto che riconosce alla banca la facoltà di recuperare gli anticipi
sulle provvigioni.
11. La
sentenza impugnata deve essere pertanto cassata ed il processo va rinviato per
nuovo esame, alla luce dei principi esposti ai paragrafi che precedono, alla
Corte di Appello di Venezia, anche per le statuizioni circa le spese.
P.Q.M.
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa
la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di
Venezia.
Così
deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2006