SUPREMA CORTE
DI CASSAZIONE
SEZIONE
LAVORO
Sentenza 14
giugno 2006, n. 13731
Svolgimento
del processo
La
sentenza specificata in epigrafe, pronunciata in grado di appello,
ha condannato l'ENEL Distribuzione s.p.a. alla rideterminazione
del trattamento di fine rapporto dovuto all'ex dipendente odierno intimato ed
al pagamento delle relative differenze come conseguenza dell'affermata computabilità del compenso per lavoro straordinario
continuativo, da costui prestato nel periodo maggio 1981 - maggio 1982, nell'indennità
di anzianità maturata alla data di cessazione del rapporto.
In
particolare, per quanto rileva nella presente sede, la Corte d'appello: a) ha
escluso che l'atto di quietanza sottoscritto dal dipendente e dedotto dalla
società - ritenuto dal primo giudice assorbente e decisivo per il rigetto della
pretesa del lavoratore, in ragione del decorso del termine decadenziale
previsto dall'art. 2113 c.c. - fosse idoneo a
integrare una rinuncia, in quanto la dichiarazione contenuta in tale atto,
sebbene fosse riferita al t.f.r., non conteneva la
specifica indicazione del diritto alla inclusione dello straordinario nel
computo della cd. retribuzione differita, sicchè la
mera affermazione di non avere null'altro a pretendere, pur nella
consapevolezza dei criteri adottati dall'ENEL per il calcolo del t.f.r.
medesimo, non consentiva di configurare un intento abdicativo
in relazione al diritto in contestazione; b) ha escluso, altresì, che nella
specie fosse maturata la prescrizione eccepita dalla società, osservando, al
riguardo, che il diritto al t.f.r. sorge alla cessazione del rapporto di lavoro
e solo da tale epoca decorre il termine di prescrizione, mentre, a tali fini,
non può attribuirsi rilievo alla comunicazione degli accantonamenti nel corso
del rapporto; c) ha ritenuto che la norma contrattuale prevedente la
corresponsione di quattro mensilità aggiuntive al momento della risoluzione del
rapporto non aveva alcun nesso con l'indennità di anzianità e con la relativa
quantificazione, onde non poteva ritenersi migliorativa della disciplina
legale; d) ha affermato che al lavoro straordinario svolto periodicamente dal
dipendente ed obbligatorio per contratto doveva riconoscersi carattere di
continuità, atteso che, in particolare, dalle buste- paga prodotte in giudizio,
era risultata la corresponsione del compenso per straordinario nelle
retribuzioni di tutti i mesi.
Di
questa sentenza ha chiesto la cassazione l'ENEL Distribuzione s.p.a., con ricorso affidato a
quattro motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
Il
primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c., degli artt.
115 e 116 c.p.c., dell'art.
2697 c.c., in una con vizi di motivazione.
Si
censura la sentenza impugnata per aver qualificato come continuativo
il lavoro straordinario svolto dal dipendente sulla sola base dei prospetti
mensili, attestanti la corresponsione dei compenso straordinario, con una
valutazione priva di adeguati riscontri probatori, idonei, in particolare, a
configurare le prestazioni svolte in orario straordinario come funzionali al
normale fabbisogno dell'impresa e ad escludere ragionevolmente che le medesime
prestazioni lavorative fossero occasionali, transitorie o saltuarie (ad
esempio, per essere collegate ad eventi eccezionali o a "picchi
anomali" di attività).
Il
secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2113 e 1362 c.c., ss., nonchè
vizi di motivazione.
Si
sostiene che è illogica e contraddittoria la motivazione con cui la Corte
d'appello ha escluso l'efficacia della dichiarazione di rinuncia e transazione
sottoscritta dal lavoratore, violando i principi di ermeneutica
contrattuale applicabili anche alle dichiarazioni unilaterali di contenuto
negoziale. Infatti - ad avviso della ricorrente - la sentenza impugnata ha
errato nella valutazione circa l'effettiva intenzione del dichiarante,
trascurando di considerare la dichiarazione in modo rispondente al significato
proprio delle espressioni usate, al riferimento temporale, al complesso dei
documenti scritti - direttamente collegati ad essa - e
al comportamento del dichiarante; in particolare, poichè
il lavoratore aveva agito per far valere non già un diritto a sè stante ed autonomo dal diritto di credito relativo al
complessivo trattamento di fine rapporto, bensì una pretesa, pur sicuramente
azionabile autonomamente ma comunque attinente solo all'esatta quantificazione
di tale trattamento (ossia la computabilità, a tal
fine, del compenso per il lavoro straordinario di un certo tipo), sarebbe stato
necessario verificare se un ipotetico (al momento della rinuncia) diritto
parzialmente diverso da quello oggetto della quietanza ed in essa chiaramente
menzionato potesse essere stato oggetto di espressa od implicita rinuncia. Tale
indagine - avuto riguardo al dato oggettivo costituito dall'importo complessivo
corrisposto al lavoratore calcolato secondo i dettami della L.
n. 297 del 1982 e del c.c.n.l. per i dipendenti ENEL
e comprendente una somma quale indennità di anzianità
maturata a tutto il 31 maggio 1982, una somma quale indennità di fine rapporto
e un'ulteriore somma quale importo delle mensilità aggiuntive di cui all'art.
43 c.c.n.l., e tenuto conto che detta elencazione
concretizza quello che nella dichiarazione di quietanza viene definito
"trattamento globale di fine lavoro", anche di miglior favore, con
particolare riguardo alle voci componenti il t.f.r. - avrebbe dovuto portare
alla conclusione che una quietanza liberatoria dal tenore così ampio era stata
rilasciata allo scopo di rinunciare, anche a fine transattivo,
ad ogni pretesa concernente il trattamento di fine rapporto.
Il
terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c., della L.
29 maggio 1982, n. 297, art. 4, dell'art. 1362 c.c.,
e segg., in una con vizi di motivazione. Si censura
l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'attribuzione al
lavoratore, oltre al t.f.r.,
di quattro mensilità di retribuzione (cd. mensilità aggiuntive) non integra un
trattamento più favorevole di quello che costui avrebbe ottenuto conteggiando
il compenso per straordinario ante 31 maggio 1982 e si sostiene che la
disciplina contenuta nell'art. 43 del c.c.n.l. del
1983, sostanzialmente produttiva di quella precedente (1979), mostra
chiaramente che la corresponsione dell'anzidetta erogazione ha carattere
generalizzato, vale cioè per tutti i casi di cessazione del rapporto e va,
pertanto, ad integrare la indennità di anzianità; il che, del resto, trova
conferma nella giurisprudenza di legittimità.
Il
quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c., n. 5 e art. 2934 c.c., ss.,
in relazione alla L. n. 297 del 1982, art. 2, per non
avere il giudice a quo considerato che, essendo stato
comunicato al lavoratore, in conformità al disposto della L.
n. 297 del 1982, art. 2, penultimo comma, il prospetto degli accantonamenti
utili ai fini della futura liquidazione del t.f.r., ivi compreso quello corrispondente all'importo
dell'indennità di anzianità maturata fino al momento dell'entrata in vigore
della detta legge, con indicazione delle singole voci retributive assunte a
base del relativo calcolo, il destinatario era nella condizione di maturare,
fin dal momento di questa comunicazione, piena consapevolezza dell'esclusione
del compenso per lavoro straordinario dal coacervo di quelle, cosicchè avrebbe potuto e dovuto proporre nel termine di
prescrizione decennale l'azione di accertamento del suo diritto
all'accantonamento anche della quota corrispondente al menzionato compenso.
Inutilmente decorso, nella specie, tale termine, l'intervenuta prescrizione
dell'azione di accertamento precluderebbe l'esperibilità anche dell'attuale azione di condanna, essendo
l'una il necessario presupposto dell'altra.
Per
ordine logico devono essere esaminate, dapprima, le questioni - di carattere
pregiudiziale - relative alla decadenza dell'azione, ex art. 2113 c.c. (secondo
motivo), e alla prescrizione del diritto azionato (quarto motivo), e, successivamente, quelle (inerenti alla non cumulabilità del trattamento legale con quello
convenzionale più favorevole (terzo motivo) e alla configurabilità
del lavoro straordinario in relazione al requisito della continuità (primo
motivo).
Il
secondo motivo non è fondato.
Come
questa Corte ha più volte affermato (cfr. ex multis Cass. 11 luglio 2001 n.
9407), la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una
dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad
una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla
prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può
assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere
di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 c.c.,
alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del
documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la
consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il
cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi; infatti,
enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono
sufficienti di per sè a comprovare l'effettiva
sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato.
Nella specie - come già osservato da questa Corte in
analoghe controversie (cfr. Cass. 20 ottobre 2004 n. 20516)
- è pacifico, in base all'accertamento del giudice di merito, che l'atto di
quietanza in questione non contenesse alcun riferimento al compenso per lavoro
straordinario computabile ai fini dell'indennità di anzianità
dovuta al lavoratore, ma recava solo un generico riferimento all'indennità di
anzianità maturata al 31 maggio 1982, del tutto inidoneo a radicare nel
lavoratore la consapevolezza" di dismettere la
pretesa (poi azionata) al computo suddetto. Nè alla
quietanza medesima poteva riconoscersi specificità per il
fatto che essa elencasse, oltre all'indennità di anzianità, anche le
somme imputate rispettivamente a trattamento di fine rapporto ed a mensilità
aggiuntive di cui all'art. 43 c.c.n.l., trattandosi
null'altro che di voci aggiuntive e distinte da quella in contestazione e non
già di specificazione di quest'ultima.
Parimenti,
non rileva la circostanza - dedotta ulteriormente dalla società - che nella
quietanza il lavoratore abbia dato atto che "il
trattamento globale di fine lavoro" era di miglior favore con particolare
riguardo alle varie componenti del t.f.r.,
trattandosi all'evidenza di una mera dichiarazione di scienza in ordine al
(ritenuto) carattere satisfattivo del computo
effettuato dalla società e non di un atto abdicativo.
Pertanto, correttamente la Corte d'appello, pur considerando sotto altro
profilo il tema del possibile trattamento di miglior favore in ragione del
riconoscimento delle mensilità aggiuntive, non l'ha
valutato sotto il profilo della sua (insussistente) idoneità ad incidere sulla
qualificazione dell'atto di quietanza del lavoratore.
Non
fondato è anche il quarto motivo di ricorso.
L'interesse
ad agire, in termini generali, senza confondersi con il diritto, costituendo
una condizione per far valere il diritto medesimo mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile
giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Nell'azione
di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza
oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare
all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale (cfr.,
per tutte, Cass., sez. un.,
10 agosto 2000 n. 565 e, più di recente, Cass. 7 giugno 2003 n. 9172; 14
novembre 2002 n. 16022; 5 marzo 2001 n. 3157).
La
giuridicità di una qualsiasi situazione di vantaggio, come tale protetta
dall'ordinamento in modo immediato e diretto in capo ad un determinato
soggetto, sì da assurgere al rango di diritto, mentre si concreta in un
coacervo di poteri o di facoltà che ne costituiscono lo specifico contenuto e
valgono a distinguere l'una dall'altra, poichè
rappresentano l'intrinseco di ciascuna, postula un requisito che, per essere a
tutte comune, si configura come estrinseco e si
identifica nella necessaria certezza della sua esistenza, della quale, in
presenza dei suindicati presupposti, è consentito
l'accertamento giudiziale.
Orbene,
quando sia posta oggettivamente in discussione la
certezza di una situazione giuridica, intesa come bene in sè,
senza che vengano in rilievo i suoi specifici contenuti identificativi, e tanto
si ponga come fonte di attuale pregiudizio per il titolare di quest'ultima, lo stato di incertezza si sostanzia in una
illegittima situazione di fatto continuativa, che si protrae de die in diem, così da rinnovare
quotidianamente le condizioni di interesse ad agire, per ottenerne dal giudice
la rimozione.
Si
tratta, in sostanza, di un fatto che non può considerarsi istantaneo, ma si
apprezza per la sua stessa permanenza, sicchè, prima
che questa cessi, non è dato identificare un unico
momento destinato a costituire il dies a quo della
prescrizione dell'azione di accertamento, mentre la sua cessazione fa venir
meno il presupposto di tale azione, determinando, per definizione,
l'insussistenza del fattore di incertezza.
In
questi termini, può dirsi che l'azione meramente dichiarativa è dotata del
requisito dell'imprescrittibilità, mentre prescrittibileè
il diritto, quando la sua esistenza venga invocata non
in sè e per sè, ma
strumentalmente al concreto conseguimento del particolare bene della vita che
costituisce il contenuto del diritto medesimo.
Ne
consegue che la relazione ravvisabile fra azione di mero accertamento del
diritto ed azione diretta alla sua concreta attuazione opera in senso
esattamente inverso a quello preteso da parte ricorrente, perchè,
mentre la mancata sperimentazione della prima, non soggetta a
termini di prescrizione, risulta del tutto irrilevante ai fini della
persistente sperimentabilità della seconda, è la
possibile prescrizione di questa che può precludere l'azione di mero
accertamento, per difetto di interesse, in quanto, una volta estinto il
diritto, con conseguente impossibilità di realizzazione pratica del suo
contenuto, viene meno, di norma, ogni utilità dell'accertamento della sua mera
esistenza, così difettando il ricordato presupposto dell'invocazione dell'officium judicis (cfr. Cass. 9 aprile 2003 n. 9575; 16
gennaio 1997 n. 382; 23 ottobre 1991 n. 11215; 6 maggio 1991 n. 4886).
Corollario
delle esposte considerazioni è quello dell'indifferenza della causa dello stato
di incertezza che legittima all'azione di
accertamento, la cui imprescrittibilità scaturisce dal perpetuarsi di uno stato
siffatto e non dalla natura delle ragioni che lo determinano, sicchè le conclusioni cui si è pervenuti non mutano, sia
nel caso in cui la composizione della base di computo del trattamento di fine
rapporto sia stata conosciuta mediante la comunicazione degli accantonamenti,
sia in quello in cui tale composizione possa venire in discussione a seguito
dell'eventuale erogazione di anticipazioni. Quel che conta, infatti, è la
situazione di incertezza che da luogo all'azione di
accertamento, attraverso la quale il lavoratore può far valere il suo diritto:
il quale, giova precisare, può essere tutelato, distintamente, mediante
l'azione di accertamento, fin tanto che persista l'interesse ad eliminare lo
stato di incertezza, e mediante l'azione di condanna, una volta che il rapporto
sia cessato.
Parimenti
infondato è il terzo motivo.
In
più occasioni questa Corte ha enunciato il principio di diritto secondo il
quale, in tema di indennità di fine rapporto, il
confronto fra la disciplina legale e quella convenzionale, agli effetti
previsti dall'art. 1419 c.c., impone, da un lato, la
considerazione unitaria di tutte le disposizioni pattizie
che incidono sulla determinazione della base di calcolo dell'indennità stessa,
anche attraverso la previsione di maggiorazioni aggiuntive, e, dall'altro, la
valutazione, parimenti unitaria, derivante dall'integrale applicazione della
norma di legge (Cass. 1 febbraio 1994 n. 988; 7 maggio 1991 n. 5068).
Ma
ha anche avuto modo di precisare che l'anzidetto principio è applicabile
soltanto se, all'esito dell'operazione di ermeneutica
contrattuale che deve compiere il giudice del merito, si giunge a qualificare
la maggiorazione aggiuntiva come componente del trattamento di fine rapporto,
mentre l'individuazione di un titolo diverso ed autonomo conduce alla
conseguenza che il datore di lavoro deve riconoscere sia quel trattamento
(calcolato ai sensi di legge) che l'erogazione aggiuntiva, senza decurtazioni
di sorta (Cass. 6 dicembre 2002 n. 17418; 4 giugno 1994 n. 5418; 1 febbraio
1994 n. 988).
A
conforto di tale conclusione la Corte ha richiamato il disposto, della L. n. 297 del 1982, art. 4, comma 5, il quale prevede che
restano salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi
natura e funzioni diverse da quelle dell'indennità di anzianità,
di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate, sottolineando come, con
tale previsione, il legislatore abbia inteso precisare che gli aspetti
inderogabili della disciplina sono attinenti solo al "titolo" del
trattamento di fine rapporto, sussister do la possibilità, per il datore di
lavoro, di corrispondere al lavoratore, in occasione della cessazione del
rapporto, erogazioni aggiuntive, a titolo diverso e distinto da quello del
detto trattamento, rispetto al quale si collocano a latere.
A
quest'ultima conclusione è giunta la Corte d'appello,
la quale ha interpretato la norma convenzionale che dispone l'erogazione in
favore dei dipendenti di quattro mensilità aggiuntive nel senso che la stessa
non ha inteso dettare una disposizione derogatoria della disciplina legale
dell'indennità di buonuscita. A fronte di una tale
puntuale interpretazione del giudice di merito, condotta alla luce delle
richiamate disposizioni legislative, le osservazioni critiche svolte in ricorso
sono indirizzate, sostanzialmente, a sostenere un diverso risultato
interpretativo della norma contrattuale, considerato preferibile a quello
accolto nella sentenza censurata, soprattutto in base all'argomento - di tipo
"residuale" - che l'assimilazione delle mensilità aggiuntive al
t.f.r. sarebbe meglio compatibile con tutte le ipotesi contrattuali per le
quali l'emolumento è previsto. Ma una prospettazione
siffatta, oltre ad essere poco convincente di per sè,
in quanto pretende di "ricondurre" nell'area
del t.f.r. ogni emolumento di dubbia natura, è comunque ritenuta inammissibile
dalla giurisprudenza della Corte nell'ambito del sistema processuale anteriore
alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006,
n. 40 (v. Cass. 21 novembre 2003 n. 17749; 20 agosto 1997 n. 7738; 26 giugno
1996 n. 5893; 2 febbraio 1996 n. 914), in quanto
insufficiente a porre in dubbio l'accertamento di fatto in cui si risolve
l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune e ad integrare un
vizio denunciabile in sede di legittimità; mentre è opportuno precisare che,
rispetto alla interpretazione della medesima clausola di un contratto
collettivo di diritto comune, è ben possibile che, in sede di legittimità, si
giunga a diverse conclusioni, giacchè la decisione
della Corte dipende, di volta in volta, dai limiti tracciati dalle censure
proposte, il cui ambito circoscrive la verifica che essa può esercitare sulla
correttezza del metodo interpretativo adottato dal giudice del merito e la
congruità della relativa motivazione (Cass. 13 giugno 2003 n. 9499).
Infine,
anche il primo motivo è infondato.
Pronunciando
in analoghe controversie, questa Corte ha avuto modo di precisare che
l'affermazione della continuità del lavoro straordinario reso per un certo
tempo, mentre non può fondarsi sull'accertamento di una semplice reiterazione
delle prestazioni eccedenti l'orario normale, trova invece giustificazione allorchè il carattere costante e sistematico di queste
ultime venga individuato nella duplice condizione di
una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una
ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità,
transitorietà o saltuarietà; in particolare, si è aggiunto, occorre misurare la
riconoscibilità di regolarità, frequenza o anche mera
periodicità di una prestazione eccedente l'orario ordinario con riguardo al suo
ripetersi con costanza ed uniformità "per un apprezzabile periodo di
tempo", così da divenire abituale nel quadro dell'organizzazione del
lavoro (cfr. ex multis Cass. 14 ottobre 2004 n. 20278; Id.,
10 marzo 2005 n. 5234; Id., 11 marzo 2005 n. 5362).
In base a tali principi deve ritenersi del tutto congrua, nella
specie, l'affermazione del giudice di merito dell'esistenza della continuità
dello straordinario, essendo essa fondata non già sulla mera asserzione che lo
straordinario prestato era legato ad una stabile necessità dell'impresa di
provvedere all'erogazione dell'energia elettrica senza interruzioni,
sospensioni o disfunzioni (come era invece avvenuto in altre pronunce di merito
che hanno dato luogo alla cassazione con rinvio: v. per es. la citata Cass. n.
20278 del 2004), ma sullo specifico accertamento che ha evidenziato il
ripetersi delle prestazioni straordinarie con costanza e uniformità lungo un
apprezzabile arco temporale, in particolare essendo risultato
che i compensi per lavoro straordinario erano stati corrisposti, nell'anno
antecedente la data del 31 maggio 1982, in maniera costante e continuativa
(laddove, peraltro, anche la eventuale variazione di "intensità"
dello straordinario - così come rilevata dalla società ricorrente, nel senso,
cioè, che in qualche mese lo straordinario poteva essere molto elevato e in
qualcun altro esiguo o addirittura mancante - non dimostra una significativa
oscillazione, ma, piuttosto, prova che, durante il periodo considerato,
l'effettuazione dello straordinario era la regola, e non l'eccezione).
Conclusivamente,
il ricorso deve essere rigettato.
La
ricorrente va condannata alle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il
ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in Euro
38,00 per esborsi ed in Euro mille per onorari, oltre a spese generali, I.V.A.
e C.P.A..
Così
deciso in Roma, il 6 aprile 2006.
Depositato
in Cancelleria il 14 giugno 2006.