LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 27.10.2010 n. 22008
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando - Presidente -
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. BERTUZZI Mario - rel. Est. Consigliere -
ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate – ricorrente -
contro
P.V.; - intimato -
avverso la sentenza n. 65/4/07 della Commissione tributaria regionale della Puglia – depositata i 1 7 gennaio 2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6 luglio 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Giampaolo Leecisi.
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, con atto notificato il 9.3.2009, per la cassazione della sentenza n. 65/4/07 del 17.1.2008 della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva parzialmente accolto, in ordine ad alcune contestazioni, il ricorso proposto da P.V. Per l’annullamento dell’avviso di accertamento che, per l’anno 1991, gli aveva contestato l’indebita detrazione dell’iva in relazione all’acquisto di partite di olio di oliva dalla s.a.s. Annese Onofrio & f.lli e dalla s.r.l. Sisci, per l’inesistenza delle relative operazioni, reputando il giudice di secondo grado legittima la detrazione in forza delle emissioni delle fatture ed a prescindere dai loro contenuto, attesa la mancanza di qualsiasi danno all’erario;
vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. Civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso osservando che:
• l’unico motivo di ricorso, denunziando violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e art. 21, comma 7, censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’iva pur in mancanza del presupposto oggettivo dell’operazione:
• il mezzo appare manifestamente fondato alla luce del principio giurisprudenziale costantemente affermato da questa Corte secondo cui: in tema di iva, in presenza di operazioni inesistenti non si realizza l’ordinario presupposto impositivo né la configurabilità stessa di un “pagamento a titolo di rivalsa”, né i presupposti del diritto alla detrazione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1; la previsione del successivo art. 21, comma 7, d’altro canto, se per un verso incide direttamente sul soggetto emittente la fattura, costituendolo debitore d’imposta, pur in assenza del suo ordinario presupposto, sulla base del solo principio di cartolarità, per altro verso incide, indirettamente, anche sul destinatario della fattura, confermandone, in combinato disposto con l’art. 19, comma 1, e art. 26, comma 3, la preclusione ad esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell’imposta, in assenza del relativo presupposto (acquisto o importazione di beni e servizi nell’esercizio dell’impresa, arte o professione) (Cass. n. 22882 del 2006);
rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;
ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra menzionato;
che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata e, sussistendone le condizioni, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in applicazione del principio di diritto sopra enunciato, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo;
che gli alterni esiti del giudizio integrano giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di merito, mentre le spese di legittimità seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2010