Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 11 ottobre 2006, n. 21805
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.M., con ricorso
in data 8 marzo 2000, conveniva innanzi al Tribunale di Bologna la moglie B.M.G.
per sentir dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio, con
ampliamento del diritto di visita della figlia minore A. (nata in data 22
gennaio 1990 e affidata alla madre) e la revoca dell'assegno di mantenimento
alla moglie.
L'adito Tribunale, costituitasi la B., con sentenza in data 23 ottobre 2002,
dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidava la
figlia minore A. alla madre, regolando il diritto di visita del padre alla
figlia sulla base di quanto dallo stesso richiesto, determinava l'assegno divorzile
in euro 250,00 e l'assegno in favore della figlia in euro 800,00, oltre il 50%
delle spese straordinarie.
A seguito dell'appello proposto dalla B., la Corte territoriale di Bologna, con
la sentenza in esame in data 20 marzo 2003, in parziale riforma della pronuncia
di primo grado, rideterminava in euro 900,00 al mese l'assegno divorzile
(ritenendo, tra l'altro, non determinato dalla stessa B. il suo stato di non
occupazione lavorativa), confermando in euro 800,00 l'assegno per la figlia,
oltre il 50% delle spese straordinarie.
Ricorrono per cassazione, in via principale, il M. con quattro motivi e, in via
incidentale, la B. con altrettanti motivi; entrambe le parti hanno depositato
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorso
principale.
Con il primo motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione, con
riferimento all'art. 116 c.p.c., sul decisivo punto delle ragioni che a suo
tempo determinarono la mancata attività lavorativa della B., con particolare
riferimento ad un accordo degli stessi coniugi in proposito; inoltre, si deduce
che la Corte territoriale, nel valutare il tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio, «si è esclusivamente basata sulle condizioni economiche del marito
e della famiglia di origine di lui, ignorando le condizioni, quantomeno equivalenti,
della famiglia B. ... che consentirono alla coppia un discreto tenore».
Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione sul decisivo punto della
capacità economica del M., definito "evasore fiscale", anche in
considerazione della valutazione del reddito di quest'ultimo sulla base di
quanto dallo stesso versato in occasione della separazione consensuale.
Con il terzo motivo si deduce motivazione contraddittoria ancora sul punto del
mancato svolgimento di un'attività lavorativa da parte della B.; in particolare
si afferma che «lo stato di inoperosità della B. è palesemente volontario e
pertanto l'attribuzione dell'assegno non può essere riconosciuta».
Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 5 della l. 898/1970, e
relativo difetto di motivazione, in quanto «la liquidazione dell'assegno di
mantenimento va compiuta in base ai criteri enunciati dalla legge, tra i quali
la durata del matrimonio, con chiaro riferimento al contributo personale»; si
aggiunge che «la Corte giudicando in merito alla durata del matrimonio ha fatto
riferimento alla durata legale del vincolo (dalla celebrazione al divorzio)
quando viceversa è chiaro che la l. 898/1970 citata faccia riferimento alla
durata della convivenza coniugale che, nel caso di specie, si è protratta per
soli 4 anni».
Ricorso incidentale.
Con il primo motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione in ordine alla
circostanza che la Corte, nella determinazione dell'assegno divorzile, ha preso
in considerazione la somma di lire 210.000.000 derivante dalla vendita della
casa coniugale, quale percepita "nell'anno" della decisione e non,
come effettivamente avvenuto, nel 1993, affermando, quindi, erroneamente in
proposito, "somma che è ragionevole presumere non abbia completamente
consumato", non valutando altresì che uguale importo aveva incassato il M.
da detta vendita, con ulteriore incremento del suo patrimonio; si aggiunge,
infine, che la somma di euro 800,00 è sicuramente insufficiente per consentire
il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 147 e 148 c.c.,
e relativo difetto di motivazione, là dove la Corte territoriale, non
rendendosi conto della sproporzione tra le posizioni economiche delle parti in
causa, non ha considerato, anche ai fini delle spese straordinarie (da porre
per intero a carico del M. in favore della figlia), che «l'assegno di divorzio
liquidato dalla Corte d'appello non è neppure sufficiente per pagare il canone
locativo dell'appartamento in cui vive».
Con il terzo motivo si deduce, ancora, violazione degli artt. 147 e 148 c.c., e
relativo difetto di motivazione, là dove la Corte territoriale non ha
considerato che la funzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli
minori ha lo scopo di assicurare a quest'ultimi, per quanto possibile, un
tenore di vita proporzionato alle possibilità economiche della famiglia; si fa
presente in proposito che, in modo contraddittorio, la Corte d'Appello ha
fondato la liquidazione di detto assegno in euro 800,00, ritenendo che il
divorzio influisce negativamente sulla situazione economica del minore.
Con il quarto motivo si deduce erronea motivazione e falsa applicazione degli artt.
91 e 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del doppio grado di
giudizio, in quanto «non vi è stata reciproca soccombenza ma totale soccombenza
per il ricorrente e parziale per la B.».
Preliminarmente, disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c.,
deve dichiararsi inammissibile la questione prospettata nella memoria della B.
in ordine al peggioramento delle sue condizioni di salute, in quanto nuova
rispetto al thema decidendum della presente controversia e, come ammesso dalla
stessa odierna ricorrente incidentale, riferentesi ad "un fatto
sopravvenuto nelle more del giudizio di legittimità".
Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento.
In relazione al primo profilo di censura del primo motivo del ricorso
principale, deve osservarsi che lo stesso è inammissibile, poiché in questa
sede è in discussione solo il quantum dell'assegno, essendosi formato il
giudicato sull'an debeatur, e ciò in quanto la sentenza di primo grado era
stata impugnata solo dalla moglie che aveva chiesto una liquidazione a lei più
favorevole. Ne consegue che il marito non può, quindi, più prospettare
l'esistenza di un accordo a suo tempo intercorso con la moglie avente ad
oggetto la rinuncia di quest'ultima a svolgere attività lavorativa, quale
circostanza escludente il diritto all'assegno; né tale rinuncia può costituire
elemento di riduzione dell'assegno stesso, in relazione, quindi, al quantum.
Del tutto irrilevante, poi, e privo di pregio è il secondo profilo di detto
primo motivo: non esiste alcuna norma, né tanto meno alcun favorevole
orientamento giurisprudenziale in proposito, che preveda, ai fini della
determinazione dell'importo dell'assegno divorzile, quale ulteriore parametro
di riferimento quello del rapporto tra i patrimoni delle famiglie di
appartenenza degli ex coniugi; in particolare è da rilevare che l'art. 5, comma
6, della l. 898/1970 prevede esplicitamente che l'assegno in questione debba
essere disposto, tra gli altri criteri, "tenuto conto delle condizioni dei
coniugi e del reddito di entrambi".
Anche il secondo motivo del ricorso principale è infondato: la Corte non ha
infatti basato l'importo dell'assegno divorzile sull'unica ed esclusiva
considerazione degli "ampi margini di elusione fiscale" del M. quale
medico odontoiatra, ma ciò ha dedotto, meramente sul piano logico conseguenziale,
dopo aver ritenuto, sempre in punto di fatto, determinante invece la
inattendibilità della dichiarazione fiscale di quest'ultimo a fronte
dell'elevato importo convenuto in sede di separazione (lire 2.150.000 mensili
per la moglie e per la figlia).
Il terzo motivo del ricorso principale, riproponendo la questione già dedotta
ed esaminata del mancato svolgimento di un'attività lavorativa da parte della
B., e del relativo difetto di motivazione sul punto, rimane assorbito in quanto
sopra esposto (primo profilo di censura del primo motivo).
Così pure il quarto motivo del ricorso principale, riguardante la dedotta
erronea valutazione da parte della Corte d'appello della durata del matrimonio,
è da rigettare: fermo restando che questa Corte con indirizzo ormai più che
consolidato (tra le altre, Cass. 159/1998), ha statuito che ai fini della
durata del matrimonio deve farsi riferimento all'intera durata del vincolo che
si esaurisce con la pronuncia del divorzio e non con la separazione personale,
non rilevando il solo periodo della convivenza effettiva fra i coniugi. Ne
consegue che nella nozione di contributo dato da ciascuno dei coniugi alla
conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi deve
comprendersi non solo quello fornito nel periodo di convivenza coniugale, ma
anche quello prestato in regime di comunione (in specie per il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione dei figli).
E di tali principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione.
Riguardo al ricorso incidentale, anch'esso, come detto, non è meritevole di accoglimento
in relazione a tutte le censure in esso dedotte.
Primo motivo: dalla lettura della motivazione della decisione impugnata sul
punto della somma ottenuta dalla B. a seguito della vendita della casa coniugale,
se è vero che emerge che la Corte territoriale ha testualmente affermato in
proposito che «la misura dell'assegno va determinata in euro 800,00 al mese e
considerando che la B., pur se priva di occupazione e di reddito, risulta aver
percepito nell'anno l'importo di lire 210.000.000...», è anche vero che in
seguito detta Corte sostiene che «è ragionevole presumere che tale somma non
abbia completamente consumato pur se utilizzata in questi anni per il proprio
mantenimento in assenza di altri redditi». È evidente in tal modo che la Corte
ha materialmente omesso di indicare l'anno 1993, quale data della vendita della
casa coniugale, ma non ha affatto trascurato la rilevante circostanza che tale
vendita era avvenuta ben prima della decisione, tanto è vero che fa riferimento
alla utilizzazione della somma ricavata "in questi anni"; inoltre,
sempre dal complessivo tenore della motivazione sul punto da cui emerge la
puntuale considerazione della "capacità dell'obbligato", risulta che
la Corte ha anche implicitamente tenuto conto della somma incassata dal M., in
relazione alla sua quota di comproprietà, in virtù di detta vendita della casa
coniugale.
Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile: la Corte di merito,
come ben si rileva dalla motivazione della decisione in esame («la
determinazione della misura dell'assegno di divorzio, intervenuta nel presente
grado, consente alla madre di far fronte agli oneri imposti ai coniugi dagli artt.
147 e 148 c.c., concorrendo in pari misura nelle spese mediche, scolastiche,
ecc.»), ha ritenuto, in virtù dei suoi poteri valutativi discrezionali, non
censurabili in sede di legittimità, di statuire in ordine alle spese
straordinarie, considerando "in fatto" la capacità della B. di far
fronte a dette spese nella ritenuta misura del 50%.
Infondato è anche il terzo motivo: a parte la genericità della sua
formulazione, la Corte territoriale ha logicamente e sufficientemente motivato
in ordine alla misura del "concorso del padre nel mantenimento della
figlia", ritenendo l'importo, di euro 800,00 "adeguato sia alle
necessità proprie dell'età, sia alla fascia socio-economica di appartenenza
della famiglia", ed è su tali decisive valutazioni, anch'esse non
ulteriormente censurabili nella presente sede, che ha fondato il proprio
convincimento.
Inammissibile, infine, è il quarto motivo: al di là delle espressioni adottate,
è evidente che, sulla base del potere discrezionale spettante al giudice di
merito, la Corte territoriale ha inteso comunque compensare per intero le spese
del doppio grado di giudizio.
In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per
compensare per metà le spese della presente fase e condannare il ricorrente al
pagamento dell'altra metà che si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi. Compensa per metà le spese della presente fase e condanna il ricorrente al pagamento dell'altra metà che liquida in euro 2000,00 per onorario, euro 50,00 per spese, oltre spese generali ed accessorie come per legge.