CASSAZIONE
CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 10418 del 08/05/2006
(Presidente
G. Ianniruberto, Relatore P. Picone)
Ritenuto
in fatto
Con la
sentenza sopra specificata, la Corte di appello di Genova ha accolto
l'impugnazione di G. C., e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
della stessa sede n. 3008 del 20.12.2001, ha condannato il Ministero della
salute, la Regione Liguria e l'Azienda sanitaria locale n. 3
"Genovese"- il primo per il periodo fino al 31.12.2000; la seconda
per il periodo fino al 19.7.2001; la terza per il periodo successivo -- al
pagamento dell'indennizzo di cui all'art. I della legge n. 210 del 1992.
La
cassazione della sentenza e’ stata chiesta, con ricorso strutturato in tre
motivi, dalla Regione Liguria, che ha anche depositato memoria ai sensi
dell'art. 378 c.p.c.; non hanno svolto attivita’ di resistenza le parti
intimate.
La causa e’ stata assegnata alle Sezioni unite per la verifica della
giurisdizione ordinaria, a seguito di ordinanza della Sezione lavoro resa in esito
all'udienza pubblica del 21 febbraio 2005.
Considerato
in diritto
I
motivi di ricorso non sono attinenti alla giurisdizione, siccome la sentenza
impugnata e’ censurata: per aver erroneamente dichiarato la contumacia della
Regione nel giudizio di appello (primo motivo); per avere ritenuto la
legittimazione passiva della stessa Regione, mentre le funzioni relative
all'erogazione dell'indennizzo le erano state trasferite dallo Stato solo a far
data dal 22 febbraio 2001, facendo tuttavia salva la competenza statale per le
istanze di indennizzo presentate in epoca precedente (secondo e terzo motivo).
La
causa e’ stata assegnata alle Sezioni unite a seguito dell'ordinanza della
Sezione lavoro della Corte, con la quale, considerata la richiesta del Pubblico
ministero di’ dichiarare il difetto di giurisdizione ordinaria, e’ stata
ravvisata la competenza delle Sezioni unite, ai sensi dell'art. 374, comma
primo, c.p.c., per la risoluzione della questione di giurisdizione connessa
alle previsioni di cui all'art. 7 della legge n. 205 del 2000, nel testo
risultante dalla sentenza costituzionale n. 204 dei 2004, relativamente alla
prestazione richiesta e alla data di proposizione della domanda giudiziale (18
giugno 2001).
La
Corte, a Sezioni unite, dichiara l'appartenenza della controversia alla
cognizione del giudice ordinario.
Va
premesso che la legge 25 febbraio 1992, n. 210, all'art. 1, attribuisce a
chiunque, a causa di vaccinazioni obbligatorie, abbia riportato lesioni o
infermita’, con conseguente menomazione permanente della integrita’
psico-fisica, il "diritto" ad un indennizzo da parte dello Stata; non
e’ consentito, percio’ dubitare della consistenza di diritto soggettivo della
situazione giuridica, confermata dall'essere chiamata l'amministrazione ad operare
accertamenti e valutazioni di tipo tecnico, con esclusione di qualunque potere
discrezionale. La stessa legge, del resto, all'art. 6, stabilisce che avverso
il giudizio sanitario della commissione medico ospedaliera e’ esperibile
l'azione davanti al giudice ordinario competente (vedi Cass. S.u. n. 9 del
2000).
Non si
configura, inoltre, materia di giurisdizione esclusiva amministrativa.
A
seguito della sentenza costituzionale n. 204 del 2004, risulta caducata la
previsione relativa alle "attivita’ e prestazioni di ogni genere, anche di
natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese
quelle rese nell'ambita del servizio sanitario nazionale..." (art. 33,
comma 2, lett. e), d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo di cui all'art. 7,
lett. a), l. 21 luglio 2000, n. 205). Pertanto, nella materia dei servizi
pubblici, sono rimaste devolute al giudice amministrativo in sede esclusiva
solamente le "controversie relative a concessioni di pubblici servizi,
escluse quelle concernenti indennita’, canoni ed altri corrispettivi, ovvero
relative a provvedimenti adottati dalla P.A. o dal gestore di un pubblico
servizio in un procedimento disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio ed alla
vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonche’..."
Ne
consegue che le controversie relative a tutte le prestazioni erogate
nell'ambito del servizio sanitario nazionale, nella sussistenza di un rapporto
obbligatorio tra cittadini e amministrazione, sono devolute alla competenza del
giudice ordinario, ai sensi del criterio generale di riparto delle
giurisdizioni definito dall'art. 2 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e
presupposto dall'art. 442 c.p.c. (vedi Cass. S.u. n. 13548 del 2005).
In
base alle considerazioni svolte, deve essere affermata la giurisdizione
ordinaria sulla controversia; a norma dell'art. 142, disp. att. al cod. proc.
civ., la causa e’ rimessa alla Sezione lavoro della Corte per l'esame dei
motivi di ricorso e l'adozione dei provvedimenti consequenziali all'esito
complessivo del giudizio di cassazione.
P.
Q.M.
La
Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione dell'autorita’ giudiziaria
ordinaria; rimette la causa alla Sezione lavoro
Cosi’
deciso in Roma, nella carnera di consiglio delle Sezioni unite civili della
Corte di cassazione del 20 aprile 2006.