SUPREMA CORTE
DI CASSAZIONE
SEZIONE I
CIVILE
sentenza 10
novembre 2005 – 11 marzo 2006, n. 5378
Presidente Losavio – relatore
Napoleoni
Pm Ciccolo – parzialmente
conforme - Ricorrente U. – Controricorrente F.
Svolgimento del processo
Con
ricorso depositato il 14 settembre 2001 G. C. U. chiedeva al tribunale di Roma,
ai sensi dell’articolo 9, legge 898/70, la revoca dell’obbligo di corrispondere
all’ex coniuge C. F. un assegno mensile di lire 500.000, impostole dalla Corte
d’appello di Roma con sentenza dell’11 febbraio 1997, in sede di pronuncia
della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Giustificava la richiesta
con l’asserito miglioramento della condizioni economiche
del
F., conseguente al fatto che la figlia Antonella convivente con il padre ed al
cui mantenimento questi doveva provvedere era divenuta economicamente
indipendente.
Il
Tribunale, con decreto del 3 aprile 2002, accoglieva la domanda, revocando
l’assegno di divorzio posto a carico dalla U. a far data dal febbraio 2001.
Avverso
la decisione proponeva reclamo il F., assumendo che l’avvenuto raggiungimento
dell’autonomia economica da parte della figlia costituiva evento inidoneo a
giustificare la revoca dell’assegno di divorzio, il diritto alla cui percezione
trova fondamento nella disparità della condizioni economiche degli ex coniugi:
condizioni che il primo Giudice aveva ritenuto riavvicinate sulla base di una
affrettata e non corretta valutazione delle risultanze processuali.
Il
reclamo era parzialmente accolto dalla Corte d’appello di Roma, la quale, con
decreto del 29 gennaio 2004, ripristinava l’assegno di euro 105,00 a decorrere
dalla domanda. Premesso che i provvedimenti in tema di assegno di divorzio,
soggetti alla clausola “rebus sic stantibus”, possono formare oggetto di revisione
solo in presenza di circostanze sopravvenute, idonee ad alterare l’equilibrio
raggiunto dalle parti in sede di divorzio o in momenti successivi, la Corte
territoriale rilevava come, nella specie, il diritto all’assegno fosse stato
riconosciuto al F., con la sentenza di divorzio, in considerazione della
migliore situazione economica della U., godendo quest’ultima di un reddito da
lavoro più elevato e disponendo, altresì, a differenza del primo, di un
cospicuo patrimonio immobiliare.
Il
divario economico a fronte del quale era stato affermato il diritto all’assegno
doveva ritenersi, peraltro, ancora sussistente. Sul piano reddituale, la
retribuzione netta della U. era scesa, bensì, nell’anno 2002, dai circa 23.000
euro percepiti nell’anno precedente, a 15.200 euro, divenendo in tal modo
inferiore ai redditi complessivi del F. (pari, nello stesso anno 2002, ad oltre
21.000 euro): ma tale circostanza ad avviso della Corte di merito non poteva
essere configurata come decremento della «capacità contributiva», dipendendo
dalla personale scelta della U. non giustificata da motivi dì salute o da
impegni familiari dell’orario di lavoro part time, scelta che non potrebbe
«ledere i diritti consolidati di terze persone». Sotto l’aspetto patrimoniale,
poi, la situazione della U. sarebbe rimasta pressoché invariata, giacché, sia
pure era vero che ella aveva alienato numerosi immobili (acquistandone,
tuttavia, altri) , la conversione di beni immobili in danaro non rappresenta
comunque un peggioramento delle condizioni economiche della alienante,
dovendosi per il resto escludere che il ricavato della vendita fosse stato
nella specie assorbito così come asserito dalla U. dagli oneri di mantenimento
dei figli e dell’ex coniuge.
Se,
alla luce di tali circostanze, doveva essere dunque riconosciuta la permanenza
del diritto del F. all’assegno, nondimeno, I’innegabile miglioramento economico
dì cui il reclamante aveva beneficiato non dovendo più sopportare le spese di
mantenimento, della figlia, ormai indipendente rendeva equa una riduzione
dell’assegno stesso all’indicato importo di euro 105,00 mensili.
Avverso
la pronuncia propone ricorso per cassazione la U. sulla base di un unico
complesso motivo.
Resiste
con controricorso il F., il quale propone altresì ricorso incidentale sulla
base di due
motii,
cui resiste a sua volta la U. con controricorso
Entrambe
la parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1.
- Con l’unico motivo del suo ricorso la U. denuncia violazione e falsa
applicazione dagli articoli 5 e 9 legge 898/70, come modificati dalla legge
74/1987, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
punto decisivo dalla controversia, in relazione all’articolo 360, nn. 3 e 5 Cpc
ad all’articolo 111 Costituzione.
Sotto
un primo profilo, la ricorrente censura che la Corte territoriale abbia
ritenuto irrilevante la sopravvenuta notevole riduzione dei propri redditi,
solo perché conseguente alla personale scelta di lavorare part time, anziché a
tempo pieno. La decisione impugnata sarebbe, per questo aspetto, affatto
erronea, posto che i «giustificati motivi», che a mente dell’articolo 9 legge
898/70 legittimano la modifica dei provvedimenti relativi ai contributi
economici disposti in favore di uno dei coniugi, debbono essere identificati
nel mero mutamento oggettivo della condizioni economico patrimoniali delle
parti, a prescindere dalle ragioni che lo abbiano determinato. L’opzione per il
lavoro a tempo parziale, d’altro canto, non diversamente da quella di cessare
del tutto l’attività professionale – rappresenterebbe una scelta personale
pienamente legittima, non essendovi, nel vigente ordinamento, alcuna
disposizione che vieti all’onerato di assumere iniziative – ivi compresa quella
di ridurre il proprio impegno lavorativo – suscettive di incidere sul diritto
all’assegno di mantenimento dell’ex coniuge: disposizione che, ove esistesse,
risulterebbe peraltro costituzionalmente illegittima, in quanto lesiva di
fondamentali diritti di libertà della persona.
Sotto
un secondo profilo, la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia
ritenuto la propria situazione patrimoniale pressoché invariata rispetto al
passato, assumendo,da un lato, che l’avvenuta alienazione di numerosi cespiti
immobiliari, con conseguente loro conversione in denaro, non equivale a
deterioramento delle condizioni economiche, anche perché dovrebbe escludersi
che il ricavato delle vendite sia stato interamente assorbito dagli oneri di
mantenimento dei figli e dell’ex coniuge; e soggiungendo tuttavia, dall’altro
lato, che dalla documentazione prodotta emergerebe come essa U. abbia
nell’ultimo decennio venduto e acquistato immobili per parecchie centinaia di
milioni di lire, con un saldo positivo di circa 200 milioni, che non
rappresenterebbe, però, un “utile”, in quanto corrispondente all’incirca
all’esborso connesso ai predetti oneri di mantenimento.
Le
riferite argomentazioni risulterebbero superficiali e contraddittorie. Per un
verso, infatti, l’astratta affermazione del giudice del reclamo, per cui la
conversione di immobili in denaro non costituisce, di per sé , sicuro indice di
peggioramento delle condizioni economiche dell’alienante, avrebbe dovuto essere
accompagnata da una approfondita disamina – viceversa omessa – della concreta
situazione della ricorrente: verifica dalla quale sarebbe emersa sia la scarsa
consistenza del patrimonio immobiliare di cui ella era originariamente
titolare, sia la pochezza della sua attuale condizione, che la vede mera
usufruttuaria dell’appartamento in cui vive e di una villetta. Per altro verso,
poi, la Corte territoriale sarebbe incorsa in evidente contraddizione, allorché
ha comunque riconosciuto che una cospicua parte del ricavato delle vendite
immobiliari è stata assorbita dagli oneri di mantenimento: circostanza che
implica, di per sé, che il patrimonio della ricorrente si sia sensibilmente
ridotto.
Sotto
un terzo profilo, la U. – rimarcato come la domanda di soppressione
dell’assegno di divorso implichi, alla luce della giurisprudenza di questa
Corte, una valutazione comparativa della situazione delle parti, allo scopo di
assicurare, con il minor sacrificio possibile per l’obbligato, il mantenimento
per il titolare dell’assegno del tenore di vita che l’articolo 5 legge 898/70
ha inteso, almeno in via tendenziale, garantire – censura che la Corte
d’appello abbia respinto la domanda di revoca dell’assegno senza effettuare
l’anzidetta valutazione comparativa: valutazione che, ove compiuta, avrebbe
consentito di appurare come – disponendo attualmente il F. di redditi superiori
a quelli della ricorrente e di un patrimonio più cospicuo (essendo egli pieno
proprietario di due immobili, sia pure, per uno di essi, in comunione) –
l’assegno di divorzio, lungi dal garantire all’ex coniuge il mantenimento di un
tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, si
risolverebbe in un ingiustificato “arricchimento”. E ciò senza considerare che
l’assegno posto a carico della ricorrente, per la sua attuale esiguità, non
sarebbe comunque oggettivamente idoneo a fornire quel contributo al mantenimento
che il legislatore richiede.
Da
ultimo, la ricorrente lamenta che la Corte di merito – nel ritenere irrilevante
la diminuzione dei propri redditi, in quanto determinata da una scelta di
lavoro a tempo parziale “non giustificata da motivi di salute o impegni
familiari” – sia comunque incorsa in vizio di ultrapetizione, posto che la
controparte non aveva sollevato alcuna contestazione riguardo alla legittimità
della predetta scelta.
2.1.
– Con il primo motivo del ricorso incidentale il F. denuncia “violazione o
falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’articolo 360 n.3 Cpc”,
dolendosi che la Corte d’appello, nel ridurre l’importo dell’assegno di
divorzio, si sia limitata ad accertare soltanto se le condizioni economiche
degli ex coniugi fossero mutate, prescindendo da ogni verifica circa
l’adeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente al fine del mantenimento di
un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio: aspetto,
questo, viceversa determinante per la concessione dell’assegno in parola.
2.2
– Con il secondo motivo, il ricorrente incidentale lamenta l’erronea,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia, in relazione all’articolo 360 n. 5 Cpc, censurando che la Corte
territoriale, nel valutare la consistenza del divario economico tra le parti,
sia incorsa in una serie di incongruenze, errori ed omissioni.
Il
giudice del reclamo, in particolare, avrebbe computato la retribuzione di esso
F. al lordo, quando invece quella della U. è stata considerata al netto; non
avrebbe tenuto conto della vendita dell’immobile di proprietà comune in
Nettuno, il cui ricavato sarebbe stato destinato dal F. all’estinzione del
mutuo contratto per l’acquisto della casa e della U., invece, semplicemente
introitato; avrebbe errato nel calcolo delle spese affrontate dalla U. per il
mantenimento dell’ex marito e dei figli; avrebbe quantificato il saldo positivo
delle vendite e degli acquisti immobiliari effettuati dalla U. sulla base dei
prezzi dichiarati nei relativi atti, senza considerare che questi, per ragioni
fiscali, sono notoriamente inferiori ai prezzi effettivi; avrebbe omesso,
infine, di tener conto del miglioramento della situazione economica della U.
conseguente alle nuove nozze con un funzionario di banca.
3.
L’unico motivo del ricorso principale è fondato, limitatamente alla prima delle
censure con esso svolte.
L’articolo
9, primo comma, legge 898/70, nel consentire la revisione in ogni tempo delle
statuizioni giudiziali in materia di assegno di divorzio, allorché
sopravvengano “giustificati motivi”, rende invero palese come dette
disposizioni – secondo una regola comune alle pronunce preordinate al
soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizione a terzi
di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo – siano adottate rebus sic
stantibus, rimanendo suscettive di modifica a fronte di successive variazioni
della situazione di fatto posta a fondamento della decisione: variazione in
presenza delle quali non può dunque opporsi l’exceptio iudicati (ex plurimis,
Cassazione 21049/04; 8654/98; 7953/96).
La
natura dei “giustificati motivi” che legittimano la revisione delle
disposizioni sull’assegno di divorzio – revisione che può consistere non
soltanto nell’aumento o nella diminuzione del relativo importo, ma anche nella
integrale soppressione dell’assegno già concesso o nel suo riconoscimento ex
novo – va d’altra parte identificata tenendo conto della funzione assistenziale
propria del contributo di cui si discute, volto ad assicurare all’ex coniuge –
che risulti privo di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli per
ragioni oggettive – il mantenimento di un determinato tenore di vita, sulla
base di una valutazione comparativa della situazione delle parti ed in
proporzione alle sostanze dell’obbligato. In tal ottica, costituiscono, dunque,
“giustificati motivi” di revisione i mutamenti delle condizioni economiche di
uno o di entrambi gli ex coniugi, che – all’esito di una rinnovata valutazione
comparativa (Cassazione, 17895/04; 14004/02; 6974/95) – si presentino
oggettivamente idonei ad alterare l’equilibrio determinato al momento della
pronuncia di divorzio (Cassazione 8654/98; 8427/98; 9415/95).
Ciò
premesso, nell’ipotesi in cui il mutamento allegato consista nel peggioramento delle
condizioni economiche dell’obbligato, e, più in particolare, nella contrazione
dei suoi redditi da lavoro, l’incidenza dell’evento dedotto non può essere
aprioristicamente esclusa in ragione del fatto che il decremento consegua a
scelte dell’ex coniuge – pur non dettate da specifiche esigenze familiari o di
salute, e dunque liberamente operate – in ordine all’oggetto ed alle modalità
di svolgimento della propria attività lavorativa: quale, ad esempio, quella di
dismettere la precedente attività professionale per intraprenderne altra meno
redditizia, ma maggiormente rispondente alle proprie aspirazioni o meno
usurante; ovvero – come nel caso di specie – quella di limitare l’entità del
proprio impegno, optando per il lavoro a tempo parziale, in luogo di quello a
tempo pieno.
La
contraria affermazione della Corte territoriale – secondo cui le ripercussioni
economicamente negative della scelta da ultimo indicata non potrebbero comunque
assumere rilievo ai fini che al presente interessano, dovendosi escludere che
decisioni basate su “considerazioni personali” possano “ledere i diritti
consolidati di terze persone” – si palesa, difatti, in suscettibile di avallo.
Da
un lato, l’enunciato della Corte di merito non tiene adeguatamente conto del
fatto che le scelte in questione non soltanto sono, in sé, pienamente legittime
(cfr., in questo senso, con riguardo alla ancor più radicale decisione del
coniuge obbligato al mantenimento di cessare l’attività professionale,
Cassazione 4800/02, ove l’affermazione della conseguente esigenza di valutarne
le ripercussioni sulle capacità reddituali sia nella separazione che nel
divorzio); ma costituiscono altresì esplicazione di fondamentali diritti di
libertà della persona, quali quelli di libera disponibilità delle proprie energie
fisiche ed intellettive e di libera scelta dell’attività lavorativa (articoli 2
e 4, comma 2, Costituzione).
Per
altro verso, poi, è ben vero che, in linea di principio, le “libere scelte” del
debitore non possono tornare in danno dell’interesse del creditore di veder
integralmente soddisfatto il proprio credito. Ma il discorso non è
evidentemente riferibile, almeno sotto l’aspetto che qui interessa, al diritto
all’assegno dell’ex coniuge riconosciuto con la sentenza di divorzio, stanti le
peculiari caratteristiche che connotano il relativo credito. Diversamente,
infatti, da quanto asserisce la Corte territoriale, il diritto in parola non
può dirsi affatto “consolidato”, nel senso in cui invece lo è il diritto,
giudizialmente riconosciuto, di un ordinario creditore ad una prestazione
periodica: e ciò proprio perché – trovando fondamento in una situazione per sua
natura dinamica e mutevole nel tempo, rispetto alla quale opera in chiave di
bilanciamento di interessi e di riequilibrio dei rapporti – il diritto
all’assegno resta legato a fil doppio, secondo quanto dianzi rimarcato,
all’evoluzione di detta situazione, limitandosi l’effetto preclusivo del
giudicato alla sola impossibilità di rivalutare gli elementi già presi in
considerazione al momento della pronuncia di divorzio.
In
questa prospettiva, non si può dunque ritenere che le disposizioni in tema di
assegno post-patrimoniale contenute nella pronuncia di divorzio
“cristallizzino” la posizione dell’obbligato sul piano dell’attività
lavorativa, nel senso di impegnarlo comunque ad “assistere”, e nella stessa
misura, l’ex coniuge beneficiario, anche quando – per effetto di legittime,
anche se non necessitate, decisioni riguardo alla propria vita professionale –
il divario fra le condizioni economiche delle parti, a fronte del quale
l’assegno era stato riconosciuto, si sia ridotto o annullato, o addirittura la
situazione del beneficiario sia divenuta più favorevole di quella
dell’obbligato.
Né
a diversa conclusione potrebbe pervenirsi facendo leva sul predicato
“giustificati”, che nel citato articolo 9, prima comma, legge 898/70, qualifica
i “motivi” legittimanti la revisione: giacchè – come ampiamente posto in luce
dalla dottrina – detto predicato non mira affatto ad introdurre un sindacato
del giudice sulle cause dei sopravvenuti mutamenti delle condizioni economiche
delle parti, ma evoca semplicemente l’esigenza di una verifica circa l’idoneità
di tali mutamenti a “giustificare” la modifica delle disposizioni sull’assegno.
Non
è superfluo d’altro canto soggiungere che ben difficilmente le scelte di cui si
va discorrendo potrebbero ritenersi preordinate, in concreto, all’unico fine di
sottrarre l’obbligato alla prestazione giudizialmente impostagli, o comunque
operate esclusivamente “in odio” all’ex coniuge beneficiario, onde aggravarne
la situazione: e ciò per l’ovvia ragione che si tratta per definizione, di
scelte destinate a produrre una effettiva (e non meramente apparente)
compressione delle prospettive reddituali di chi le opera, compressione della quale
è pertanto costui a risentire per primo ed in maggior misura.
Un
sindacato, da parte del giudice, circa le ragioni delle scelte, economicamente
svantaggiose, in punto di esercizio dell’attività lavorativa, ed in particolare
riguardo al loro carattere necessitato o meno, è in realtà possibile – ed anzi
doveroso, al lume del disposto dell’articolo 5, comma 6, legge 898/70 –
unicamente ove si discuta delle scelte del beneficiario dell’assegno, il cui
diritto è subordinato alla duplice condizione che egli non soltanto non
disponga di “mezzi adeguati”, al fine della conservazione del tenore di vita
che il predetto articolo 5 ha inteso garantire, ma che non sia neppure in grado
di procurarseli “per ragioni oggettive”. E ciò per l’evidente ragione che non
si può pretendere un contributo assistenziale da altri quando si ha la
possibilità di conseguire il tenore di vita de quo con le proprie forze.
A
fronte delle considerazioni che precedono, resta dunque assorbita la censura
afferente al preteso vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte di
merito col ritenere irrilevante la decisione della U. di lavorare a tempo
parziale, in quanto “non giustificata da motivi di salute o impegni familiari”,
ancorchè il F. non avesse sollevato alcuna contestazione riguardo alla
legittimità della decisione stessa (vizio peraltro insussistente, giacchè,
nell’ottica della Corte territoriale, si trattava di indagine finalizzata a
verificare la fondatezza della domanda della U. nel quadro di un’analisi
comparativa della situazione economica delle parti, indagine non condizionata
da una specifica eccezione di controparte).
Inammissibili
risultano, per converso, le residue censure.
Il
decreto con il quale la corte d’appello provvede, su reclamo delle parti, alla
revisione dell’assegno di divorzio, è infatti ricorribile per cassazione, ai
sensi dell’articolo 111 Costituzione, solo per violazione di legge, sostanziale
o processuale: violazione configurabile – in relazione ai vizi della
motivazione – unicamente nel caso di inosservanza del relativo obbligo, ossia
quando la motivazione risulti materialmente omessa, ovvero si estrinsechi in
argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi del provvedimento
impugnato (motivazione apparente) o fra loro inconciliabili o obiettivamente
incomprensibili (motivazione perplessa), trattandosi di ipotesi che si
risolvono in un motivo di nullità della sentenza riconducibile al paradigma
dell’articolo 360 n.4 Cpc; rimanendo di contro esclusa la verifica della
sufficienza e razionalità della motivazione stessa in relazione alle risultanze
probatorie, riconducibile alla previsione del n. 5 del citato articolo 360 (ex
plurimis, Cassazione 17895/04; 12158/03; 13860/02; 7558/00).
Nella
specie – posto che la Corte territoriale è pervenuta alla propria decisione
sulla base di un’ampia analisi comparativa dei mutamenti della situazione tanto
reddituale che patrimoniale delle parti, scandita nelle due successive fasi
della verifica della permanenza di un divario tra le stesse, atto a
giustificare, in assunto, il perdurante diritto all’assegno del F., e
dell’accertamento della congruità della relativa misura – le censure della U.
si limitano in effetti a porre in discussione la sufficienza, correttezz e
congruenza dell’iter argomentativo che sorregge la pronuncia impugnata, con
conseguente loro inammissibilità.
4.1
– Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.
La
verifica dell’adeguatezza del reddito del F. a mantenere il tenore di vita
goduto in costanza di matrimonio, che si imputa alla Corte territoriale di aver
totalmente omesso nel ridurre la misura dell’assegno di divorzio – ventilando,
cosiì, implicitamente, una violazione degli articoli 5 e 9 legge 898/70 (al
riguardo, Cassazione, 412/00) – è in realtà logicamente insita nell’accertato
miglioramento delle condizioni economiche di esso F. (per effetto della
sopravvenuta indipendenza della figlia a suo carico),rispetto alla situazione
con riferimento alla quale – proprio nella prospettiva di assicurare
l’anzidetto tenore di vita – era stata fissata dalla sentenza di divorzio
l’entità dell’assegno.
4.2.
Inammissibile, per quanto in precedenza osservato, è invece il secondo motivo,
inteso a censurare, con riferimento al n.5 dell’articolo 360 Cpc,
l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione del provvedimento
impugnato.
5
. Il ricorso principale va pertanto accolto, nei limiti sopra evidenziati;
mentre va rigettato il ricorso incidentale.
Il
decreto impugnato va quindi cassato, per quanto di ragione, con rinvio ad altra
sezione della Corte di appello di Roma, la quale si atterrà al seguente
principio di diritto: “In tema di revisione dell’assegno di divorzio, la
sopravvenuta diminuzione dei redditi dalavoro dell’obbligato è suscettiva di
assumere rilievo, quale possibile giustificato motivo di riduzione o
sopressione dell’assegno, ai sensi dell’articolo 9 legge 898/70 – nel quadro di
una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti ed
in quanto risulti oggettivamente idonea ad alterare l’equilibrio determinato al
momento della pronuncia di divorzio – anche se dipendente da una libera scelta
dello stesso obbligato riguardo all’oggetto ed alle modalità di svolgimento
della propria attività lavorativa, quale, in specie, quella di svolgere tale
attività a tempo parziale, anziché a tempo pieno”.
Spetterà
al giudice del rinvio verificare se, nel caso concreto, l’accertato decremento
dei redditi della U., connesso all’opzione per il lavoro part time, sia idoneo
o meno a giustificare – tenuto conto degli ulteriori elementi che concorrono a
delineare la complessiva situazione economico-patrimoniale delle parti – la
cessazione pura e semplice dell’obbligo di corrispondere l’assegno o,
eventualmente, una sua ulteriore riduzione.
Il
giudice del rinvio pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di
cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso principale per quanto di ragione; rigetta il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.